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Provvedimento del 24 gennaio 2013 [2355089]

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[doc. web n. 2355089]

Provvedimento del 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 33 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 30 ottobre 2012 nei confronti di Crif S.p.A., con il quale KW e XY, rappresentati e difesi dall´avv. Valentina Paglia, hanno chiesto la cancellazione dalla banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" dei dati personali che li riguardano ove associati al fallimento della società "ZZ & C." dichiarato con sentenza n. 64664 del 9 febbraio 1999 tenuto conto che, pur essendo il fallimento risalente a quasi quattordici anni fa ed essendo stato chiuso per decreto in data 8.7.2002, il trattamento delle relative informazioni da parte di Crif S.p.A. causa ai ricorrenti "non poche difficoltà nell´ottenere finanziamenti e/o mutui dagli istituti di credito"; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 21 dicembre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 20 novembre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti ai ricorrenti sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza"; considerato che la resistente, pur confermando la liceità del trattamento effettuato, ha comunque provveduto, "a seguito del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute in attesa della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale";

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 novembre 2012 con la quale i ricorrenti si sono riportati alle richieste già formulate con il ricorso ribadendo, in particolare, la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento in loro favore;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 9 gennaio 2013 con la quale la resistente ha ribadito quanto già dichiarato nella precedente nota del 20 novembre 2012 confermando nuovamente l´avvenuta sospensione della visibilità dei dati in questione;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha comunque provveduto, nel caso di specie, alla sospensione della visualizzazione dei dati oggetto del presente ricorso e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e delle motivazioni poste a base della decisione assunta dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2355089
Data
24/01/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso