Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze...
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - 18 giugno 2026 [10269308]
[doc. web n. 10269308]
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - 18 giugno 2026
Registro dei provvedimenti
n. 451 del 18 giugno 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, par. 1, lett. c);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto ministeriale, da adottarsi in conformità all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), teso a novellare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3 febbraio 2011, n. 117, recante “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (in argomento, v. pure il parere del Garante del 16 dicembre 2010).
Quest’ultimo, adottato in attuazione del Capo II (“Credito ai consumatori”) del Titolo VI del TUB, recepisce le indicazioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, come implementate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di novella dello stesso TUB, dettando disposizioni volte a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori.
In particolare, il DM 3 febbraio 2011, n. 117 definisce le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito (art. 4), le informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito (art. 5), gli obblighi di verifica del merito creditizio del consumatore (art. 6), le modalità di accesso, su base non discriminatoria, alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito (art. 7), le comunicazioni periodiche e la cessione dei crediti (artt. 9 e 10), quelle relative all’importo da corrispondere all’intermediario del credito (art. 12), unitamente alle modifiche da apportare alla delibera del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza.
Le norme del Capo II del titolo VI del TUB sono state recentemente novellate dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della direttiva 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (c.d. CCD2), che ha apportato alcune modifiche, tra l’altro, in tema di consultazione delle banche dati nell’ambito del credito al consumo.
In particolare, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 ha introdotto, al Capo I-bis (Credito immobiliare) del TUB, l’articolo 120-undecies.1, con cui è stata stabilita la disciplina relativa all’accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito (c. 1), alle informazioni da fornire ai consumatori in caso di rifiuto di un finanziamento (c. 2) o di segnalazioni negative alla banca dati (c. 3), nonché agli obblighi di correttezza e aggiornamento dei dati gravanti sui finanziatori (c. 5). L’individuazione delle condizioni di accesso alle banche dati è rimessa, per effetto del rinvio operato all’articolo 125, comma 1, secondo periodo, del TUB, al CICR (o, in caso di urgenza, per l’appunto, al MEF: art. 3, c. 2, del TUB), sentito il Garante.
Il decreto ha novellato, inoltre, lo stesso articolo 125 del TUB, modificando la disciplina relativa alle informazioni da fornire al consumatore (ora prevista in relazione al risultato della consultazione, agli estremi della banca dati consultata e alle informazioni segnaletiche che hanno portato a respingere la richiesta: c. 2) e a quelle da fornire in caso di registrazione di informazioni negative (c. 3), imponendo ai finanziatori di garantire l’esattezza dei dati trasmessi e la loro tempestiva rettifica in caso di errore (c. 4), nonché ai gestori delle banche dati di dotarsi di procedure atte a verificare l’esattezza e l’attualità delle informazioni trasmesse (c. 4-bis).
Sono stati introdotti, infine, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, i quali, rispettivamente, restringono l’accesso alle banche dati ai soli finanziatori sottoposti a vigilanza, rimettono alla Banca d’Italia l’individuazione degli accedenti alla relativa centrale dei rischi, individuano la tipologia di informazioni contenute nelle banche dati ed escludono il trattamento delle categorie particolari di dati e i dati ottenuti dai social network ai fini della valutazione del merito creditizio.
Considerate le novità apportate al TUB dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto necessario adottare un decreto con cui novellare il precedente d.m. 3 febbraio 2011, n. 117, adeguandone il testo alle modifiche introdotte.
RILEVATO
L’odierno schema di decreto mira a novellare il precedente DM 3 febbraio 2011, n. 117, adeguandone il testo alle modifiche recentemente introdotte a livello unionale e nazionale.
L’articolo 1, comma 1, lett. a) modifica l’articolo 1 del decreto ministeriale, aggiungendovi il comma 1-bis, il quale stabilisce l’obbligo per il finanziatore e l’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; di astenersi dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ferma restando la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso al credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. La disposizione chiarisce, inoltre, che i finanziatori e gli intermediari non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività (n. 2).
Oltre a precisare che le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati, previste dalla disciplina sul credito ai consumatori sono rese gratuitamente ai consumatori (n. 3), la norma stabilisce le modalità di redazione dei documenti contenenti tali informazioni e chiarimenti, precisando che restano comunque fermi i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi previsti dalla direttiva (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019 (n. 4).
La lettera b) elimina il riferimento all’individuazione delle caratteristiche delle carte di credito che sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento (n. 1); estende la deroga di cui all’articolo 122, comma 4, del TUB alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente concordate anche a seguito di un “probabile” inadempimento del consumatore (n. 2); prevede che la Banca d’Italia stabilisca l’inapplicabilità delle disposizioni elencate all’art. 2, par. 8, della Direttiva (UE) 2023/2225 ai contratti di credito ivi indicati (n. 3).
La lettera d) sostituisce l’intero articolo 4 del decreto ministeriale, dettando una disciplina articolata in materia di annunci pubblicitari. In particolare, la disposizione disciplina l’inclusione di avvertimenti negli annunci circa i costi dell’operazione, definisce le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci e le relative modalità di divulgazione, individua le deroghe all’informativa e stabilisce le tipologie di annunci pubblicitari vietati.
La lettera e) sostituisce il comma 1 dell’articolo 5, rimettendo alla Banca d’Italia la definizione dei criteri di redazione, delle modalità di messa a disposizione e dell'elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere in fase precontrattuale (n. 1). È previsto, inoltre, che l'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito non si applichi alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 4, del TUB (n. 3). Infine, la norma chiarisce la tipologia di informazioni da rendere ai consumatori in caso di contratti di credito commercializzati mediante telefonia (n. 4).
La lettera f) sostituisce il comma 1 dell’articolo 6, modificando la disciplina sulla valutazione creditizia. In particolare, la disposizione sancisce in capo ai finanziatori l’obbligo di effettuare, prima della conclusione del contratto di credito e al fine di evitare pratiche concessorie irresponsabili e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, anche nell’interesse di quest’ultimo, ferme restando, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio della valutazione del merito di credito dei clienti dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori (n. 1). La disposizione, inoltre, aggiunge il comma 1-bis, che rimette alla Banca d’Italia la specifica dei fattori pertinenti per la verifica prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, nonché le modalità e le condizioni per lo svolgimento della valutazione del merito creditizio, assicurando la coerenza con le disposizioni europee e il coordinamento con le disposizioni prudenziali in materia (n. 2).
La lettera g) novella significativamente l’articolo 7 del decreto ministeriale, abrogando il comma 1 (n. 1), che prevedeva l’accesso su base non discriminatoria, da parte dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea abilitati, alle sole banche dati di cui all'art. 125 del TUB, e rivisitando profondamente il comma 2. Quest’ultimo, prevede ora che l’accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori, previsto dagli artt. 120-undecies.1 e 125 del TUB, sia consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali ed entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia. A tal fine, la norma prevede l’applicazione di condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite (n. 2).
Viene inoltre aggiunto il comma 3-bis, che esclude l’applicazione di tale disciplina alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, conformemente a quanto previsto dall’articolo 125, comma 1-ter del TUB (n. 3).
La lettera h) sostituisce l’articolo 8 del decreto ministeriale, aggiornando i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2225, mentre la lettera i) aggiunge la lettera b-bis) all’articolo 11, per individuare gli indici in presenza dei quali la Banca d’Italia stabilisce le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi regolare.
L’articolo 2, infine, rinvia alla Banca d’Italia la definizione delle norme di attuazione del decreto, anche per coordinare e aggiornare la disciplina sul credito ai consumatori. L’articolo 2 disciplina, inoltre, i termini per l’adeguamento alle nuove disposizioni, il regime transitorio e le disposizioni medio tempore applicabili.
RITENUTO
Lo schema di decreto mira a recepire le modifiche normative apportate al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, adottato in attuazione della direttiva CCD2 in materia di contratti di credito ai consumatori, allineandone il testo alle relative disposizioni.
Il provvedimento in particolare, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, , in combinato disposto con gli articoli 3, comma 2 e 120-undecies.1 del TUB, novella l’articolo 7 del d.m. 3 febbraio 2011, n. 117, relativo alle condizioni di accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, estendendo espressamente– coerentemente con la normativa di settore e la direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che riprende la precedente direttiva 2008/48/CE (v. il considerando 20) – l’operatività della disposizione anche al credito immobiliare.
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 125, comma 1-ter, del TUB, la norma precisa inoltre che la disciplina sulle condizioni di accesso non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, la quale provvede “con proprie disposizioni” all’individuazione dei soggetti legittimati all’accesso.
Si evidenziano la continuità con la disciplina previgente e la sostanziale coerenza con la normativa unionale e di recepimento in materia di credito al consumo.
In ragione di tali motivi e della circostanza per cui la norma - sulla quale insiste l’odierno parere ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso articolo 125, comma 1, del TUB - non reca significative novità, né criticità sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali, il Garante non ha rilievi da formulare.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c) del Regolamento, relativamente agli aspetti di cui all’articolo 125, comma 1, del TUB, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto.
Roma, 18 giugno 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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