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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Angela Bellavita - 9 giugno 2016 [5511138]

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[doc. web n. 5511138]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Angela Bellavita - 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia di Ferrara della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18315/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 17 e 18 ottobre 2013 nei confronti dell´Impresa Individuale Bellavita Angela – Istituto Labor P.Iva: 01187940380, con sede in Ferrara, via Franceschi monsignor Filippo n. 9, in persona della titolare sig.ra Angela Bellavita C.Fisc.: BLL NGL 61A47 F943Z, nata a Noto (Sr) e residente in Ferrara, via Franceschi monsignor Filippo n. 9, dai quali è risultato che l´Impresa Individuale effettuava una raccolta di dati personali (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.istitutolaborferrara.com, richiedevano informazioni, utilizzando il form di raccolta denominato "contatti", senza che venisse loro resa un´informativa idonea ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 6 datato 23 ottobre 2013 con il quale è stata contestata all´Impresa Individuale Bellavita Angela – Istituto Labor, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 20 novembre 2013 formulati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con i quali l´Impresa Individuale Bellavita Angela – Istituto Labor ha rilevato come "Tale pagina, oggetto di contestazione, viene gestita e trattata dal server noreplay@paginegialle.it e solo successivamente il contatto viene trasferito con i dati personali dell´utente alla mail dell´Istituto Labor, il quale non è in grado di raccogliere direttamente il dato del potenziale utente, dal momento che l´utilizzo del sito in merito al modus operandi è sempre stato gestito da seat pagine gialle come da contratto";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´Impresa Individuale Bellavita Angela – Istituto Labor risultano inidonee in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto circa il fatto che""Tale pagina, oggetto di contestazione, viene gestita e trattata dal server noreplay@paginegialle.it (…)", oltre a non sostanziare, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, non trova riscontro nel citato contratto stipulato tra l´Impresa Individuale e Seat Pagine gialle s.p.a., ove, tale contratto, nella sezione "SITO PERSONALIZZATO" prevede che "Dopo la prima personalizzazione, se lo desidera, potrà anche aggiornare i contenuti del suo sito in completa autonomia  (…)". Ne discende che, diversamente da quanto ritenuto nella memoria difensiva, l´Impresa Individuale risulta essere, ai sensi dell´art, 4, comma 1 lett. f) del Codice, il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che, tramite il sito web www.istitutolaborferrara.com, richiedevano informazioni, utilizzando il form di raccolta denominato "contatti", pertanto, è in capo a tale soggetto che incombe l´obbligo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che l´Impresa Individuale Bellavita Angela – Istituto Labor, ha quindi effettuato, quale titolare ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. f) del Codice, un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.istitutolaborferrara.com;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig.ra Angela Bellavita C.Fisc.: BLL NGL 61A47 F943Z, nata a Noto (Sr) e residente in Ferrara, via Franceschi monsignor Filippo n. 9 quale titolare dell´Impresa Individuale Bellavita Angela – Istituto Labor P.Iva: 01187940380, con sede in Ferrara, via Franceschi monsignor Filippo n. 9, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia