Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

5. Tutela dei minori | Stato di adozione ed origine etnica | Scelte dei genitori e dei giornalisti | "Il padre ha molestato mia figlia" | Stralci di perizia psichiatrica | Foto dei familiari di un indagato | Cronache dell'assassinio di un bimbo | Minore in una trasmissione tv | Gli abusi della baby sitter | La minore identificata | Vietate le foto dei familiari | Non parlare di "bambino adottato"

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STATO DI ADOZIONE E ORIGINE ETNICA
Un quotidiano pubblica nome, cognome, scuola frequentata, stato di adozione e origine etnica di una minore. Con un comunicato il Garante afferma che sono stati violati la legge e il Codice deontologico


Non è conforme alle norme sulla privacy la ingiustificata pubblicazione da parte di un quotidiano di notizie riguardanti una minore della quale erano state riportati, in un articolo riguardante la sua presunta fuga da casa, oltre al nome, al cognome, all'indicazione della scuola frequentata, anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica. Peraltro la pubblicazione di un tale dato poteva rivelarsi fortemente lesiva della personalità della minore, nel caso in cui, in ipotesi, la condizione di adottata non le fosse ancora nota o non fosse conosciuta nell'ambito dei luoghi e delle persone da lei frequentate.

L'Autorità Garante è nuovamente intervenuta sul delicato bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del minore e ha ribadito la necessità che i giornalisti operino una attenta valutazione sull'oggettivo interesse dei minori quando pubblicano notizie che li riguardano. E questo anche allo scopo di evitare spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni che possano compromettere il loro libero ed armonico sviluppo.

Esaminando il caso sottopostole, l'Autorità ha sottolineato che il Codice di deontologia dei giornalisti, nello stabilire speciali cautele a tutela della riservatezza del minore, configura la possibilità che il giornalista divulghi dati personali affidando però a quest'ultimo la responsabilità di valutare che tale pubblicazione non sia lesiva della personalità del minore e risponda ad un suo interesse oggettivo.

Le informazioni riportate nell'articolo, ha osservato inoltre l'Autorità, non rappresentavano un elemento immediatamente utile al fine di facilitare il ritrovamento della minore e la loro diffusione non risultava essenziale all'interesse pubblico della vicenda.

In questo modo, ha concluso il Garante, sono stati violati la legge sulla privacy e il Codice deontologico, nonché il complesso delle norme in materia di adozione nella parte in cui tutelano il diritto del minore a vedere riconosciuta la propria identità e la nuova dimensione affettiva (legge 184/1993 e legge 149/2001), le quali affidano altresì ai genitori adottivi la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Roma, 28 novembre 2001 [doc. web n. 46147]


 


 

SCELTE DEI GENITORI E DEI GIORNALISTI
Un'emittente tv diffonde nome e foto di due minori, nonché notizie sul loro controverso affidamento. Il fatto che un genitore abbia rivelato alcuni particolari del caso non solleva il giornalista dalla responsabilità di un'autonoma valutazione circa l'interesse dei minori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dagli assistenti sociali dell'Azienda sanitaria locale di XY;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

è pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui alcuni assistenti sociali operanti presso l'Azienda sanitaria locale di XY lamentano una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte dell'emittente televisiva Tele Boario, con riguardo alla messa in onda, nel corso del telegiornale, di un'intervista in cui venivano diffusi i nomi e pubblicate alcune fotografie di due minorenni.

L'intervista, in particolare, raccoglieva alcune considerazioni del padre in merito alla vicenda familiare che lo aveva visto protagonista insieme alle proprie figlie. Queste ultime, infatti, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Brescia, erano state allontanate dalla famiglia, a causa delle difficoltà dei genitori di provvedere alla loro cura e al loro mantenimento, ed erano state conseguentemente affidate ad un istituto di accoglienza.

OSSERVA

La legge n. 675/1996 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con Provv. del Garante 29 luglio 1998) dettano una disciplina diretta ad operare un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

Con specifico riferimento ai dati sui minori, il Codice introduce una disciplina specifica, ritenendo in tale caso prevalente l'esigenza di salvaguardare la personalità dei minori stessi da indebite interferenze nella propria vita privata da parte degli organi di informazione.

A tal fine, l'art. 7 del predetto Codice prescrive al giornalista di astenersi dal pubblicare i nomi o altri elementi (ad esempio, le fotografie) idonei ad identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca. Nello stesso senso si esprime anche la Carta di Treviso sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall'art. 7 citato. Lo stesso articolo, d'altra parte, ammette la possibilità che i predetti dati vengano pubblicati, ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta risponda ad un'effettiva rilevanza pubblica della vicenda e sia fatta nell'interesse oggettivo del minore medesimo.

Con riguardo al caso in esame, dagli elementi forniti dai segnalanti, nonché dalla visione della registrazione del servizio televisivo inviato dall'emittente Tele Boario a questa Autorità, è emerso quanto segue.

Nel corso dell'intervista del padre, la giornalista rende noti i nomi e l'età delle due minori. Inoltre, al termine del servizio, viene diffusa una fotografia delle bambine, la quale, secondo quanto affermato dall'emittente, sarebbe stata fornita direttamente dal genitore intervistato.

Il servizio, oltre a descrivere la situazione relativa ad un determinato nucleo familiare, affronta anche delicate problematiche di carattere generale quali, ad esempio, quelle relative ai rapporti tra la famiglia e le istituzioni pubbliche.

L'interesse pubblico che può destare l'argomento affrontato non elimina, tuttavia, l'esigenza di salvaguardare i minori che vi risultino coinvolti e di evitare che spettacolarizzazioni del loro caso di vita ne compromettano un ordinato processo di maturazione.

Nel corso del servizio in esame il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, l'applicabilità dell'art. 5, comma 2, del citato Codice in riferimento ai "dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico" rendeva necessaria un'autonoma valutazione da parte del giornalista che ha curato l'intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori stessi, ai sensi del citato art. 7.

Nel caso di specie, l'intervista mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica locale circa l'operato di alcuni assistenti sociali, che veniva fatto oggetto di critiche.

La diffusione del nome e delle fotografie delle minori, nonché del loro controverso affidamento, non era essenziale riguardo al fatto di pubblico interesse riportato nell'intervista, secondo quanto invece richiesto dalla normativa in materia (cfr., in particolare, art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996). Inoltre, l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione segnalata avrebbe potuto essere raggiunto ugualmente omettendo quantomeno i riferimenti diretti alle bambine, accorgimento che nulla avrebbe tolto alla completezza e all'interesse della notizia.

L'iniziativa o, comunque, il consenso del genitore non esimeva quindi il giornalista dall'obbligo di verificare l'esistenza di un interesse oggettivo del minore alla diffusione delle informazioni che lo riguardano (art. 7, comma 3, del Codice deontologico), interesse che la stessa Carta di Treviso considera allorché prevede la necessità di garantire l'anonimato dei minori quando i fatti di cronaca nei quali i minori medesimi sono coinvolti facciano riferimento a determinate situazioni familiari quali – ad esempio – affidamenti, adozioni, separazioni, divorzi ecc..

Va disposto l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile dell'emittente Tele Boario la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in riferimento all'ulteriore trattamento dei dati già diffusi;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 30943]


 


 

"IL PADRE HA MOLESTATO MIA FIGLIA"
Un giornale pubblica un'intervista nel corso della quale una madre accusa il marito di molestie sessuali nei confronti della figlia. Non rispettate le norme sulla tutela della riservatezza e sui minori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dal Comune di YX;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

è pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del Comune di YX relativa ad un articolo pubblicato dal periodico XZ riguardante una minore affidata al Comune medesimo, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano che ne ha disposto in via temporanea ed urgente, ai sensi degli artt. 333 e 336, ultimo comma, del codice civile, l'allontanamento della minore dalla residenza familiare. L'articolo riporta un'intervista rilasciata da un genitore in merito a presunte molestie sessuali del coniuge nei confronti della figlia minore.

Il Comune denuncia una possibile violazione della legge n. 675/1996 e del Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con Provv. del Garante 29 luglio 1998) da parte del XZ, in relazione alla pubblicazione di alcuni particolari in grado di condurre all'individuazione della minore, tra cui una fotografia della madre intervistata che espone, a sua volta, una fotografia della figlia.

OSSERVA

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall'art. 12 del d.lg. n. 171/1998), il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica deve rispettare talune garanzie e, in particolare, le prescrizioni del Codice di deontologia sopra citato. Tale normativa prevede una tutela rafforzata per il diritto alla riservatezza delle persone di minore età, che "deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" (art. 7 Codice deont. cit.). Al fine di tutelarne la personalità, tale disposizione vieta al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

La tutela della personalità di tali soggetti, quale fondamento dell'esigenza di salvaguardare l'anonimato dei minori, induce il nostro ordinamento a riconoscere espressamente, nell'ambito del bilanciamento tra due valori costituzionalmente tutelati, la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca (art. 7, comma 3, del Codice). Il divieto di pubblicare i nomi dei minori viene meno qualora "per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori", facendosi però carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla nota Carta di Treviso.

Nel caso di specie, il giornale ha invece – occupandosi di una vicenda che vede coinvolta una minore allontanata dalla famiglia a causa di presunte molestie sessuali subite dal padre – pubblicato, oltre ai dati identificativi della madre e all'indirizzo ove abita la famiglia, il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre che mostra, a sua volta, quella della figlia, resa così immediatamente identificabile.

Nel quadro dell'articolo giornalistico, il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, nonostante l'applicabilità dell'art. 5, comma 2, del citato Codice in riferimento ai "dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico", si rendeva necessaria un'autonoma valutazione da parte del giornalista che ha curato l'intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori stessi, ai sensi del citato art. 7.

La primaria esigenza di tutelare lo sviluppo e la formazione della minore in relazione alle possibili conseguenze connesse alla sua identificazione rendeva necessaria una particolare cautela da parte dell'autore dell'articolo e di chi ne ha disposto la pubblicazione assieme alla fotografia. Ciò in ragione della delicatezza della specifica situazione in cui era coinvolta la minore (si tratta, come si è detto, di presunte molestie sessuali all'interno della famiglia), nonché, fra l'altro, in considerazione delle affermazioni rilasciate dalla madre, e riportate nell'articolo medesimo, su presunte bugie della figlia.

Tale pubblicazione non risulta pertanto conforme alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della personalità del minore anche in relazione ad atti e molestie a sfondo sessuale.

Quanto sopra affermato appare confermato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996 citata, in base al quale qualsiasi trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, principi che, nell'ambito dell'attività giornalistica, hanno trovato espressione anche in alcuni documenti sottoscritti dall'Ordine nazionale dei giornalisti, tra i quali la Carta dei doveri dell'8 luglio 1993 e la Carta di Treviso.

In particolare, la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del minore e di evitare possibili influenze negative sulla sua crescita sono alla base di numerose disposizioni della Carta da ultimo citata (espressamente richiamata dall'art. 7 del Codice deontologico dei giornalisti) che ribadiscono l'esigenza di garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca. Esigenza, questa, che si traduce, per il giornalista, nel doversi astenere dal pubblicare nei casi non consentiti non solo il nome del minore, ma anche "tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga".

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del XZ la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione all'ulteriore trattamento dei dati diffusi;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 42212]


 


 

STRALCI DI PERIZIA PISCHIATRICA
È illecita la pubblicazione degli elementi identificativi e di notizie relative allo stato di salute e alle condizioni psichiche di un minore accusato di aver ucciso la propria fidanzata (minorenne)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le segnalazioni presentate dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Sono pervenute a questa Autorità due segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento ad alcuni articoli di giornale riguardanti il medesimo fatto di cronaca: la morte di una giovane ragazza minorenne uccisa a XY dal fidanzato, anch'esso di minor età.

In particolare, la prima segnalazione riguarda l'avvenuta pubblicazione, da parte del quotidiano KY, della fotografia della giovane studentessa morta. La seconda riguarda la pubblicazione, da parte del quotidiano WY, di alcuni stralci della perizia psichiatrica effettuata sul giovane accusato del delitto, disposta dal giudice nel corso del procedimento.

OSSERVA

Come è noto, la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica dettano alcune norme volte ad introdurre un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei soggetti cui si riferiscono i dati trattati e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

Nel rispetto di tale bilanciamento, il Codice introduce una specifica tutela a favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, privilegiando in questo caso l'esigenza di salvaguardare la sfera privata e la personalità dei minori stessi rispetto al diritto/dovere del giornalista di rendere conto degli accadimenti di pubblico interesse (art. 7).

La peculiare disciplina da ultimo menzionata trova fondamento nell'esigenza di preservare la crescita del minore – sia esso vittima o autore di un reato, oppure protagonista di altre delicate vicende – evitando, in particolar modo, che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l'ordinario processo di maturazione e l'armonico sviluppo. Il rispetto di tale principio – che trova altresì espressione nella nota Carta di Treviso sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall'art. 7 del Codice – deve pertanto condurre il giornalista a verificare con rigore la sussistenza di un rilevante interesse pubblico (da valutare in base al comma 3 del citato art. 7) o di un eventuale interesse del minore, tali da legittimare la pubblicazione di dati e immagini riferiti a quest'ultimo.

Sulla base di tali premesse si può pertanto osservare quanto segue.

La pubblicazione dell'immagine della giovane studentessa uccisa, anche se avvenuta in assenza di un consenso espresso in tal senso dai genitori, non sembra porsi in diretto contrasto con la normativa e con i principi ora richiamati.

La speciale tutela accordata ai minori in relazione alla diffusione dei dati da parte degli organi di informazione porta, per altro verso, a ritenere fondata la seconda segnalazione pervenuta a questa Autorità.

In particolare, gli articoli del quotidiano WY, oltre a riportare gli elementi identificativi del minore autore del delitto, arrivano addirittura a diffondere numerosi dettagli relativi allo stato di salute e alle condizioni psichiche dello stesso, attraverso la pubblicazione di ampi stralci della perizia medico-psichiatrica disposta d'ufficio dal giudice minorile.

Al riguardo, occorre evidenziare che le disposizioni dedicate ai minori sopra richiamate trovano applicazione, a maggior ragione, quando si pubblicano dati relativi allo stato di salute dei medesimi. Tali informazioni personali, infatti, attengono alla sfera più intima della persona. Pertanto, sia la legge n. 675/1996, sia il Codice di deontologia più volte citati, introducono una specifica disciplina giuridica con riferimento alla loro eventuale comunicazione e diffusione.

In relazione al caso in esame, sarebbe stata dunque auspicabile da parte del quotidiano una maggiore aderenza ai principi della normativa richiamata e, in particolare, una più attenta tutela della riservatezza del giovane autore del delitto. Ciò al fine di offrire al medesimo l'opportunità di crescere e costruirsi un'identità libera da un così forte condizionamento derivante dalla vicenda che lo ha visto protagonista, nonché dalle peculiari condizioni personali e di salute che lo hanno segnato in quel momento della vita.

Alla luce di quanto sopra esposto, la pubblicazione degli stralci della perizia contenenti i dati sullo stato di salute del minore non risulta avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni su processo penale a carico di imputati minorenni) che vieta la pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni comunque coinvolti nel procedimenti penali.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del quotidiano WY la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento;

b) dispone l'invio di copia della presente al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 39596]


 


 

FOTO DEI FAMILIARI DI UN INDAGATO
È illecita la pubblicazione delle foto dei familiari di un uomo accusato di violenza sessuale. La diffusione dell'immagine di una bambina è in contrasto anche con le norme a tutela dei minori 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dalla signora XY;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

è pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte della signora XY in merito ad una possibile violazione della legge n. 675/1996 e del Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con Provv. del Garante 29 luglio 1998) con riguardo ad alcune immagini pubblicate dal quotidiano La Stampa.

In particolare, tale quotidiano, nel riportare la notizia di una presunta violenza sessuale posta in essere da un uomo ai danni di un giovane, pubblica una fotografia che ritrae l'uomo stesso insieme al fratello, alla moglie e alla figlioletta.

OSSERVA

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 675/1996, la diffusione di dati personali – ivi comprese le immagini – effettuata nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica è ammessa purché avvenga nel rispetto dei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e, in particolare, dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie, la pubblicazione della fotografia che ritrae i familiari dell'uomo cui viene imputata una tentata violenza sessuale non rispetta il predetto limite, né quanto prescritto dall'art. 5 del Codice di deontologia dei giornalisti. In particolare, quest'ultimo, nel ribadire la necessità che il giornalista garantisca il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, stabilisce altresì che, nel trattare dati sensibili relativi all'interessato, vengano evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

La diffusione dell'immagine della bambina appare inoltre in contrasto con l'art. 7 del Codice deontologico il quale, nel fornire una tutela rafforzata al diritto alla riservatezza dei minori coinvolti in fatti di cronaca, vieta al giornalista di pubblicarne i nomi o altri particolari in grado di condurre alla loro identificazione. Ciò, al fine di salvaguardarne la personalità e il loro armonico sviluppo.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del quotidiano La Stampa di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 40209]


 


 

CRONACHE DELL'ASSASSINIO DI UN BIMBO
Il Garante sottolinea la necessità, nell'informare su una vicenda di sangue, di rispettare le disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, in particolare per i minori 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute riguardo al delitto di Cogne e le notizie riportate dai mezzi di informazione;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Vasto clamore ha destato nel pubblico la recente morte, a Cogne, di un bimbo di tre anni. Il caso ha avuto ampio risalto negli organi di informazione, i quali, nel rendere noti gli sviluppi delle indagini (che hanno portato all'arresto e, successivamente, alla scarcerazione della madre del bimbo, attualmente indagata per il delitto) si sono più volte soffermati a fornire informazioni e dettagli sull'intera famiglia e su persone coinvolte, anche indirettamente, nella vicenda.

Sulla condotta dei mezzi di informazione sono stati mossi, da più parti, numerosi rilievi e critiche. Molteplici sono state anche le segnalazioni pervenute al Garante nelle quali è stata particolarmente evidenziata l'intrusione, da parte degli organi di informazione, nella vita e nel dolore della famiglia sconvolta dal tragico evento.

Particolare preoccupazione hanno destato, soprattutto, le immagini e le informazioni ripetutamente diffuse da alcune testate giornalistiche concernenti il fratello della vittima, un bambino di 7 anni. Ci si riferisce, tra le altre, sia alle immagini – carpite con un teleobiettivo – di un cartello di benvenuto scritto dal bambino per salutare la madre appena scarcerata, sia alle informazioni su frasi, sentimenti o stati d'animo attribuiti al bambino medesimo.

Notevoli dubbi ha, altresì, suscitato l'iniziativa di creare un sito dedicato al piccolo deceduto, nel quale – anche attraverso collegamenti a quotidiani on line – è possibile reperire fotografie della famiglia, informazioni sull'indagine in corso (tra cui anche le dichiarazioni rese dal bambino di 7 anni al magistrato) e commenti del pubblico sulla vicenda.

OSSERVA

Questa Autorità ha già avuto occasione di intervenire sul delicato caso di Cogne, richiamando l'attenzione degli organi di informazione sulla necessità di trattare i fatti nel rispetto delle norme poste a tutela della dignità e della riservatezza della persona umana.

Il Garante, in particolare, ha invitato i medesimi organi ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, sottolineando come, anche in casi di grande rilevanza pubblica, quale quello ora riportato, la normativa in materia di protezione dei dati personali preveda particolari garanzie a favore dei minori (vedi i Comunicati del 25 e 29 marzo 2002 [doc. web nn. 46048 e 46043]).

La speciale protezione accordata a tali soggetti trova fondamento, in particolare, nell'art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provv. del Garante 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), il quale espressamente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca. A tale scopo, la disposizione citata – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995) – impone specifici vincoli agli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie e immagini riguardanti minorenni coinvolti a vario titolo in episodi di cronaca.

Tali vincoli sono giustificati, soprattutto, dall'esigenza di garantire la maturazione del minore, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l'armonico sviluppo.

In relazione al fatto accaduto a Cogne, la necessità di sottrarre il fratello della vittima all'attenzione degli organi di informazione e del pubblico trova, inoltre, un valido motivo nell'esigenza di limitare altri gravi condizionamenti sulla sua personalità, già fortemente turbata dai terribili eventi che hanno investito la sua famiglia.

Ciò rende pertanto doveroso, da parte di questa Autorità, richiamare ulteriormente l'attenzione degli operatori di tutti i mezzi di informazione, pubblici e privati, sulla necessità di conformare il trattamento dei dati relativi alle persone coinvolte nella vicenda di Cogne al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per le norme dettate a protezione dei minori.

È opportuno sottolineare, altresì, le peculiari responsabilità per questi temi, della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Responsabilità, queste, che trovano specifico fondamento nel compito, attribuito a tale servizio, di garantire alla collettività un'informazione di qualità, imparziale e corretta.

Tali doveri hanno trovato espressione in numerosi documenti, fra i quali, si possono ricordare i principi sanciti nella Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico (Usigrai - Roma, luglio 1990), successivamente richiamati e sviluppati nella Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico Rai (dicembre 1995). In particolare, tale ultimo documento evidenzia l'impegno del giornalista ad astenersi "dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore", nonché a rispettare la discrezione e la riservatezza della persona. Ciò, soprattutto quando, nelle vicende narrate, siano coinvolti minori.

Specifiche forme di tutela sono state previste anche dal d.P.R. 8 febbraio 2001 (Approvazione del Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2000/2002). In esso, tra l'altro, è sancito l'impegno della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire, nelle sue trasmissioni, il pieno rispetto della riservatezza e della dignità delle persone, nonché di vigilare sull'effettiva applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (art. 10).

Prescrizioni analoghe sono ricavabili anche nell'atto di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato il 13 febbraio 1997 dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ciò, anche con riferimento ai minori in quanto radio e telespettatori.

Occorre segnalare, inoltre, che l'attenzione rivolta da molti organi di informazione al fratello della piccola vittima, nonché le modalità con cui tali organi hanno riferito della sua posizione in relazione all'intera vicenda o dei suoi presunti stati d'animo, si pongono in contrasto non solo con i principi in materia di tutela della riservatezza e con le regole deontologiche sull'esercizio della professione giornalistica, ma anche con riferimento ad altre specifiche norme dell'ordinamento.

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni del codice di procedura penale e alle altre norme sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee ad identificare un minore comunque coinvolto in un reato (art. 114, comma 6, c.p.p. e art. 13 del d.P.R. n. 448/1988).

Accanto alla specifica protezione riservata ai minori, occorre ricordare anche che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali individua alcune ulteriori garanzie a tutela della sfera privata dei singoli, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. Tra questi rileva, in particolare, l'obbligo, per i giornalisti, di trattare le informazioni di carattere personale nel rispetto dell'essenzialità delle informazioni stesse con riferimento alla rilevanza pubblica dei fatti riferiti (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 del Codice di deontologia dei giornalisti sopra citato).

In relazione alla fattispecie in esame, ed anche con riguardo alle possibili ulteriori pubblicazioni di notizie relative alla vicenda stessa, si deve evidenziare che la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione ora richiamato impone agli operatori dell'informazione di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulle modalità della loro acquisizione, evitando di diffondere quelle che attengano a comportamenti o a persone non direttamente connessi alla vicenda riportata.

Infine, particolare attenzione, anche in relazione alle modalità con cui sono state riprese e diffuse talune immagini da parte degli operatori televisivi, deve essere dedicata alla disposizione che sanziona penalmente chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, nonché chiunque riveli o diffonda, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi predetti (art. 615 bis codice penale).

Fermo restando quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, il Garante si riserva di effettuare ulteriori controlli nonché di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti dei singoli organi di stampa, degli operatori della radio e della televisione, nonché dei gestori di servizi di informazione operanti anche attraverso Internet, che già si sono occupati della vicenda in esame. Ciò, anche avuto riguardo alle modalità con cui gli stessi provvederanno ad adeguarsi ai principi richiamati nel presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, segnala agli organi di informazione la necessità di conformarsi ai principi sopra richiamati anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda esaminata;

b) dispone l'invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché ai Consigli regionali dell'Ordine medesimo.

Roma, 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203]


 


 

MINORE IN UNA TRASMISSIONE TV
Una trasmissione tv ospita un bambino chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale della madre separata. Il Garante ritiene tale partecipazione, pur avvenuta con il consenso dei genitori, non conforme alle norme a tutela dei minori 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Gli organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia che un minore è stato intervistato a lungo in merito ad alcune vicende personali e familiari nel corso della trasmissione Al posto tuo di Rai Due del 25 e 26 novembre 2002.

