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Provvedimento del 18 maggio 2006 [1299056]

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[doc. web n. 1299056]

Provvedimento del 18 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 marzo 2006, presentato da Diana Calogero nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 24 aprile 2006, con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che attualmente non detiene nella banca dati del sistema di informazioni creditizie alcuna posizione relativa alla ricorrente, avendo  cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative alla stessa;

RILEVATO che nella medesima nota del 24 aprile 2006 la resistente ha dichiarato, tra l´altro, di aver cancellato i dati dell´interessata relativi ad una carta rateale erogata da Bipielle Ducato S.p.A. il 14 luglio 1999 ed ancora presente nel report Crif inviato all´interessata il 7 dicembre 2005 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti già  regolarizzati"; ciò, per effetto dell´intervenuta revoca del consenso, trattandosi di posizione "relativa ad informazioni creditizie diventate informazioni di tipo positivo, per decorso dei tempi di conservazione…previsti dall´art. 6, comma 2 del codice di deontologia e di buona condotta per le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati";

RITENUTO, pertanto,  di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 18 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli