Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

3. Essenzialità dell'informazione | Dati del convivente di un'assassinata | Targhe di auto in divieto di sosta | L'adozione è notizia protetta

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DATI DEL CONVIVENTE DI UN'ASSASSINATA
Una donna viene assassinata e un quotidiano pubblica nome, foto e notizie strettamente private relative a un uomo che aveva convissuto con la vittima. Vietata l'ulteriore diffusione dei suoi dati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ESAMINATO il reclamo ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675/96, presentato con raccomandata A.R. dell'11 settembre 1997, con il quale il signor ZY ha chiesto a questa Autorità di vietare agli organi di informazione l'ulteriore diffusione di propri dati personali;

RILEVATO dalla documentazione prodotta che alcuni dati del signor ZY sono stati diffusi dal quotidiano A, nei giorni gg/mm/aaaa, in relazione ad un grave fatto di cronaca concernente l'omicidio di una donna che aveva convissuto con lui in passato e che nell'ambito di tale vicenda il signor ZY ha avuto un ruolo secondario di segnalazione della scomparsa della donna;

RILEVATO inoltre che negli articoli pubblicati dal predetto quotidiano sono riportati, oltre al nominativo, all'età e ad altri dati attinenti alla relazione sentimentale con la vittima (durata e luogo della convivenza), anche l'immagine, la professione e l'attuale indirizzo del signor ZY;

RITENUTO che l'informazione relativa all'indirizzo del reclamante realizza un'interferenza nella sfera privata che non era giustificata ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, non risultando essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico;

RITENUTO, altresì, che l'ulteriore diffusione dei dati relativi al nome, all'immagine e alla professione del signor ZY può ritenersi giustificata solo quando la loro conoscenza possa risultare essenziale in ragione dell'eventuale, ulteriore, sviluppo dei fatti e del loro accertamento giudiziario;

COSÌ DISPONE 

a) ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. d), nonché dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta in relazione alla vicenda sopra indicata l'ulteriore diffusione dell'indirizzo del signor ZY;

b) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, segnala all'Editrice B e al direttore responsabile del quotidiano A la necessità di conformare ai principi esposti in premessa il trattamento dei dati relativi al nome, all'immagine e alla professione del signor ZY.

Copia del presente provvedimento è trasmessa, a cura dell'Ufficio del Garante, alla società editrice e al direttore responsabile del quotidiano A.

Roma, 12 ottobre 1998 [doc. web n. 1109025]

 


 


 

TARGHE DI AUTO IN DIVIETO DI SOSTA
La pubblicazione su un quotidiano delle targhe di veicoli che ostacolano il trasporto pubblico non rispetta il principio dell'essenzialità dell'informazione. Ci si può limitare a indicare il tipo di automobile

Sono pervenute a questo Ufficio alcune segnalazioni con cui si lamenta una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte del quotidiano Metro, con specifico riferimento alla sezione Trasporti&mobilità. Quest'ultima, infatti, all'interno dei numeri del 26 novembre e dell'11 dicembre 2001, nel riportare due notizie relative ad automobili parcheggiate irregolarmente, che avevano ostacolato il normale svolgimento del servizio di trasporto, pubblicava le relative targhe, nonché la via e l'ora in cui si erano verificati i fatti.

Inoltre, secondo quanto risulta dalla corrispondenza intercorsa fra il segnalante e la redazione che cura la citata sezione, nonché dalle dichiarazioni dello stesso segnalante, nella sezione sarebbero stati pubblicati altre volte i numeri delle targhe di automobili che commettono infrazioni.

Al riguardo, occorre osservare quanto segue.

Gli articoli oggetto della segnalazione sono stati pubblicati in una pagina dedicata alle notizie relative al traffico cittadino e al sistema dei trasporti pubblici nella Capitale.

La diffusione di tali notizie rientra nell'ambito di un trattamento di dati personali a fini giornalistici, in relazione al quale trovano applicazione gli artt. 12, 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provv. del Garante 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

In base a tali norme, è possibile raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso dell'interessato, purché vengano rispettati i limiti posti al diritto di cronaca, a tutela della riservatezza degli interessati e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Le vicende riportate dal quotidiano potevano ragionevolmente essere considerate di interesse pubblico, in quanto dirette a far conoscere come, talvolta, le condotte dei singoli automobilisti possano causare disservizi nel sistema di trasporti locali.

Tuttavia, nel caso di specie, è da rilevare come le targhe delle automobili costituissero sulla base di quanto disposto dalla normativa prima richiamata altrettanti dati personali che non potevano essere considerati essenziali in relazione alla finalità, sopra descritta, di informare il pubblico sull'accaduto. Ciò in quanto la medesima finalità avrebbe potuto essere perseguita limitandosi ad indicare, per esempio, il tipo di autovetture che ostacolavano il traffico.

Questo genere di diffusione delle informazioni determina ingiustificate ingerenze nella sfera privata degli interessati, rendendo possibile, nel caso di specie (in base alla divulgazione degli estremi delle targhe e dell'informazione relativa al luogo in cui le vetture erano parcheggiate) l'identificazione delle persone suindicate e di alcuni loro movimenti.

Alle considerazioni sopra effettuate occorre poi aggiungere quanto segue.

La rubrica all'interno della quale sono state pubblicate le notizie sottoposte al vaglio di questa Autorità viene presentata come un "supplemento a Trasporti&mobilità, agenzia giornalistica di informazione di Atac S.p.A.", società quest'ultima alla quale è affidata la gestione del servizio pubblico di trasporto a Roma.

Al riguardo, con riserva di effettuare ulteriori accertamenti sulle modalità con cui si è proceduto alla raccolta delle informazioni di cui sopra, occorre ricordare che i dati personali relativi alle infrazioni commesse dagli automobilisti rilevati dal personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 17, comma 133 bis, della legge n. 127/1997 possono essere trattati da tali aziende unicamente per le finalità connesse agli accertamenti delle infrazioni stesse e possono essere comunicate a soggetti privati o diffuse solamente nei limiti di quanto espressamente previsto da norme di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, questa Autorità invita quindi a far pervenire entro il 15 aprile 2002 ogni notizia ed informazione utile sulle iniziative e misure adottate per conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nella presente nota.

Roma, 11 marzo 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 


 

 

 

L'ADOZIONE È NOTIZIA PROTETTA

È illecita la pubblicazione di notizie relative allo stato di adozione di una persona e all'identità dei genitori biologici dell'adottato. Ciò anche quando l'interessato ha raggiunto la maggiore età, come è nel caso segnalato al Garante da un Tribunale per i minorenni

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche;

VISTI gli articoli del Corriere Adriatico relativi ad una persona adottata nei primi anni di vita, oggi maggiorenne, e al desiderio del nonno di ncontrarlo;

RILEVATO che i medesimi articoli contengono dati personali, comprese alcune immagini, idonei a consentire nel loro insieme l'individuazione della madre naturale della persona adottata e dell'adottato stesso (nome di entrambi e del nonno, luogo e data di nascita dell'adottato e una foto che lo ritrae da piccolo);

RILEVATO che le informazioni relative allo stato di adozione e all'identità dei genitori biologici dell'adottato sono oggetto di una speciale protezione nell'ordinamento; considerato, in particolare, che la vigente disciplina (artt. 28, commi 4 e 5, e 73 l. 4 maggio 1983, n. 184 di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149), individua specificamente i presupposti per accedere alle notizie sull'identità dei genitori biologici, sia da parte dell'adottato (raggiungimento del venticinquesimo anno di età o, prima, gravi o comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica e autorizzazione del tribunale per i minorenni), sia da parte dei genitori adottivi (sussistenza di gravi e comprovati motivi e autorizzazione del tribunale per i minorenni), delineando un percorso per l'eventuale conoscenza delle origini dell'adottato idoneo a tutelare, attraverso particolari cautele e procedure, la personalità dell'adottato e i contesti familiari interessati;

RILEVATO che nell'esercizio del diritto di cronaca devono essere rispettati i diritti e le libertà fondamentali della persona, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, e che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e per scopi legittimi (artt. 2, 11 e 137 del Codice);RILEVATO, in particolare, che il giornalista può diffondere dati personali nei limiti dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3 del Codice e artt. 5 e 6 dell'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) e che tale principio va rispettato con particolare rigore in presenza di dati e circostanze di natura particolarmente delicata per i quali l'ordinamento prevede speciali cautele come nel caso in esame;

CONSIDERATA la necessità di inibire l'ulteriore diffusione dei predetti dati di carattere personale;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice ha il compito di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco se il trattamento risulta "illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di S.E.A. S.p.A.-Società editoriale adriatica, in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione dei predetti dati personali, anche tramite il sito web della testata, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento dei dati personali di cui al presente provvedimento ai principi sopra richiamati e considerata la necessità di dare comunicazione del medesimo provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a S.E.A. S.p.A.-Società editoriale adriatica, in qualità di titolare del trattamento dei dati, l'ulteriore diffusione dei dati personali di cui in motivazione idonei a identificare l'adottato e la madre naturale, anche tramite il sito web della testata Corriere Adriatico, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a S.E.A. S.p.A.-Società editoriale adriatica di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1180115]