L'episodio ha destato particolare attenzione specie in ragione del fatto che sono state utilizzate diverse informazioni di carattere personale relative al minore e alla sua famiglia, trattamento di cui è necessario verificare la conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, con specifico riferimento a quelle dettate a salvaguardia della personalità dei minori.

A tal fine, questa Autorità ha avviato un procedimento amministrativo di controllo in relazione ai profili di propria competenza, richiedendo informazioni alla testata e alla redazione della trasmissione e acquisendo una registrazione delle puntate sopraindicate.

Dagli accertamenti effettuati, e in particolare dalla visione della registrazione, è emerso quanto segue.

Un minore di undici anni ha partecipato alla trasmissione in quanto – sulla base delle dichiarazioni della conduttrice – avrebbe espresso il desiderio di individuare una soluzione per un presunto disagio della madre, dovuto – secondo il minore stesso – alla circostanza che la donna, dopo la separazione dal marito, non sarebbe riuscita ad individuare un'altra persona con cui intraprendere una relazione stabile.

Alla luce delle suddette dichiarazioni, la trasmissione avrebbe tratto spunto dalla "proposta" del minore di far conoscere alla madre un altro uomo, amico del minore medesimo.

In tale contesto, su richiesta del minore che è stato protagonista delle due trasmissioni, sono stati invitati in studio alcuni suoi familiari – la zia, la nonna, la sorella e, infine, la madre – i cui interventi si sono susseguiti nel corso delle due puntate per discutere sull'opportunità di suddetta "proposta".

Sulla base di quanto risulta dalla documentazione fornita da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., la madre del minore aveva autorizzato lo stesso a partecipare alla trasmissione ed aveva acconsentito a prendervi parte con l'intendimento di consentire al figlio di farle una sorpresa per il proprio compleanno.

Nel corso delle puntate sono stati convocati anche altri personaggi coinvolti nella vicenda e, in particolare, l'uomo che il bambino voleva presentare alla madre, nonché quello che la donna frequentava al momento. Circostanza, quest'ultima, nota solo ad alcuni dei presenti e rivelata durante la trasmissione da un familiare dell'interessata, anziché da quest'ultima, la quale, dietro ripetute sollecitazioni, venute anche dalla conduttrice, finiva per confermare tale fatto.

Dalle informazioni ricavate dalle ripetute interviste delle persone ora citate si è composto il quadro personale e sentimentale dei protagonisti della vicenda e, in particolare, della madre del minore.

Nel dibattito sono emersi inoltre delicati episodi della vita degli altri partecipanti. Ciò anche attraverso la divulgazione di informazioni non note a tutti gli invitati e, soprattutto, al minore.

Il tutto si è svolto in uno studio televisivo, in presenza di spettatori e ospiti che hanno partecipato al dibattito su tali vicende, intervenendo anche per esprimere giudizi e fornire suggerimenti sui fatti esposti, ovvero manifestando orientamenti sulle posizioni assunte dai diversi invitati attraverso applausi e altre forme di approvazione o disapprovazione.

Le puntate si sono concluse con la manifestazione, da parte della madre e del figlio, dei rispettivi convincimenti in ordine ad alcune decisioni relative alla propria vita privata.

Nella documentazione inviata, la società concessionaria del servizio pubblico ha evidenziato la circostanza che la partecipazione del minore al programma è avvenuta con il consenso di entrambi i genitori e (agli effetti di quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345) previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

OSSERVA

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (v. Provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179) dettano alcune norme volte a contemperare i diritti della personalità dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

In particolare l'art. 25 della predetta legge prevede la possibilità di trattare dati personali per il giornalista o per chiunque svolga, anche in modo ccasionale, un'attività riconducibile alla manifestazione del pensiero (comma 4 bis del medesimo articolo), purché vengano rispettate alcune garanzie a tutela della sfera privata e della dignità degli interessati che trovano ulteriore specificazione nel citato Codice deontologico.

Tra queste garanzie – presenti anche in altre disposizioni speciali di legge o di regolamento come gli artt. 16 e 17 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 – ne figurano alcune riconosciute a tutela dei minori, specie se coinvolti in fatti di cronaca, di cui si privilegia la protezione della sfera personale, della vita privata e della personalità rispetto al diritto/dovere del giornalista di rendere conto di accadimenti di pubblico interesse.

In questa prospettiva, l'art. 7 del Codice:

a) vieta al giornalista di pubblicare nomi o immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca o di fornire particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione;

b) estende la tutela della personalità del minore in relazione a fatti non previsti dalla legge come reati;

c) impone in ogni caso di considerare il diritto del minore alla riservatezza come "primario" rispetto al diritto di critica e di cronaca, facendo salva la sola eventualità di una diffusione nell'interesse oggettivo del minore in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico (circostanza da valutare sotto la responsabilità del giornalista e secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso).

La speciale tutela ora richiamata trova applicazione anche al caso in esame.

Il trattamento delle informazioni relative al minore e ai suoi rapporti familiari effettuato nel corso delle due puntate non era giustificato dal perseguimento di un interesse oggettivo dello stesso minore (art. 7, comma 3, del Codice).

L'intrusione nella sfera privata del minore risulta particolarmente evidente anche dal fatto che il minore – attraverso l'indagine svolta dalla conduttrice del programma sulla vita dei vari ospiti – è stato indotto a compiere scelte inerenti alla propria sfera personale e al proprio futuro, nonché reso edotto di fatti concernenti la dimensione strettamente personale di familiari e conoscenti. Ciò, peraltro, senza che sia stato possibile valutare preventivamente se la conoscenza di siffatte circostanze, in quella particolare sede, potesse arrecare un qualche turbamento al minore (si pensi alla notizia diffusa in trasmissione relativa al fatto che la madre frequentava un uomo e alla possibilità che la famiglia potesse in futuro trasferirsi all'estero al seguito di quest'ultimo).

Né vale ad escludere un pregiudizio nei confronti del bambino la circostanza che lo stesso apparisse divertito dalla situazione e, comunque, disponibile a farsi intervistare.

Il minore si è trovato in una condizione che non gli consentiva di determinare appieno gli effetti dei propri comportamenti, liberamente e consapevolmente. Ciò, non solo in ragione dell'età, ma anche del particolare contesto dello studio televisivo, che induceva all'immediatezza e alla spettacolarizzazione dei rapporti interpersonali.

Come si è potuto riscontrare dalla visione delle registrazioni, una serie di fattori – quali le domande della conduttrice, i riflettori, le telecamere, il ruolo attivo del pubblico in sala, i frequenti applausi di quest'ultimo e la percezione di tale dibattito che hanno potuto avere i telespettatori – erano di per sé idonei a condizionare in modo rilevante lo stato emotivo del minore e le sue determinazioni, a prescindere da eventuali suggerimenti o accordi intrapresi prima delle trasmissioni.

Per escludere una violazione delle norme sopra richiamate non spiega peraltro effetti significativi il consenso eventualmente manifestato dai genitori riguardo al particolare trattamento dei dati personali poi effettuato nei riguardi del minore (consenso che, secondo quanto dedotto dalla società, è stato espresso preventivamente mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla competente Direzione provinciale del lavoro e che poteva, inoltre, desumersi dall'accettazione della madre di partecipare al programma televisivo e al dibattito instauratosi con il minore).

Tale ultima considerazione trova fondamento anche nel fatto che, come si evince dalla documentazione allegata dalla società, le informazioni fornite ai genitori del minore all'atto della sottoscrizione del modulo, nonché quelle fornite alla madre prima della sua partecipazione alla trasmissione, non risultano aver reso i genitori pienamente consapevoli delle specifiche caratteristiche del trattamento di dati cui il figlio sarebbe stato poi esposto.

Il giornalista doveva comunque operare un'autonoma valutazione della rispondenza della trasmissione ai predetti presupposti, anche in presenza di una manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto, trovando il citato art. 7 del Codice concorrente applicazione rispetto ad un altro articolo del Codice che riguarda la diffusione di dati relativi a circostanze o a fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico (art. 5, comma 2).

In particolare, si deve rilevare che il ruolo via via assunto dal minore nel corso delle trasmissioni può avere effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della sua personalità all'interno della famiglia.

Quanto ora evidenziato trova conferma, fra l'altro, nella menzionata Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995), le cui disposizioni sono richiamate dal citato art. 7 del Codice deontologico. In tale documento si afferma, infatti, che "il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori".

Tale principio (operante alla luce dei particolari doveri cui è tenuta la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) viene affermato anche dal Codice di autoregolamentazione tv e minori sottoscritto a Roma il 26 novembre 1997, il quale ha introdotto prescrizioni particolarmente rigorose proprio con riguardo alla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, impegnando i responsabili delle stesse al rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la rispettiva età e la loro ingenuità. Ciò anche nella nuova versione dello stesso codice sottoscritta a Roma il 29 novembre 2002, ove sono considerati anche i riflessi negativi di alcune trasmissioni sulla personalità di minori che ne abbiano visione.

Il presente provvedimento non esamina, in assenza di segnalazioni o reclami di interessati, la liceità e correttezza del trattamento delle informazioni relative ad altri partecipanti al programma.

Va in conclusione segnalata alla società la necessità di conformare il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie e in altre trasmissioni, anche future, alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento, dando comunicazione dello stesso anche al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala a Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. la necessità di conformare il trattamento dei dati personali descritto in premessa ed effettuato in altre trasmissioni, anche future, alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]


 


 

GLI ABUSI DELLA BABY SITTER
I genitori di due minori vittime di abusi segnalano che alcune testate, nel riferire della vicenda, rivelano molti particolari che portano a identificare
i due bambini. Il Garante ritiene fondato il loro reclamo
 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da due esercenti la potestà su minori interessati, che hanno sottoscritto il reclamo in proprio e nella predetta qualità, unitamente agli avv.ti Giuseppe Lombardi e Vittorio Pisapia di Milano;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Nei giorni scorsi diversi organi di informazione si sono occupati di un grave episodio di cronaca relativo all'arresto di una donna accusata di aver commesso atti di violenza ed abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei due bambini affidati alle sue cure dai genitori presso i quali, per alcuni anni, ha prestato servizio.

Le testate giornalistiche che si sono occupate del caso hanno descritto in modo dettagliato la vicenda, ivi compresa la tipologia di abusi subiti dai minori, ricorrendo a pseudonimi nella narrazione, peraltro singolarmente identici in vari articoli pubblicati.

Pur non essendo stata resa apertamente nota l'identità dei minori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una pluralità di informazioni inerenti alla descritta vicenda (acquisite con modalità di cui non si è ancora verificata la liceità), e segnatamente: la specifica attività professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il luogo di residenza del nucleo familiare e il quartiere (sito nel centro di un importante capoluogo regionale); l'età e il sesso dei minori; le generalità, lo stato civile, il profilo professionale e l'immagine dell'arrestata su foto segnaletiche; il periodo nel quale quest'ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalità della sua assunzione; l'indicazione degli animali domestici detenuti e le abitudini della famiglia.

Tali informazioni risultano dai primi elementi forniti dai reclamanti e dalle risultanze acquisite da questa Autorità, con specifico riferimento ad articoli pubblicati da numerosi quotidiani, che allo stato degli atti risultano: il Corriere della sera (articolo del 18 febbraio 2004), la Repubblica (articolo del 18 febbraio 2004), Il Giornale (articolo del 18 febbraio 2004), Libero (articolo del 18 febbraio 2004), Il Giorno (articolo del 18 febbraio 2004), La Stampa (articolo del 18 febbraio 2004), Avvenire (articolo del 18 febbraio 2004), Quotidiano Nazionale (articolo del 18 febbraio), nonché dal settimanale Oggi (3 marzo 2004).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

1. Il reclamo riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad identificare soggetti minori vittime di atti violenze e molestie sessuali. Nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel d.lg. n. 196/2003 e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (adottato con Provv. del Garante 29 luglio 1998).

Invero, come già riconosciuto in passato da questa Autorità (Provv. 7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]), nonostante la mancata individuazione nominativa dei minori le cui vicende hanno formato oggetto di narrazione, gli stessi devono essere ritenuti, ancorché indirettamente, riconoscibili (in particolare all'interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni della vita sociale nei vari luoghi indicati dai reclamanti), in ragione delle numerosissime e dettagliate informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa.

Tra queste informazioni figurano anche foto segnaletiche dell'istitutrice che rappresentano un dato particolarmente rilevante ai fini dell'identificazione dei minori di cui la stessa era abituale accompagnatrice. Tali foto sono state diffuse senza che risultino sussistere quelle necessità di giustizia e di polizia che potrebbero legittimare la loro pubblicazione, come rilevato in più provvedimenti del Garante con i quali l'odierna diffusione contrasta (v. ad es. Provv. 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451; in questo volume a pagina 212. Ndr.]; cfr. artt. 11, comma 1, lett. b), e 25, comma 2, del d.lg. n. 196/2003).

2. Si rileva altresì che, al di là dell'attitudine a rendere riconoscibili i minori interessati, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura dalle varie testate (in particolare, la specifica attività professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il quartiere; l'esatta età e il sesso dei minori; l'inequivoca individuazione dell'arrestata; il periodo nel quale quest'ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalità della sua assunzione; le località di villeggiatura; l'indicazione degli animali domestici detenuti) non rispettano il principio di essenzialità, previsto all'art. 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003 e dall'art. 6 del menzionato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca.

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, incentrandosi il trattamento su soggetti minori per i quali, pur in relazione allo svolgimento della libertà d'informazione, l'ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. Provv. 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203; in questo volume a pagina 127. Ndr.]; v. altresì Provv. 15 novembre 2001 [doc. web n.  42212; in questo volume a pagina 119. Ndr.]).

Tale principio, fermo restando quanto previsto dall'art. 734 bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto, dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali.

Detto principio è ulteriormente rafforzato dagli artt. 50 e 52, comma 5, del d.lg. n. 196/2003: la prima norma estende il menzionato divieto anche a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, preclude, nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali, la possibilità di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori". Più in generale l'art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, riconosce al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Inoltre, l'art. 7 del codice di deontologia – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

La diffusione dei dati ha infine leso con evidenza gli ulteriori diritti dei genitori dei minori e, in particolare, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sancito dal nuovo Codice (art. 1 d.lg. n. 196 cit.).

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d'urgenza nei confronti delle testate indicate in premessa, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, il divieto di ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori oggetto di reclamo e a ledere i diritti dei loro genitori. Tale divieto va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione. Ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1 va inoltre segnalata a tutte le testate giornalistiche, comprese quelle radiotelevisive, la necessità di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento. Stante l'urgenza determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la necessità di adottare la presente decisione anche prima della definizione del procedimento (art. 144 d.lg. n. 196 cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondato il reclamo e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. c), del d.lg. 30 giugno 2003, vieta all'editore e al direttore responsabile delle testate giornalistiche di cui in narrativa l'ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori e, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, prescrive agli stessi l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima e di astenersi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 prescrive a tutte le testate giornalistiche, anche radiotelevisive, l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nella presente decisione;
c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti Consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d) dispone l'invio di copia della presente decisione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e all'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Roma, 10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071]

 


La diversa decisione dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia

Il Garante trasmise il proprio provvedimento all'Ordine lombardo dei giornalisti, che aprì un procedimento disciplinare contro i cronisti implicati. L'Ordine lombardo è tra i più attenti ai temi della deontologia e ai diritti dei cittadini. Per questo colpisce non tanto (o non solo) la decisione di "assolvere" i giornalisti, ma la motivazione di quella conclusione: "I bambini non sono direttamente riconoscibili da parte del "lettore medio" dei giornali citati. Non è stato dimostrato che le persone coinvolte nella brutta vicenda siano state individuate da quella entità della popolazione che si identifica con l'uomo della strada"(1). Viene qui affermato un principio non condivisibile: magari quei due bambini sono stati individuati dall'ambiente scolastico o da un contesto sociale più ristretto (quello frequentato dalla famiglia), ma non dal generico "uomo della strada". Il danno denunciato dai genitori di quei bambini consisteva proprio nella loro riconoscibilità nell'ambiente frequentato. Non può essere, insomma, il numero dei lettori in grado di capire il criterio per valutare l'invasività di un'informazione.


 


 

LA MINORE IDENTIFICATA
Un uomo viene accusato di violenza sessuale nei confronti della ex convivente e della figlia di lei. Un settimanale dà conto della vicenda, con dettagli che consentono l'identificazione delle donne. Vietata la diffusione dei dati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Castagna presso il cui studio ha eletto domicilio

Nei confronti di

Editrice Lecchese S.a.s, in qualità di editore del periodico Giornale di Lecco e di Giancarlo Ferrario, in qualità di direttore del medesimo periodico, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vito Zotti presso il cui studio hanno eletto domicilio;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

La ricorrente contesta la liceità del trattamento effettuato a cura del settimanale Giornale di Lecco in relazione alla pubblicazione, avvenuta nel 2003, di un articolo in cui si dava notizia di un procedimento penale a carico del suo ex convivente, accusato di aver commesso atti di violenza e molestie, anche di natura sessuale, nei confronti della stessa e della figlia minore di lei. In particolare, la ricorrente lamenta che l'articolo in questione, pur non rendendo apertamente nota l'identità della minore, avrebbe tuttavia reso pubblica una pluralità di informazioni inerenti alla vicenda (tra cui l'indicazione del luogo in cui risiedono le persone interessate – un comune con poco più di duemila abitanti – e la posizione familiare della minore) tali da consentire l'identificazione della minore stessa.

Non avendo ricevuto riscontro all'istanza con la quale, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si opponeva per motivi legittimi alla pubblicazione di "ulteriori informazioni sulla vicenda", la ricorrente ha ribadito tale opposizione con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, i resistenti hanno risposto con note inviate via fax l'11 e il 18 marzo 2004 ritenendo lecito il trattamento effettuato. A loro avviso, l'articolo contestato avrebbe infatti rispettato il principio "dell'essenzialità delle notizie riferite dall'articolista nell'adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria" (riportando esclusivamente l'età della minore ed "omettendo sia il nome ed il cognome che qualsiasi altro elemento che potesse identificarla (ad esempio scuola frequentata, foto, ecc.)" e ritenendo ininfluente, ai fini dell'identificabilità della minore, l'indicazione del comune di residenza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni suscettibili di rendere identificabile un minore vittima di violenza sessuale.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel d. lg. n. 196/2003, e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (adottato con Provv. del Garante del 29 luglio 1998 ed ora allegato al predetto d.lg. n. 196/2003).

Il ricorso è fondato. Come già riscontrato in casi analoghi anche recenti (v., ad es., il Provv. 7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]; v. anche il Provv. 10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071; in questo volume a pagina 137. Ndr.]), la minore interessata e la madre ricorrente risultano identificabili nel caso di specie sebbene non siano state menzionate con le relative generalità. Ciò, in particolare, all'interno della cerchia amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni del nucleo familiare, in ragione delle diverse informazioni contenute nell'articolo contestato, considerata anche la specifica indicazione del luogo in cui si è svolta la vicenda, ovvero di un piccolo centro con una popolazione di poco superiore ai duemila abitanti.

Oltre a rendere riconoscibile la minore interessata, parte delle informazioni riferite (in particolare, l'età della minore e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, le iniziali del nome e cognome e l'attività lavorativa prestata dall'imputato, il rapporto di convivenza, la circostanza che la minore sia nata da un precedente "rapporto affettivo", nonché l'esatta indicazione del paese di residenza) non rispetta, altresì, il principio di essenzialità sancito dall'art. 137, comma 3, del d. lg. n. 196/2003 e dall'art. 6 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, trattandosi di informazioni non indispensabili ad una illustrazione pur compiuta della vicenda.

A tali circostanze, già di per sé idonee a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali, in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, ne va aggiunta un'altra che amplia l'illiceità sotto un ulteriore profilo.

Il trattamento in questione si è infatti incentrato su un soggetto minore per il quale l'ordinamento, anche in relazione all'esercizio della libertà d'informazione, appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. Provv. 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203; in questo volume a pagina 127. Ndr.]; v. altresì Provv. 15 novembre 2001 [doc. web n.  42212; in questo volume a pagina 119. Ndr.].

Tale principio, oltre a quanto previsto dall'art. 734 bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto l'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali. Detto principio è stato rafforzato con gli artt. 50 e 52, comma 5, del d.lg. n. 196/2003: con la prima norma, estendendo il menzionato divieto anche a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; con la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, precludendo nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali la possibilità di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori". Più in generale l'art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata in Italia in seguito ad autorizzazione disposta con legge 27 maggio 1991, n. 176), riconosce poi al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Infine, l'art. 7 del predetto codice di deontologia – anche attraverso il richiamo alla cd. Carta di Treviso – considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all'esercizio del diritto di cronaca precludendo al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Tali identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura un minore vittima di molestie o violenze di natura sessuale.

Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dai resistenti, l'osservanza dei predetti principi non è lasciata all'esclusiva e insindacabile determinazione del giornalista.

I medesimi principi risultano violati nel caso di specie, nel quale le vittime dei gravi atti di violenza contestati sono state lese nel loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.

Alla luce delle considerazioni svolte va quindi accolto il ricorso e, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, va pertanto vietata all'editore resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, l'ulteriore diffusione di informazioni idonee, nei termini sopra indicati, anche indirettamente, a identificare la minore interessata e il genitore ricorrente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico dell'editore resistente è determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

Va infine disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, vieta all'editore titolare del trattamento l'ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore in questione, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico dell'editore resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente;

c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio.

Roma, 6 aprile 2004 [doc. web. n. 1091956]


 


 

 

VIETATE LE FOTO DEI FAMILIARI
Nell'ambito di un servizio giornalistico sulla relazione tra un'attrice e un manager, vengono pubblicate le foto dei figli, della moglie e della suocera di quest'ultimo. Stabilito il divieto di diffusione


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in data 21 novembre 2005 dai coniugi Flavio Cattaneo e Cristina Goi relativamente al servizio giornalistico pubblicato dal settimanale Chi, edizione n. 46 del 23 novembre 2005;

RILEVATO che il settimanale, riprendendo una notizia su un supposto legame sentimentale del segnalante, già direttore generale di Rai-Radiotelevisione S.p.A., ha pubblicato un articolato servizio fotografico che ritrae componenti della famiglia Cattaneo in alcuni momenti di vita privata quotidiana;

RILEVATO che le immagini - commentate da una giornalista - riprendono più volte con evidenza la segnalante e riportano dati relativi ai due figli minori; rilevato che il volto della figlia minore dei segnalanti è stato mascherato parzialmente in modo inefficace e che la stessa è pertanto riconoscibile; rilevato che l'articolo menziona altri dati ed immagini relativi anche al luogo di residenza della famiglia, alla loro palazzina di abitazione e alla madre della segnalante;

RILEVATO che nell'esercizio dell'attività giornalistica possono essere diffusi dati personali solo nei limiti dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"; rilevato che tale garanzia comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti – ed altri soggetti – non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice cit. e artt. 5 e 6 del codice di deontologia cit.), non potendo la notorietà di una persona – qual è il segnalante – affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei minori (cfr. Provv. del Garante 28 maggio 2001 [doc. web n. 40923].

RILEVATO, sotto quest'ultimo profilo, che il giornalista ha altresì il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del minore come primario e di non pubblicare quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione, anche nel caso – peraltro non ravvisabile nella vicenda in esame – di un loro coinvolgimento in fatti di cronaca (art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso; cfr. anche art. 50 del Codice e art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo – New York, 20 novembre 1989 – ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176);

RILEVATO che l'articolo in questione ha concretizzato una violazione dei diritti dei familiari del segnalante, considerate anche le informazioni specifiche fornite sulla relativa abitazione;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RILEVATA la fondatezza della richiesta rivolta a questa Autorità di inibire all'editore della testata di porre in essere altri trattamenti illeciti – come quello segnalato – di dati personali relativi ai congiunti del segnalante;

RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti di Arnoldo Mondadori S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere illecitamente dati personali, comprese le immagini, relativi ai suindicati familiari del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA altresì la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone nei confronti di Arnoldo Mondadori S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere illecitamente dati personali relativi ai congiunti del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) prescrive al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]


 


 

NON PARLARE DI "BAMBINO ADOTTATTO"
Senza il consenso dei genitori un giornale non può pubblicare la notizia che un minore è adottato. Un comunicato del Garante ricorda che è vietato dalla normativa sulla privacy e dalla legge sull'adozione


Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti.

Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato, ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.

Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Il Garante chiede ai mezzi di informazione di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti dovranno essere assunti i conseguenti provvedimenti.

Roma, 5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042]