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Provvedimento del 27 ottobre 2026 [10312408]

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VEDI ANCHE Comunicato del 28 ottobre 2026

[doc. web n. 10312408]

Provvedimento del 27 ottobre 2026

Registro dei provvedimenti
n. 809 del 27 ottobre 2026
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, allegato A1 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTI i recenti servizi e contenuti editoriali relativi alle manifestazioni di protesta che hanno coinvolto la città di Milano alle quali hanno preso parte numerosi minori, rendendosi autori di atti vandalici Milano, alle quali hanno preso parte numerosi minori e nel corso delle quali sono stati compiuti atti vandalici ai danni di esercizi commerciali; 

VISTO che, da una preliminare verifica dell’Ufficio che ha interessato le principali testate giornalistiche e trasmissioni televisive a diffusione nazionale e locale, sono stati rinvenuti in rete contenuti editoriali e video interamente dedicati a un minore, di anni 11, indicato quale autore di saccheggi e danneggiamenti ai danni dei predetti esercizi commerciali;

VISTI, in particolare, i contenuti informativi diffusi nell’ambito del servizio televisivo andato in onda su Rai News e nella trasmissione “Le Iene”, nonché sotto forma di articoli giornalistici online pubblicati dalle testate Open (www.open.online), Il Giornale d’Italia (www.ilgiornaleditalia.it), Corriere della Sera – Edizione Milano (www.milano.corriere.it), Milano Post (www.milanopost.info), rinvenibili, rispettivamente, ai seguenti URL:

[OMISSIS]

VISTO che il servizio trasmesso da Rai News ha ad oggetto l’intervista rilasciata dai genitori del minore interessato, ripresi presso la loro abitazione con volto parzialmente oscurato;  

VISTO che durante la messa in onda del contenuto informativo trasmesso dal programma “Le Iene” sono state riprodotte, per la maggior parte della sua durata, immagini del minore intento a compiere i menzionati atti vandalici, oltreché a inveire nei confronti del soggetto che ha effettuato le riprese;    

VISTO che il medesimo video costituisce parte integrante di un articolo giornalistico pubblicato dalla testata Open che riproduce in chiaro il volto del minore, in assenza di appropriate misure di oscuramento, rendendolo per l’effetto riconoscibile, e che tale contenuto diffonde, altresì, ulteriori dati identificativi del minore, quali l'età, il quartiere di residenza e la classe scolastica frequentata;

CONSIDERATO che analoghe informazioni risultano essere state divulgate anche dalla testata Il Giornale d’Italia nell’ambito di un articolo che, nella narrazione offerta, fornisce ulteriori dettagli quali il nome, il quadro della situazione scolastica e le connesse problematiche di comportamento segnalate dalla preside della scuola, qualificando testualmente il minore come soggetto affetto da “fragilità importanti” tali da richiedere un “progetto educativo personalizzato”;   

VISTO che anche la testata Milano Post ha diffuso informazioni relative all’età, al quartiere di residenza e alla scuola frequentata dal minore interessato, qualificato come un “ragazzo fragile” e reso, peraltro, riconoscibile dalla diffusione di una sua immagine in chiaro;

VISTO che la testata Corriere della Sera – Edizione Milano ha pubblicato un articolo nel quale sono stati resi noti l’età, il quartiere e la scuola frequentata dal minore interessato, di cui è stata riportata un’immagine con il volto offuscato, divulgando altresì la foto in chiaro di un altro minore di anni 16, anch’egli coinvolto nei medesimi fatti di cronaca sopra riportati;  

TENUTO CONTO che, da quanto emerge dalle notizie di stampa e dalle verifiche preliminari dell’Ufficio, l’immagine del minore coinvolto ha assunto una portata virale, risultando condivisa dagli utenti della rete su numerosi social media, nonché ripresa da molteplici organi di informazione; 
 
CONSIDERATO che: 

- la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche con la conseguente applicazione, nella loro integralità, degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche;

- l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento sancisce i principi generali di liceità e correttezza del trattamento e di minimizzazione dei dati; 

- l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte - fermo restando il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati - il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 7 delle Regole deontologiche prescrive, inoltre, una espressa tutela del minore e della sua personalità avuto riguardo al dovere del giornalista di non fornire “particolari in grado di condurre alla [sua] identificazione” (cfr. art. 7, comma 1);

- l’art. 8, comma 1, delle Regole deontologiche prevede che “salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”; 

- tali previsioni si pongono in linea con i principi ed i limiti stabiliti anche dalla Carta di Treviso, espressamente richiamata dalla citata norma, proprio tenuto conto che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca” (cfr. art. 7, comma 3);

- la citata Carta di Treviso stabilisce espressamente che tutte le garanzie ivi previste a tutela del minore “vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale ed altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo” (cfr. par. 10);

CONSIDERATO che il rispetto delle sopra richiamate Regole deontologiche costituisce, peraltro, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (cfr. art. 2-quater, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, in numerose occasioni, ha avuto modo di ricordare che la disciplina vigente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca e che, al fine di tutelarne la personalità, preclude, pur in presenza di fatti di interesse pubblico, la diffusione di dati e dettagli eccedenti che rendano identificabili, anche indirettamente, minori coinvolti in fatti di cronaca (cfr., ex pluribus, provv. 4 aprile 2019, doc. web n. 9113909; provv. 21 aprile 2016, n. 176, doc. web n. 5029484; provv. 8 giugno 2023, n. 247, doc. web n. 9909715; provv. 8 giugno 2023, n. 248, doc. web n. 9909732);

RILEVATO che a causa dell'ampia sovraesposizione visiva del minore nei filmati condivisi online e nei successivi servizi televisivi e articoli di stampa, la pixelatura dei volti, peraltro operata in modo parziale con riferimento alle immagini dei genitori, non può costituire una misura adeguata ad evitare l’identificazione del minore, specie in presenza di un limitato contesto territoriale di riferimento e delle ulteriori informazioni diffuse; 

RILEVATO che il richiamato quadro di tutele riguarda i minori sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, senza che la condotta loro eventualmente imputabile possa, di per sé, escludere la necessità di salvaguardarne i diritti; 

CONSIDERATO, in particolare, che “Al bambino coinvolto – come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.” (cfr. Vademecum della Carta di Treviso);

CONSIDERATO, altresì, che la divulgazione sul web di immagini di persone minorenni è sottoposta a limiti particolari, a tutela del loro primario interesse, in ragione della capacità della rete internet, quale “piazza telematica” aperta a chiunque, di far circolare indiscriminatamente dati personali presso una “platea potenzialmente sterminata”; 

RITENUTO che la narrazione mediatica offerta dagli organi di stampa e dalle trasmissioni televisive coinvolti nel presente provvedimento si sia focalizzata preminentemente sulla figura del minore – peraltro, reso identificabile dalla diffusione di numerosi dettagli e dati personali - determinando un improprio spostamento del focus informativo rispetto alle ragioni sottese alle manifestazioni, rendendo la sua immagine un emblema dei disordini sociali occorsi nel capoluogo lombardo;

RILEVATO che l’interesse pubblico a descrivere i fatti di cronaca occorsi a Milano non può giustificare l’eccessiva esposizione dei minori interessati, potendo la finalità informativa essere soddisfatta attraverso una narrazione degli eventi che non contempli il coinvolgimento della sfera personale dei minori, benché coinvolti attivamente nei citati episodi;  

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'immagine del minore in un contesto di cronaca a connotazione negativa assume particolare rilevanza in ordine alle potenziali ricadute emotive e psicologiche; 

RILEVATO che l'accostamento della sua rappresentazione visiva a episodi di violenza può generare un’associazione negativa con il soggetto ritratto, esponendolo al rischio di stigma sociale con conseguenti ripercussioni nel relativo ambiente scolastico, pregiudicandone il corretto sviluppo psicofisico e il sereno processo di costruzione dell'identità personale; 

TENUTO CONTO, altresì, che il rischio di stigmatizzazione sociale appare potersi concretizzare ulteriormente in ragione della rappresentazione del minore coinvolto quale “ragazzo fragile”, bisognoso di un percorso scolastico personalizzato, anche in ragione della persistente reperibilità della notizia in un ambiente digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, delle Regole deontologiche, qualora “[…] il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”; 

RILEVATO che, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcun interesse oggettivo del minore alla diffusione di dati personali e immagini che lo riguardano – del quale, peraltro, vengono evidenziate criticità comportamentali – in relazione a fatti di cronaca connotati da particolare disvalore sociale; 

CONSIDERATO che le modalità del trattamento poste in essere dai titolari coinvolti hanno determinato una spettacolarizzazione della vicenda che, anziché conformarsi al principio del superiore interesse del minore, come previsto dal richiamato art. 7 delle Regole deontologiche, è idonea ad arrecare un grave pregiudizio allo sviluppo della sua personalità; 

RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte e a un primo sommario esame, il trattamento posto in essere da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Rai News), R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (Le Iene), Open Impresa Sociale s.r.l. (Open), COMCAST Italia s.r.l. (Il Giornale d’Italia), RCS MediaGroup S.p.A. (Corriere della Sera – Edizione Milano) e Nuova Milano Post (Milano Post) (di seguito, congiuntamente, “titolari del trattamento”) possa ritenersi illecito, in quanto in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e lett. c), del Regolamento, con gli artt. 2-quater, comma 4, e 137, comma 3, del Codice, con gli artt. 6, comma 1, 7 e 8, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché con i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di preservare l’integrità psico-fisica dei minori coinvolti e, dunque, di disporre in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, nei confronti dei titolari del trattamento, la limitazione provvisoria del trattamento, consistente nel divieto di ogni ulteriore diffusione dei dati personali e delle immagini idonei a rendere identificabili i minori coinvolti;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RITENUTO, altresì, che alla luce dell’indeterminatezza dei potenziali utilizzatori dei dati personali in questione debba anche disporsi la misura dell’avvertimento di cui all’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, ricordando che l’eventuale ulteriore diffusione dei dati e delle immagini sopra descritti può verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della richiamata normativa;

RITENUTO che l’esigenza di assicurare una tempestiva tutela ai diritti e alle libertà degli interessati non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

VISTO l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno"; 

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone in via d’urgenza, nei confronti di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Rai News), R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (Le Iene), Open Impresa Sociale s.r.l. (Open), COMCAST Italia s.r.l. (Il Giornale d’Italia), RCS MediaGroup S.p.A. (Corriere della Sera – Edizione Milano) e Nuova Milano Post (Milano Post), in qualità di titolari del trattamento, la limitazione provvisoria del trattamento, consistente nel divieto di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo, ivi compresa la perdurante disponibilità online dei contenuti già pubblicati, dei dati personali e delle immagini oggetto del presente provvedimento idonei a rendere identificabili i minori coinvolti; 

b) dispone che la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, avverte i potenziali utilizzatori dei contenuti in questione che l’eventuale ulteriore diffusione dei dati e delle immagini sopra descritti può verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della richiamata normativa;

d) dispone che il presente provvedimento sia sottoposto alla ratifica del Garante nella prima riunione utile, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento, invita Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Rai News), R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (Le Iene), Open Impresa Sociale s.r.l. (Open), COMCAST Italia s.r.l. (Il Giornale d’Italia), RCS MediaGroup S.p.A. (Corriere della Sera – Edizione Milano) e Nuova Milano Post (Milano Post), entro 3 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e a fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58, par. 1, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento. Si ricorda, altresì, che l’inosservanza della limitazione disposta ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 6, del Regolamento, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 170 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione