Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Romagna Giochi srl, Luca Argnani...
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Romagna Giochi srl, Luca Argnani e Luigi Argnani - 5 novembre 2015 [4889792]
[doc. web n. 4889792]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Romagna Giochi srl, Luca Argnani e Luigi Argnani - 5 novembre 2015
Registro dei provvedimenti
n. 576 del 5 novembre 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 19340/78073 del 24 luglio 2012 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso Romagna Giochi srl, con sede legale in Faenza (RA), via Pier De Crescenzi n. 14, P.I. 02025800398, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 5 e 6 settembre 2012, da cui è emerso che presso la sala giochi "Terry Bell", gestita dalla predetta società, sita in Roma, via Torpignattara n. 68/52, è presente un sistema di videosorveglianza composto da 9 telecamere, idonee a consentire l´identificazione degli interessati, di cui una posizionata all´esterno del locale. E´ stato accertato che all´esterno del locale non era presente alcun cartello che informasse della presenza delle videocamere, mentre all´interno del locale erano presenti dei cartelli che riportavano la dicitura "Area sottoposta a videosorveglianza", privi dell´indicazione del titolare e delle finalità del trattamento, come richiesto dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680];
VISTA la successiva nota, fatta pervenire dalla società a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´attività ispettiva, con cui la stessa ha fornito la documentazione relativa alle designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´impianto di videosorveglianza;
VISTO il verbale n. 86/2012 del 30 ottobre 2012 con cui è stata contestata al sig. Luca Argnani, nato a Faenza (RA) il 01/09/1963, C.F. RGNLCU63P01D458X, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, e a Romagna Giochi srl, in qualità di obbligato in solido, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´impianto di videosorveglianza;
VISTO il verbale n. 87/2012 del 30 ottobre 2012 con cui è stata contestata al sig. Luigi Argnani, nato a Faenza (RA) il 30/11/1975, C.F. RGNLGU75S30D458Y, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, e a Romagna Giochi srl, in qualità di obbligato in solido, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´impianto di videosorveglianza;
RILEVATO che dai rapporti predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la società ha rilevato che la mancata indicazione del responsabile del trattamento nelle informative esposte all´interno del locale permetteva ugualmente agli interessati di avere conoscenza della presenza dell´impianto di videosorveglianza. Tra l´altro, i nominativi dei titolari e del personale della sala erano facilmente desumibili dai certificati e dalle licenze presenti nel locale stesso;
RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte risultano solo in parte idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Infatti, pur essendo presenti all´interno del locale i cartelli recanti l´informativa, è stato verificato che questi erano privi di qualsiasi indicazione relativa al titolare e alle finalità del trattamento, in violazione dell´art. 13 del Codice e di quanto prescritto dal Garante nel citato provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010. Inoltre, è la presenza di telecamere all´esterno del locale sprovviste di cartelli recanti l´informativa cd. "minima", ad assumere maggiore rilevanza, in considerazione delle maggiori difficoltà per gli interessati di ricondurre l´impianto all´effettivo titolare del trattamento;
RILEVATO che nella designazione a responsabile del trattamento dei dati era espressamente previsto che i sigg. Luca Argnani e Luigi Argnani provvedessero a predisporre "la cartellonistica informativa della videosorveglianza, da esporre presso i locali, contenenti inoltre le indicazioni inerenti il responsabile del trattamento dei dati, nonché i soggetti incaricati al trattamento, alla detenzione e alla custodia degli stessi" e che nell´elenco delle sedi affidate vi fosse "Terry Bell - via Torpignattara 68/72 - Roma";
RILEVATO, pertanto, che i sigg. Luca Argnani e Luigi Argnani, in qualità di responsabili del trattamento di dati personali effettuato da Romagna Giochi srl, hanno omesso, essendovi tenuti sulla base dei compiti delegati formalmente dal titolare del trattamento, di rendere un´idonea informativa agli interessati in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per mezzo del sistema di videosorveglianza, ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice e in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza, datato 8 aprile 2010;
VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) nei confronti di Luca Argnani e di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) nei confronti di Luigi Argnani con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
ORDINA
al sig. Luca Argnani, nato a Faenza (RA) il 01/09/1963, C.F. RGNLCU63P01D458X, nella sua qualità di responsabile del trattamento, e a Romagna Giochi srl, in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;
al sig. Luigi Argnani, nato a Faenza (RA) il 30/11/1975, C.F. RGNLGU75S30D458Y, nella sua qualità di responsabile del trattamento, e a Romagna Giochi srl, in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la medesima violazione;
INGIUNGE
agli stessi di pagare ciascuno la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), per un ammontare complessivo pari a euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 5 novembre 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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