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Provvedimento del 8 febbraio 2007 [1388727]

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[doc. web n. 1388727]

Provvedimento del 8 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 21 settembre 2006 rivolta nei riguardi del gestore del sito www.volagratis.it (che fornisce un servizio di prenotazione voli ed assistenza) con la quale Luigi Zuccherino, nel contestare la ricezione per posta elettronica di una comunicazione promozionale non sollecitata (relativa ai servizi offerti dal medesimo gestore), chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato chiedeva, altresì, la cancellazione dei dati;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 2 novembre 2006 con cui l´interessato, lamentando di non aver ricevuto riscontro alla citata istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 dicembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 17 novembre 2006 con la quale Viaggiare s.r.l. (che gestisce il predetto sito Internet) ha riscontrato le richieste del ricorrente, con comunicazione a firma dell´amministratore delegato, fornendo indicazioni in ordine al trattamento dei dati e sostenendo di aver "provveduto a eliminare l´email in questione dalla (…) mailing list" (alla quale l´interessato sarebbe stato iscritto a seguito di una "registrazione" dallo stesso effettuata nell´agosto 2006 per la fornitura dei servizi offerti dalla società), nonchè dagli archivi della società medesima; visto che il titolare del trattamento ha anche sostenuto di non detenere "altri dati (…) appartenenti o (…) riconducibili" all´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 23 novembre 2006, con la quale il ricorrente ha precisato di aver consultato il sito dall´estero al solo scopo di confrontare il costo di un biglietto aereo, senza ricordare tuttavia, di "aver effettuato alcuna registrazione" e non avendo mai "richiesto, sollecitato o autorizzato" l´invio di "qualsiasi tipo di comunicazione";

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) il consenso preventivo degli interessati è necessario anche per l´invio di una sola comunicazione per posta elettronica, di tipo pubblicitario;

RITENUTO che, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, sia pure solo a seguito del ricorso, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento riscontrato in modo sufficiente le richieste dell´interessato e avendo dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati personali del ricorrente dai propri archivi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Viaggiare s.r.l. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Viaggiare s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1388727
Data
08/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso