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Provvedimento del 13 marzo 2008 [1502111]

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[doc. web n. 1502111]

Provvedimento del 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la quale XY ha chiesto a Casaclick S.p.A. la cancellazione dei dati personali che la riguardano pubblicati, a sua insaputa, sul sito Internet di tale società in relazione all´intenzione (che dichiarava però essere inesistente) di vendere un immobile di sua proprietà;

RILEVATO che, con la medesima istanza, l´interessata ha anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, nonché le modalità del trattamento effettuato;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 5 dicembre 2007, presentato da XY nei confronti di Casaclick S.p.A., con il quale la ricorrente, nel rappresentare l´avvenuta cancellazione dei dati che la riguardano dal sito Internet della società, ha ribadito le richieste volte a conoscere l´origine dei dati in questione e le modalità del trattamento effettuato non avendo ricevuto al riguardo alcun riscontro;

VISTO che, con il medesimo ricorso, la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 22 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che, con nota inviata via fax il 4 gennaio 2008 (e con successiva memoria del 4 marzo 2008), la società resistente ha illustrato le modalità di raccolta dei dati personali relativi alle inserzioni pubblicate sul proprio sito Internet e ha comunicato l´origine delle specifiche informazioni relative alla ricorrente, precisando i dati raccolti in occasione dell´iscrizione della contestata inserzione immobiliare, di cui ha confermato l´avvenuta cancellazione;

VISTA la successiva nota inviata via fax il 22 febbraio 2008 con la quale la ricorrente, nel contestare le modalità di raccolta dei dati effettuata on-line dalla società, ha ribadito la richiesta relativa alle spese;

RITENUTO di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Casaclick S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del mancato tempestivo riscontro fornito dalla società resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Casaclick S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli