Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 
Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

TEMI

Per un giornalismo migliore | I quesiti posti dall'Ordine | I chiarimenti del Garante  | La carta di Treviso 15 anni dopo  | Dignità della persona e servizio pubblico Rai

precedente precedente | indice | successivo successivo


 

 

 

PER UN GIORNALISMO MIGLIORE
L'Ordine dei giornalisti pone al Garante alcune questioni relative al rapporto tra informazione e privacy: problemi riscontrati dai giornalisti nell'esercizio della loro attività. Seguono incontri e scambi di lettere, che portano il Garante a fornire all'Ordine alcuni chiarimenti.
Pubblichiamo qui la lettera del segretario dell'Ordine, Vittorio Roidi, e la dettagliata risposta del Garante

 

I quesiti posti dall'Ordine

Sensibilizzare i colleghi alla difesa della privacy: in questa direzione l'Ordine nazionale intende lavorare nelle prossime settimane. L'applicazione del Codice deontologico scaturito dalla legge n. 675 ha già dato alcuni risultati. Noi riteniamo tuttavia che molti giornalisti abbiano anche incontrato durante la propria attività ostacoli nuovi. Sintetizziamo di seguito situazioni e questioni che spesso si sono configurate, sulle quali sarebbe utile un supporto interpretativo da parte del Garante stesso.

  1. Le immagini. Quelle relative ai fatti di cronaca possono essere pubblicate liberamente, tutte? I protagonisti non possono sottrarsi all'esercizio del diritto di cronaca. Ci sono invece altre persone (parenti ecc.) le cui immagini non possono essere pubblicate senza il consenso.
  2. Le immagini di bambini. La Carta di Treviso e in genere le norme che stabiliscono la protezione dei minori sono ormai patrimonio dei giornalisti. La sorveglianza degli Ordini regionali è attenta. Riguardo alle immagini si nota un frequente uso di schermature, per proteggere i volti. Ci si deve domandare però in quali casi sia invece lecito pubblicare queste foto senza veli. Possibile che anche situazioni serene (un asilo, una giostra, un parco ...) debbano essere storpiate per non far riconoscerete i lineamenti dei protagonisti?
  3. Le foto segnaletiche. Il divieto di distribuzione delle foto segnaletiche è indirizzato alle Questure e ai soggetti pubblici che sono in contatto con i giornalisti. Ovviamente, riguarda "solo le segnaletiche". Un giornale ha la possibilità di pubblicare una foto (reperita in proprio) di quella persona protagonista del fatto (di cui la giustizia si sta occupando). Resta poi il divieto di diffondere immagini di persone in manette o con i ferri, per rispetto della loro dignità, non essendo state ancora condannate.
  4. A Roma, di recente, si è notato che per molti giorni i quotidiani non hanno pubblicato il cognome del dipendente Rai, amico di Paola, la ragazza morta al Gianicolo in circostanze ancora misteriose. Una notizia senza nomi e cognomi può, in alcuni casi, avere comunque valore giornalistico. Ma, in altri, essa appare monca e generica, poco seria, sulla base di un'antica regola professionale che pretendeva informazioni documentate e complete. Quando la pubblicazione del nome viola la legge sulla privacy e non è una corretta applicazione del diritto di cronaca?
  5. Ammalati. Sono soggetti deboli, cioè in condizione di non potersi difendere dall'invadenza di cronisti e fotoreporter. Giusto che siano protetti. Occorre il loro consenso, ma fino a che punto? Il limite non può essere tassativo.
  6. Sesso ed essenzialità. L'Ordine intende far capire bene il concetto di essenzialità, che è lo snodo della legge e il perno attorno al quale si regge l'equilibrio fra privacy e diritto di cronaca. Pur essendo chiaro che la teorizzazione deve restare generica, mentre è nei singoli casi che poi si trova l'equilibrio, sarebbe certo utile - anche sulla base delle decisioni già prese dal Garante - una "fenomenologia" capace di illustrare il problema e di fissarlo a cardini più saldi.

L'Ordine nazionale sa bene che le questioni, queste ed altre che i giornalisti incontrano nello svolgimento dell'attività, possono essere risolte solo sul campo, grazie ad un alto grado di coscienza e di sensibilità. Lo scontro di due valori costituzionalmente protetti: l'informazione e la privacy delle persone, non può avere soluzioni semplicistiche. Ma è proprio attraverso un lavoro di interpretazione e di approfondimento professionale e deontologico – che chiederemo in particolare agli Ordini regionali – che si può ottenere un giornalismo migliore.

Roma, 24 febbraio 2004

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vittorio Roidi

 

 I chiarimenti del Garante

Dr. Vittorio Roidi
Consigliere segretario
Ordine nazionale dei giornalisti

Signor Segretario,
dopo l'incontro del Gruppo di lavoro costituito tra il Garante per la protezione dei dati personali e l'Ordine nazionale dei giornalisti sull'applicazione del Codice deontologico relativo all'attività giornalistica, e in seguito alla Sua lettera nella quale venivano evidenziati alcuni quesiti sul rapporto tra privacy e giornalismo, il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) ha discusso delle diverse questioni che gli sono state sottoposte e mi ha delegato a fornire alcune risposte.

I chiarimenti qui proposti, desumibili dalla giurisprudenza del Garante e dalle più recenti novità normative intervenute a livello nazionale ed europeo, si riferiscono ai quesiti contenuti nella Sua lettera e si limitano ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante i tradizionali mezzi di informazione (televisione, radio e carta stampata). Successive riflessioni potranno riguardare le problematiche attinenti all'uso della rete Internet.

Il testo che allego, frutto della discussione collegiale, potrebbe essere utilmente portato a conoscenza della categoria.

Nella speranza di aver almeno parzialmente corrisposto alle vostre richieste e attese, saluto cordialmente anche a nome dei colleghi.

Roma, 6 maggio 2004

Mauro Paissan

Autonomia e responsabilità del giornalista
Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il "nuovo" ed importante diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch'essa sul piano delle garanzie costituzionali.
La scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti – scelta sostenuta dall'Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico – si è basata su due ordini di considerazioni. Da una parte, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato può essere legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non invece in un altro.

Dall'altra, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell'informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l'autonomia e la responsabilità del giornalista.

Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale, in base a una propria valutazione (che può essere sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente – in particolare, del Codice deontologico – e assumendosi la responsabilità del proprio operato.

Interesse pubblico e essenzialità dell'informazione
Il giornalista valuta, dapprima, quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando sussistano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all'uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basta di per sé ad escludere l'identificazione delle medesime: quest'ultima, infatti, può realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l'età, la professione, il luogo di lavoro, l'indirizzo dell'abitazione, ecc.).

Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni
Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la legge n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l'accesso ai documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (legge 241 del 1990) che, laddove il documento non è segreto, impone comunque di valutare l'eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporne per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all'accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico. Il giornalista può quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti:

  • l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;
  • le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
  • analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;
  • le pubblicazioni matrimoniali affisse all'albo comunale;
  • notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all'ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a ricevere un elenco giornaliero);
  • gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità;
  • i dati contenuti negli albi professionali;
  • i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);
  • la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le camere di commercio.

Questo per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni. Rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo. Il giornalista dovrà valutare, ad esempio, l'eventualità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pubblici, in ragione dell'opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti negativi che può determinare un'eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla privacy e lo stesso Codice entrato in vigore il 1° gennaio scorso non hanno poi "abrogato" i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.

Un'utile novità potrà tra l'altro derivare dall'adozione del decreto del Ministro dell'interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni da parte di forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità, ecc. (art. 57, comma 1, lett. e), del Codice privacy).

Diffusione di fotografie
a) Immagini di minori
Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque fermo l'obbligo per il giornalista di acquisire l'immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi.

Anche in tale ambito è comunque affidata al giornalista una prima valutazione in ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia. Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che esiste fra la raccolta occasionale dell'immagine delle persone che in un dato momento si trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione.

Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere formulate con riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere una più ridotta valenza identificativa.

b) Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici
Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell'interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.

Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l'oggetto della notizia. Ad esempio, la pubblicazione dell'immagine di una signora anziana, chiaramente identificabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell'interessata. Diverso il giudizio potrebbe essere se la stessa foto fosse posta, per esempio, a corredo di un articolo sulla longevità.

Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l'immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente e eccedente rispetto alle finalità dell'articolo.

c) Fotografie degli arrestati e degli indagati
Le foto segnaletiche: anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle forze dell'ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografie non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati). Inoltre, anche nell'ipotesi di evidente e indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di queste immagini, «il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione». Tali principi – più volte ricordati dal Garante - trovano conferma in diverse circolari emanate dalle forze di polizia, oltre ad essere richiamati, con riferimento alla generalità dei dati personali, nell'art. 25, comma 2 del Codice privacy.

Le immagini che documentano operazioni di arresto: tali immagini non possono essere diffuse quando siano lesive della dignità dell'interessato. Questo principio – che è alla base dei limiti già previsti dall'ordinamento relativamente alla diffusione di immagini che ritraggono persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (si veda anche l'art. 8 del Codice deontologico) - deve guidare il giornalista nella decisione sulla diffusione di altre immagini collegate ad operazioni di arresto.

Altre foto a corredo di notizie su arresti, indagini e processi (es. foto tratte da documenti di riconoscimento, da album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie): in relazione a tali dati, a parte le prescrizioni che può impartire il giudice durante il dibattimento e le garanzie previste per le riprese televisive durante il processo, valgono i parametri generali che guidano il giornalista nell'esercizio della propria attività. Tra questi parametri ricordiamo quello che impone di acquisire, e successivamente utilizzare, tali immagini in modo lecito e secondo correttezza, nonché di diffondere le stesse secondo la dovuta valutazione in ordine alla loro essenzialità, pertinenza e non eccedenza avuto riguardo alla notizia riferita. In primo luogo, dunque, al fine di conformarsi ai citati canoni di liceità e correttezza, sarà necessario informare le persone presso cui sono raccolte le immagini nonché, ove possibile, gli interessati in merito all'utilizzo delle immagini acquisite (art. 2 Codice deontologico).

Nomi delle persone nelle cronache giudiziarie
a) Nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio
I nomi degli indagati e degli arrestati, al pari di altre informazioni, possono essere soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle disposizioni dell'ordinamento processuale penale (segretazione degli atti del procedimento e del relativo contenuto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti da segreto).

Tali dati dunque, di regola, possono essere resi noti, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle suddette disposizioni e ferma restando la necessità che la notizia sia acquisita lecitamente, ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza di un atto notificato.

La possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un'indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull'entità dell'addebito. A volte, invece, questo viene descritto senza evidenziare la fase iniziale dell'investigazione, con problemi non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l'enfasi del "messaggio" erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata.

Potrà invece verificarsi anche il caso in cui la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pure astrattamente possibile, dovrà essere evitata al fine di tutelare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati relativi ad altri soggetti coinvolti nell'indagine giudiziaria. Tale principio potrà trovare applicazione anche al di fuori dei casi in cui i dati di detti soggetti trovino tutela in un'esplicita disposizione di legge, come ad esempio avviene per quanto attiene alle vittime dei reati di pedofilia o violenza sessuale.
In termini generali, va ribadito che l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia devono comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all'indagato e all'imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e ad un giusto processo. Il giornalista sarà perciò tenuto a valutare, volta per volta, gli elementi che caratterizzano l'episodio di cronaca e che possono far propendere per una minore o maggiore pubblicità dei dati a seconda della fase delle indagini, della fase e del tipo di procedimento (es. procedimenti che si svolgono con la presenza del pubblico, procedimenti in camera di consiglio), delle caratteristiche del soggetto ritenuto autore del reato.

La diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale, dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali deve inquadrarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità.

Potranno essere pubblicati, ad esempio – come già ricordato dal Garante in alcune sue pronunce – l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica della notizia (rilevanza, che può essere tale anche solo nel contesto locale di riferimento della testata giornalistica).

In confronto ai casi riguardanti gli indagati e gli imputati, i dati dei condannati possono essere diffusi più liberamente in ragione della minore incertezza sulla posizione processuale dell'interessato, essendo già intervenuto su di essa un primo giudizio da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, anche l'applicazione di tale principio va valutata caso per caso, dovendo prendere in considerazione, fra l'altro, il tipo di soggetti coinvolti (ad esempio, persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l'eventualità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato.

Il giornalista dovrà inoltre verificare volta per volta se la pubblicazione dei dati identificativi del condannato – in linea generale consentita – debba nel concreto essere evitata al fine di impedire l'identificazione della vittima del reato accertato o di altre persone meritevoli di tutela.

Grazie al Codice privacy, l'accesso al pubblico delle sentenze depositate nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario è più agevole, in quanto esse potranno essere rese accessibili anche via Internet, tramite il sito istituzionale dell'ufficio giudiziario (art. 51, comma 2, del Codice), rendendo superflua una richiesta presentata di persona da chi dovrebbe altrimenti dimostrare di avere legittimo interesse alla copia.

Nell'effettuare le predette valutazioni, il giornalista non potrà non tener conto del bilanciamento di interessi effettuato in un altro fronte e cioè che le sentenze pubblicate per finalità di informatica giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche on line, potranno in alcuni casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia, ecc.: art. 52 del Codice).

b) Nomi delle vittime, dei testimoni e di altre persone
Un particolare rigore nel valutare l'essenzialità dell'informazione rispetto ad un fatto di cronaca andrà osservato dal giornalista con riferimento ai nomi delle vittime di reato, anche al di fuori dei casi in cui sussistono limiti specifici.

Nel procedere a tale valutazione possono assumere rilievo, unitamente o separatamente, il tipo di conseguenze subite da parte della vittima, il decorso del tempo, la volontà eventualmente espressa dalla stessa nonché i possibili rischi per la vittima medesima.

In primo luogo, dunque, ragioni di riservatezza e di tutela dei dati potranno prevalere quando l'episodio di cui l'interessato è stato vittima ha provocato conseguenze di carattere permanente sulla sua salute fisica e/o psicologica. In secondo luogo, la stessa cautela dovrà essere adottata quando il giornalista si trovi a trattare episodi di cronaca verificatisi nel passato: ciò, al fine di evitare che alla sofferenza pregressa patita dall'interessato si aggiunga quella di essere sottoposto (nuovamente) alla pubblica attenzione.

Le medesime ragioni di tutela dei dati personali potranno altresì prevalere nei casi in cui la vittima abbia manifestato la volontà che i propri dati non siano resi pubblici (fermo restando il fatto che il giornalista può procedere alla pubblicazione dei diversi dati anche in assenza del consenso da parte degli interessati). Tale principio trova fra l'altro fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato, di opporsi anche in anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice privacy).
Infine, il giornalista dovrà tener conto della possibilità che la diffusione sull'avvenuto reato ai danni di una determinata persona possa comportare rischi per la stessa, anche in relazione alla possibile ripetizione dello stesso reato nei suoi confronti.

Anche con riferimento ai nomi dei testimoni (e di persone che collaborano a vario titolo alle attività di giustizia) – e al di là dei limiti già previsti da disposizioni specifiche – prevalgono tendenzialmente ragioni di riservatezza. Pure in questo caso è difficile fare generalizzazioni, non potendosi escludere la possibilità di diffondere l'identità e altre informazioni concernenti un testimone quando tale conoscenza sia essenziale rispetto alla notizia pubblicata.

Riguardo ai nomi di familiari e conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie, il giornalista, fatta salva la sussistenza di specifici divieti, potrà eventualmente rendere noti i dati relativi a persone che risultano direttamente coinvolte in tali vicende, astenendosi invece dal diffondere i nomi e altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto (ad es. dovrà essere omessa l'identità di colui che risulta essere proprietario dell'immobile dove si è consumato un delitto). Principi questi che hanno trovato più volte richiamo da parte del Garante e dell'Autorità giudiziaria con riferimento, ad esempio, alla pubblicazione del contenuto delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Dati sulla salute e sulla vita sessuale
Particolari cautele sono prescritte al giornalista con riguardo alla circolazione di informazioni relative allo stato di salute, soprattutto quando la notizia riguarda persone – anche solo indirettamente identificabili – interessate da malattie gravi e irreversibili. La necessità di proteggere tali persone da un'indebita intrusione sui loro fatti di vita e sulle loro scelte da parte dei mezzi di comunicazione giustificano pertanto gli interventi decisi dal Garante, come è avvenuto, ad esempio, per il caso della ragazza affetta dal morbo della cd. "mucca pazza" o, di recente, per la donna balzata sulle prime pagine dei giornali per il suo rifiuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico (ritenuto dai medici necessario per la salvarle la vita). Quando simili informazioni vengono fornite dagli stessi interessati (ad esempio, mediante un'intervista) il giornalista può invece renderle pubbliche assicurando in ogni caso che tale operazione non pregiudichi la dignità degli interessati medesimi.
Le informazioni relative alla sfera sessuale delle persone godono di una particolare protezione, analogamente a quelle relative allo stato di salute.

Al di fuori di tali ipotesi o di altre analoghe, il giornalista è chiamato ad effettuare un vaglio particolarmente attento sull'essenzialità di tale tipo di informazione nel contesto della notizia riportata, allo scopo di tutelare la dignità degli interessati ed evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di scelte personali. Ciò, anche quando la notizia riguardi personaggi pubblici (appartenenti, ad es., al mondo dello spettacolo o dello sport).

Fermo restando quanto sopra, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona si rivelerà in certi casi opportuno tutelare l'interessato, non solamente mediante l'omissione delle sue generalità, ma anche evitando di divulgare elementi che consentono una sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possono rivelare aspetti della vita dell'interessato medesimo, eventualmente non noti alla suddetta cerchia di persone.

Margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali – anche in assenza del consenso dell'interessato – possono essere previsti con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti. Ciò, però, solo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli. In questi termini potrà, ad esempio, essere rilevante l'informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico.

L'attuazione delle misure organizzative previste per gli organismi sanitari dall'art. 83 del Codice privacy potrà infine essere di ausilio per chiarire entro quali limiti possono essere fornite, anche per telefono, informazioni a familiari e a terzi circa il ricovero, il passaggio in pronto soccorso, il decesso, ecc.

Roma, 6 maggio 2004


 

Sommario 

LA CARTA DI TREVISO 15 ANNI DOPO (*)
Molti passi in avanti sono stati fatti nel rispetto della dignità dei più giovani (e dunque dei più deboli) da parte dei mezzi di informazione. Certo che il cammino da fare è ancora molto, certo che assistiamo talvolta a gravi scivoloni, certo che noi del Garante dobbiamo periodicamente intervenire per sanzionare comportamenti negativi da parte di giornalisti. Ma faremmo un torto a noi stessi se dicessimo che siamo ancora sulla linea della partenza. No, un tratto di strada è stato fatto

 

Carta di Treviso e riservatezza del minore
Un bilancio della Carta di Treviso non può prescindere dalle ripercussioni che la normativa sulla protezione dei dati personali (privacy) ha provocato sul sistema di tutela dei minori nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa.

La disciplina sulla protezione dei dati tutela non solo la sfera privata del minore, bensì il complesso dei diritti della personalità, come si evince dal Codice privacy, in base al cui articolo 2 il trattamento dei dati deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Codice deontologico del 1998
Anche se la legge sulla privacy non distingue tra minori e maggiori di età, poiché entrambi sono pacificamente titolari dei diritti di cui stiamo parlando, il Codice deontologico per il trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (approvato il 29 luglio 1998 dopo un lungo lavoro comune tra Autorità e Ordine dei giornalisti) ha dedicato l'art. 7 proprio alla tutela del minore. In sostanza gli stessi giornalisti, questa volta su impulso e con la collaborazione dell'Autorità di garanzia, hanno potuto aggiornare dopo 8 anni dalla firma della Carta di Treviso il catalogo della tutela dei minori.

Con una importante novità nel sistema di tutela dei minorenni: il Codice deontologico non ha efficacia solo verso gli iscritti all'Ordine, ma deve essere rispettato anche da coloro che occasionalmente svolgono attività giornalistica (questo significa anche, ad esempio, che la violazione del Codice fa sorgere il diritto al risarcimento dell'eventuale danno – anche non patrimoniale – causato).

Richiamo ai principi della Carta e responsabilità del giornalista
Per quanto riguarda il contenuto, l'art. 7 del Codice deontologico non ha sostanzialmente innovato quanto stabilito 8 anni prima dalla Carta di Treviso; anzi nella parte (questa sì nuova rispetto al passato) nella quale si è affidata, in ultima analisi, al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione di una notizia sia riconducibile all'interesse oggettivo del minore o meno, ha chiarito che tale valutazione deve avvenire alla luce dei principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso. Così ne ha in qualche modo fatto proprio il contenuto inserendola tra le fonti del diritto.

E al riguardo serve precisare che le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al testo della Carta, se non concordate con il Garante, renderebbero problematici gli effetti giuridici di questo richiamo: infatti il Codice deontologico ha rinviato al testo della Carta così come approvato nel 1990 (differentemente, ad esempio, dalla formula adottata dalla cd. legge Gasparri che nel rinviare al contenuto del Codice Tv e minori si è espressamente riferita alle successive modifiche).

Riservatezza del minore primaria rispetto al diritto di cronaca
Altra importante novità del Codice deontologico rispetto alla Carta è data dall'affermazione per la quale il diritto alla riservatezza del minore deve essere considerato sempre primario rispetto al diritto di cronaca e di critica. è significativo che un analogo punto di vista (e in una sede autorevolissima) sia stato espresso nella Carta europea dei diritti, dove si legge che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, siano essi compiuti da soggetti pubblici che da soggetti privati.
Il Garante privacy ha fatto leva in molte decisioni su questo principio. Un esempio per tutti è il caso Cogne: in quel caso la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca avrebbe dovuto suggerire ai giornalisti di non pubblicare informazioni dettagliate ed immagini del fratello del piccolo ucciso.

L'Autorità di garanzia
Questo riferimento mi consente di introdurre un'altra novità introdotta dalle leggi sulla protezione dei dati personali (in adempimento di obblighi comunitari, non dimentichiamolo) nel sistema di tutela dei minori: la istituzione di una Autorità di garanzia (il Garante, appunto) che ha prodotto una copiosa "giurisprudenza" sia a seguito di ricorsi presentati dagli interessati, sia a seguito di interventi adottati d'ufficio.

Va subito detto che negli ultimi tempi su questo tema gli interventi sono stati meno frequenti, segno di una accresciuta sensibilità dell'ambiente giornalistico e della società (dunque anche dei lettori o telespettatori). Tuttavia anche di recente il Garante è dovuto intervenire con fermezza.

A parte limitati casi in cui ancora vengono riportate, senza nemmeno alcuna giustificazione giornalistica, le complete generalità di minori coinvolti in casi di cronaca, i casi più frequenti sono quelli in cui formalmente (ipocritamente) il diritto all'anonimato del minore viene rispettato (attraverso l'uso di pseudonimi o iniziali puntate) e tuttavia vengono diffusi tanti e tali dettagli da rendere comunque perfettamente identificabile il minore, con conseguenze talvolta gravi.

L'identificabilità indiretta del minore
Un caso di studio riguarda la vicenda di violenze e abusi anche sessuali da parte di una baby sitter nei confronti di due bambini. I giornali, nel riferirne, non hanno fatto i nomi dei minori e della famiglia, ma hanno rivelato: l'attività professionale dei genitori, il fatto che il padre aveva uno studio a Londra, il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minori, numero e razza dei cani e gatti di casa, le generalità e lo stato civile della baby sitter, infine la foto segnaletica della baby sitter che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini (con il conseguente riconoscimento da parte del personale scolastico e degli altri genitori). Il tutto senza fare i nomi. è o non è un grande esercizio di ipocrisia, oltre che di irresponsabilità verso quei bambini? Potevamo non dare ragione al padre rivoltosi a noi? (Provv. 10 marzo 2004 [doc. web n. 
1090071] pagina 137)
Questo della identificabilità indiretta è un elemento di estrema importanza per dare effettività alla tutela del minore, elemento peraltro già presente nella Carta di Treviso che al punto a) afferma che il giornalista si astiene dal pubblicare elementi che anche indirettamente consentono l'identificazione del minore che abbia compiuto o sia stato vittima di un reato.

Il Codice privacy del 2003 ha introdotto un ulteriore chiarimento ed allargamento dell'ambito della tutela, prevedendo espressamente (art. 52, comma 5) che chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria è tenuto ad omettere i dati identificativi o altri dati anche relativi a soggetti terzi dai quali possa desumersi indirettamente l'identità di minori. è evidente l'importanza e la novità di questo assunto. Pensiamo ad esempio alla minacciata pubblicazione di liste di pedofili, considerato che i reati di pedofilia avvengono in grande misura in ambito familiare: frequente sarebbe la possibilità di risalire dal pedofilo alla sua vittima.

La garanzia dell'anonimato è estesa ai minori coinvolti in qualsivoglia procedimento giurisdizionale, soprattutto nei procedimenti civili che spesso vedono coinvolti minori contesi in procedimenti di separazione, o altri casi delicatissimi per la psicologia del minore.

Il Garante si è trovato poche settimane fa di fronte a un problema inedito particolarissimo, posto dal caso di una donna incinta in coma, sul cui marito pesava la lacerante responsabilità di fare o meno nascere un bambino a rischio altissimo di handicap. La pubblicazione di numerose informazioni che rendevano identificabile la donna, poi deceduta, ed i suoi familiari avrebbe potuto, se il padre avesse acconsentito a far portare comunque a termine la gestazione e se il bambino fosse sopravvissuto, incidere per sempre sulla vita del bambino, segnato ancor prima di nascere da una storia familiare tragica che ha costituito lo spunto per contrapposte prese di posizione pubbliche tra esponenti di cultura laica e cattolica. Un caso di strumentalizzazione della vita delle persone per fini estranei alle persone stesse. I familiari della donna si sono rivolti a noi e abbiamo dovuto dar loro ragione (Provv. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080] pagina 164).
A questo punto però è doveroso ricordare, e il Garante l'ha fatto in più occasioni, che tale latitudine della tutela deve pur sempre essere bilanciata con il diritto di cronaca, "pietra angolare" (così la Corte costituzionale) del nostro sistema democratico. Dunque il diritto all'anonimato non può spingersi sino a comprimere il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico. Di recente siamo dovuti intervenire nella vicenda di un politico denunciato dalla compagna per essersi allontanato con il figlio di tre anni rendendosi irreperibile per più di un mese. Il fatto era di interesse pubblico, anche se il raccontarlo comportava la possibilità di risalire all'identità del minore.

Genitori che decidono per i minori
Altri aspetti sono stati affrontati dalla giurisprudenza del Garante, come i casi in cui sono i genitori a diffondere notizie sul minore. è sufficiente questo per far venire meno ogni responsabilità del giornalista? L'Autorità ha detto che comunque è demandata alla responsabilità del giornalista verificare che la diffusione delle informazioni corrisponda effettivamente, nel caso concreto, all'interesse oggettivo del minore (ad es. il caso di un genitore che diffonde in tv nome e immagine di minori il cui affidamento è controverso: v. Provv. 15 novembre 2001 [doc. web n. 
30943] pagina 116; o il caso della madre che accusa il marito di molestie sulla figlia minore e mostra una foto di quest'ultima: v. Provv. 15 novembre 2001 [doc. web n.  42212] pagina 119).

Ancora una volta una importante suggestione in tal senso era venuta proprio dalla Carta di Treviso laddove (punto c) si raccomanda ai giornalisti di prestare particolare attenzione per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e far prevalere esclusivamente il proprio interesse.

Un quadro normativo ricco
Ma non c'è solo la disciplina sulla privacy, c'è anche la legge di riordino del sistema televisivo, con il suo richiamo al Codice di regolamentazione tv e minori del 2002. Insomma, il quadro normativo appare dunque ricco e sostanzialmente completo, se non per un aspetto sul quale mi soffermerò tra poco.

Il lavoro che rimane da fare è semmai quello di sensibilizzare ancor più di quanto non sia stato fatto sino ad ora i giornalisti (soprattutto i giovani) sui pesanti effetti che la esposizione mediatica di vicende già in sé difficili e traumatiche può avere sulla vita e la personalità di un minorenne, che rischia tra l'altro di rimanere marchiato a vita da questa pubblicità.
Spesso assistiamo alla rincorsa morbosa delle tragedie. Due esempi: le telecamere ai funerali del quattordicenne morto di "droga povera" per filmare i compagni di scuola che reagiscono infastiditi oppure i tentativi di parlare al telefono con il fratellino di 6 anni del bambino ucciso dalla madre a Merano.

Questo percorso di sensibilizzazione deve avvenire utilizzando ancora quel metodo condiviso che ha portato il Garante ad approvare il documento del 6 maggio 2004 su privacy e giornalismo. L'Ordine nazionale dei giornalisti aveva posto all'Autorità alcuni quesiti: è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto, il Garante ha discusso le questioni poste e ha fornito alcune risposte. (Il testo è a pagina 49)

L'immagine positiva del minore
In quel testo si legge una cosa a mio avviso importante: la pubblicazione di immagini di minori non comporta sempre e comunque un danno per lo sviluppo della loro personalità. Il danno (salvo casi particolari) non c'è se si diffondono immagini positive, ad esempio del minore ripreso in momenti di svago e di gioco. Purché ovviamente l'immagine sia stata acquisita in modo corretto ed il minore stesso o i suoi genitori non si siano successivamente opposti alla pubblicazione. Alle stesse condizioni possono essere pubblicate immagini di persone note ritratte con i propri figli.

