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Provvedimento del 25 gennaio 2007 [1387164]

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[doc. web n. 1387164]

Provvedimento del 25 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in via d´urgenza il 23 0ttobre 2006 dall´avv. XY nei confronti di Carrefour Servizi finanziari S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo (in relazione alla revoca di una carta di pagamento) nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e di conoscere la loro origine (non avendo "mai richiesto o ricevuto carte di pagamento di qualsiasi natura dalla Carrefour Servizi finanziari S.p.A."), nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e in particolare della predetta iscrizione presso l´archivio C.a.i. (dove risulterebbero censiti alcuni dati identificativi veritieri, ma anche un "domicilio eletto" del tutto sconosciuto all´interessato); rilevato che il ricorrente ha sollecitato, altresì, il blocco della comunicazione a terzi dei dati che lo riguardano; rivelato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 dicembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 novembre 2006 con la quale Carrefour Servizi finanziari S.p.A., nel sostenere di aver raccolto i dati del ricorrente "da soggetto rivelatosi in seguito non essere il ricorrente" presso "il punto di vendita convenzionato ad insegna Carrefour sito a Paterno Dugnano (Milano) in data 10 gennaio 2006 al fine di ottenere la disponibilità di una carta di credito Carta Pass" utilizzata per una truffa, ha dichiarato di aver "provveduto a richiedere la cancellazione (…) dei dati presso i Sistemi di informazioni creditizie", segnalando che il 30 ottobre 2006 è stata, altresì, annullata "la revoca C.a.i." a carico del ricorrente; rilevato che il titolare del trattamento, nel confermare che attualmente "non è presente alcuna segnalazione (…) presso i predetti enti", ha inviato copia all´interessato della documentazione relativa alla vicenda in questione;

VISTO il report inviato via fax da Crif S.p.A. il 4 gennaio 2007, in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, dal quale risulta confermato che la posizione riferita alla carta di pagamento in questione non è attualmente censita nell´archivio di tale società di informazioni creditizie;

VISTA la nota inviata via fax il 9 gennaio 2007 con la quale Banca d´Italia ha confermato che il nominativo del ricorrente non risulta iscritto nell´ archivio C.a.i.- segmento Carter;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Carrefour Servizi finanziari S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1387164
Data
25/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso