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Provvedimento del 21 febbraio 2008 [1501255]

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[doc. web n. 1501255]

Provvedimento del 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2007, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero, nei confronti dell´Agenzia delle entrate, con il quale la ricorrente, richiamando una precedente istanza inoltrata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione relativo al pagamento dell´imposta di registro, ha chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati (con particolare riferimento a quelli relativi all´avviso di pagamento ricevuto), nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 9 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 4 dicembre 2007 con la quale la resistente ha confermato l´esistenza di dati personali della ricorrente presso i propri archivi e ha fornito un primo riscontro in ordine alle finalità e modalità del trattamento effettuato, nonchè all´origine dei dati relativi all´avviso di liquidazione inviato;

VISTA la nota inviata via fax il 14 dicembre 2007 con la quale la ricorrente, nel rilevare di aver ottenuto riscontro alle richieste relative alla conferma dell´esistenza dei dati che la riguardano e alla loro origine, ha ribadito le restanti richieste;

VISTA la memoria inviata via fax il 15 febbraio 2008 con la quale l´Agenzia delle entrate, nel completare il riscontro in ordine alle richieste della ricorrente avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, ha comunicato i dati personali che la riguardano detenuti in relazione all´avviso di liquidazione e ha precisato di aver messo a disposizione della stessa tutti i restanti dati trattati presso i propri archivi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito le informazioni richieste dalla ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico dell´Agenzia delle entrate in misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´Agenzia delle entrate, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1501255
Data
21/02/08

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)