g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 aprile 2003 [1079073]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1079073]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Marco Malatesta

nei confronti di

Intereuropa s.n.c. di Stefano Oreto e Anselmo Sebastiani;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, a seguito dell’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (e relativo al sito Internet "interester.com" che "al momento della ricezione di detto messaggio pubblicitario rimandava automaticamente all’indirizzo internet www.vendisubito.com" intestato alla società Intereuropa s.n.c.), aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l’origine dei dati che lo riguardano, nonché di ottenerne la cancellazione.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

L’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, è stato inviato a mezzo posta prioritaria e a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo risultante dalla documentazione in atti quale sede legale della società resistente. Tali comunicazioni sono state restituite al mittente con l’indicazione "sconosciuto". In data 14 aprile 2003 questo Ufficio ha incaricato il Comando nucleo speciale ispettivo funzione pubblica della Guardia di finanza di notificare alla resistente gli atti in questione.

In data 17 aprile e nel corso di un’audizione in data 18 aprile 2003, il sig. Stefano Oreto, in qualità di socio, ha sostenuto:

  • di non aver trattato i dati personali relativi al ricorrente;
  • di avere costituito insieme con il sig. Anselmo Sebastiani la Intereuropa s.n.c. nel 1991 esclusivamente "allo scopo di richiedere un finanziamento per la realizzazione di un film";
  • che "pur non avendo intenzione di operare in alcun modo sul mercato, tale società non è mai stata sciolta".

In data 28 aprile 2003, il sig. Anselmo Sebastiani ha inviato via fax (proveniente da un non meglio identificato recapito di Milano) una nota nella quale, a nome della società, ha dichiarato di non detenere i dati personali del ricorrente e di non avere alcun contatto con il sito internet "interester.com" cui faceva riferimento la e-mail contestata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere l’origine dei dati personali del ricorrente e di ottenerne la cancellazione. I due soci indicati in premessa hanno infatti reso una dichiarazione in proposito (della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), attestando di non detenere dati personali relativi all’interessato. Tale riscontro è pervenuto dopo la presentazione del ricorso (che faceva seguito ad un’istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 regolarmente inoltrata alla sede legale della società che risulta tuttora attiva).

Il ricorso va invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. La società resistente dovrà comunicare all’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato instaurato un autonomo procedimento per contestare la mancanza, nel sito internet www.vendisubito.com, di un’idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Intereuropa s.n.c. di Stefano Oreto e Anselmo Sebastiani, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro parziale inviato tardivamente dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare all’interessato gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i entro il termine di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Intereuropa s.n.c. di Stefano Oreto e Anselmo Sebastiani, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079073
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso