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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Vito Roma s.r.l. - 11 febbraio 2016 [5415001]

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[doc. web n. 5415001]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Vito Roma s.r.l. - 11 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 51 dell´11 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 14815/84282 dell´11 giugno 2013 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso la sala giochi denominata "Admiral Club", sita in Roma, via di Villa Severini n. 10/12, gestita dalla società Vito Roma s.r.l., già con sede in Roma, via Francesco Gai n. 22, e attualmente con sede legale in Roma, via Flaminia n. 287, P.I. 07992281001, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 4 luglio 2013, da cui è emerso che presso la suddetta sala giochi era presente un sistema di videosorveglianza composto da 10 telecamere, di cui 8 posizionate all´interno del locale e le rimanenti 2 all´esterno, idonee a consentire l´identificazione degli interessati, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa, in violazione di quanto previsto dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680];

VISTO il verbale n. 42 del 18 luglio 2013 con cui è stata contestata a Vito Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, per aver effettuato un trattamento dei dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza in assenza dell´informativa;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo non risulta effettuato dalla società il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha illustrato le ragioni in base alle quali il cartello recante l´informativa, pur essendo nella propria disponibilità, non era stato affisso nel locale ispezionato. In particolare, la parte ha rappresentato che, in base al Decreto emanato il 22 gennaio 2010 dal Direttore Generale dell´Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante la disciplina sui requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all´articolo 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S, tutte le sale destinate al gioco devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (art. 9, comma 4). Pertanto, l´installazione del sistema di videosorveglianza nella sala giochi "Admiral Club", effettuata dalla società, soddisfa un´esigenza imposta dalla normativa di settore. La parte ha, inoltre, precisato che, come già emerso nel corso degli accertamenti ispettivi, "le informazioni sul trattamento dei dati personali, compresi i diritti dell´interessato di cui all´art. 7 del Codice, vengono fornite in forma orale" da parte dell´incaricato del trattamento, cosicché nessuna violazione dell´art. 13 è configurabile nel caso di specie. Infine, la parte ha sostenuto che "l´attività espletata all´interno della sala VLT, ubicata in Via di Villa Severini n. 10/12, sembrerebbe essere riconducibile alle attività contemplate dall´art. 53 del Codice", in base al quale ai trattamenti di dati personali effettuati per esigenze di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica non si applica la disposizione di cui all´art. 13 del Codice;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 9 dicembre 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato negli scritti difensivi, rilevando che, immediatamente dopo il controllo effettuato dalla Guardia di finanza, sono stati affissi i cartelli recanti l´informativa, producendo idonea documentazione;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Il Garante, infatti, ha già avuto modo di osservare che "la circostanza che l´impianto in questione fosse imposto per legge e che fossero stati positivamente conclusi tutti i controlli e le verifiche preliminari, non fa venir meno l´obbligo, anch´esso stabilito da norma di legge, di rendere l´informativa agli interessati" (ord. ing. n. 350 dell´11 luglio 2013, doc. web n. 2705601). Infatti, nel caso in esame, risulta che la società avesse positivamente concluso la procedura di autorizzazione all´installazione dell´impianto di videosorveglianza presso la Direzione territoriale del lavoro di Roma, ottenendo il relativo provvedimento in data 13 marzo 2013. Ciò nonostante, come detto, è necessario che sia adempiuto l´obbligo previsto dall´art. 13 del Codice di fornire agli interessati, prima che accedano ai locali videosorvegliati, un´informativa da cui emerga chiaramente la circostanza che le immagini sono rilevate o registrate, con l´indicazione del titolare e delle finalità del trattamento. A tal proposito, non può essere condivisa l´argomentazione della parte in base alla quale l´informativa veniva resa oralmente dall´incaricato del trattamento. Infatti, il provvedimento sulla videosorveglianza, datato 8 aprile 2010, stabilisce che l´informativa sia resa principalmente mediante l´apposizione di cartelli e che, laddove l´interessato ne faccia richiesta, il titolare debba "in ogni caso" fornire oralmente un´informativa adeguata, contenente tutti gli ulteriori elementi previsti dall´art. 13 del Codice. Inoltre, la circostanza in base alla quale l´informativa sia stata resa in forma orale, oltre a non essere sorretta da alcun elemento di prova, non risulterebbe in ogni caso idonea con riferimento ai trattamenti delle immagini raccolte all´esterno del locale. Infine, deve essere respinta l´interpretazione della parte in base alla quale la tipologia di attività esercitata dalla società non la qualificherebbe come attività dedicata al commercio al dettaglio, bensì la ricondurrebbe nell´ambito di applicazione dell´art. 53 del Codice. Tale disposizione si riferisce ai trattamenti di dati personali posti in essere dal Centro di elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia, da organi di pubblica sicurezza o "altri soggetti pubblici nell´esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento". Le finalità e le caratteristiche del trattamento posto in essere dalla società Vito Roma s.r.l. sono assolutamente diverse da quelle previste e disciplinate dall´art. 53 del Codice, avendo questa come oggetto, tra gli altri, "la costituzione e la gestione di agenzie ippiche e di sale per scommessa sulle corse dei cavalli e sulle gare sportive in genere, (…), e tutte le attività rivenienti e assimilate nella nuova agenzia dei monopoli (…)"  ;

RILEVATO, pertanto, che Vito Roma s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per mezzo di un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa agli interessati, in violazione dell´art. 13 del Codice e di quanto disposto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Vito Roma s.r.l., con sede in Roma, via Flaminia n. 287, P.I. 07992281001, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza in assenza dell´informativa;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia