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Provvedimento del 21 febbraio 2008 [1501219]

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[doc. web n. 1501219]

Provvedimento del 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato;

VISTO il ricorso presentato il 16 novembre 2007 nei confronti di Win Rent S.p.A. con il quale XY ha riproposto tutte le richieste, già formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato;

RILEVATO che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati comunicati;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 gennaio 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax il 21 dicembre 2007 con la quale Win Rent S.p.A., nel dichiarare di non aver rinvenuto copia dell´interpello preventivo che il ricorrente avrebbe inviato via fax, ha dato conferma dell´esistenza dei dati del ricorrente nel database relativo ai propri clienti e ha comunicato le finalità del loro trattamento, nonché gli estremi del responsabile e del titolare del trattamento, dichiarando di non poter dar seguito alla richiesta di cancellazione in quanto i dati devono essere conservati in osservanza agli obblighi di legge;

VISTE le note pervenute via fax il 14 gennaio e il 6 febbraio 2008 con le quali il ricorrente, nel confermare di aver inoltrato via fax alla resistente l´interpello preventivo, ha ribadito, tra l´altro, le richieste volte a conoscere i dati personali conservati e la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento nonché a ottenere la cancellazione dei dati di cui non sia più necessaria la conservazione;

VISTE le note inviate il 6 e il 7 febbraio 2008 con le quali la resistente, nell´inviare copia della documentazione contrattuale contenente i dati personali del ricorrente, ha ulteriormente precisato quanto già comunicato in ordine alle richieste dell´interessato;

RILEVATO che la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il ricorso, ribadendo di non aver ricevuto copia dell´interpello preventivo;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 febbraio 2008 con la quale il ricorrente contesta il ritardo con cui è intervenuto il riscontro da parte del titolare del trattamento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell´interessato, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, illustrando, in particolare, la necessità di conservare i dati personali che lo riguardano (contenuti nella documentazione contrattuale e nelle relative fatture) in ossequio agli obblighi di legge;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1501219
Data
21/02/08

Tipologie

Decisione su ricorso