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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di A.S.D. Associazione di promozione culturale e sociale Social Club - 12 novembre 2015 [4845615]

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[doc. web n. 4845615]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di A.S.D. Associazione di promozione culturale e sociale Social Club - 12 novembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 592 del 12 novembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 7464/84282 del 22 marzo 2013 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 16 maggio 2013 nei confronti di A.S.D. Associazione di promozione culturale e sociale Social Club, con sede in Roma, via Portonaccio n. 23/E, P.I. 11060021000, dai quali è risultato che l´associazione effettuava un trattamento di dati personali (tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, tipo e numero di documento di riconoscimento, sesso e indirizzo e-mail) mediante un form di raccolta dati presente sul sito internet www.animalsocialclub.com, finalizzata a raccogliere le iscrizioni all´associazione, in calce al quale era riportata un´informativa inidonea, perché priva dei requisiti previsti dall´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 27 del 4 giugno 2013 con cui è stata contestata alla predetta associazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´inidonea informativa sul sito web, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 2 luglio 2013, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha precisato che "coloro che richiedono la tessera, e quindi l´iscrizione all´ASD Social Club, devono necessariamente compilare il form sul sito internet dell´associazione ma poi, per ritirare la tessera cartacea, devono presentarsi fisicamente presso la sede dell´Associazione stessa (…). In questa sede vengono fornite oralmente le ulteriori informazioni necessarie". In ogni caso, gli elementi relativi al conferimento obbligatorio dei dati e alle conseguenze di un eventuale rifiuto (art. 13, lett. b) e c) del Codice) sarebbero chiaramente enunciati all´utente, in quanto senza apporre il flag sulla casella di accettazione al trattamento dei dati personali non è possibile proseguire nella richiesta di iscrizione. Infine, la parte ha eccepito la infondatezza del verbale di contestazione in esame, perché sarebbe carente di motivazione e, dunque, redatto in violazione della legge n. 241/1990;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 11 novembre 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, precisando di aver predisposto sul sito internet un´informativa più esaustiva;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Oltre all´elemento relativo al carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati e a quello relativo alle conseguenze connesse al rifiuto di conferire informazioni personali, che, contrariamente a quanto ritenuto, non sono chiaramente esplicitati nell´informativa presente sul sito internet, si rileva che l´art. 13 del Codice indica anche altri requisiti di cui l´informativa deve essere necessariamente fornita e che, effettivamente, sono carenti nel testo che era stato predisposto in calce al form di raccolta dati in esame. Mancavano, infatti, le indicazioni relative al titolare e alle modalità del trattamento, ai terzi a cui i dati possono essere comunicati e, in particolare, alle modalità con cui esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice. Tali informazioni devono essere rese agli interessati "previamente", ovvero prima che abbia inizio il trattamento dei dati personali, a nulla rilevando, dunque, la circostanza (non dimostrata) che queste siano rese esaustivamente agli interessati al momento, successivo, della consegna della tessera. Quanto all´argomentazione addotta dalla parte relativamente alla carenza di motivazione del verbale di contestazione, si osserva che in tema di violazioni amministrative, in base a una costante giurisprudenza in materia, l´atto di contestazione deve contenere informazioni sufficienti ad assicurare la difesa dell´interessato, richiamando quegli elementi che, con l´ordinaria diligenza, gli permettano di avere una conoscenza chiara e completa della fattispecie contestata. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie siano stati forniti tutti gli elementi utili a consentire al trasgressore di conoscere l´entità dell´addebito contestatogli;

RILEVATO che A.S.D. Associazione di promozione culturale e sociale Social Club ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) attraverso un form di raccolta dati fornendo agli interessati un´informativa inidonea rispetto alla previsione di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 161 nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), applicata in combinato disposto con l´art, 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a A.S.D. Associazione di promozione culturale e sociale Social Club, con sede legale in Roma, via Portonaccio n. 23/E, P.I. 11060021000, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima associazione di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4845615
Data
12/11/15

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca