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Provvedimento del 17 aprile 2014 [3256534]

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[doc. web n. 3256534]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 211 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 10 gennaio 2014 presentato nei confronti di Fiditalia S.p.A. con il quale XY ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice")– volta ad ottenere la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate da Fiditalia S.p.A. al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione ad un finanziamento richiesto in data 31 luglio 2009 e successivamente erogato dalla resistente; il ricorrente, infatti, nel sottolineare che la tipologia del finanziamento Fiditalia da lui prescelto prevedeva la possibilità di "saltare" il pagamento mensile di una rata per ogni anno di durata del finanziamento (le rate non corrisposte slittavano in coda al finanziamento), ha sostenuto l´illiceità del trattamento dei dati comunicati a Crif S.p.A.; ciò, in quanto il ricorrente ha affermato che il mancato pagamento delle rate di giugno e novembre 2010 (oggetto di segnalazione a Crif S.p.A. da parte di Fiditalia S.p.A.) non possono essere considerati inadempimenti veri e propri o "ritardi nei pagamenti" in quanto consentiti a termini di contratto, così come non possono essere considerate inadempienze, a parere del ricorrente, i mancati pagamenti delle rate a partire da luglio 2011, trattandosi, questi ultimi, di pagamenti sospesi dal ricorrente in via di autotutela ai sensi dell´art. 1460 del codice civile a fronte dell´inadempienza contrattuale di Fiditalia S.p.A. (che aveva illecitamente segnalato a Crif S.p.A. i mancati pagamenti delle rate di giugno e novembre 2010); il ricorrente ha, inoltre, evidenziato un ulteriore profilo di illiceità del trattamento posto in essere da Fiditalia S.p.A. stante la asserita mancata ricezione del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai sistemi di informazioni creditizie, previsto dall´art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2004); rilevato che il ricorrente ha fatto notare che da un report informativo Crif aggiornato al 21 ottobre 2013 risulta tuttora, con riferimento al finanziamento in questione, una segnalazione di ritardo nei pagamenti e di credito ceduto; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 febbraio 2014 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto l´inammissibilità dell´odierno ricorso avendo il ricorrente previamente avanzato le medesime richieste oggetto di ricorso all´Arbitro Bancario Finanziario il quale in data 26 settembre 2013 ha rigettato il ricorso del ricorrente affermando che "le segnalazioni operate da Fiditalia sono state correttamente effettuate"; rilevato che, nel merito, la resistente ha sostenuto che nel corso del finanziamento in questione "numerosi importi addebitati sul c/c sono tornati insoluti per insufficienza fondi" e che, dopo l´affidamento della posizione a società di recupero esterne, in data 20 dicembre 2011, "stante il permanere della morosità, il sig. XY è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine"; rilevato che la resistente ha dichiarato che il contratto di finanziamento in questione non prevedeva, come contrariamente affermato dal ricorrente, la possibilità di "saltare una rata ogni anno", trattandosi questo "di uno dei servizi –c.d. Jolly credit- che Fiditalia spa metteva a disposizione dei propri clienti", salvo approvazione della società finanziaria, di cui il ricorrente "non ha mai manifestato la volontà di usufruire" per le rate rimaste insolute; rilevato che i ripetuti inadempimenti contrattuali, documentalmente provati, hanno determinato la segnalazione del ricorrente al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. ed in relazione a tali inadempimenti la resistente ha inviato al ricorrente le lettere di sollecito di pagamento del 20.4.2010, 18.5.2010, 19.7.2010, 15.10.2010, 15.11.2010 (allegate in copia) corredate del preavviso di segnalazione ai s.i.c., dell´informativa ex art. 5 del Codice deontologico di settore e di nota riepilogativa in relazione ai tempi di conservazione dei dati presso i s.i.c. di riferimento; rilevato che in occasione dei vari affidamenti del recupero  crediti a società esterne "veniva inviata al cliente relativa lettera di sollecito e di contestuale affido all´ente recuperatore, corredata dell´informativa privacy e del preavviso di segnalazione, rispettivamente in data 28.12.2010, 7.2.2011, 18.3.2011, 27.4.2011, 7.6.2011, 15.7.2011 e 24.10.2011" (lettere allegate in copia); rilevato quindi che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la resistente ha chiesto che il ricorso venga rigettato in ragione della liceità della comunicazione al s.i.c. di Crif S.p.A. dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti;

VISTE le note inviate il 13 febbraio 2014, 21 febbraio 2014 e 26 marzo 2014 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste lamentando nuovamente il mancato invio da parte di Fiditalia S.p.A. del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai sistemi di informazioni creditizie, previsto dall´art. 4, comma 7 del citato codice di deontologia e buona condotta;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice, posto che fra le parti non è stata previamente adita, sulle medesime richieste oggetto di ricorso, l´autorità giudiziaria; rilevato che l´Arbitro Bancario Finanziario costituisce infatti un organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra clienti ed istituti bancari e finanziari istituito ai sensi dell´art. 128-bis del d.lgs. n. 385 /1993 e non un organo giurisdizionale cosicché il preventivo ricorso all´Arbitro Bancario Finanziario non preclude il successivo ricorso al Garante;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al finanziamento in questione, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente da Fiditalia S.p.A. al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. in relazione ai ritardi nei pagamenti è stata effettuata in modo lecito; rilevato che, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RILEVATO che restano impregiudicati i profili attinenti alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali del finanziamento in questione che non rientrano nella competenza di questa Autorità e potranno, se del caso, essere fatti valere dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto dell´infondatezza delle richieste dell´interessato e della particolarità della vicenda rappresentata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss.del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia