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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1501173]

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[doc. web n. 1501173]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 novembre 2007, presentato da XY nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volta a ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano relativi a un mutuo ipotecario non più intestato all´interessato (per accollo dello stesso ad altro soggetto a seguito di atto di compravendita dell´immobile ipotecato), chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché la nota del 9 gennaio 2008 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 dicembre 2007 con la quale la banca resistente ha comunicato che “dall´attestazione Crif, di cui si allega copia, risulta che il rapporto n. ... relativo al mutuo ipotecario … risulta correttamente intestato all´accollante del medesimo”;

VISTA la nota del 14 gennaio 2008 con la quale Crif S.p.A., su richiesta di questa Autorità, ha trasmesso copia del report aggiornato contenente le informazioni creditizie attualmente detenute in relazione al ricorrente;

VISTO che nel medesimo report non compare la posizione relativa al mutuo ipotecario accordato da Banca nazionale del lavoro S.p.A. e oggetto di contestazione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Bamca Nazionale del lavoro S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Nazionale del lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1501173
Data
15/02/08

Tipologie

Decisione su ricorso