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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Legea s.p.a. - 21 novembre 2018 [9090245]

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[doc. web n. 9090245]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Legea s.p.a. - 21 novembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 484 del 21 novembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 7226/123076 del 2 marzo 2018), ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute del 26 e 27 aprile 2018 nei confronti di Legea s.p.a. P.Iva: 02709351213, con sede in Napoli, piazza dei Martiri n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società, utilizzando due form di raccolta denominati “lavora con noi” e “modulo affiliato” presenti nel sito web www.legea.it, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati degli interessati, senza che venisse loro resa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice;

VISTO il verbale nr. 58/18 datato 9 luglio 2018 con il quale è stata contestata a Legea s.p.a., la violazione amministrativa, prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con i quali la società, con specifico riferimento al form di raccolta denominato “modulo affiliato”, ha evidenziato come “I potenziali affiliati sono società o ditte individuali e pertanto tutti soggetti iscritti (…) nei pubblici registri tenuti presso le CCIAA. In tal senso va considerato che i dati liberamente indicati dei potenziali affiliati sono quelli minimamente indispensabili a stabili(re) un contatto di tipo business to business e sono perfettamente coincidenti con quelli già depositati nei pubblici registri (…)”. Inoltre, sul punto, ha evidenziato come “La Legea S.p.A. prima della conclusione di ogni trattativa commerciale (…) è tenuta a verificare preliminarmente la veridicità e la fondatezza degli stessi dati commerciali degli aspiranti affiliati (…)”. Riguardo al form di raccolta denominato “lavora con noi”, ha evidenziato come “Vien da sé che chi chiede lavoro è preliminarmente consapevole e informato dell’identità del soggetto al quale trasmette i propri dati ed è consapevole di dover fornire almeno le proprie generalità e altri dati utili per stabilire un contatto”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Legea s.p.a. non risultano idonee ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato, atteso che nessuna delle argomentazioni prodotte afferenti sia il form di raccolta denominato “modulo affiliato” sia il form di raccolta denominato “lavora con noi”, è in alcun modo riconducibile ad alcuno dei casi di esclusione dall’obbligo di rendere l’informativa agli interessati di cui all’art. 13 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice sia attraverso il form di raccolta denominato “modulo affiliato” sia attraverso il form di raccolta denominato “lavora con noi”;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso in esame, ricorrano le condizioni per applicare l’art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 162, comma 2 bis del Codice in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Legea s.p.a. P.Iva: 02709351213, con sede in Napoli, piazza dei Martiri n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, prevista dall’art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia