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Provvedimento del 28 ottobre 2004 [1101384]

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[doc. web n. 1101384]

Provvedimento del 11 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Roberto G. Angelini, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Maurizio Vignoli;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti del dott. Maurizio Vignoli, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nei moduli di consenso sottoscritti in occasione di alcuni interventi chirurgici a cui la stessa si era sottoposta ed alle fotografie scattate prima e dopo gli interventi medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 s. del Codice l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

In seguito all´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 28 settembre 2004, la ricorrente, con nota inviata via fax il 20 ottobre 2004, ha comunicato che il titolare del trattamento ha fatto pervenire alla stessa "la documentazione oggetto dell´interpello preventivo e del successivo ricorso ex art. 145 e s. d.lg. n. 196/2003", così come anticipato dal resistente medesimo con fax del 18 ottobre 2004.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di taluni dati personali dell´interessata effettuato da un medico in relazione ad alcuni interventi chirurgici.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Il titolare del trattamento ha fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessata, consentendo alla stessa di accedere ai dati personali oggetto di richiesta.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare è posto a carico del dott. Maurizio Vignoli nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico del dott. Maurizio Vignoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 ottobre 2004

IL PRESIDENTERodotà

IL RELATORERodotà

IL SEGRETARIO GENERALEButtarelli

Scheda

Doc-Web
1101384
Data
28/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso