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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1497783]

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[doc. web n. 1497783]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 12 novembre 2007, presentato da XY s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Bendin e dall´avv. Carla Raggi presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito alcune delle richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, quelle volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO che con il medesimo ricorso la società ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota del 20 dicembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria datata 30 novembre 2007 con la quale la banca resistente, nel fornire riscontro alle istanze della società ricorrente, ha in particolare confermato l´esistenza dei dati personali della stessa e ha precisato che gli stessi consistono, oltre che di dati anagrafici, di dati relativi ai conti correnti intrattenuti con l´agenzia KZ di Genova, ora estinti, al collegamento telematico Business Way e al tipo di attività economica svolta e che in data 4 giugno 2007 era altresì presente nell´anagrafe interna una nota relativa allo stato del rapporto, in seguito cancellata;

VISTA la nota inviata via fax il 7 dicembre 2007 (e il successivo fax del 6 febbraio 2008) con i quali la società ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha precisato di ritenerlo "inadeguato" in quanto, con riferimento ai dati relativi ai conti correnti, il titolare del trattamento non li avrebbe comunicati in modo completo mentre, con riferimento alla "nota relativa allo stato di rapporto", non sarebbe stato chiarito, sempre ad avviso della ricorrente, il contenuto e la natura di tali dati, né le finalità della loro cancellazione;

VISTO che l´interessata ha anche ribadito la richiesta di conoscere "a quali soggetti sono stati effettivamente comunicati i dati";

VISTO che con la memoria datata 14 gennaio 2008 Bnl S.p.A. ha in parte integrato i riscontri forniti e ha precisato che le note interne relative allo stato del rapporto si riferiscono alla classificazione "ad incagli" del conto corrente n. WK, al relativo passaggio a perdite definitive, vista la minima entità delle somme a debito, e alla conseguente estinzione del conto e derubricazione dal precedente status di incagli;

VISTO che nella medesima nota la resistente ha affermato che non risultano sussistere, in relazione alla società ricorrente, segnalazioni da parte della banca né presso Crif, né presso la centrale rischi della Banca d´Italia;

RILEVATO che la società ricorrente ha chiesto legittimamente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano comunque conservati dall´istituto di credito resistente in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente dati personali dell´interessato, imponendo il solo obbligo di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali del richiedente oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali altri dati relativi a terzi;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", se l´estrazione dei dati "risulta particolarmente difficoltosa";

RILEVATO che Bnl S.p.A. non ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati formulata dalla società ricorrente, avendo fornito alcune informazioni di tipo identificativo senza comunicare tutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapporti intrattenuti con la ricorrente medesima;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali della società interessata comunque detenuti dall´istituto di credito resistente e non ancora comunicati alla stessa, con particolare riguardo alle informazioni personali relative ai contratti di conto corrente  bancario (quali, ad esempio, le informazioni contenute nei relativi estratti conto);

RITENUTO che va, quindi, ordinato a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 31 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati alla società ricorrente nel corso del procedimento, nonché in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in relazione alle quali la banca resistente ha fornito un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della società ricorrente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano comunque detenuti dall´istituto di credito resistente e non ancora comunicati e ordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 31 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati alla ricorrente nel corso del procedimento, nonché in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli