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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1382096]

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[doc. web n. 1382096]

Provvedimento del 18 gennaio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fin Leader Group s.r.l. in nome e per conto di Franca Balza nei confronti di Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

In data 16 ottobre 2006, Fin Leader Group s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso al Garante in nome e per conto di Franca Balza chiedendo la cancellazione di tutti i dati personali che la riguardano detenuti da Crif S.p.A. e lamentando, in particolare, che tale società conserverebbe oltre il tempo previsto dal codice di deontologia per i sistemi di informazione creditizia alcuni dati relativi a ritardi nei pagamenti di un finanziamento regolarizzato.

In data 13 novembre 2006, questa Autorità ha inoltrato un invito a regolarizzare il ricorso ai sensi dell´art. 148 del Codice, chiedendo che venisse prodotta copia della necessaria procura con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, rilasciata da Franca Balza al fine di presentare al Garante l´odierno ricorso, non essendo la stessa allegata al ricorso stesso. Con la medesima nota, l´Autorità ha inoltre rivolto l´invito a precisare nel ricorso, ai sensi dell´art. 147, comma 1, lett. c), del Codice, gli elementi posti a fondamento della domanda di cancellazione (quali, tra gli altri, l´indicazione della società che avrebbe erogato il finanziamento, la data dello stesso, le date di eventuale regolarizzazione dei pagamenti, ecc.), posto che tale richiesta può essere avanzata solo quando i dati sono trattati in violazione di legge o la loro conservazione non è più necessaria in relazione agli scopi per i quali gli stessi erano stati raccolti o trattati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso proposto da Fin Leader Group s.r.l. per conto di Franca Balza è inammissibile ai sensi del citato art. 148, comma 1, lett. c), non essendo stato lo stesso regolarizzato nei modi richiesti ed entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell´invito dell´Ufficio (avvenuta il 15 novembre 2006, come da ricevuta postale in atti). Ciò, con specifico riguardo sia all´assenza di una copia della procura con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, che doveva essere conferita previamente da Franca Balza alla società, sia alla mancata indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda di cancellazione.

Infatti, ai sensi dell´art. 147, commi 2 e 4, il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata. L´autenticazione non è richiesta solo se la sottoscrizione è apposta presso l´Ufficio del Garante, oppure da un procuratore speciale iscritto all´albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell´articolo 83 del codice di procedura civile.

Nel caso di specie, dopo la citata richiesta di regolarizzazione del ricorso, è pervenuta a questa Autorità da parte dell´avv. Livia Del Gaizo, "in nome e per conto della (…) assistita" Fin Leader Group s.r.l. (senza che fosse peraltro prodotta copia della procura rilasciata alla stessa dal legale rappresentante della società, e senza una specifica elezione di domicilio) unicamente una nota che, seppur datata 22 novembre 2006, risulta inviata solo in data 14 dicembre 2006 (come da riscontro effettuato dall´Ufficio tramite il sito Internet "www.poste.it" e allegato in atti) e, quindi, ben oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice. In tale nota, cui non risulta allegata copia della richiesta procura con sottoscrizione autenticata rilasciata da Franca Balza a Fin Leader Group s.r.l., l´avv. Del Gaizo si limita peraltro a sostenere che il ricorso proposto dalla società conteneva già gli elementi posti a fondamento della domanda di cancellazione dei dati relativi a Franca Balza. La presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà di Franca Balza di far valere i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazioni creditizie.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1382096
Data
18/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso