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Reti telematiche e Internet - É illecito l'invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 11 luglio 2002 [1065953]

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[doc. web. n. 1065953]

Reti telematiche e Internet - É illecito l´invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 11 luglio 2002

DEve essere accolta la domanda con cui l´interessato si oppone all´utilizzazione del suo indirizzo e-mail attraverso l´invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo e informato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Andrea Grasso in qualità di legale rappresentante di Grasso Andrea & C. S.n.c.

nei confronti di

M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante di una società, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di accedere ai dati personali riferiti alla società e di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r (inoltrate all’indirizzo segnalato dal ricorrente, al quale era già stata inviata la richiesta ex art. 13 che risulta pervenuta in data 12 aprile), il titolare del trattamento non ha fornito all’interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall’art. 12 della legge 675/1996. Deve pertanto ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, che dovranno essere cancellati dalla resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002. Entro la data del 10 agosto 2002, la resistente dovrà altresì fornire idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati della società ricorrente, comunicando alla medesima tutti i dati personali alla stessa riferiti, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il riscontro relativo all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina ad M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cessazione del comportamento illegittimo mediante la cancellazione dei dati personali della società Grasso Andrea & C. S.n.c., entro la data del 20 agosto 2002;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente tutti i dati personali riferiti alla società rappresentata da quest’ultimo, nonché gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 10 agosto 2002;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 agosto 2002;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di M&M come sopra identificata, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli