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Provvedimento del 24 aprile 2008 [1514798]

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[doc. web n. 1514798]

Provvedimento del 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Mario Manganiello nei confronti di Provincia di Torino;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessato, dopo aver presentato due istanze di accesso a documenti amministrativi detenuti dalla Provincia di Torino, ha proposto ricorso nei confronti della stessa contestando "la validità del modello in uso presso l´Ufficio relazioni con il pubblico" nella parte in cui lo stesso prevede la necessaria indicazione dei "propri dati identificativi anagrafici, di domicilio e di utenza telefonica" (al riguardo, ha contestato anche la richiesta di esibire il proprio documento di identità di cui, poi, è fatta copia); ciò, tenuto conto che in tale modello risulterebbe anche riportata un´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, a suo avviso non corretta. Con il ricorso, preceduto da un interpello inoltrato direttamente alla Provincia di Torino e volto a ottenere la sostituzione del modello con un altro predisposto dall´interessato medesimo, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del modello stesso e l´anonimizzazione delle istanze di accesso avanzate dall´interessato all´ente locale.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti in materia (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148), prevedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate  in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Con il particolare strumento del ricorso non può essere quindi sottoposta all´esame del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, come può avvenire invece con le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 141, comma 1, lett. a) e b), dello stesso Codice.

Al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che può essere formulata "senza formalità" particolari, ma deve essere intesa, comunque, a esercitare gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice).

Nel caso di specie, nonostante una richiesta di regolarizzazione inviata dall´Ufficio, volta appunto ad acquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente medesimo non ha fatto pervenire alcuna istanza qualificabile come tale. La nota allegata al ricorso e indicata quale interpello preventivo è infatti volta a contestare la legittimità del modello di istanza di accesso ai documenti amministrativi in uso presso la Provincia di Torino (chiedendone la sostituzione) e le modalità seguite per la ricezione delle istanze medesime e non a esercitare una delle posizioni giuridiche riconosciute dall´art. 7 del Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1514798
Data
24/04/08

Tipologie

Decisione su ricorso