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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Proemotion s.r.l. - 17 gennaio 2008 [1503524]

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[doc. web n. 1503524]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Proemotion s.r.l. - 17 gennaio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n.4 del 17 gennaio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 luglio 2005 nei confronti della Proemotion s.r.l. con sede in Roma, via San Pantaleo Campano n. 59, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il Dipartimento attività ispettive e sanzioni, con nota  del 22 luglio 2005, ha accertato che la predetta società ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un´attività promozionale connessa alla organizzazione di viaggi, vacanze, matrimoni e meeting, raccogliendo dati personali mediante appositi form presenti nelle pagine del sito internet www.residenzedepoca.it, senza fornire una preventiva e idonea informativa, in violazione dell´articolo 13 del Codice;

VISTA la contestazione n. 13966/27639 del 25 luglio 2005, notificata in data 2 agosto 2005, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 15854 del 2 settembre 2005, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data  e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti dell´8 settembre 2005 nel quale la società, tra l´altro, ha ammesso di non avere inserito, nel form presente nel sito www.residenzedepoca.it, la versione definitiva dell´informativa adottata dal febbraio 2005, a causa di un asserito, mero disguido tecnico;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società in ordine all´ipotizzato disguido nel verbale di audizione non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato (artt. 3 e 4 l. n. 689/1981);
RILEVATO che la Proemotion s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), tramite il sito internet www.residenzedepoca.it, finalizzato all´invio di comunicazioni e offerte turistiche e commerciali, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

alla Proemotion s.r.l. con sede in Roma, via San Pantaleo Campano n. 59, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1503524
Data
17/01/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca