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Ordinanza ingiunzione nei confronti di D’Agostino Domenico Fedele - 19 gennaio 2017 [9037475]

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[doc. web n. 9037475]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di D’Agostino Domenico Fedele - 19 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 17 del 19 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza con il verbale di contestazione datato 27 marzo 2014, che qui si intende integralmente richiamato, ha contestato al sig. D’Agostino Domenico Fedele nato a Mileto (VV) il 9 maggio 1958, C.F. DGSDNC58E09F207Y, residente in Vibo Valentia (VV), via Nuova strada Longobardi s.n.c., in qualità di titolare dell’impresa individuale D’Agostino Domenico con sede legale in Vibo Valentia (VV), via Caterina Gagliardi n. 3, ed insegna “HIPPONION”, esercente l’attività di “Servizi di vigilanza privata”, la violazione amministrativa, prevista dall’art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), in relazione all’art. 13 del Codice;

Rilevato, più precisamente che con l’atto di contestazione si rappresenta che:

- il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, in data 12 febbraio 2014, ha avviato un’autonoma attività ispettiva nei confronti del sig. D’Agostino Domenico Fedele, finalizzata a riscontrare il rispetto dei presidi antiriciclaggio contenuti nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, formalizzata con i verbali di accesso e ispezione del 12 e 17 febbraio 2014;

- all’esito di tale attività ispettiva, estesa a ritroso a partire dal 1 gennaio 2009, è risultato che l’impresa individuale D’Agostino Domenico ha effettuato, tra le altre, l’attività di “servizio di trasporto e scorta valori” negli anni 2009, 2010 e 2011, il cui esercizio, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 14, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 231/2007, vincola al rispetto della normativa antiriciclaggio (all’interno della quale è altresì previsto l’obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi degli artt. 17 e seguenti del medesimo d.lgs) e, nel trattamento dei dati, anche in virtù di quanto disposto al riguardo dal Provvedimento Ufficio Italiano Cambi del 24.02.2006, relativo agli operatori non finanziari (parte VI, punto 3), all’osservanza delle previsioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al rilascio di un’informativa idonea ad assolvere gli obblighi di cui all’art. 13 del Codice, che specificasse che il trattamento sarebbe avvenuto anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio;

- nello svolgimento della citata attività di “servizio trasporto e scorta valori” il sig. D’Agostino Domenico Fedele, nel periodo intercorrente tra l’anno 2009 e il mese di marzo 2011, ha effettuato un trattamento dei dati di quattro società individuate a seguito dell’esame della documentazione acquisita e specificatamente indicate nel citato atto di contestazione, omettendo di fornire ai rispettivi rappresentanti legali l’informativa di cui all’art. 13 del Codice;

RILEVATO che con il citato verbale datato 27 marzo 2014, è stata contestata al sig. D’Agostino Domenico Fedele, in relazione al mancato rilascio delle informative di cui all’art. 13 del Codice ai quattro soggetti ivi individuati, per i quali svolgeva attività di “servizio trasporto e scorta valori” negli anni 2009, 2010 e 2011, la violazione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice, per ciascun soggetto nei cui confronti è stata omessa l’informativa, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 26 aprile 2014 nella quale il sig. D’Agostino Domenico Fedele, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, ha eccepito l’illegittimità dell’atto di contestazione poiché “(…) a fronte della richiesta di esibizione delle informative sulla privacy rilasciate ai miei clienti, non ho prodotto alcuna attestazione cartacea dalla quale potesse evincersi che avevo adempiuto all’obbligo di rilascio dell’informativa ai titolari delle imprese individuali e/o rappresentanti delle società per cui avevo effettuato prestazioni di servizio trasporto e scorta valori. In realtà (…) ho sempre provveduto al rilascio della predetta informativa ai miei clienti, rendendola oralmente così come espressamente consentito e previsto dall’art. 13 del Codice (…)”. La parte, nell’evidenziare che si trattava “(…) di dati trattati per finalità esclusivamente contabili e amministrative (…)” ha richiamato il Provvedimento del Garante del 24 maggio 2007 [pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 20007, doc. web. n. 1412271], contenente la “Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese” al fine di rappresentare che si è sempre debitamente attenuta alle modalità con cui doveva essere resa l’informativa (con chiarezza e senza inutili formalità, anche in modo sintetico e colloquiale; una tantum, all’inizio del trattamento, nel rapporto con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori). Infine il sig. D’Agostino Domenico Fedele ha sottolineato che “(…) la sempre più sentita necessità di semplificazione in materia di Privacy, ha portato il Governo, con il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 (…) ad intervenire sul punto con il chiaro intento di limitare gli adempimenti richiesti alle imprese, attraverso l’esclusione dal campo di applicazione del Codice Privacy (…) dei trattamenti di dati personali nei rapporti tra esse”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere le responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si evidenzia, innanzitutto, che quanto asserito circa il fatto di aver sempre provveduto “(…) al rilascio della predetta informativa ai miei clienti, rendendola oralmente così come espressamente consentito e previsto dall’art. 13 del Codice (…)” contraddice le dichiarazioni rese dalla parte nel verbale di accesso e ispezione del 17.02.2014 e riportate anche nell’atto di contestazione del 27.03.2014 secondo cui “(…) la mia impresa non è soggetta alle norme sulla privacy in quanto la mia attività d’impresa si è limitata al trattamento dei dati effettuato esclusivamente per finalità amministrativo contabili nei rapporti tra imprese ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), n. 1 della legge 12 luglio 2011 n. 106”. Il sig. D’Agostino Domenico Fedele, pertanto, in sede di accertamento, non solo non ha fatto alcun riferimento a informative rese oralmente ai clienti (circa le quali peraltro non viene fornito alcun elemento di riscontro) ma ha anche dichiarato espressamente di ritenersi escluso dall’obbligo di rendere l’informativa in virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 3-bis del Codice (comma aggiunto dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, abrogato), norma non applicabile al caso di specie in quanto è entrata in vigore successivamente alle commesse violazioni (rilevabili, sulla base degli atti, nel periodo intercorrente tra il 2009 e il mese di marzo del 2011). Né può trovare applicazione nel caso di specie la modifica legislativa di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato la portata applicativa del Codice in materia di protezione dei dati personali, escludendone le persone giuridiche, parimenti intervenuta successivamente alle commesse violazioni. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che non può trovare attuazione il principio del favor rei, ma deve essere applicato quello del tempus regit actum (cfr. ordinanza-ingiunzione . n. 171 del 3 aprile 2014, in www.gpdp.it, doc. web n. 3794161) in virtù di un consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (…) senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria” (Cass. 12.11.2014, n. 24111; Cass. 26.01.2012, n. 1105; Cass. 28.12.2011, n. 29411);

VISTO l’art. 4, comma 1, lett. b) del Codice, nella stesura antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 (6 dicembre 2011) e vigente al momento in cui le violazioni sono state commesse (nel periodo intercorrente tra il 2009 e il mese di marzo del 2011), che ricomprende nella definizione di dato personale anche qualunque informazione relativa alla persona giuridica, ente od associazione;

RILEVATO, pertanto, che il sig. D’Agostino Domenico Fedele, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’ artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice, risulta aver effettuato negli anni 2009, 2010 e 2011 un trattamento di dati personali delle quattro società individuate nell’atto di contestazione, omettendo di rendere ai rispettivi rappresentanti legali l'informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare, per tutte e quattro le violazioni, l’art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna violazione per un totale complessivo pari ad euro 9.600,00 (novemilaseicento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. D’Agostino Domenico Fedele nato a Mileto (VV) il 9 maggio 1958, C.F. DGSDNC58E09F207Y, residente in Vibo Valentia (VV), via Nuova strada Longobardi s.n.c., in qualità di titolare dell’impresa individuale D’Agostino Domenico con sede legale in Vibo Valentia (VV), via Caterina Gagliardi n. 3, di pagare la somma di euro 9.600,00 (novemilaseicento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 9.600,00 (novemilaseicento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia