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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di A.S.L. Roma 2 - 4 febbraio 2016 [5414886]

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[doc. web n. 5414886]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di A.S.L. Roma 2 - 4 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 4 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione inerente un trattamento di dati personali relativi ad invalidità civile di un minore, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità inviava una richiesta di informazioni datata 20 dicembre 2012 con la quale si invitavano l´Ufficio invalidi civili e l´U.O.C. Medicina legale –Segreteria invalidi civili dell´A.S.L. Roma B, con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35 a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 5727/77351 del 6 marzo 2013, con la quale si rinnovava l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 8 marzo 2013 mediante raccomandata A/R, la predetta A.S.L. Roma B ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;

VISTO il verbale nr. 17175/77351 del 4 luglio 2013 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´A.S.L. Roma B, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato18 luglio 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale il direttore UOC Medicina Legale e Protesica dell´A.S.L. Roma B ha osservato come "(…) non risulta alcuna violazione della protezione dei dati del (…) minore (…)" e come "le finalità del trattamento richiesto -dal segnalante- (percentualizzazione del grado di invalidità accertato (…) non risultano essere state esplicitate (…)", ciò determinando la mancanza della "(…) natura obbligatoria del conferimento dei dati -da parte del trasgressore-". Ha rilevato, altresì, come "non si è verificata la circostanza del rifiuto a rispondere dal momento che (…) le (…) richieste -tra le quali la richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice n. 5727 del 6 marzo 2013- (…) non sono mai pervenute , per cause certamente non imputabili a questa Direzione UOC, né al sottoscritto né alla Segreteria invalidi". Ove, peraltro, sul punto ha evidenziato come "(…) nulla può essere ascritto alla UOC Medicina Legale e Protesica che non ha facoltà di intervenire sulla protocollazione della posta in entrata (e in uscita), essendo (…) vincolata dalle competenze specifiche della Direzione strategica  e dell´Ufficio Protocollo (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 3 febbraio 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale, oltre a ribadire quanto argomentato nella memoria difensiva, è stato evidenziato come "(…) la struttura della Asl Roma B è estremamente complessa ed è pertanto estremamente importante che la corrispondenza sia indirizzata alla struttura competente";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto circa il fatto che "non si è verificata la circostanza del rifiuto a rispondere" risulta privo di pregio, atteso che, la richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, puntualmente indirizzata alla specifica articolazione in grado di riferire nel merito della vicenda oggetto di segnalazione, è stata ritualmente notificata così come attestato dalla ricevuta di ritorno agli atti. Eventuali "(…) disguidi nella gestione e nello smaltimento della posta (…)", pur tenendo conto della complessa e articolata struttura organizzativa dell´A.S.L., non sostanziano alcuno degli elementi di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, anche alla luce della giurisprudenza di settore (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Inoltre, risulta inconferente sia quanto asserito circa il fatto che "(…) non risulta alcuna violazione della protezione dei dati del (…) minore (…)", sia quanto osservato sulla mancanza della "(…) natura obbligatoria del conferimento dei dati -da parte del trasgressore-", atteso che quella contestata è una condotta omissiva che nulla ha a che fare con le argomentazioni prodotte, ove, peraltro, l´Autorità si è riservata ogni ulteriore valutazione, con separato provvedimento, sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati;

PRESO ATTO del fatto che l´A.S.L. Roma B, con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35, a fronte del decreto del commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015, si è fusa per incorporazione, con decorrenza 1°gennaio 2016, nella A.S.L. Roma 2, cod. fisc.: 13665151000, con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35;

RILEVATO che l´ Azienda sanitaria, anche alla luce di quanto previsto dal provvedimento dell´Autorità in materia di operazioni di fusione e scissione fra società dell´8 aprile 2009 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1609999) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di fornire riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1 del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 deve essere determinato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla A.S.L. Roma 2, cod. fisc.: 13665151000, con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale azienda incorporante la A.S.L. Roma B, con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia