Parere su istanza di accesso civico - 8 agosto 2026
Parere su istanza di accesso civico - 8 agosto 2026
[doc. web n. 10296337]
Parere su istanza di accesso civico - 8 agosto 2026
Registro dei provvedimenti
n. 606 dell'8 agosto 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola Superiore della Magistratura presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola Superiore della Magistratura ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico.
Dall’istruttoria risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico alla predetta Scuola da parte di 192 magistrati appartenenti a diversi uffici giudiziari, in cui è stato rappresentato che dal dibattito riguardante la nomina del Segretario della SSM e del nuovo Presidente della SSM seguita alle dimissioni del precedente Presidente, nonché dal dibattito per la nomina di un componente identificato in atti, «è apparsa evidente l’esigenza di comprendere che cosa stia accadendo all’interno della Scuola e quali siano le dinamiche che, attualmente, presidiano la formazione».
In tale quadro è stato chiesto di accedere a tutti i verbali che hanno riguardato:
- «La nomina del Segretario e del vice Segretario della SSM»;
- «La procedura di rinnovo della carica del Presidente della SSM»;
- «le riunioni del Comitato direttivo dal mese di marzo 2024 sino all’evasione [dell’]istanza, eventualmente omissati dai dati sensibili».
L’amministrazione ha riscontrato l’accesso accogliendo parzialmente l’istanza. In particolare, ha provveduto a trasmettere 5 verbali «previo oscuramento dei dati personali non pertinenti ovvero la cui divulgazione non [è] risultata proporzionata rispetto alla finalità di trasparenza perseguita dall’accesso» (in particolare i verbali: n. 18 della seduta dell’11 luglio 2024; n. 14-bis della seduta del 9 aprile 2025; n. 43 della seduta del 10 dicembre 2025; n. 10 della seduta dell’11 marzo 2026; verbale n. 11 della seduta del 18 marzo 2026).
Quanto ai restanti verbali del Comitato Direttivo risalenti fino al mese di marzo 2024 è stato disposto un differimento, rappresentando che «l’ostensione non [poteva] essere disposta nell’immediato», in quanto l’«arco temporale considerato [era] ampio e i verbali interessati [erano] numerosi (circa cento)». È stato inoltre evidenziato che gli stessi «conten[evano] dati personali, anche di soggetti terzi estranei al Comitato, la cui ostensione esige[va] una previa e puntuale valutazione, condotta verbale per verbale, diretta a stabilire se i dati d[ovevano] essere oscurati in quanto non pertinenti, ovvero, ove pertinenti e funzionali alle finalità di trasparenza, ostesi previa comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto».
I magistrati istanti, ritenendo il provvedimento non corretto, hanno presentato una richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale al RPCT, insistendo nelle proprie richieste. In particolare, gli stessi hanno, fra l’altro, rappresentato che «La richiesta è stata espressamente collegata all’esigenza di comprendere le dinamiche interne che hanno interessato, in particolare, la nomina del Segretario generale, la nomina del nuovo Presidente della Scuola a seguito delle dimissioni [del precedente] Presidente […] e la nomina del componente [identifcato in atti]». Gli istanti hanno «prospettato l’interesse pubblico alla massima trasparenza dell’operato dell’istituzione cui compete attuare una formazione libera ed idonea a garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei magistrati, con particolare riferimento a quelli in tirocinio» e hanno inoltre «richiamato il regolamento di funzionamento del Comitato Direttivo della Scuola, adottato con delibera del 30 ottobre 2012, secondo cui “i verbali, salvo che il Comitato disponga diversamente, sono pubblicati sul sito Internet della Scuola”», nonché la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 che prevede l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni previsto dalla normativa vigente «di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».
Gli istanti contestano in particolare la circostanza che verbali già ostesi, a eccezione di quello relativo alla nomina del Segretario Generale, «risultano, nella sostanza, interamente omissati, con eliminazione pressoché totale del contenuto discorsivo, delle dichiarazioni rese, delle eventuali posizioni espresse, delle modalità di formazione della volontà collegiale e delle ragioni delle determinazioni assunte». Secondo quanto evidenziato nella richiesta di riesame, a sostegno della richiesta di ostensione, «le dichiarazioni rese dai componenti del Comitato Direttivo nell’esercizio delle rispettive funzioni, così come le espressioni di voto relative alle deliberazioni assunte dall’organo collegiale, non costituiscono, di per sé, dati sensibili né dati appartenenti a categorie particolari meritevoli di automatica sottrazione all’accesso. Esse attengono, piuttosto, allo svolgimento di una funzione pubblica e al processo deliberativo dell’organo, sicché la loro conoscibilità rappresenta elemento essenziale per verificare la correttezza, la trasparenza e la razionalità delle determinazioni adottate». La documentazione richiesta riguarderebbe «l’attività del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e, in particolare, anche procedure concernenti incarichi apicali e funzioni di direzione istituzionale. Si tratta di atti che, per oggetto e rilievo, presentano una evidente connessione con le finalità di trasparenza, controllo diffuso e partecipazione al dibattito pubblico sottese all’accesso civico generalizzato». L’interesse conoscitivo manifestato risulterebbe «ulteriormente qualificato dal fatto che l’istanza non si fonda su una mera curiosità esplorativa, ma su vicende istituzionali già oggetto di dibattito pubblico e consiliare, incidenti sulla composizione e sul funzionamento degli organi della Scuola e, indirettamente, sulla funzione primaria di formazione della magistratura. Proprio per tale ragione, l’ostensione delle parti deliberative e discorsive dei verbali assume[rebbe] rilievo essenziale ai fini del controllo diffuso sulla coerenza, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa».
Analogamente, i soggetti istanti contestano il differimento disposto dalla Scuola sugli ulteriori verbali dall’anno 2024 non oggetto di ostensione, che risulterebbe «motivato in termini generali», che «non appaiono sufficienti a giustificare un differimento temporalmente indeterminato dell’accesso, soprattutto in assenza di una scansione procedimentale, di un termine finale certo o quantomeno di un cronoprogramma di evasione progressiva della richiesta». Per tali motivi, nella richiesta di riesame è precisato che «ove si ritenesse non immediatamente praticabile l’ostensione integrale della documentazione residua, il differimento dovrebbe essere accompagnato dall’indicazione di un termine certo o di un piano di ostensione progressiva, con priorità per i verbali più direttamente connessi alle procedure oggetto dell’originaria istanza e, comunque, per le parti dei verbali non recanti dati personali o recanti dati ostensibili previa applicazione di oscuramenti mirati».
OSSERVA
1. Introduzione
La questione sottoposta l’attenzione di questa Autorità è di natura complessa e investe vicende istituzionali oggetto di dibattiti sia all’interno del soggetto destinatario dell’istanza di accesso che di tipo pubblico tramite articoli di stampa.
La Scuola superiore della magistratura (SSM), istituita con d. lgs. n. 26 del 30/1/2006, «è ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile» (art. 1, comma 1, dello Statuto), soggetta come tale alla disciplina statale in materia di trasparenza amministrativa. La Scuola «In conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell’insegnamento e di buon andamento dell’amministrazione della giustizia, […] assicura l’attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all’ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti» dallo Statuto (art. 1, comma 2).
Organi della SSM sono il Presidente, il Segretario generale e il Comitato direttivo. Nella sezione «Amministrazione trasparente» presente sul sito web istituzionale, sono pubblicati ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 33/2013, gli «atti generali» dell’ente, fra cui il «Regolamento di funzionamento del Comitato direttivo», adottato nell’adunanza del Comitato direttivo del 30/10/2012, secondo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto (in https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/642080/Regolamento_funzionamento_comitato_direttivo_testo+approvato.pdf).
L’art. 4, commi 1 e 2, del predetto Regolamento disciplina la redazione dei verbali delle adunanze del Comitato direttivo e il relativo regime di pubblicità, sancendo che i «verbali, salvo che il Comitato disponga diversamente, sono pubblicati subito dopo l’approvazione nel sito internet della Scuola».
Dagli atti risulta che, allo stato, non risultano pubblicati online i predetti verbali, con la conseguenza che la SSM ha ricevuto una richiesta di accesso civico sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell’art. 5, del d. lgs. n. 33/2013, per ottenere la relativa ostensione.
Il comma 1 del citato art. 5, disciplina l’accesso civico cd. “semplice” e prevede che «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».
Il comma 2 del medesimo articolo disciplina, invece, l’accesso civico cd. “generalizzato” e prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».
Si tratta di due diversi istituti, rispetto ai quali anche l’ANAC ha precisato che l’«accesso civico [semplice] rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza» (Linee guida in materia di accesso civico, par. 2.2). Fuori dei casi di pubblicazione obbligatoria, è applicabile l’istituto dell’accesso civico generalizzato come «autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)» (ibidem).
2. Sull’accesso civico semplice
A sostegno dell’ostensione della documentazione richiesta, i soggetti istanti hanno fra l’altro richiamato la disposizione contenuta nell’art. 5 comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 che prevede, come visto, che l’esistenza di obbligo per le pp.aa. «di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».
Al riguardo, si rappresenta fin da subito che, come evidenziato dal Garante fin dal 2014, anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità non può comunque comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dai dati e informazioni personali (cfr. parte seconda, par. 1 del provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, in corso di aggiornamento, ma ancora attuale nella parte sostanziale). Anche in presenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel sito web istituzionale è infatti «necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni» (ivi).
Quanto al procedimento, l’istanza di accesso civico semplice va presentata all’amministrazione direttamente al RPCT, non è previsto il coinvolgimento dei soggetti controinteressati e non si applica lo strumento della richiesta di riesame al RPCT (art. 5, commi 3, lett. d, 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 33/2013).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha fornito riscontro al soggetto istante unicamente sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato, ritenendo – si deve ritenere in forma implicita – non applicabile l’istituto dell’accesso civico semplice e il connesso obbligo di pubblicazione dei verbali delle adunanze, che dalla documentazione ricevuta ai fini istruttori risulta, infatti, non pacifica e oggetto di discussione anche all’interno del Comitato direttivo stesso.
Va aggiunto che il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione al procedimento relativo all’accesso civico, è tenuto a dare il prescritto parere al Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, solo nel caso di accesso civico generalizzato laddove la richiesta sia stata negata o differita per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
In questa sede, quindi, i profili di valutazione di questa Autorità possono essere sono riservati alla sola istanza di accesso civico generalizzato ai documenti richiesti e non di accesso civico semplice.
3. Sull’accesso civico generalizzato ai verbali trasmessi in forma non integrale
Dal provvedimento di riscontro all’istanza di accesso civico generalizzato, risulta che l’amministrazione ha consentito l’accesso ai soggetti istanti a 5 verbali del Comitato direttivo, riguardanti le nomine richieste, con intere parti e pagine omissate. Nello specifico, si tratta dei citati verbali n. 18/2024, n. 14-bis/2025, n. 43/2025, n. 10/2026 e n. 11/2026, che sono stati trasmessi dal RPCT anche al Garante, ai fini istruttori e delle valutazioni di competenza, sia nella versione omissata che in quella integrale.
Dall’esame dei documenti trasmessi sopra elencati, risulta che gli stessi contengono dati e informazioni personali di diversa specie e natura, con la conseguenza che è necessario effettuare analisi distinte per singolo documento.
3.1 Verbale n. 18/2024
Il verbale riguarda la nomina del Segretario generale ed è stato trasmesso dalla SSM ai soggetti istanti in versione integrale, comprensivo di discussione, valutazione dei titoli e dichiarazioni di voto dei componenti.
3.2 Verbale n. 14-bis/2025
Il verbale riguarda la riconferma del Segretario generale. Si osserva che il verbale non è redatto in forma sintetica, ma riporta analiticamente discussioni, trascrizioni in forma letterale di interi interventi, osservazioni di merito con valutazioni di tipo personale e non solo giuridico, di specie diversa e difficilmente riconducibili a specifiche categorie. È, inoltre, riportato il dibattito riguardante la pubblicazione o meno dei verbali nonché la trattazione di questioni riguardanti corsi e istanze che esulano dal dibattito richiamato nella richiesta di accesso civico riguardante la nomina del Segretario, del Presidente o di componenti del Comitato direttivo della SSM. Il documento risulta trasmesso ai soggetti istanti omissato in quasi tutte le pagine, a eccezione di limitate parti dispositive sulla procedura riguardante la riconferma del Segretario generale e delle dichiarazioni di voto dei componenti.
3.3 Verbale n. 43/2025
Il verbale, non redatto in forma sintetica, riguarda cicli di conferenze, approvazioni di verbali precedenti diversi da quelli oggetto di ostensione, formazione con rilascio di attestazioni per partecipazioni a corsi, istruttorie per spese che esulano dal dibattito richiamato nella richiesta di accesso riguardante la nomina del Segretario, del Presidente o di componenti del Comitato direttivo della SSM, nonché questioni organizzative riguardanti l’esito della procedura di interpello per la nomina a Vice segretario generale. Il documento risulta trasmesso ai soggetti istanti omissato in quasi tutte le pagine a eccezione della parte, invero limitata, riguardante l’esito della procedura di interpello con le dichiarazioni di voto dei componenti.
3.4 Verbale n. 10/2026
Il verbale, non redatto in forma sintetica, riguarda la notizia della decadenza di un componente del Comitato direttivo identificato in atti nonché l’ampia discussione riguardante la scadenza dell’incarico del Presidente della SSM e della nuova elezione. Nel documento è riportato un lungo dibattito non solo di tipo giuridico, ma anche molto ricco di valutazioni di tipo personale su persone e attività svolte o fatti accaduti, riportate in forma critica e con formulazione di specifici rilievi sulla professionalità e sulle funzioni esercitate, oltre che dichiarazioni riguardanti la pubblicazione o meno del verbale. Circa 14 pagine sono inoltre inerenti a formazione, laboratori, corsi, pubblicazioni, bilancio e relative relazioni integrative che esulano dal dibattito richiamato nella richiesta di accesso riguardante la nomina del Segretario, del Presidente o di componenti del Comitato direttivo della SSM. Il documento risulta trasmesso ai soggetti istanti omissato in quasi tutte le pagine a eccezione di poche righe limitate alla data di convocazione per l’elezione del Presidente e alla conferma dell’attuale Presidente fino alla nuova elezione.
3.5 Verbale n. 11/2026
Il verbale, non redatto in forma sintetica, contiene informazioni riguardanti la decadenza del componente del Comitato direttivo identificato in atti e tratta il tema della nomina del Presidente della SSM e dei due vice presidenti. È riportato il lungo dibattito con dichiarazione dei componenti intervenuti, con opinioni non solo di tipo giuridico ma anche di tipo personale, talvolta riportate anche con espressioni critiche usate da terzi e poco riguardose, altre volte di stima e di elogio. Risulta anche un passaggio riguardante anche opinioni di tipo politico istituzionale. Il verbale tratta inoltre della nomina dei due Vicepresidenti con limitate dichiarazioni dei componenti. Le ultime 5 pagine del documento sono, inoltre, inerenti alla valutazione del personale, formazione, corsi, preventivi di spesa, uso di sale e limitate questioni che esulano dal dibattito richiamato nella richiesta di accesso riguardante la nomina del Segretario, del Presidente o di Componenti del Comitato direttivo della SSM. In un passaggio si fa, inoltre, riferimento anche a vicende personali e dati sulla salute di un familiare di un magistrato terzo che appartengono a categorie particolari di cui all’art. 9 del RGPD. Il documento risulta trasmesso ai soggetti istanti omissato in quasi tutte le pagine a eccezione di poche righe limitate alla candidatura e nomina del nuovo Presidente con relative dichiarazioni di voto.
3.6. Osservazioni
Pur non potendosi esprimere sull’applicabilità dell’istituto dell’accesso civico semplice, nel merito non è possibile trascurare in ogni caso la sussistenza di uno specifico Regolamento per il funzionamento del Comitato direttivo del 30/10/2012 adottato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della SSM, pubblicato online, che prevede un certo grado di conoscibilità dei verbali del Comitato direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, da cui si ricava comunque una volontà di assicurare un certo grado di trasparenza delle adunanze e delle attività svolte e di cui non può non tenersi conto nelle valutazioni da effettuare anche per l’accesso civico generalizzato. Ciò anche considerando che, dalla lettura dei verbali stessi trasmessi dal RPCT, emerge come non sembra che la citata disposizione sia stata formalmente abrogata, ma solo che non sia stata applicata nel tempo; per cui è oggetto di discussione anche all’interno dello stesso Comitato direttivo la relativa attualità ed esigibilità.
Ciò premesso – fatta riserva di possibile diversa argomentazione che tuttavia dagli atti non emerge – fin tanto che il Comitato direttivo non disponga una modifica regolamentare, si tratta di norma vigente. In tale quadro, rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 4, comma 2, si deve comunque osservare che il regime di pubblicità previsto dal regolamento interno sussiste in ogni caso «salvo che il Comitato disponga diversamente». Ciò significa che il Comitato direttivo può decidere, anche caso per caso, di disporre di non pubblicare i verbali delle adunanze online.
Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 5-bis, comma 3, prevede che l’accesso civico generalizzato debba essere “escluso”, fra l’altro, nei «casi di divieti di […] divulgazione previsti dalla legge» e nei «casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti» (art. 5-bis, comma 3). Si tratta di casi di «eccezioni assolute» all’accesso civico, in cui l’amministrazione è tenuta a rifiutare l’accesso, senza necessità di effettuare ulteriori valutazioni di merito in ordine alla sussistenza di un eventuale pregiudizio “concreto” alla tutela degli interessi dei soggetti coinvolti (sulle eccezioni assolute cfr., fra i tanti, provv. n. 423 dell’8/6/2026, in www.gpdp.it, doc. web n. 10265931 e n. 475 del 13/8/2025, ivi, doc. web n. 10169132 nonché provv. ivi citati).
Nel caso in cui il Comitato direttivo avesse disposto la non pubblicazione totale o parziale di un verbale online, si sarebbe potuto discutere della possibile sussistenza della predetta eccezione assoluta.
Tuttavia, la particolarità del caso sottoposto all’attenzione del Garante risiede nella specifica circostanza che il Comitato direttivo non ha svolto nessuna valutazione di questo tipo. Non risultano dispositivi o decisioni del Comitato direttivo con le quali si delibera di non pubblicare i verbali oggetto di esame, come previsto dalla disposizione di riferimento, ma solo discussioni in ordine alla prassi di non aver applicato nel tempo la disposizione riguardante la pubblicazione dei verbali a cui non segue alcuna deliberazione formale.
Ciò posto, non essendo stato deliberato altrimenti dal Comitato direttivo, allo stato, non è richiamabile la predetta eccezione assoluta all’accesso civico di cui al citato art. 5-bis, comma 3, con la conseguenza che deve essere verificata caso per caso l’ostensibilità dei verbali, in base alla sussistenza o meno di un eventuale pregiudizio agli interessi previsti dall’art. art. 5-bis, commi 1 e 2, rispetto alla quale, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.
3.7. In relazione alla protezione dei dati personali
La disciplina statale di settore sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, «è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento» ed entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i «controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013)
Occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada comunque effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c del RGPD).
In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
3.8. In relazione alla protezione dei dati personali
Nel caso in esame, si osserva in via preliminare che soggetti controinteressati nel procedimento di accesso civico generalizzato sono tutti coloro che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 derivante dall’ostensione generalizzata dei verbali richiesti.
Per i profili di competenza e considerando la richiamata definizione di dato personale (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD), nel caso in esame sono soggetti controinteressati i soggetti citati o che hanno presentato dichiarazione messe a verbale (compreso Presidente e componenti del Comitato direttivo) nonché le persone fisiche terze citate incidenter tantum in relazione alle vicende trattate, che in diversi casi esulano – come prima evidenziato nel descrivere il contenuto dei verbali – dalle questioni inerenti le nomine indicate nell’istanza di accesso civico.
In tale contesto, nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico è previsto che «devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati [nelle Linee guida]» (par. 8.1).
Contrariamente, a quanto previsto dalla disciplina di settore, nessun soggetto controinteressato è stato coinvolto nel procedimento di accesso civico avente a oggetto i verbali del Comitato direttivo, impedendogli di presentare una eventuale opposizione motivata, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che nelle Linee guida in materia di accesso civico dell’ANAC è anche precisato che per verificare l’impatto sfavorevole che potrebbe derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, oltre «la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere» anche «il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati», come del resto evidenziato anche dai soggetti istanti nella richiesta di riesame.
Vanno pertanto effettuate distinte valutazioni in ordine al pregiudizio alla protezione dei dati personali dei controinteressati esterni citati nei verbali e dei soggetti che costituiscono gli organi della SMM – quali Presidente, Segretario generale e i membri del Comitato direttivo – per i quali non dovrebbe peraltro potersi richiamare una ragionevole aspettativa di confidenzialità di quanto riportato nei verbali, considerando che, come visto, lo stesso regolamento interno sul funzionamento del Comitato direttivo prevede un regime di pubblicità dei verbali, seppure non messo – allo stato – in atto.
Ad ogni modo, come evidenziato anche da ANAC, il «richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016» (par. 8.1, Linee guida cit.).
Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, «vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come “pubblici”, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)» (ibidem).
È poi sempre necessario verificare se «l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali e se l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali “dati personali”) non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti. In tale caso, l’ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l’accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (ibidem).
In tale contesto, si rileva che l’amministrazione, tranne parti limitate, ha rifiutato l’accesso civico a intere pagine dei verbali trasmessi senza indicare una motivazione sostanziale, ma utilizzando una clausola di carattere generale con cui si rappresenta di aver provveduto a oscurare «dati personali non pertinenti ovvero la cui divulgazione non [è] risultata proporzionata rispetto alla finalità di trasparenza perseguita dall’accesso» e rappresentando che poiché la «parte discorsiva, [de]i documenti ostesi non [reca] dati riferibili a soggetti determinati» non sono stati individuati soggetti controinteressati da coinvolgere nel procedimento secondo l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013.
Si tratta di una motivazione eccessivamente sintetica e non supportata da idonee argomentazioni, che non consente di far comprendere le ragioni per le quali l’ostensione delle parti omissate dei documenti richiesti può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali (o ad altri interessi contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013) che possa portare a rifiutare l’accesso civico di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale.
Sotto tale profilo, considerando il ruolo e la funzione pubblica svolta, nonché, come visto, la previsione di un certo grado di conoscibilità dei verbali previsto dallo stesso regolamento interno sul funzionamento del Comitato direttivo, non si rinvengono idonei elementi motivazionali a supporto della totale omissione – come rappresentato dai soggetti istanti nella richiesta di riesame – «del contenuto discorsivo, delle dichiarazioni rese, delle eventuali posizioni espresse, delle modalità di formazione della volontà collegiale e delle ragioni delle determinazioni assunte», che peraltro sin dalla fase di redazione del verbale sarebbero potuti essere riportati anche in maniera più sintetica e non necessariamente così dettagliati e con una resa a tratti letterale.
Tale carenza motivazionale non appare conforme alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico laddove è, invece, indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che la «motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13).
4. Sul differimento dell’accesso civico generalizzato
Quanto agli ulteriori verbali richiesti dal 2024 e non oggetto di ostensione, l’amministrazione ha differito l’accesso civico, considerando la domanda troppo onerosa in termini di arco temporale e quantità dei documenti richiesti, precisando che si trattava di circa cento documenti contenenti anche dati personali di soggetti terzi estranei al Comitato, da coinvolgere nel procedimento come soggetti controinteressati. L’amministrazione ha anche aggiunto che i motivi del differimento sono legati all’esigenza di far fronte ad «adempimenti che devono essere svolti con modalità compatibili con i carichi organizzativi degli uffici coinvolti e che richiedono, in ogni caso, tempi di esecuzione non comprimibili […]».
La valutazione di tali profili, esula tuttavia dalle competenze in materia di protezione dei dati personali di questa Autorità, che non può esprimersi in ordine a questioni organizzative e carichi di lavoro degli uffici della SSM coinvolti. Sul punto, però, anche considerando il tenore, la finalità e l’ampia formulazione dell’oggetto dell’istanza di accesso civico, al fine di soddisfare eventuali esigenze conoscitive dei soggetti istanti, si rinvia alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» e alla prevista facoltà dell’amministrazione destinataria dell’accesso civico di valutare la possibilità di avviare un «dialogo cooperativo» con i i soggetti istanti al fine di «chiedere eventuali chiarimenti» nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta (par. 8; cfr. anche Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, in particolare par. 4.2. e punto n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato»)
5. Conclusioni
Per tutti i motivi sopra esposti, in relazione ai profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, si invita la SSM – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) – a rivalutare la richiesta di accesso civico ai documenti richiesti, fornendo nella risposta – eventualmente affermativa, negativa o parzialmente tale – una motivazione congrua e completa rispetto all’esistenza o meno del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Tale valutazione deve essere inoltre condotta rispetto ai singoli atti richiesti alla luce delle indicazioni contenute nei precedenti paragrafi. 3.7 e 3.8, tenendo, altresì, conto:
1. del ruolo ricoperto e della funzione pubblica esercitata dai soggetti controinteressati facenti parte degli organi della SSM – quali Presidente, Segretario generale e i membri del Comitato direttivo – per i quali non dovrebbe peraltro potersi richiamare una ragionevole aspettativa di confidenzialità di quanto riportato nei verbali, considerando che, come visto, lo stesso regolamento interno sul funzionamento del Comitato direttivo prevede una forma di pubblicità dei verbali. In tal senso, dovrebbe essere data conoscenza – per quanto possibile e con omissione delle frasi eccedenti o non pertinenti – delle posizioni espresse, delle modalità di formazione della volontà collegiale e delle ragioni delle determinazioni assunte, salvo che «il Comitato disponga diversamente» come previsto dall’art. 4 del Regolamento di funzionamento del Comitato direttivo;
2. delle motivazioni eventualmente presentate dei soggetti controinteressati in sede di opposizione all’accesso;
3. della circostanza che i verbali richiesti riguardano vicende istituzionali oggetto di dibattito pubblico, che, come rilevato dai soggetti istanti, «incid[ono] sulla composizione e sul funzionamento degli organi della Scuola e, indirettamente, sulla funzione primaria di formazione della magistratura».
Si ribadisce che nel caso in esame tale analisi va effettuata previo coinvolgimento nel procedimento di accesso civico generalizzato dei soggetti controinteressati, come individuati nel precedente paragrafo 3.8., anche considerando il tenore di alcune delle osservazioni e delle dichiarazioni contenute nei verbali richiesti e che potrebbero comportare un pregiudizio alla persona e un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati con possibili ulteriori ripercussioni negative anche al di fuori del contesto lavorativo, sul piano personale, familiare e sociale.
Si rappresenta, inoltre, che non è possibile richiamare il limite della protezione dei dati personali per le parti dei verbali che non contengono tali informazioni secondo la definizione dell’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD e che molte pagine dei verbali, che contengono dati personali, riguardano questioni che risultano eccedenti ed esulano dal dibattito richiamato nella richiesta di accesso riguardante la nomina del Segretario, del Presidente o di Componenti del Comitato direttivo della SSM, con informazioni talvolta anche sottratte dall’accesso civico quali vicende personali e dati sulla salute. Per queste parti – salvo l’esistenza di uno specifico interesse conoscitivo degli istanti che andrebbe valutato instaurando un dialogo cooperativo, secondo quanto previsto dalla citata Circolare n. 2/2017 e previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati – dagli atti non emergono elementi per discostarsi dalla soluzione adottata dall’amministrazione di fornire un accesso parziale al documento omettendo il relativo contenuto. Deve però essere fornita specifica motivazione nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico con indicazione di quali parti o pagine si riferiscono a tali aspetti, al fine di consentire ai soggetti istanti di comprendere le parti del verbale che riguardano argomenti di interesse e quelle invece estranee.
Si ricorda che è comunque ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove i soggetti istanti, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivino nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dai soggetti istanti, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», che possa per altro verso consentire l’ostensione delle informazioni personali richieste.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola Superiore della Magistratura, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 8 agosto 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
Scheda
10296337
08/08/26
Argomenti
Tipologie
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