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Soggetti pubblici - Svolgimento delle funzioni istituzionali

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Soggetti pubblici - Svolgimento delle funzioni istituzionali

Spett.le (...)

OGGETTO: Applicazione legge 675

Con riferimento alla vostra nota del 3 giugno 1997, facciamo presente che le comunicazioni di cui all´art. 27.2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 devono essere inviate a questa Autorità solo dai soggetti pubblici che intendano effettuare una comunicazione o diffusione ad uno o più soggetti pubblici non previste da una legge o da un regolamento.

I privati e gli enti pubblici economici che trasmettano dati ad una pubblica amministrazione non devono procedere ad analoghe comunicazioni.

L´INPS può raccogliere i dati personali relativi ai soggetti che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, o di altre leggi, essendo il trattamento correlato allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27.1 legge n. 675).

Nel trasmettere all´INPS tali dati, la vostra Società deve osservare l´art. 20 della legge 675. Il decreto n. 510 non prevede l´obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all´INPS i dati relativi al personale già dipendente (art. 20.1 lettera c) legge n. 675), né tale obbligo pare rinvenibile in altre disposizioni di legge o di regolamento.

È quindi necessario acquisire il consenso dei lavoratori interessati, anche in forma orale purché documentata per iscritto.

Per i dati relativi allo stato di salute, il consenso deve avere necessariamente la forma scritta.

IL GARANTE