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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1386384]

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[doc. web n. 1386384]

Provvedimento del 18 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 ottobre 2006, presentato da Armando Camboni nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano contenuti nell´archivio del sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento sarebbe illecito, non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 28 novembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 15 novembre 2006 con la quale Crif S.p.A., nel comunicare all´interessato i dati personali contenuti nei propri archivi, ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad alcune "posizioni" relative a rapporti di credito conservate nel sistema di informazioni creditizie gestite dalla società, trattandosi di informazioni di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi; rilevato che, con riferimento a tali informazioni, Crif S.p.A. ha anche comunicato che l´interessato risulta intestatario di: un prestito finalizzato erogato da Plusvalore S.p.A. in data 10 giugno 2004 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non ancora regolarizzati"; un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 25 ottobre 2004 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) regolarizzati a dicembre 2005";  un prestito finalizzato erogato da Agos S.p.A. in data 2 agosto 2004 ed estinto con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) regolarizzati a febbraio 2006"; un mutuo ipotecario erogato da Barclays Bank Plc ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 6 rate) non ancora regolarizzati"; rilevato inoltre che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con il fax del 15 novembre 2006, ha anche sostenuto di aver inviato in risposta all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice una nota (datata 9 marzo 2006 e allegata in atti) con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite, in relazione al ricorrente, nel proprio sistema di informazioni creditizie;

VISTE le note inviate il 21 dicembre e il 22 dicembre 2006 rispettivamente da Plusvalore S.p.A. e Barclays Bank Plc in risposta a due richieste di questa Autorità, con le quali tali società hanno comunicato alcune informazioni in merito ai finanziamenti erogati al ricorrente, dichiarando entrambe che a carico dello stesso risulterebbero ancora pagamenti irregolari (due rate insolute per Plusvalore S.p.A., "scadute il 15 maggio e il 15 giugno 2005"; due per Barclays Bank Plc "con scad. 01/11/2006 e 01/12/2006"); rilevato che le società hanno anche allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che le società non hanno invece fornito le (pur richieste) informazioni circa l´avvenuto invio del preavviso di cui al citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta in relazione all´imminente segnalazione negli archivi dei sistemi di informazioni creditizie dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti avvenuti dopo il 1° maggio 2005 (data a partire dalla quale trova applicazione l´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia);

RILEVATO che Agos S.p.A., in risposta ad una richiesta di informazioni inoltrata da questa Autorità, ha comunicato, con fax del 10 gennaio 2007, che il prestito finalizzato concesso al ricorrente è stato estinto integralmente solo in data 22 febbraio 2006 a fronte di una scadenza originaria prevista al 1° ottobre 2005 e che il preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia non era dovuto in quanto la segnalazione è stata effettuata prima dell´entrata in vigore del codice di dentologia medesimo;

VISTO il fax inviato da Crif S.p.A. il 10 gennaio 2006 con il quale la società ha fatto pervenire un report aggiornato contenente le diverse posizioni relative al ricorrente, iscritte nei propri archivi, report dal quale risulta che il prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 25 ottobre 2004 non è più presente negli archivi stessi, essendo decorsi i dodici mesi dalla data della sua regolarizzazione (dicembre 2005);

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi (verificatisi dopo il 1° maggio 2005) nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, non risulta che sia stato fornito al ricorrente, dalle società partecipanti al sistema di informazioni creditizie di Crif S.p.A. che hanno effettuato le segnalazioni (Plusvalore S.p.A., Barclays Bank Plc, Agos S.p.A.), il preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia in relazione ai ritardi nei pagamenti verificatisi successivamente al 1° maggio 2005; ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto in relazione a tali segnalazioni e che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, deve essere ordinato a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità delle informazioni riferite a tali finanziamenti dal proprio sistema di informazioni creditizie, entro il 23 febbraio 2007 (e sino a quando non risulterà avvenuto l´invio da parte degli enti partecipanti del predetto preavviso nei termini e con le modalità previste dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia), dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella nota di riscontro datata 9 marzo 2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione al ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto, quindi, che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessato ricevuto un adeguato riscontro già prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO infine che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad una richiesta di prestito personale indirizzata a Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 15 settembre 2006 (richiesta successiva all´inoltro dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ordina a Crif S.p.A. di sospendere, entro il 23 febbraio 2007, la visibilità delle informazioni relative ai finanziamenti ancora censiti a nome del ricorrente per i quali siano stati segnalati ritardi avvenuti dopo il 1° maggio 2005, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente medesimo dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine del 23 febbraio 2007;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "positivi". 

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli