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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2974794]

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[doc. web n. 2974794]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 598 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 13 settembre 2013 con il quale XY, in relazione alla pubblicazione sull´albo camerale on-line della Camera di Commercio di Caserta della determinazione dirigenziale n. 394 del 2010 con la quale era stata iscritta all´allora vigente Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, ha sostenuto che, digitando semplicemente il proprio nome e cognome su un qualsiasi motore di ricerca (tipo Google), sarebbe possibile accedere ai dati anagrafici che la riguardano, quali nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, contenuti nella suddetta determina il cui file pdf sarebbe stato "messo a disposizione nel web (senza la protezione di sola lettura ma anche "scaricabile") dal suddetto ente"; rilevato che la ricorrente, rappresentando che la diffusione su Internet dei dati personali contenuti nella determinazione in questione attraverso i comuni motori di ricerca le starebbe causando notevoli danni, anche materiali, oltre che il rischio di un possibile furto di identità, ha chiesto alla Camera di Commercio di Caserta la cancellazione da Internet dei dati personali che la riguardano contenuti nella determinazione dirigenziale in questione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 3 ottobre 2013, 8 ottobre 2013 e 23 ottobre 2013 con le quali la resistente ha sostenuto che la determinazione dirigenziale n. 394 dell´11 ottobre 2010 è stata affissa all´Albo camerale on-line per la durata di sette giorni consecutivi precisando che "tale forma di affissione è la modalità esclusiva di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, resa obbligatoria dall´art. 32 delle legge 18.06.2009, n. 69" e più di recente disciplinata dall´art. 3 del D.Lgs n. 33/2013; rilevato che la resistente ha aggiunto che in tale periodo "tale provvedimento (…) non era stampabile, ma solo visionabile all´Albo virtuale" e che "al termine del periodo di affissione (…) è stato automaticamente tolto dall´albo camerale on-line e da quella data non è più consultabile telematicamente sul sito della Camera di commercio di Caserta" e infine che "allo stato esso (…) è archiviato nell´intranet camerale, in un´area riservata, non accessibile dall´esterno, ma solo dall´interno della Camera con user-id e password"; rilevato che la Camera di Commercio di Caserta ha sostenuto di aver accertato, a seguito di verifiche sul motore di ricerca Google, che il provvedimento in questione sarebbe stato indicizzato e copiato durante il periodo di affissione all´albo camerale on-line e poi reso disponibile sul web anche successivamente alla scadenza del termine di affissione quando invece sul sito Internet camerale lo stesso documento non era più accessibile; rilevato comunque che la resistente "si è attivata per rendere non disponibile la determina n. 394 dell´11.10.2010 sul motore di ricerca citato" mentre da verifiche sugli altri motori di ricerca più conosciuti è risultato che il provvedimento in questione non è pubblicato;

VISTE le note datate 4 ottobre 2013, 10 ottobre 2013 e 5 novembre 2013 con le quali la ricorrente ha preso atto del riscontro fornito da controparte constatando che il file pdf contenente la determinazione dirigenziale in questione "non è più presente su internet";

RILEVATO che, fermo restando che dall´istruttoria sul ricorso non emergono profili di illiceità del trattamento dei dati della ricorrente da parte della Camera di Commercio di Caserta, quest´ultima ha nel corso del procedimento aderito alla richiesta della ricorrente provvedendo ad attivarsi per velocizzare il processo di deindicizzazione della determinazione dirigenziale in questione dai comuni motori di ricerca; ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice,

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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