L'immagine del minore non può essere considerata in sé un tabù, come se noi adulti non sapessimo più guardarlo se non con morbosità. O come se per proteggerlo dovessimo necessariamente costruirgli intorno una campana di vetro.

E con lo stesso senso di responsabilità il giornalista deve decidere riguardo all'anonimato del minore. Se devo raccontare una bella storia di bambini con un bel rapporto con degli anziani o con loro compagni di altra origine etnica, perché mai dovrei oscurarne il volto e il nome? E nel caso di un incidente automobilistico: un conto è fare il nome di un bambino morto, un altro è rivelare l'identità di un bambino rimasto mutilato.

Insomma, la regola dell'anonimato non è una gabbia ma il campo da gioco in cui il giornalista esercita la propria responsabilità professionale ed etica.

Internet e tutela dei minori
Le preoccupazioni che hanno sollecitato interventi in materia di tutela dei minori nel giornalismo valgono anche in ambito telematico: la possibilità che "la pubblicità dei fatti di vita arrechi danno alla loro personalità", che ha costituito il motivo ispiratore dei chiarimenti forniti dal Garante ai giornalisti nel citato documento del maggio 2004, è infatti un rischio altrettanto concreto (se non maggiore come si vedrà) nella diffusione di notizie attraverso Internet.

Anche per le pubblicazioni on line appaiono dunque ripetibili le indicazioni già date ai giornalisti dall'Autorità: evitare, ad esempio, forme di spettacolarizzazione che possano incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia; acquisire immagini relative a minori correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza; valutare, volta per volta, le eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

E già il Garante, seppure in casi che non riguardavano espressamente i minori, si è pronunciato – in conformità tra l'altro con la più recente giurisprudenza – in merito alla questione della pubblicazione di notizie e di foto sulla Rete. In diversi provvedimenti, l'Autorità ha imposto la cancellazione di notizie, foto o nomi anche dai siti web dei giornali.

Occorre fare i conti con la speciale potenzialità lesiva di Internet, per molti versi maggiore di quella dei tradizionali mezzi di informazione: la trasmissione elettronica consente infatti una diffusione ampia e rapida delle informazioni, offre la possibilità di "prelevare" e modificare immagini e notizie, agevola enormemente il reperimento di informazioni e foto attraverso i motori di ricerca, con ciò mettendo a dura prova anche il così detto "diritto all'oblio". Proprio a tal proposito occorre riflettere sul fatto che strumenti giuridici come il "blocco" del trattamento o la cancellazione dei dati possono risultare poco efficaci in un quadro in cui i motori di ricerca consentono di reperire informazioni (sul minore ma, ovviamente, su qualunque persona) anche una volta rimosse dal sito web che originariamente le conteneva.

La tutela dei minori in ambito giornalistico deve insomma oggi confrontarsi anche con le nuove sfide lanciate da Internet.

(*) Mauro Paissan, Relazione al convegno "I 15 anni della Carta di Treviso, i giornalisti alleati dei bambini", organizzato dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa. Treviso, 5 ottobre 2005. 

 

 

Sommario 

DIGNITÀ DELLA PERSONA E SERVIZIO PUBBLICO RAI (*)

 

È stato giusto trasmettere le immagini degli ultimi istanti di vita dell'allenatore Franco Scoglio?

Nel riferire della vicenda di Lapo Elkann, giornali e tv sono andati oltre il lecito nel raccontare dettagliatamente di droga, sesso e salute?

E ancora: è possibile riproporre in video a 16 anni di distanza dai fatti immagini negative di una donna che nel frattempo ha cambiato radicalmente vita, diventando in un certo senso un'altra persona, e dalla tv ributtata nel proprio passato?

Tre esempi, tre questioni tra le tante sulle quali di recente noi del Garante privacy siamo stati chiamati a intervenire. (Per soddisfare qualche curiosità, dico subito che per la morte di Scoglio non abbiamo fatto obiezioni sulla riproposizione di quelle immagini, mentre per Elkann alcune testate verranno sanzionate, e alla donna riproposta in tv dopo anni abbiamo dato ragione).

Il tema è: nel fare cronaca, nel fare intrattenimento, nel fare spettacolo, la televisione (ma il discorso vale per tutti i media) può anche fare del male, può ledere il diritto alla dignità delle persone sulle quali si fa informazione o che diventano protagoniste di trasmissioni.

Tema che trattiamo puntando l'obiettivo sulla Rai, che in quanto servizio pubblico è tenuta più di tutti a rispettare i doveri di correttezza, di lealtà, di rispetto delle norme e delle regole e, quel che più ci preme, dei diritti delle persone.

Della produzione Rai privilegeremo l'informazione televisiva, rappresentata non solo dai telegiornali, ma anche da altre trasmissioni che fanno riferimento ai tg o alle reti tv.
Perché dignità della persona. Parliamo di "dignità" della persona. Dunque: non solo privacy (che fa ancora pensare soprattutto ai Vip e ai paparazzi); non solo riservatezza, che è una declinazione, come l'identità personale, della dignità della persona; non solo antigossip (il gossip, quando non è offensivo, può essere divertente).

È il comune cittadino, prima del personaggio pubblico, al centro della nostra attenzione.

A ricordarci il significato più profondo del concetto di dignità è la sua stessa storia. Presente nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 come "fondamento di libertà" e uguaglianza, considerata "intangibile" dall'art. 1 della Legge fondamentale tedesca del 1949, radicata nella nostra Costituzione, trova oggi una sua felice collocazione nella Carta europea dei diritti, che si apre proprio con il riconoscimento più solenne: "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".

L'informazione, che a "persone" si rivolge e spesso di "persone" parla, non può esimersi da un confronto con il principio di dignità.

La nostra normativa sulla privacy (unificata nel Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) prevede che ogni trattamento di dati personali debba avvenire "nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato". Si tratta di un'affermazione importante, che al di là della sua forte valenza simbolica, ha orientato in maniera determinante gli interventi degli ultimi anni in difesa della persona nel settore dell'informazione.

La dignità è divenuto il parametro fondamentale per la valutazione della liceità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche grazie al Codice deontologico del 1998, risultato di un lungo lavoro che ha visto coinvolti il Garante e l'Ordine nazionale dei giornalisti.

Nella stessa direzione è proseguita l'attività dell'Autorità che ha spesso prescritto misure affinché riprese televisive, pubblicazioni di immagini e diffusione di informazioni (specie se di carattere sensibile come quelle sulla salute, sulle abitudini sessuali o su situazioni di particolare disagio) fossero compiute nel rispetto dei diritti degli interessati.

Il necessario bilanciamento. Scatta a questo punto la domanda: si rischia una qualche forma di limitazione della libertà di cronaca? Occorre essere chiari: tra libertà di informazione e tutela della persona c'è effettivamente un rapporto dialettico, una tensione, che può talvolta sfociare in conflitto.

Da una parte sta il diritto fondamentale all'informazione: diritto del giornalista a informare e diritto del cittadino a essere informato. Dall'altra, stanno i diritti della personalità posti a presidio della intimità, dell'identità, della dignità: diritti e valori che l'informazione è di per sé in grado di ledere. Insomma, il diritto di sapere, la libertà di comunicare, la trasparenza (caratteristiche fondamentali di una società democratica) non possono cancellare il bisogno di sviluppare liberamente la personalità, di costruire liberamente la propria sfera privata, di veder comunque rispettata la propria dignità.

Questi diritti vanno resi compatibili tra di loro con una costante ricerca di bilanciamento, di equilibrio. è qui che deve esercitarsi in primo luogo la responsabilità primaria del giornalista.

Ogni tanto, a mo' di battuta, si accusa la legge sulla privacy di essere di impaccio alla libera espressione del pensiero (per usare le parole auliche della Costituzione), alla libertà di stampa. Ma va ricordato che:

  • altri (sacrosanti) limiti al diritto di cronaca preesistevano alla normativa sulla privacy e alla istituzione del Garante: divieto di ritrarre persone in manette, dovere di anonimato riguardo ai minori coinvolti in processi penali, obbligo di non rivelare l'identità delle vittime di violenza sessuale, necessaria riservatezza per i casi di aborto, per le adozioni e per le vittime di Aids;
  • il Garante della privacy ha chiuso qualche porta di fronte a errori e a lesioni dei diritti dei cittadini, ma ha anche spalancato portoni e palazzi, rendendo accessibili informazioni soprattutto pubbliche che prima venivano negate ai media in nome di un generico dovere di riservatezza: consulenze, compensi, patrimoni degli eletti, retribuzioni corrisposte dalle società concessionarie (è il caso della Rai) e così via;
  • il giornalismo investigativo, coraggioso, di scoperta e di denuncia non è certo stato scoraggiato dalla privacy. Non usateci, per favore, come alibi per una certa pigrizia e sedentarietà del giornalismo attuale. Nessuno ci venga a dire che certe inchieste non si possono fare per paura della normativa di tutela della riservatezza.

Vanno qui ricordati alcuni principi validi in genere nell'esercizio dell'attività giornalistica.

  1. Un concetto fondamentale, ancorché non molto popolare tra i giornalisti, è quello di "essenzialità dell'informazione". Il giornalista è tenuto a valutare, nella propria responsabilità, se la diffusione di un dato personale nell'ambito di una notizia è o meno essenziale in ragione del suo interesse pubblico. Talvolta il nome, la fotografia, un'immagine, un particolare strettamente personale, essenziali non sono e dunque vanno evitati se possono ledere l'interessato.
  2. Un altro limite generale all'attività giornalistica è il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. Lo afferma quasi solennemente anche il Codice deontologico. Non è solo questione di "politicamente corretto". L'assenza di tali discriminazioni aiuta il telespettatore a capire meglio il fatto o il fenomeno sociale di cui si parla.
  3. La tutela della dignità e degli altri diritti fondamentali è indisponibile, dunque vale anche come limite alla pubblicazione di fatti resi noti direttamente dagli interessati. Nel caso Elkann (mi riferisco alla carta stampata) sono stati pubblicati particolari inutilmente scabrosi resi noti da una persona protagonista di quella nottata. Le virgolette della citazione non assolvono il giornalista dalla sua responsabilità nel rendere o meno pubblici quei dettagli che vanno oltre la notizia.
    Un caso di scuola, che può apparirci paradossale, riguardo all'indisponibilità della dignità: il così detto "lancio dei nani". Persone con l'handicap del nanismo "sparate" a mo' di proiettile umano nel corso di spettacoli. Se ne è discusso molto in Germania e in Francia. C'era il consenso del nano, ovviamente. Ma ciò è stato considerato insufficiente dalle magistrature di quei due paesi, che si sono pronunciate più volte: la dignità umana è valore sottratto alla libera disponibilità dell'interessato. E lo spettacolo è stato vietato.
  4. Questione collegata. Il consenso (nella forma della liberatoria) ad apparire nelle diverse trasmissioni può essere sufficiente nei rapporti contrattuali tra l'emittente televisiva e la persona rappresentata, ma non è sufficiente sotto il diverso aspetto della tutela dei diritti fondamentali (che, ripetiamo, non sono disponibili da parte del titolare). Insomma, non tutto è trasmettibile solo perché viene raccontato dall'interessato.
    Per di più talvolta il consenso può tirare in ballo altre persone, ad esempio familiari.
    Al riguardo, dal nostro osservatorio non possiamo non notare la contraddittorietà di un atteggiamento diffuso a livello sociale: forte gelosia nei confronti del proprio privato e, insieme, disponibilità ad andare in televisione ad aprire le proprie viscere, esibendo sentimenti e talvolta vivendo in diretta anche esperienze particolarmente intime.

Alcune regole, alcuni limiti. Poco più di un elenco, in modo schematico:

  • Personaggi noti: godono di una minore tutela in termini di riservatezza, ma solo quando la notizia riguardante la loro vita privata ha un rapporto diretto con il loro ruolo pubblico. Comunque non devono essere inutilmente coinvolti famigliari, amici o conoscenti, tanto meno se minori. Caso dell'ex direttore generale della Rai: figli, moglie, suocera arbitrariamente coinvolti con servizi fotografici nel racconto della vicenda sentimentale dell'interessato. Altro caso: un personaggio che notoriamente intende preservare la riservatezza della figlia adottata e che non è stato rispettato in questa sua volontà.
  • Persone malate: divulgazione del nome di una vittima del "morbo della mucca pazza" e sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la trasmissione da parte della BBC di immagini di un tentato suicidio con il protagonista riconoscibile (Peck/Regno unito, 28 gennaio 2003).
  • Persone morte: anche la persona morta ha diritto a veder rispettata la sua dignità. Esempi negativi: riprese di cadaveri in occasione di incidenti automobilistici, divulgazione di perizie mediche di una giovane assassinata (della quale si rivelò perfino che aveva appena subìto un'interruzione di gravidanza), polemiche in Francia per le immagini di un prefetto ucciso in un attacco terroristico.
  • Minori: a 15 anni dalla Carta di Treviso, la sensibilità riguardo alla protezione dei minori è di molto aumentata, ma talvolta dobbiamo intervenire come Garante per sanzionare comportamenti non rispettosi. Il Codice deontologico afferma un principio assai forte: il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di cronaca. Un principio che si basa sul presupposto che la pubblicità dei fatti di vita negativi o problematici dei minori possa arrecare danno alla loro personalità. Non sempre ci si comporta con coerenza: siamo tutti dalla parte dei bambini, ma siamo tutti anche consapevoli che i fatti di cronaca con bambini protagonisti o vittime sono particolarmente produttivi in termini di audience.
    Si cita spesso il caso Cogne, ma non è un caso isolato.
  • Ipocrisia del finto anonimato: in realtà si rivelano particolari in grado di identificare il bambino. O le finte pixelature del viso, che talvolta coprono solo l'iride.
  • Sfera sessuale: è preclusa la descrizione delle abitudini e degli orientamenti sessuali di una persona. Ovviamente il problema si pone in particolare per l'omosessualità, anche in riferimento ai termini scorretti che talvolta ancora ricorrono (anormali, mondo del vizio, ecc.).
  • Persone in manette e foto segnaletiche: molto diffuso il malcostume di pubblicare e far vedere in tv immagini di persone in stato di arresto o foto segnaletiche, senza che vi siano quei "comprovati fini di giustizia e di polizia" che le norme e le circolari dei vertici delle forze di polizia indicano come eccezione per consentire la divulgazione di quelle foto (latitanti, ricerca di complici, ecc.). Conosciamo il perché delle molte violazioni: la volontà di autopromozione mediatica di determinati magistrati e di determinati esponenti delle forze dell'ordine fa di queste foto una moneta di scambio con i giornalisti a loro volta desiderosi di notizie.
  • Intercettazioni: non tutto ciò che è pubblico, accessibile, è anche pubblicabile, quando sono in gioco aspetti strettamente privati non essenziali per l'informazione. Ad esempio, nel caso Fazio-Fiorani-Ricucci era proprio necessario pubblicare alcuni Sms di carattere "sentimentale"?
  • Diritto all'oblio. Un giornalista ha oggi a disposizione fonti straordinariamente ampie di informazioni: pensiamo alle molte tv satellitari, a Internet, alla possibilità di utilizzare i motori di ricerca nel web. La Rai, in più, ha a disposizione un proprio straordinario archivio storico. Oggi è assai più facile di ieri far tornare alla memoria notizie, voci e immagini su determinate persone. è sempre un fatto positivo? Oppure anche qui è in gioco un altro diritto dei cittadini, il cosiddetto diritto all'oblio? Il diritto, cioè, a non vedersi riproposto in video con un'identità magari negativa superata, dimenticata, risolta. è l'esempio citato all'inizio: una giovane donna amica di un assassino, ripresa 16 anni fa nell'aula del tribunale mentre inveiva contro la sentenza di condanna. La ritrasmissione di quelle immagini ha turbato gravemente la sua attuale esistenza, nettamente separata da quella di allora.

E così anche per i condannati che hanno pagato il loro debito con la giustizia: vanno sempre ricordati come "colpevoli di ...", o "già accusati di ...", o "condannati per ..."? Per quanto tempo?
La riproposizione di vicende giudiziarie del passato dovrebbe tener conto delle mutate identità esistenziali delle persone.

Per concludere. Abbiamo parlato solo di alcuni dei temi che la tutela della dignità della persona pone a chi fa informazione, a chi la fa in televisione, a chi lavora in Rai. L'intento è quello di favorire un approccio il più possibile equilibrato, privo di intenti moralizzatori o moralistici e volto piuttosto al rafforzamento di una "cultura dell'informazione" in grado di conciliare la libertà di informazione con il rispetto della persona, della dignità della persona. Resta da stabilire, al di là di quanto previsto dalle norme, quale istanza aziendale e/o istituzionale è chiamata ad accompagnare questo processo, che è insieme culturale e professionale, per il rispetto dei principi, dei valori e dei diritti finora richiamati.

Di una cosa siamo convinti: ai cittadini serve un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico. Il servizio pubblico può e deve stare in prima linea su questo fronte.


Sommario

(*)   Mauro Paissan, Relazione introduttiva al convegno "Servizio pubblico radiotelevisivo e dignità della persona", organizzato dal Garante e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Camera dei deputati, 6 dicembre 2005.