RPD - FAQ relative alla procedura telematica per la comunicazione dei dati
FAQ relative alla procedura telematica per la comunicazione dei dati del RPD
No. È necessario indicare che la comunicazione viene effettuata su delega selezionando la corrispondente voce e indicando il cognome e nome del soggetto delegante.
È necessario selezionare nella sezione C, al punto 1 "esterno" e al punto 2 "persona giuridica".
Se si intende apportare variazioni ad una comunicazione già effettuata in precedenza (es. per correggere eventuali inesattezze o errori) è necessario selezionare nella sezione A1 l’opzione “Variazione di una comunicazione”, indicare il numero di protocollo della comunicazione che si intende variare e inserire nuovamente tutte le informazioni richieste, che qualora accettate, saranno intese come integrale sostituzione di quanto comunicato in precedenza.
No. Resta comunque invariato l’obbligo per ciascun Titolare/Responsabile del trattamento (società controllante/controllata) di comunicare eventuali variazioni.
No. Qualora il Titolare/Responsabile del trattamento proceda alla designazione di un nuovo RPD (ad esempio: per cessazione o mancato rinnovo del contratto di servizi tra il titolare/responsabile del trattamento ed il soggetto designato quale RPD) NON dovrà effettuare la revoca della comunicazione dei dati di contatto del precedente RPD, ma dovrà effettuare una variazione della comunicazione. I nuovi contenuti sostituiranno quanto comunicato in precedenza.
Se i dati di contatto del RPD non sono cambiati, non deve essere effettuata una nuova comunicazione.
No, perché la comunicazione dei dati di contatto è un adempimento a carico del Titolare del trattamento, ossia della struttura (azienda o ente) nel suo complesso e non del suo legale rappresentante.
Il numero di protocollo della comunicazione (composto da 11 cifre) è indicato nella email - indirizzata al soggetto che ha effettuato la comunicazione che si intende variare all’indirizzo indicato nella sez. A del modulo - con la quale è stata comunicata la corretta conclusione della procedura.
Lo stesso riferimento si ottiene altresì indicando le 4 cifre corrispondenti all’anno in cui è stata effettuata la comunicazione seguite dalle 7 cifre riportate in alto a sinistra nel documento pdf inviato a mezzo PEC dal Garante a conclusione della procedura stessa.
Tali comunicazioni PEC, come indicato nelle istruzioni, sono state inviate all’indirizzo PEC del Titolare/Responsabile del trattamento (indicato nella Sez. B del modulo) ed all’indirizzo PEC dei dati di contatto del RPD (indicato nel punto 4 della sez. C del modulo).
La corretta conservazione della documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dei dati di contatto del RPD rientra nell’ambito delle adeguate misure tecniche ed organizzative che il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto per garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento. Inoltre, anche il RPD, all’atto della conclusione della procedura di comunicazione, riceve una PEC inviata all’indirizzo indicato al punto 4 della sez. C, contenente un documento con tutte le informazioni comunicate dal Titolare/Responsabile del trattamento.
Pertanto, esperite tutte le verifiche e le ricerche del caso, qualora un Titolare del trattamento, congiuntamente al RPD designato, abbia perso la disponibilità di tutti gli elementi (cfr. pag. 2 delle istruzioni) relativi alla precedente comunicazione, ne può fare esplicita richiesta inviando un’email all'URP del Garante, indicando tale circostanza e il Codice Fiscale del Titolare/Responsabile del trattamento.
No. La comunicazione dei dati di contatto del RPD al Garante è un obbligo del titolare/responsabile del trattamento, che è quindi tenuto anche ad effettuare tempestivamente, sempre tramite la procedura disponibile online, la variazione o la revoca della precedente comunicazione.
Nessun adempimento al riguardo è previsto per gli RPD uscenti. Eventuali comunicazioni inviate al Garante da parte di questi ultimi soggetti non saranno, quindi, registrate all’interno dei nostri sistemi informatici.
Si consiglia, naturalmente, di conservare la documentazione comprovante l’avvenuta cessazione del rapporto tra RPD e titolare/responsabile del trattamento, da esibire in caso di eventuale richiesta da parte dell’Autorità.
Si.
La facoltà prevista dall’art. 37, par. 2 impatta esclusivamente in relazione alla nomina, o designazione, del RPD mentre l’obbligo di comunicazione, così come previsto dall’art. 37, par. 7 del Regolamento, incombe su ciascun titolare del trattamento indipendentemente dalla sua particolare natura organizzativa.
No, il RPD non è responsabile personalmente in caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati. Spetta al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento.
La responsabilità di garantire l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati ricade sul titolare del trattamento o sul responsabile del trattamento.