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Provvedimento del 15 aprile 2008 [1514293]

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[doc. web. n. 1514293]

Provvedimento del 15 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 gennaio 2008 da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Marco Misto) nei confronti dell´avv. Nicola Bianco, con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro a un´istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta, con la stessa avanzata, volta a ottenere la cancellazione di alcuni dati personali ritenuti inesatti contenuti in memorie difensive da questi depositate in due giudizi instaurati nei confronti della ricorrente a seguito di un incidente stradale nel quale la stessa era rimasta coinvolta;

RILEVATO, in particolare, che l´avv. Bianco aveva sostenuto che la ricorrente era "da poco patentata e con diversi incidenti stradali già effettuati", e che la stessa, ritenendo errate tali informazioni, si è anche opposta al loro ulteriore trattamento;

RILEVATO che la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 29 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 29 gennaio 2008 con la quale l´avv. Bianco ha comunicato di non voler più utilizzare i dati in questione, dichiarando anche che i due procedimenti civili nei confronti della ricorrente non avranno più corso (uno è già stato cancellato dal ruolo e l´altro lo sarà a breve);

VISTA la memoria pervenuta il 4 febbraio 2008 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro e ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati inesatti dagli archivi della controparte;

VISTA la memoria pervenuta il 2 aprile 2008 con la quale il resistente ha dato conferma dell´avvenuta cancellazione dei dati oggetto di contestazione e di non volerli utilizzare in futuro;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto del riscontro spontaneamente fornito dal resistente alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 15 aprile 2008

Il PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1514293
Data
15/04/08

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso