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Provvedimento del 3 maggio 2018 [9002000]

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[doc. web n. 9002000]

Provvedimento del 3 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 267 del 3 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 febbraio 2018 da XX rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Carluccio nei confronti della Edera società cooperativa sociale a r.l., con il quale il ricorrente, ex dipendente di quest’ultima, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

- le buste paga per l’attività lavorativa da lui svolta nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2009 e il mese di luglio 2015;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato; nonché la nota del 12 aprile 2018 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che la copia del ricorso e dell'invito ad aderire alle richieste nello stesso contenute, sono stati trasmessi alla resistente a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 15 marzo 2018 e, quindi, in ragione della mancata risposta, nuovamente trasmessi, stesso mezzo, il 12 aprile 2018 unitamente alla richiesta formulata dall'Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice;

VISTE le note del 17 e 18 aprile 2018 con le quali la resistente ha fornito riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, allegando la relativa documentazione;

VISTA le note del 17 e 18 aprile 2018 con le quali il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto quanto richiesto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, rispetto alle quali quest’ultimo si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia