Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

2. Diritti di accesso  | Accesso a un'intervista registrata Cancellazione di pagine web  | Dati della vittima di un'aggressione  | Informazioni detenute da un quotidiano  | Cancellazione dati di parte offese  | Tutela del segreto sulla fonte

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 ACCESSO A UN'INTERVISTA REGISTRATA
Il diritto di accesso è riconosciuto nei confronti sia dell'editore che del giornalista. Il caso riguarda la registrazione di un'intervista a un noto magistrato, al quale è indirizzata questa lettera

Sig. Mario Almerighi
c/o Avv. Giuseppe Zupo
Roma

La S.V. ha chiesto di conoscere se sia esercitabile nei confronti dell'editore di un quotidiano e di una giornalista collaboratrice il diritto di "accesso" ai dati personali previsto dall'art. 13 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo alla registrazione di una propria intervista rilasciata allo stesso giornale e poi divenuta oggetto di un articolo.

La S.V. ha documentato la circostanza di aver esercitato tale diritto sia presso l'editore e il direttore responsabile del quotidiano sia nei confronti della giornalista autrice dell'intervista, e di aver ricevuto una risposta negativa da entrambi sulla base delle seguenti motivazioni:
1. l'editore e il direttore responsabile hanno dichiarato che la registrazione non figurerebbe in archivi redazionali o comunque a loro accessibili, ma sarebbe nella sfera di esclusiva disponibilità della giornalista;
2. quest'ultima ha invece sostenuto che la registrazione dell'intervista concessa dal richiedente non potrebbe essere ritenuta un dato personale, come tale "accessibile" ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, facendo presente di non essere più in possesso dell'unico esemplare esistente di tale registrazione e di non avere, altresì, "un archivio che possa essere inquadrato nell'ambito della legge sulla privacy".

Il Garante, esaminate nel merito le osservazioni formulate dalla S.V., precisa che secondo il consolidato orientamento di questa Autorità, già espresso in precedenti provvedimenti, i diritti previsti dal citato art. 13 (definiti sinteticamente come "diritti di accesso ai dati personali") sono riconosciuti nei confronti sia dell'editore, sia del giornalista, "i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l'interessato, e devono comunicarli all'interessato in una forma intelligibile" (v. Provv. 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659; in questo volume a pagina 189. Ndr.] ; v. anche il Provv. 24 marzo 1998 [doc. web n.  41822]).

La legge n. 675/1996 reca una clausola di salvaguardia del segreto professionale del giornalista, che permette a quest'ultimo di tutelare la confidenzialità della fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario, e di non fornire, quindi, riscontro all'eventuale richiesta dell'interessato nella parte relativa alla pretesa di conoscere l'origine dei dati (cfr. gli artt. 13, c. 5, legge n. 675 / 1996 e 2, c. 3, legge n. 69/1993). Tale aspetto, però, non assume rilevanza nel caso in esame, che riguarda specificamente un'intervista rilasciata al giornalista dallo stesso interessato.

Le considerazioni appena esposte hanno recentemente trovato conferma nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge n. 675/1996 (cfr., in particolare, art. 2, commi 2 e 3).

SI OSSERVA POI CHE

la legge n. 675/1996 riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali (ad esempio, la raccolta, l'utilizzazione, l'elaborazione e la divulgazione di dati), a prescindere dal fatto che le informazioni trattate siano contenute in una banca dati o in un archivio;

la stessa legge, in armonia con gli atti internazionali e comunitari che ha attuato, considera come "dato personale" qualunque informazione che consenta l'identificazione dei soggetti interessati, anche se derivante da suoni o da immagini (come appunto una registrazione sonora, una foto od un filmato);

un'intervista o un colloquio, come qualsiasi altra dichiarazione, opinione o manifestazione del pensiero proveniente dall'interessato (uno scritto, un saggio, un articolo, ecc.), costituiscono senz'altro informazioni che riguardano la sua persona e come tali "dati personali", essendo del tutto irrilevante la forma in cui esse sono trattate oppure gli eventuali supporti che le contengono (nel caso di specie, una audiocassetta).

Pertanto, si ritiene che l'interessato, una volta che gli venga confermata l'esistenza dei propri dati personali (ossia, nel caso di specie, della registrazione dell'intervista), abbia pieno diritto di ottenerne la comunicazione in una forma chiaramente intellegibile (attraverso, ad esempio, la riproduzione su supporto sonoro o cartaceo da trasmettere allo stesso interessato: art. 13, comma 1, lett. c), num. 1), legge n. 675/1996), a cura dell'editore o, direttamente, della giornalista (sui rapporti tra editore e giornalista in ordine alla titolarità del trattamento dei dati v. il citato Provv. del 24 marzo 1998, i cui principi possono essere estesi anche al problema dell'accesso dell'interessato).

Né, nel caso in esame, possono essere posti limiti all'esercizio di tale diritto da parte dell'interessato, in quanto la trasmissione di un duplicato della registrazione originale dell'intervista o la sua trascrizione cartacea permettono all'interessato stesso di tutelare i propri diritti e non recano pregiudizio nei confronti dell'eventuale esigenza per il giornalista di difendersi in sede giudiziaria (art. 14, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

Roma, 26 novembre 1998 [doc. web n. 1104790]

IL PRESIDENTE
Rodotà


 


  

CANCELLAZIONE DI PAGINE WEB
Su un ricorso relativo alla pubblicazione di alcuni dati su pagine web ritenuti falsi e lesivi dell'onore e della reputazione viene dichiarato "non luogo a provvedere" perché in seguito al ricorso i dati sono stati cancellati


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso depositato dalle signore XY e YX nei confronti dei signori A, B, C, D e F;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

1. Le ricorrenti hanno chiesto al Garante di disporre la cancellazione o il blocco dei dati personali diffusi tramite alcune pagine web dapprima all'indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette e, poi, all'indirizzo http://digilander.iol.it/zokkolette. Gli autori di tali pagine (che si identificavano in esse con il solo nome di battesimo), nel raccontare la propria esperienza di obiettori di coscienza presso il Centro Caritas di Roma sito in via delle Zoccolette, avrebbero divulgato alcune notizie ritenute false e lesive della reputazione di alcune persone che vi prestavano servizio, tra cui le interessate, e non avrebbero rispettato i limiti posti al diritto di cronaca e di critica (con riferimento ai requisiti di interesse pubblico, verità e correttezza dell'informazione e delle espressioni utilizzate), nonché i principi di protezione dei dati applicabili all'attività giornalistica e ai trattamenti temporanei di dati personali a scopo di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (art. 25, comma 4 bis, legge n. 675/1996).

Con provvedimento del 6 dicembre 2000 il Garante ha accertato l'insussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento urgente di blocco dei dati chiesto dalle ricorrenti (ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996), in quanto, anche a seguito della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità nei confronti del fornitore del servizio, le pagine web accessibili tramite i predetti indirizzi sono state disattivate.

2. A seguito dell'identificazione degli autori delle pagine web in questione da parte dell'Ufficio del Garante e dell'invito a fornire un riscontro formulato dall'Autorità nei loro confronti, questi ultimi hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire alle richieste delle ricorrenti. In particolare, i resistenti hanno precisato che le pagine accessibili all'indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette sarebbero state eliminate dal fornitore del servizio su segnalazione delle ricorrenti. Successivamente, la pagina visibile presso tale indirizzo riportava solo un collegamento all'indirizzo http://digilander.iol.it/zokkolette, le cui pagine, come detto, sono state disattivate a seguito della richiesta di informazioni formulata dal Garante.

I resistenti hanno quindi chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, poiché, allo stato, non esisterebbero più loro pagine web contenenti riferimenti alle interessate, né figurerebbero promesse di fornire tali dati privati via e-mail o con altro mezzo a chi ne faccia richiesta. In proposito, sarebbe irrilevante la circostanza che, secondo le verifiche effettuate dalle ricorrenti, alcuni motori di ricerca riporterebbero ancora, in corrispondenza del nominativo delle stesse, il solo indirizzo tramite cui i dati sarebbero stati precedentemente diffusi. Infatti, sempre secondo i resistenti, le pagine accessibili tramite tale indirizzo non sono più attive.

I resistenti hanno osservato infine che tramite i predetti indirizzi ci si può collegare ora solo ad una pagina che non contiene dati delle ricorrenti e che rimanda ad un ulteriore indirizzo (http://web.geocities.com/zokkolette). Anche le pagine web riportate in quest'ultimo sito non includerebbero dati delle interessate e le vicende descritte nell'articolo in contestazione sarebbero state riportate nelle medesime pagine, in un nuovo testo recante "una narrazione assolutamente impersonale senza cioè riferimento ad alcun dato personale". I resistenti hanno pertanto confermato, in riferimento ad articoli o scritti da essi diffusi via web, le proprie precedenti dichiarazioni circa l'inesistenza di dati delle ricorrenti. Hanno assunto l'impegno a non divulgare dati delle ricorrenti anche in occasioni di eventuali, futuri articoli, pagine e documenti pubblicati tramite Internet.

3. Le ricorrenti si sono dichiarate da ultimo insoddisfatte di tale impegno in quanto i resistenti potrebbero divulgare ancora i dati che le riguardano a loro insaputa (e senza possibilità per esse di potersi tutelare), considerate le pregresse dichiarazioni circa l'intenzione di fornire dati a chi ne faccia richiesta, anche tramite posta elettronica. Hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso, con particolare riguardo alla richiesta di sospendere la divulgazione con qualunque mezzo, da parte dei resistenti, di dati relativi alle proprie persone. Riservandosi infine ogni azione in sede penale e civile rispetto all'avvenuta diffusione delle notizie che le riguardano, le ricorrenti hanno chiesto di valutare l'opportunità di segnalare tali comportamenti all'autorità giudiziaria o comunque di censurarli "dandone notizia per via telematica nel modo più ampio possibile".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

4. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne le richieste di ottenere la cancellazione o il blocco delle informazioni personali diffuse dai resistenti. Questi ultimi hanno infatti cancellato i dati relativi alle interessate dalle pagine web pubblicate, nonché ogni riferimento alla possibilità, per chi fosse interessato alle vicende ivi descritte, di farne richiesta via e-mail o con altro mezzo. Come già ricordato, i resistenti hanno anche assunto l'impegno a non divulgarli in occasione di eventuali altri articoli, scritti e documenti resi disponibili tramite Internet.

Le dichiarazioni dei resistenti trovano un riscontro in alcune verifiche effettuate dall'Ufficio del Garante presso gli indirizzi web indicati dalle ricorrenti e tramite alcuni motori di ricerca. Da tali verifiche è emerso che le pagine web attribuibili ai resistenti (a nome "zokkolette"), attualmente attive e visibili in rete, sono ospitate dal sito web.geocities.com (cui è possibile collegarsi anche tramite l'unica pagina visibile all'indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette) e non contengono dati personali delle interessate. Nella parte relativa al racconto delle vicende contestate, appare inoltre un inciso in cui si avvisano i lettori che "nel rispetto della legge sulla privacy" non è possibile trovare "nomi e cognomi ma solo la cronaca impersonale dei fatti".

Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che le richieste formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 siano state accolte. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La presente decisione non pregiudica il diritto delle ricorrenti di rivolgersi all'autorità giudiziaria in relazione ad altri eventuali profili (come quelli inerenti all'onore e alla reputazione o al risarcimento del danno) per i quali la legge n. 675 non attribuisce competenza al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2001 [doc. web n. 42244]


 


  

DATI DELLA VITTIMA DI UN'AGGRESSIONE
Un quotidiano aderisce alla richiesta della vittima di un'aggressione di cancellare i propri dati personali dall'archivio della redazione e di eliminare l'articolo dal relativo sito Internet


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla signora XY, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Maria Cialdini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma;

Nei confronti di

Il Messaggero S.p.A.;
signor Paolo Graldi, direttore responsabile de Il Messaggero;
signori Marco De Risi e Giuseppe Martina, tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avvocati Pietro Casavola e Massimo Dotto;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente, rimasta vittima di un'aggressione da parte di uno sconosciuto, lamenta che il quotidiano Il Messaggero abbia riportato all'interno di un articolo pubblicato sull'episodio il 1° marzo 2001, alcuni dati idonei a consentire la sua identificazione, nonostante la precedente richiesta formulata al giornalista Giuseppe Martina, che l'aveva contattata telefonicamente, "di non pubblicare né la notizia, né tantomeno i suoi dati personali". In conseguenza della pubblicazione l'interessata sarebbe stata importunata telefonicamente più volte e dalla pubblicazione stessa avrebbe riportato "un gravissimo trauma".

Secondo la ricorrente i dati sarebbero stati "raccolti e trattati a sua insaputa e senza autorizzazione e/o consenso alcuno". Inoltre il loro utilizzo sarebbe avvenuto in contrasto con la legge n. 675 ed in particolare con gli artt. 12, comma 1, lettera e), e 25, specie sotto il profilo della non essenzialità dell'informazione.

Tutto ciò era stato portato a conoscenza del titolare del trattamento con una istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 (cui non sarebbe stato fornito riscontro) nella quale era stata chiesta la "cancellazione immediata dei dati personali" della ricorrente stessa.

Tale richiesta è stata ribadita con il ricorso (unitamente all'istanza di addebito delle spese dell'odierno procedimento a carico del titolare del trattamento), anche in considerazione della perdurante diffusione dell'articolo sul sito Internet del quotidiano.

All'invito ad aderire spontaneamente alla richiesta, formulato il 4 aprile 2001 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota inviata via fax l'11 aprile 2001 con la quale ha comunicato di aver "provveduto alla cancellazione dei dati personali inerenti alla signora XY dall'archivio della redazione, nonché all'eliminazione dell'articolo di stampa (...) dal relativo sito Internet".

Con successiva memoria del 13 aprile 2001 il titolare del trattamento ha peraltro osservato che:

  • l'articolo non può essere considerato lesivo dei diritti della ricorrente in quanto "pubblicato nel pieno rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione" riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • i dati trattati "sarebbero stati comunque raccolti in modo lecito e secondo correttezza ... dal momento che è stata la stessa ricorrente a fornire i propri dati personali al giornalista ... nell'ambito di un'intervista telefonica rilasciata a seguito dell'aggressione";
  • pertanto il ricorso è da ritenersi infondato con conseguenti determinazioni in ordine alle spese di lite.

Il 18 aprile 2001 è infine pervenuta una replica della ricorrente, la quale, nel prendere atto della cancellazione dei propri dati personali e nel negare di aver fornito i propri dati personali al giornalista de Il Messaggero, si è riservata di trattare ogni questione di merito dinanzi al giudice ordinario che ha dichiarato di voler adire.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Con il ricorso la ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare al titolare del trattamento la cessazione della diffusione dei propri dati personali, nonché la loro cancellazione.

In ordine a tale specifica richiesta va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un idoneo riscontro alla richiesta della ricorrente con la citata nota dell'11 aprile (dopo la presentazione del ricorso), comunicando di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali della stessa "dall'archivio della redazione, nonché alla eliminazione dell'articolo di stampa (...) dal relativo sito Internet".

Il riscontro che il titolare del trattamento ha fornito all'interessata con la predetta cancellazione permette quindi di definire l'odierno procedimento senza entrare nel merito della liceità e correttezza del precedente trattamento dei dati, in relazione al quadro normativo di riferimento (artt. 12, 20 e 25 legge n. 675/1996; artt. 2 e 5 Codice di deontologia per l'attività giornalistica; norme vigenti in materia di segreto), anche alla luce dell'espressa manifestazione di volontà della ricorrente volta a far valere solo dinanzi al giudice ordinario ogni questione di merito.

É determinato nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento, in considerazione del non tempestivo riscontro all'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 avanzata dall'interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico de Il Messaggero S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente all'interessata.

Roma, 3 maggio 2001 [doc. web n. 40017]


 


  

INFORMAZIONI DETENUTE DA UN QUOTIDIANO

L'editore di un quotidiano deve comunicare, anche mediante trasmissione degli articoli, i dati personali della persona che ne abbia fatto richiesta. Il titolare del trattamento può dal canto suo legittimamente invocare il segreto professionale sulla fonte della notizia


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

Nei confronti di
Poligrafici editoriale S.p.A., editore del quotidiano Il Resto del Carlino;
Comune di A;
XZ e ZX, consiglieri comunali del Comune di A.

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente è consigliere comunale del Comune di A. In tale veste, nel novembre del 2000, in rappresentanza del Comune di A, ha partecipato a Roma, insieme ai consiglieri XZ e ZX, al cd. "Giubileo dei politici".

In relazione a tale missione ed all'entità delle spese sostenute e dei rimborsi ottenuti sono apparsi, nel novembre del 2000, sull'edizione locale del quotidiano Il Resto del Carlino, alcuni articoli critici nei confronti del ricorrente. Il medesimo interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro alle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali aveva chiesto di conoscere, in riferimento alla citata vicenda, quali dati sul suo conto erano detenuti dal predetto quotidiano e dai due consiglieri comunali citati in premessa, nonché l'origine degli stessi.

Con il successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato, nel lamentare la mancata risposta alle proprie istanze, ha evidenziato l'asserita, illecita diffusione dei dati personali che lo riguardano ed ha chiesto che questa Autorità accerti "la responsabilità del Comune di A, dei signori XZ e ZX e de Il Resto del Carlino" chiedendo il risarcimento dei danni che da tale diffusione sarebbero derivati.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Poligrafici editoriale S.p.A., in persona del responsabile del trattamento dei dati, ha risposto con due fax inviati in data 13 e 16 settembre 2002 sostenendo:

  • di non aver fornito tempestiva risposta alla precedente istanza dell'interessato in quanto la stessa era stata indirizzata alla redazione di A;
  • di non possedere altre informazioni sul ricorrente, in ordine alla vicenda in questione, al di fuori di quelle contenute nei tre articoli che alla stessa furono dedicati (e di cui è stata fornita copia);
  • di aver acquisito le relative informazioni "nell'ambito dell'attività giornalistica per la quale si fa riferimento al comma 5 dell'art. 13 della legge n. 675/1996".

I resistenti XZ e ZX hanno risposto con fax di identico contenuto inviati in data 13 settembre 2002, sostenendo:

  • di non rivestire il ruolo di titolari o responsabili del trattamento dei dati in questione;
  • di non essere a conoscenza "di chi possa aver diffuso le notizie che il signor XY avrebbe voluto mantenere riservate", né di aver mai avuto conoscenza delle stesse "se non per averle lette sul quotidiano Il Resto del Carlino".

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni, con una memoria anticipata via fax il 17 settembre 2002 e nell'audizione del giorno successivo, sottolineando, in particolare, l'illecita acquisizione dei dati che sarebbero stati ottenuti dal Comune di A in violazione di norme di legge, nonché la loro diffusione giornalistica che avrebbe travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ordine alle richieste formulate nei confronti del Comune di A.

Nei confronti di tale titolare del trattamento non risulta, dalla documentazione in atti, essere stata proposta alcuna previa richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, secondo il procedimento specificato dall'art. 29, comma 2, della medesima legge. Né l'interessato ha riscontrato l'invito a regolarizzare, per questo aspetto, il ricorso, come richiesto dall'Ufficio con nota del 13 giugno 2002.

Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, trattandosi di richiesta che può essere proposta unicamente davanti al giudice ordinario, anche in relazione agli asseriti profili diffamatori.

Deve ritenersi che le richieste rivolte ai resistenti XZ e ZX siano state formulate in relazione a dati personali trattati dagli stessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali di consigliere comunale presso il Comune di A e per i quali, conseguentemente, i medesimi resistenti rivestono il ruolo di "titolari del trattamento" ai sensi della legge n. 675/1996.

In riferimento a quanto eccepito dall'editore resistente va rilevato che le richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere presentate, oltre che al responsabile del trattamento dei dati personali appositamente designato, al titolare del trattamento, anche per il tramite di altre competenti articolazioni centrali o periferiche della struttura che fa capo a quest'ultimo. La richiesta ex art. 13 può presumersi conosciuta una volta giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del destinatario (quale la redazione locale di un quotidiano, come nel caso di specie). Ciò in quanto i diritti di cui all'art. 13 non sono soggetti a particolari modalità di esercizio, oltre quelle previste dal d.P.R. n. 501/1998, né alla normativa generale sulla notificazione degli atti.

Per quanto concerne le richieste specificamente formulate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, va dichiarato non luogo a rovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sia nei confronti dei resistenti XZ e ZX, sia nei riguardi dell'editore del quotidiano Il Resto del Carlino.

I predetti consiglieri comunali hanno infatti fornito sufficiente riscontro alla richiesta volta a conoscere i dati dell'interessato e la loro origine affermando, con dichiarazione della cui veridicità i resistenti rispondono anche sul piano penale (art. 37 bis, legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non essere a conoscenza e di non detenere altri dati personali dell'interessato oltre quelli pubblicati dal citato quotidiano.

Va dichiarato parimenti non luogo a provvedere in ordine alle medesime richieste formulate nei confronti dell'editore del quotidiano Il Resto del Carlino. Tale titolare ha infatti comunicato, mediante inoltro di copia degli articoli pubblicati, i dati personali che riguardano il ricorrente. Per quanto concerne la loro origine il medesimo titolare del trattamento ha invocato legittimamente la tutela del segreto professionale del giornalista in ordine alla fonte della notizia (art. 13, comma 5, legge n. 675 cit. in riferimento all'art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69).

Con autonomo provvedimento il Garante si riserva infine di verificare presso il Comune di A i presupposti di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali conoscibili dal personale dipendente e dai consiglieri comunali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di A;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti degli altri resistenti, nei termini  cui in motivazione.

Roma, 25 settembre 2002 [doc. web n. 1066179]


 


  

CANCELLAZIONE DATI DI PARTI OFFESE

Due quotidiani pubblicano i nomi di testimoni e parti offese in un'inchiesta a carico di alcuni agenti delle forze dell'ordine. I giornali devono cancellare dai propri archivi i dati personali pubblicati


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY e YX

Nei confronti di

Società toscana di edizioni S.p.A., quale editore del quotidiano Il Giornale della Toscana;
Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano La Nazione;
Nuova iniziativa editoriale S.r.l., quale editore del quotidiano l'Unità;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti espongono che alcuni quotidiani (La Nazione e l'Unità il 28 aprile 2002; Il Giornale della Toscana il 10 maggio 2002) hanno pubblicato i loro nominativi, indicandoli come parti offese e testimoni in relazione a presunti atti lesivi per i quali sono indagati alcuni agenti di forze dell'ordine in servizio presso la Caserma Raniero di Napoli il 17 marzo 2001, in occasione degli scontri tra polizia e partecipanti alle giornate del "Global Social Forum".

I ricorrenti sostengono che gli articoli in questione (i quali hanno riportato le generalità e, Il Giornale della Toscana, anche il luogo di nascita e residenza) contrasterebbero con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull'attività giornalistica, con riguardo ai limiti del diritto di cronaca e all'essenzialità dell'informazione.

Gli interessati avevano proposto in precedenza un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 chiedendo la cancellazione dei dati personali che li riguardano dagli archivi delle tre testate giornalistiche, nonché dei relativi articoli dai siti Internet delle medesime.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte del quotidiano Il Giornale della Toscana alle predette istanze e chiedono di valutare la liceità e la correttezza del trattamento svolto dalle tre testate e di porre a carico delle controparti le spese del procedimento.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità in data 17 ottobre 2002, Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Giornale della Toscana, ha risposto con nota anticipata via fax in data 6 novembre 2002, allegando copia di un articolo pubblicato dal quotidiano in data 25 ottobre 2002, nel quale lo stesso ha reso noto di aver cancellato i "nominativi degli interessati dall'archivio della testata e che l'articolo non è mai apparso sul sito Internet de Il Giornale della Toscana".

Con fax inviati in data 25 e 28 ottobre 2002, Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano La Nazione, nel sostenere la liceità del trattamento svolto in occasione della pubblicazione dell'articolo contestato, ha considerato che il ricorso nei confronti della propria testata "non ha in realtà alcuna ragione d'essere dal momento che (...), a seguito della lettera in data 16 maggio 2002 dei signori XY e YX si è provveduto, pur senza alcun riconoscimento di responsabilità e per meri fini conciliativi, a cancellare dall'archivio e dalla versione on line del quotidiano La Nazione il servizio ove erano riportati i dati personali dei ricorrenti".

Nessuna nota di riscontro è invece pervenuta dall'editore del quotidiano l'Unità.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca di tre quotidiani, concerne un rattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Il ricorso proposto nei confronti degli editori dei quotidiani La Nazione e l'Unità è infondato.

Nei riguardi di tali editori i ricorrenti non hanno considerato i riscontri ricevuti dalla società, ma hanno chiesto di verificare la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali precedentemente effettuato, senza tener conto o contestare l'idoneità delle risposte ottenute.

Le due testate giornalistiche avevano invece fornito riscontro alle richieste degli interessati già in sede di risposta all'istanza inoltrata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando di aver adottato misure integralmente adesive alla medesima istanza (nel caso de La Nazione, il cui editore ritiene lecito e corretto il trattamento di dati effettuato) o comunque sostanzialmente satisfattive della medesima istanza (nel caso de l'Unità, che ha pubblicato la medesima istanza senza precisare univocamente di aver cancellato i dati, ma dichiarando comunque pubblicamente di prendere atto dell'istanza di cancellazione e puntualizzando, sempre pubblicamente, di aver successivamente evitato di pubblicare i nomi dei testimoni ricorrenti).

Alla luce di tali riscontri, e in mancanza di una specifica contestazione del loro contenuto, la successiva proposizione in data 11 ottobre 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risultava quindi giustificata. Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la concreta tutela di una precisa richiesta – formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 – avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Va dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 formulate nei confronti dell'editore del quotidiano Il Giornale della Toscana. Il titolare del trattamento, sia pure a seguito del ricorso, ha cancellato dai propri archivi i dati personali relativi ai ricorrenti ed ha dichiarato che l'articolo contestato non è mai apparso sul sito Internet del quotidiano.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti in relazione al ricorso proposto nei riguardi degli editori La Nazione e l'Unità, stante quanto sopra rilevato e il contenuto dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

Per quanto attiene invece al ricorso nella parte riguardante l'editore del quotidiano Il Giornale della Toscana, il quale non ha fornito riscontro prima del ricorso, vanno poste a carico dello stesso le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento (nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), in misura pari ad un quarto stante il contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, ai ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, nei confronti di Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano La Nazione e di Nuova iniziativa editoriale S.r.l., quale editore del quotidiano l'Unità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste formulate nei confronti di Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Giornale della Toscana;

c) dichiara compensate le spese tra le parti per quanto riguarda le istanze proposte nei riguardi degli editori di cui alla lettera a) del presente dispositivo;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Giornale della Toscana, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628]

 


 

 

 

  

TUTELA DEL SEGRETO SULLA FONTE
A un quotidiano viene rivolta la richiesta di rivelare la fonte di una notizia. La giornalista oppone la tutela del segreto professionale. L'interessato presenta un ricorso al Garante, che lo giudica infondato


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 aprile 2005 da XY nei confronti di Giornale di Sicilia editoriale poligrafica S.p.A. con il quale il ricorrente, a seguito della pubblicazione di un articolo relativo ad un'intimidazione dallo stesso subita, ha ribadito la propria richiesta, già formulata con istanza ex artt. 7 e 8 del Codice alla predetta società, volta a conoscere "la fonte dalla quale la giornalista ha attinto la notizia", sostenendo che l'informazione (apparsa in data gg/mm/aaaa nell'edizione di Agrigento del quotidiano Il Giornale di Sicilia a firma della giornalista YZ) sarebbe, peraltro, coperta da segreto istruttorio;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 27 aprile 2005, con la quale la resistente (con nota a firma del condirettore responsabile del quotidiano Il Giornale di Sicilia) ha comunicato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente, avendo la giornalista che ha redatto l'articolo invocato il segreto professionale relativamente alla fonte della notizia, anche in riferimento all'art. 138 del Codice;

VISTO il fax del 10 maggio 2005 con il quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro;

CONSIDERATO che il Codice, in caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), lascia impregiudicate le norma poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia (art. 138 del Codice);

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare infondato il ricorso;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 1 giugno 2005 [doc. web n. 1139897]