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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391852]

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[doc. web n. 1391852]

Provvedimento del 22 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza presentata a Milano Assicurazioni S.p.A., con la quale XY, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il 17 giugno 2005, ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nel fascicolo riguardante la gestione e la liquidazione delle richieste risarcitorie; rilevato che con la medesima istanza l´interessata ha chiesto anche di conoscere l´origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato, e l´indicazione dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso proposto il 20 novembre 2006 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Milano Assicurazioni S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, asserendo di aver ottenuto un riscontro inidoneo, ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte; vista la successiva nota del 14 dicembre 2006 con la quale la ricorrente, nel richiamare il contenuto di una lettera ricevuta dal titolare del trattamento, ha ribadito che il riscontro ricevuto sarebbe incompleto in quanto, per quanto riguarda la comunicazione, si sarebbe limitato "ad una generica indicazione della tipologia" dei dati richiesti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 9 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 31 gennaio 2007 con la quale Milano Assicurazioni S.p.A., nell´inviare copia di una lettera inviata all´interessata il 7 novembre 2006, ha integrato i riscontri fornendo un elenco analitico delle informazioni detenute e allegando copia di altra documentazione pertinente al sinistro;

RILEVATO che, con memoria del 7 febbraio 2007, la ricorrente ha confermato di aver ricevuto "un sostanziale riscontro alle richieste (…)" formulate, avendo la resistente comunicato da ultimo "i dati personali dell´interessata in modo analitico e dettagliato";

RILEVATO di dover pertanto dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, anche se tale adempimento è stato completato solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Milano Assicurazioni S.p.A., nella sola misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Milano Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391852
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso