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Provvedimento del 31 ottobre 2019 [9207856]

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[doc. web n. 9207856]

Provvedimento del 31 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 203 del 31 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante e regolarizzato in data 1° marzo 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, in proprio e nell’interesse di XX S.r.l. della quale è legale rappresentante, ha chiesto di ordinare a Google LLC e a Google Italy S.r.l. la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a vicende nelle quali è stato coinvolto conclusesi nei suoi confronti con la pronuncia di un decreto di archiviazione;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale, nonché il danno anche di tipo economico subìto dalla società da lui rappresentata, derivante dalla permanenza in rete di informazioni non aggiornate connesse a vicende giudiziarie ormai definite da tempo e rispetto alle quali non reputa sussistente un interesse attuale della collettività alla conoscibilità delle stesse;

VISTA la nota del 20 marzo 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 4 aprile 2019 con la quale Google LLC e Google Italy S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti XX, XX e XX, hanno comunicato:

l’inammissibilità della richiesta avanzata per conto di XX S.r.l. che, in quanto persona giuridica, risulta priva di legittimazione attiva con riguardo alla materia disciplinata dal Regolamento europeo (cfr. art. 4, n. 1, contenente la definizione di dato personale, nonché quella di interessato);

di poter accogliere, in virtù del decreto di archiviazione prodotto dall’interessato nel corso del procedimento, la richiesta di rimozione con riguardo all’URL indicato nella propria memoria con il n. 4, rappresentando, con riguardo all’URL ivi indicato con il n. 5, che lo stesso non risulta indicizzato dal motore di ricerca Google Web Search tramite il nome del reclamante;

di non poter aderire alle richieste di quest’ultimo con riguardo agli ulteriori URL tenuto conto del fatto che gli stessi riguardano un procedimento penale, diverso da quello definito con l’archiviazione, che riguarda gravi condotte poste in essere dall’interessato nell’esercizio della propria attività imprenditoriale per le quali “ha patteggiato una condanna di un anno di reclusione” nel luglio 2018;

VISTA la nota del 17 settembre 2019 con la quale il reclamante, con riguardo alla vicenda giudiziaria oggetto degli articoli reperibili tramite gli URL in ordine ai quali il titolare del trattamento non ha aderito alla richiesta di rimozione, ha trasmesso la sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti, rilevando che, essendo stata irrogata una pena detentiva inferiore ai due anni, ne discende in via automatica l’attribuzione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale;

RILEVATO, come già comunicato all’interessato con nota di regolarizzazione del 5 febbraio 2019, che il reclamo proposto può essere esaminato solo con riguardo alla posizione di XX e non anche con riferimento alla società XX, tenuto conto del fatto che la tutela prevista dal Regolamento europeo con riguardo ai profili relativi alla protezione dei dati personali può essere invocata solo da soggetti che siano persone fisiche;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

PRESO ATTO che, nel corso del procedimento, la società resistente ha dichiarato:

che l’URL indicato con il n. 5 nella memoria della medesima, non risulta indicizzato dal motore di ricerca tramite il nome del reclamante;

di aver accolto la richiesta di rimozione con riguardo all’URL indicato nella citata memoria con il n. 4;

RITENUTO, pertanto, con riguardo a detti URL, che non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, con riguardo ad essi, che:

- la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato, pur avvenuta in tempi recenti, si è conclusa con l’applicazione della pena su richiesta delle parti per effetto della quale l’interessato è stato condannato ad un anno di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena;

- con riguardo a tale procedimento l’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 - recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” - dispone l’esclusione dall’iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti laddove quest’ultima non sia superiore a due anni;

- il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di esso in associazione al nominativo dell’interessato, pregiudicando così la sfera giuridica di quest’ultimo (cfr. cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO di dover considerare, con riguardo agli URL indicati con i nn. 1, 2 e 3 nella memoria prodotta dal titolare del trattamento, il reclamo fondato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere i predetti URL, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto delle dichiarazioni rese dalla società resistente relativamente all’accoglimento della richiesta di rimozione dell’URL indicato con il n. 4 della propria memoria, nonché di quanto dichiarato in ordine al fatto che l’URL indicato con il n. 5 della medesima memoria non risulta indicizzato dal motore di ricerca Google Web Search in associazione al nominativo del reclamante; 

dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei restanti URL e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia