Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roberto Naccarato - 30 luglio...
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roberto Naccarato - 30 luglio 2015 [4430559]
[doc. web n. 4430559]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roberto Naccarato - 30 luglio 2015
Registro dei provvedimenti
n. 458 del 30 luglio 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza Cecina, ha contestato, con atto datato 26 marzo 2013 e notificato il 28 marzo 2013, che qui deve intendersi integralmente riportato, al sig. Roberto Naccarato, nato a Dipignano (CS) il 22 settembre 1966 e residente a Castelfranco di Sotto (PI), via De Gasperi n. 53, C.F. NCCRRT66P22D304R, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice"), per aver effettuato un illecito trattamento di dati personali di 12 persone, omettendo di rendere l´informativa e di raccogliere il consenso degli interessati, in violazione degli artt. 13 e 23 del medesimo Codice;
VISTO che nell´atto di contestazione si dichiara che "nel mese di gennaio 2013 questo Reparto ha concluso un´attività di polizia giudiziaria delegata nell´ambito del procedimento penale n. 695/12 presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno (…). L´attività di polizia giudiziaria è scaturita a seguito di denuncia querela presentata in data 22 novembre 2011 dal sig. (…) per l´ipotesi di reato di cui agli artt. 485 e 640 c.p. e all´art. 167 del d.lgs. 196/2003 (trattamento illecito dei dati). Il sig. (…) lamentava di aver ricevuto, per il periodo marzo - ottobre 2011, delle bollette per la fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione (…) emesse da parte di Enel Energia spa per importi eccessivamente alti. L´attività di polizia giudiziaria (…) ha permesso di individuare delle responsabilità penali ascrivibili in capo al sig. Naccarato Roberto, in qualità di incaricato per la Toscana dalla società Futurweb di Genova, della stipula dei contratti di adesione ad Enel Energia - Mercato libero dell´energia. (… Dall´esame della documentazione acquisita presso la società Futurweb, la Guardia di finanza "evidenziava che in ben 16 (sedici) contratti il numero di cellulare riportato era lo stesso (331…). Da accertamenti effettuati, si individuava l´intestatario del numero di cellulare tale Naccarato (…), sorella del Naccarato Roberto ";
RILEVATO dal rapporto della Guardia di finanza, Tenenza Cecina, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha dichiarato che "unitamente al contratto per la fornitura di energia elettrica, faceva sempre firmare il modulo relativo al trattamento dei dati sensibili e personali: essendo questo un modulo separato dal resto del contratto, (…), chiunque può aver sottratto il prestampato, facendo risultare la pratica sprovvista di questo elemento essenziale. Inoltre, (…), chiunque, nell´ambito della società, potrebbe aver compilato falsi contratti falsificando la firma dei contraenti e quella dell´agente promotore (…)". La parte ha, inoltre, eccepito la violazione del proprio diritto di difesa, in quanto non le è stata presentata la documentazione in base alla quale è stato ritenuto responsabile delle violazioni in argomento. In particolare, ha rilevato di non aver preso visione dei contratti di fornitura di energia elettrica, attivati a insaputa degli interessati, della cui veridicità si discute. In ultimo, la parte ha contestato la legittimità della violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in quanto la norma sarebbe inesistente;
LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 8 luglio 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si rileva, infatti, che alla base del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della parte, vi è il disconoscimento dei contratti di fornitura di energia elettrica da parte dei soggetti intestatari, i cui dati personali sono stati, in tutta evidenza, utilizzati a loro insaputa, senza quindi che sia stata resa loro un´idonea informativa e raccolto il consenso. Pertanto, l´argomentazione secondo cui il modulo recante l´informativa potrebbe essere stato sottratto dal restante contratto è assolutamente infondata. Tra l´altro, le indagini compiute hanno evidenziato come nei contratti in oggetto fosse riportato il numero di telefonia mobile riconducibile proprio al sig. Naccarato, circostanza che non è stata in alcun modo giustificata dalla parte. Né può essere accolta l´argomentazione della parte secondo cui non le sarebbe stato garantito l´esercizio del diritto di difesa. A tal proposito, si osserva che tutta la documentazione richiamata nel procedimento sanzionatorio (comprensiva delle copie dei contratti) poteva essere richiesta seguendo le ordinarie procedure previste dall´art. 22 della legge n. 241/1990, che invece non sono state messe in atto. In ultimo, si rappresenta che la norma di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, introdotta con D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, prevede l´applicazione di una sanzione amministrativa per le violazioni richiamate dall´art. 167, tra cui la disposizione di cui all´art. 23 del Codice, relativa alla mancata acquisizione del consenso;
RILEVATO, pertanto, che Roberto Naccarato ha effettuato un trattamento di dati personali di 12 persone, omettendo di rendere l´informativa e di raccogliere il consenso, in violazione degli artt. 13 e 23 del Codice;
VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 28.800,00 (ventottomilaottocento) per la violazione di cui all´art. 161 del Codice (2.400,00 per ogni interessato) e nella misura di euro 48.000,00 (quarantottomila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice (4.000,00 per ogni interessato), per un ammontare complessivo pari a euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
ORDINA
a Roberto Naccarato, nato a Dipignano (CS) il 22 settembre 1966 e residente a Castelfranco di Sotto (PI), via De Gasperi n. 53, C.F. NCCRRT66P22D304R, di pagare la somma complessiva di euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;
INGIUNGE
allo stesso di pagare la somma di euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 30 luglio 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Bianchi Clerici
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Vedi anche (10)
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