 | Privacy e giornalismo diritto di cronaca e diritti dei cittadini a cura di Mauro Paissan On line la seconda edizione aggiornata |
PRONUNCE DEL GARANTE
1. Sul codice deontologico | Criteri guida per la stesura | Modifiche da apportare al primo testo
precedente | indice | successivo
| | CRITERI GUIDA PER LA STESURA Il Garante segnala all'Ordine dei giornalisti i criteri guida per la redazione del Codice di deontologia in vista di "un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CONSIDERATO che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti deve adottare entro la fine del mese di dicembre il Codice di deontologia previsto dagli artt. 12, 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
TENUTO conto che il Garante ha espresso in varie occasioni i propri orientamenti relativi a misure ed accorgimenti a tutela degli interessati, ma che potrebbero sorgere equivoci sul loro esatto contenuto; considerato che la legge n. 675/96 impone al Garante alcune misure minime ed accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio nazionale dei giornalisti è tenuto a recepire nella redazione del Codice di deontologia;
RITENUTO necessario contribuire già nella fase di formazione del Codice ad un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco;
SEGNALA
al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti i seguenti criteri:
le disposizioni del Codice dovranno essere applicabili, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, ad ogni informazione personale contenuta su supporti cartacei, informatici o audiovisivi;
le disposizioni del Codice riguarderanno, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 25 della legge n. 675/96, quale modificato dal d.lg. n. 123/97, i giornalisti professionisti e pubblicisti, i praticanti, nonché coloro che in via occasionale pubblicano articoli, saggi o manifestano in altre forme il proprio pensiero;
occorre determinare le regole di pubblicità degli archivi delle imprese di informazione in modo da rendere agevole l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96;
è necessario determinare le modalità minime di garanzia della correttezza e liceità nella raccolta dei dati personali, con particolare riferimento alla tutela della libertà domiciliare, della segretezza delle comunicazioni e della condizione dei malati e delle persone prive della libertà personale;
occorre cercare di specificare il concetto di essenzialità della funzione informativa in relazione a fatti di interesse pubblico, anche considerando quanto contenuto su questo punto nella Carta dei doveri del giornalista stipulata nel luglio 1993 tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana;
la particolare protezione dei dati personali relativi ai minori deve sviluppare le garanzie prescritte dall'art. 734 bis del codice penale e dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, con ulteriori forme di tutela, utilmente deducibili anche dai principi della Carta di Treviso;
la diffusione dei dati personali particolari di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/96, deve avvenire in presenza di un particolare interesse informativo e prescindere da ogni intento discriminatorio. Deve comunque essere rispettata la volontà degli interessati relativamente al trattamento di dati "riservati" idonei a rivelare il loro stato di salute o la loro vita sessuale.
Roma, 18 dicembre 1997 [doc. web n. 1161635]
| MODIFICHE DA APPORTARE AL PRIMO TESTO Ricevuto uno schema del Codice, il Garante ritiene necessaria una sua revisione, poiché molte delle norme proposte "derogano o sembrano prescindere" dalla legge sulla privacy | |
Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
Lungotevere de' Cenci, 8 - 00186 Roma
Con riferimento al testo consegnato al Garante, si valuta positivamente il rispetto del termine del 31 dicembre che era stato indicato a seguito del breve differimento richiesto da codesto Consiglio nazionale.
Il testo approvato dal Consiglio si inserisce nel processo di completamento delle garanzie previste dalla legge n. 675, ma per il suo concreto contenuto si presta ad alcune osservazioni che rendono necessaria una sua revisione.
Il testo appare infatti difforme dalle disposizioni che lo prevedono, in particolare sotto tre principali profili:
1) le disposizioni deliberate sembrano voler essere esclusivamente "norme deontologiche", anziché le norme del "Codice deontologico" previsto dall'art. 25 della legge n. 675, il quale, invece, assume il rango di una speciale norma secondaria frutto della convergenza della volontà del Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo indicate dal Garante.
Questa discutibile impostazione del Consiglio si deduce dalla titolazione del testo, dalla relativa formula di approvazione, nonché dalla previsione secondo cui le violazioni sembrerebbero soltanto "sanzionate in via disciplinare" (art. 10).
Il Codice è una norma dell'ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitino funzioni informative mediante mezzi di comunicazione di massa; pertanto, il suo rispetto verrà garantito dai diversi organi pubblici ed ovviamente anche dall'Ordine per quanto riguarda le sanzioni disciplinari applicabili ai soli iscritti;
2) molte delle norme proposte derogano o sembrano prescindere dal rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 675/1996 o in norme che già ponevano precisi limiti a tutela della riservatezza e che non sono state certamente abrogate. Ad esempio, non vengono considerate (e sembrano anzi contraddette in parte) le disposizioni contro le interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), o a tutela delle vittime degli atti di violenza sessuale (art. 734 bis c.p.), dei minori coinvolti nei procedimenti penali (art. 13 d.P.R. n. 448/1988) e dei malati di Aids (art. 5 legge n. 135/1990).
Inoltre, molte forme di tutela previste dalla legge n. 675/1996 (come quelle relative ai dati sensibili) verrebbero ridotte radicalmente dalla previsione secondo la quale il giornalista potrebbe prescinderne in determinate situazioni, anche in assenza di modifiche di alcune norme della legge n. 675.
Ciò non sembra ammissibile, specie mediante una norma secondaria;
3) in terzo luogo, le norme proposte appaiono alquanto carenti sul versante di quello che dovrebbe essere il loro contenuto specifico e cioè la determinazione di "misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati" sia ordinari sia sensibili (art. 25 legge n. 675/1996). Si vedano, ad esempio, gli artt. 2 e 6 del testo, che non individuano una sfera essenziale di tutela degli interessati.
Inoltre, questa mancata specificazione è evidente per i dati relativi ai minori, o in riferimento all'uso di tecnologie invasive della riservatezza o che facilitano comportamenti sleali (ad esempio: uso di teleobiettivi o di microfoni unidirezionali, captazione di conversazioni private).
Inoltre, si ricorda che altre disposizioni della legge n. 675 rinviano al Codice alcune scelte normative che dovrebbero essere opportunamente sviluppate (artt. 7, commi 5 bis, lett. b) e 5 quater, lett. b), legge n. 675/1996).
Si segnala altresì che nella revisione del testo dovranno essere utilizzati alcuni accorgimenti volti ad evitare incongruenze anche tecniche delle singole disposizioni.
Su questo piano, si formulano le seguenti osservazioni:
a) le considerazioni esposte nel preambolo, al di là dell'opinabilità di alcuni passaggi, non si prestano ad essere collocate in una fonte normativa qual è il Codice previsto dall'art. 25 della legge n. 675, e andrebbero semmai collocate in un altro documento;
b) in aggiunta agli annunci previsti per rendere più chiara al pubblico l'esistenza delle basi informative, appare opportuno che il Codice prescriva che i quotidiani e i periodici indichino gli eventuali responsabili del trattamento o, comunque, le persone alle quali i cittadini possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge;
c) il principio dell'essenzialità dell'informazione, anche per quanto riguarda congiunti e soggetti non interessati ai fatti, è sancito in riferimento ai soli dati sensibili (art. 2) e non a quelli comuni (art. 3);
d) appare necessario che il Codice tenga conto del principio secondo cui, anche in presenza di figure pubbliche, il giornalista deve tutelare una sfera essenziale della riservatezza degli interessati e la loro dignità e identità personale;
e) il principio affermato dall'art. 4 del testo, secondo cui spetta al giornalista il giudizio ultimo sulla valutazione dell'esistenza di un interesse per il minore, è previsto dalla Carta di Treviso solo "per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica". L'art. 4 non è neppure coerente al principio affermato dalla Carta (esplicitamente richiamata dal testo), secondo cui la pubblicazione nell'interesse del minore presuppone, comunque, l'assenso dei genitori;
f) non appare accettabile il principio secondo cui la ricorrenza di "rilevanti motivi di interesse pubblico" potrebbe giustificare la pubblicazione di immagini lesive finanche della dignità della persona;
g) le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati da inserire nel Codice dovrebbero essere modulate meglio in base alla natura dei dati, tenendo in maggiore considerazione, ad esempio, il diritto alla riservatezza per quanto riguarda l'insorgenza di determinate malattie gravi o terminali delle persone che non hanno alcuna funzione o rilievo pubblico;
h) l'art. 9 dello schema è del tutto superfluo in quanto si limita a ripetere un principio già affermato in termini più precisi dalla legge.
Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed invita codesto Consiglio a completare la riformulazione del testo in tempi brevi, e comunque entro il 10 febbraio p.v.
Roma, 23 gennaio 1998 [doc. web n. 1056262]
IL PRESIDENTE
Rodotà