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Provvedimento del 13 febbraio 2007 [1389323]

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[doc. web n. 1389323]

Provvedimento del 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 18 dicembre 2006 con il quale Vincenzo Nasti, rappresentato e difeso dall´avv. Maria Rosaria Nasti, ha riproposto nei confronti di "Il Mai s.n.c." di Lucia Misasi e Fabrizio Caròla le richieste formulate in un´istanza ex art. 7 del Codice con la quale aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, nonché la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati personali di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto, infine, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note pervenute il 13 e il 19 gennaio 2007 con le quali la società resistente, titolare del bed and breakfast "Mesogheo", ha rilevato che "il fax di richiesta dell´avv. Nasti non risulta pervenuto o non è pervenuto correttamente, cioè in maniera leggibile e tale da riconoscerne il mittente e la richiesta"; rilevato che la società resistente ha fornito comunque riscontro alle richieste del ricorrente dichiarando di non detenere i dati personali che lo riguardano e constatando, in particolare, che non risulta che lo stesso sia stato ospite della predetta struttura ricettiva, che non ci sarebbe traccia negli "archivi cartacei e non di dati che riguardano l´avv. Nasti", al quale non risulterebbero neanche essere stati inviati "materiale pubblicitario o offerte commerciali";

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 gennaio 2007 con la quale il ricorrente ha ritenuto incompleto tale riscontro ribadendo, tra le altre, la richiesta relativa alle spese;

RILEVATO che la resistente, a prescindere dalla controversa ricezione del fax con il quale sono state avanzate le richieste ex art. 7 del Codice, ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun dato personale relativo al ricorrente e di non essere in grado di verificare se li abbia in passato trattati;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tutte le richieste dell´interessato in ragione del riscontro fornito dalla società resistente che può ritenersi al riguardo sufficiente;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1389323
Data
13/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso