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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391965]

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[doc. web n. 1391965]

Provvedimento del 22 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 novembre 2006, intestato a Giovanni Palugan (identificato per mezzo di sottoscrizione autenticata presso il Comune di Villasanta quale "Giuseppe Palugan") nei confronti di Sky Italia s.r.l., con il quale il ricorrente ha contestato la ricezione di numerose comunicazioni promozionali non sollecitate (relative all´abbonamento al servizio di tv satellitare offerto da tale società), sia presso il proprio domicilio, sia alla propria utenza telefonica fissa; rilevato che il ricorrente, richiamando un´istanza formulata il 18 luglio 2005 (cui la società aveva fornito riscontro con lettera del 12 agosto 2005), ha ribadito l´opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità pubblicitarie facendo osservare che gli stessi non sono contenuti negli elenchi telefonici correnti; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 16 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax l´11 dicembre 2006 con la quale la resistente, nel dichiarare di aver "adottato ogni idonea misura a prevenire l´inoltro, con qualsiasi mezzo, di ulteriori comunicazioni pubblicitarie" al sig. Giovanni Giuseppe Palugan, ha dichiarato che il perdurare degli invii delle comunicazioni promozionali, anche a seguito della predetta istanza del luglio del 2005, è stato dovuto al fatto che l´opposizione al trattamento era stata presa in considerazione con riferimento al nominativo "Giovanni Palugan", anziché a quello di "Giovanni Giuseppe Palugan" al quale le comunicazioni erano rivolte, nella convinzione quindi che si trattasse di diverso soggetto (seppure residente presso il medesimo indirizzo); 

VISTA la nota inviata dal ricorrente il 12 dicembre 2006 con la quale il ricorrente ha fatto notare che le chiamate telefoniche, prima e dopo l´istanza dallo stesso inviata a Sky Italia s.r.l., sono state effettuate al medesimo numero di telefono e che, prima dell´inoltro di tale istanza, non sono mai giunte al suo indirizzo comunicazioni distinte rivolte a "Giovanni Palugan" e a "Giovanni Giuseppe Palugan";

VISTA la nota del 20 gennaio 2007 con la quale l´interessato, nel far pervenire copia del proprio documento di identità (intestato a Giovanni Giuseppe Palugan), ha dichiarato che il proprio numero di utenza telefonica fissa, intestato a suo nome, non compare sui correnti elenchi telefonici;

VISTA la nota inoltrata via fax il 29 gennaio 2007 con la quale Sky Italia s.r.l. ha ribadito di avere preso atto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante della corrispondenza dei dati relativi a Giovanni Giuseppe Palugan anche con riferimento a quelli di Giovanni Palugan (rispetto ai quali era già stato inibito l´invio di materiale promozionale dopo l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice) e di essersi quindi attivata prontamente "per soddisfare la legittima volontà espressa dal ricorrente di non ricevere ulteriori materiali pubblicitari";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine all´opposizione all´invio di comunicazioni a carattere pubblicitario formulata dal ricorrente, sulla base di quanto dichiarato nel corso del procedimento dalla resistente, la quale (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") ha assicurato di aver adottato, ora, ogni misura idonea a prevenire il trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di invio di materiale pubblicitario;

RITENUTO che sussistono giusti motivi, in ragione delle specificazioni sui dati identificativi completi del ricorrente emersi solo nel corso del procedimento, per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Giuseppe Fortunato;

DICHIARA

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391965
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso