 | Privacy e giornalismo diritto di cronaca e diritti dei cittadini a cura di Mauro Paissan On line la seconda edizione aggiornata |
PRONUNCE DEL GARANTE
6. Salute e Sfera Sessuale | Dignità delle persone morte |Generalità di un invalido civile | Un'inchiesta su ragazze anorressiche |Notizie su gravi patologie | Fotogrammi di incontri sessuali |Quella donna in coma e incinta |Il malato non andava identificato |Rispetto per la sfera più intima |I dati sanitari di Lady Diana
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| | DIGNITÀ DELLE PERSONE MORTE Richiamati gli organi di informazione che, in occasione del delitto di una studentessa, si erano soffermati su dati sanitari, vicende intime e abitudini personali della vittima. Un comunicato ricorda la necessaria tutela della dignità anche delle persone decedute | |
In questi giorni si è dovuto registrare un episodio doloroso salito con grande rilevanza all'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica, l'omicidio di Gravina. In questa circostanza, il Garante è intervenuto con un provvedimento urgente dopo essere stato investito, tra gli altri, dalla stessa famiglia della giovane che ha chiesto all'Autorità di intervenire per impedire che venissero ulteriormente diffuse notizie di carattere strettamente personale della vittima.
Il Garante ha invitato gli organi pubblici competenti a verificare se la diffusione dei dati sanitari coperti dal segreto professionale, d'ufficio o d'indagine, sia avvenuta in maniera lecita, segnalando nel contempo ai mezzi di informazione la necessità di adeguare alle norme vigenti, compreso il Codice di deontologia per l'attività giornalistica, la raccolta e la divulgazione dei dati relativi all'omicidio di Maria Pia Labianca alle indagini in atto.
Pur in presenza di un fatto di interesse pubblico legittimamente oggetto del diritto di cronaca, alcune cronache si sono soffermate eccessivamente su dati sanitari, vicende intime, atti e corrispondenze di natura personale, convinzioni religiose e determinate abitudini personali della vittima e di altre persone, con scarsa attenzione per i diritti degli interessati e diffondendo anche dettagli non essenziali per la necessaria informazione dell'opinione pubblica.
Il Codice di deontologia dei giornalisti impone il rispetto di alcune garanzie che riguardano la dignità delle persone, il principio dell'essenzialità dell'informazione, specie quando vengono divulgati dati di natura "sensibile", l'omissione di riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti ovvero a fatti di violenza.
Il Garante ha, inoltre, ricordato che la legge n.675 del 1996 tutela la dignità e i diritti della personalità rispetto al trattamento dei dati personali anche nei confronti di coloro che sono deceduti i cui diritti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse.
Roma, 8 marzo 1999 [doc. web n. 48472]
| GENERALITÀ DI UN INVALIDO CIVILE È illecita la pubblicazione delle generalità di un invalido civile e del fatto che in dato giorno avesse parcheggiato la propria automobile all'interno di un ospedale per accompagnare la moglie presso il reparto oncologico per una medicazione | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIIN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO
1) Il Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Cesena ha segnalato la pubblicazione sul quotidiano Il Resto del Carlino del 30 agosto 1998 di un articolo sulla sosta all'interno dell'Ospedale Bufalini di Cesena degli autoveicoli di coloro che si recano nel nosocomio per visite e cure.
Commentando la prassi dei vigili urbani operanti in zona di rilevare inflessibilmente le violazioni per i veicoli parcheggiati fuori degli spazi consentiti, l'articolo si sofferma su un caso nel quale l'infrazione oggetto di rituale preavviso ad un anziano invalido civile non è stata poi verbalizzata essendo risultata commessa in stato di necessità (art. 4 l. 689/1981).
L'articolo ha descritto la vicenda con dovizia di particolari, criticando l'orientamento del Comando di polizia municipale nonché della Prefettura, che in altri casi non avrebbero accolto le rimostranze di automobilisti invalidi, come evidenziato anche da un'interpellanza consiliare al sindaco.
Tra le notizie fornite, l'articolo ha citato anche le generalità dell'invalido civile, la sua età e il comune di residenza, la data del fatto e la circostanza che l'autoveicolo era stato parcheggiato presso l'ospedale in quanto l'invalido "doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione". Nella segnalazione inviata al Garante, nella quale si ipotizza la violazione della legge 675/1996 e del Codice deontologico per l'attività giornalistica, il Comandante del Corpo ha precisato di aver ritirato personalmente il preavviso, in conformità a quanto previsto da un provvedimento di ordine generale adottato dall'Amministrazione comunale. Ha fatto inoltre presente, implicitamente, di non disporre dei necessari elementi per appurare come il giornalista abbia acquisito notizia dei fatti.
Invitato a fornire maggiori elementi, l'invalido civile ha confermato l'esattezza dei fatti oggetto dell'articolo, precisando di non poter fornire elementi sulla fonte delle notizie e che però nessun componente della famiglia era stato interpellato dai giornalisti. Si è dichiarato quindi alquanto amareggiato per la diffusione dei dati che hanno reso di pubblico dominio lo stato di salute del proprio coniuge, riservandosi di chiedere un eventuale risarcimento dei danni anche dopo la pronuncia del Garante.
2) Con ulteriore nota, il Comando ha segnalato poi all'Autorità alcuni articoli di stampa che riportano dati relativi ad appartenenti al Corpo vittime di lesioni o di atti di resistenza commessi da automobilisti, o imputati per reati riconducibili al servizio prestato. Ha chiesto quindi di verificare la liceità e la correttezza della diffusione di tali dati, richiamando l'attenzione sul fatto che gli articoli di stampa riportano le generalità in un caso, la fotografia degli interessati, contrariamente alla prassi che avrebbe portato la stampa ad utilizzare in altri casi le sole iniziali del cognome e del nome.
3) Il primo dei casi segnalati denota una palese violazione della legge n. 675 e del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. L'articolo si riferisce ad un tema che può essere ritenuto di interesse pubblico in quanto riguarda il generale profilo della correttezza e dell'uniformità di comportamento di un ufficio di polizia, profilo che stato oggetto anche di un atto di sindacato ispettivo.
Tuttavia, la vicenda che ha interessato l'invalido civile risulta essersi svolta in pubblico e nel quadro di un procedimento amministrativo senza particolari connotati di pubblicità o comportamenti in pubblico degli interessati, sia al momento del parcheggio dell'auto, sia successivamente (connotati o comportamenti presi invece in considerazione dell'art. 25, comma 1, della legge e dall'art. 5 del citato Codice di deontologia).
La fonte dei dati sensibili relativi allo stato di salute del coniuge dell'invalido civile e dell'invalido stesso non risulta ancora accertata.
Non essendovi però ragioni per dubitare di quanto sostenuto dall'interessato circa l'assenza di contatti con giornalisti da parte dei componenti della famiglia, la diffusione di tali dati deve ritenersi illecita.
Quale che sia la loro origine (prescindendo, cioé, dal fatto che il quotidiano li abbia appresi dagli atti relativi all'interpellanza o, in ipotesi, da una rivelazione non consentita da parte degli appartenenti al Corpo), l'articolo doveva rispettare comunque "i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 25, comma 1, cit.), astenendosi dal rivelare dettagli superflui ("... doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione ..."), idonei, in particolare, a rivelare la malattia grave del coniuge dell'invalido civile e a ledere la sua riservatezza e dignità.
La stessa indicazione delle generalità e della condizione di invalido civile del conducente del veicolo multato non può ritenersi giustificata, in quanto i fatti non risultano essersi svolti secondo caratteristiche tali da risultare di per sé evidenti ad una generalità di persone.
Il Garante ritiene quindi necessario invitare la testata giornalistica e il giornalista interessato a fornire ulteriori elementi di valutazione del caso, nche riguardo all'origine dei dati.
Nell'ipotesi in cui tali dati siano stati acquisiti in conseguenza degli atti di sindacato ispettivo, il Garante invita il Comune di Cesena a fornire ulteriori elementi circa la prassi adottata in materia di utilizzazione dei dati acquisiti in sede di accesso ai documenti amministrativi da parte di chi esercita un mandato elettivo (tenendo conto dei principi enunciati nei provvedimenti che saranno allegati in copia al presente provvedimento), nonché in tema di documentazione dell'attività istituzionale conseguente agli atti di sindacato ispettivo (considerando le cautele che l'art. 8, comma 6, del dlg. n. 135/1999, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti, pone per la diffusione dei dati sulla salute trattati per svolgere funzioni di controllo e di sindacata ispettivo. Nonché di accesso ai documenti).
Nelle more di queste ulteriori verifiche, i dati sensibili diffusi potrebbero essere riutilizzati dalla testata anche per effetto dell'adozione del presente provvedimento, determinando un ulteriore pregiudizio per gli interessati.
Sussiste pertanto la necessità di disporre il blocco dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei due interessati, e di dare atto che dal blocco qui disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), della legge n. 675, deriva l'obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali di sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte e, in particolare, di astenersi dal diffondere ulteriormente i medesimi dati anche in modo indiretto, anche attraverso la pubblicazione delle corrispondenti parti del presente provvedimento.
4) A diversa conclusione deve pervenirsi invece per quanto riguarda la seconda segnalazione inviata dal Corpo. La mera citazione delle generalità dei vigili urbani vittime di atti di lesione o di resistenza, o coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari nei quali si controverte su una infrazione contestata, oppure impuntati per reati riconducibili al servizio prestato, non contrasta infatti con i principi affermati negli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e del citato Codice di deontologia in tema di attività giornalistica.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE DISPONE
a) il blocco dei dati sensibili indicati in premessa da parte della Poligrafici editoriale S.p.A., editore titolare del trattamento, nonché della testata Il Resto del Carlino in persona del suo direttore responsabile, i quali, durante il procedimento attivato dalla citata segnalazione potranno unicamente conservarli astenendosi da ogni altra operazione di trattamento compresa la diffusione;
b) la trasmissione di copia degli atti e del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Bologna per le valutazioni di competenza.
Roma, 16 febbraio 2000 [doc. web n. 42280]
| UN'INCHIESTA SU RAGAZZE ANORESSICHE Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire un'adeguata informativa tale da consentire ai malati interessati la piena comprensione delle finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATA la segnalazione del prof. Fausto Manara, presentata nella qualità di Presidente della Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento in data 20 marzo 2001;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
è stato chiesto al Garante di verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali svolto dal settimanale Specchio in relazione alla pubblicazione sul n. 265 del 10 marzo 2001 di un'inchiesta giornalistica sull'anoressia intitolata "Mamma, non ho più fame".
L'Autorità ha chiesto notizie al direttore responsabile del settimanale che le ha fornite allegando le dichiarazioni del giornalista autore dell'inchiesta e del direttore del centro di neurologia pediatrica dell'Università di Bologna, dove è stato realizzato il servizio.
L'inchiesta giornalistica si è conclusa con la pubblicazione sul predetto numero del settimanale di alcune fotografie di persone malate di anoressia, nonché di notizie e commenti su vicende personali e familiari delle stesse.
L'autore dell'inchiesta e il direttore del centro di neurologia pediatrica hanno attestato che le degenti maggiorenni sono state preventivamente informate sia dalla struttura sanitaria, sia dal giornalista, ed hanno espresso il proprio consenso a figurare nel servizio fotografico.
Hanno altresì dichiarato di aver utilizzato un nome di fantasia per una degente di minore età, evitando riferimenti specifici per prevenirne l'identificabilità. Dai successivi elementi forniti all'Autorità è poi emerso che la minore non appare tra le pazienti ritratte nelle fotografie pubblicate.
OSSERVA
L'art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall'art. 12 del d.lg. n. 171/1998) prevede che il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le prescrizioni dell'apposito Codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998, nel quale sono tra l'altro specificate alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 legge citata). La disciplina sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una tutela più elevata per il diritto alla riservatezza dei minori (tutela che il citato Codice deontologico – art. 7 – sviluppa richiamando anche principi e limiti stabiliti dalla nota Carta di Treviso), nonché disposizioni specifiche per la tutela della dignità delle persone, in particolare di quelle malate – artt. 8 e 10 – e per la riservatezza di congiunti e di altri soggetti non interessati ai fatti – art. 5.
In base a tale quadro, il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria e che informa le persone interessate nei modi previsti dall'art. 2 del citato Codice deontologico, deve prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione che può renderli riconoscibili (art. 2 cit.).
Le modalità indicate non sembrano essere state disattese nel caso di specie, considerata anche la circostanza – attestata dal direttore del centro di neurologia pediatrica – che alcuni malati, previamente informati, non hanno voluto prendere parte all'intervista.
Va peraltro osservato che cautele analoghe a quelle descritte devono essere adottate nel caso in cui – come quello in esame – l'inchiesta giornalistica sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che, oltre ad autorizzare l'ingresso dei giornalisti nella struttura medesima, si adoperi per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso. Anche in questo caso, il consenso scritto e informato non può essere considerato come un adempimento meramente formale, dovendo essere basato su un'idonea informativa, tenendo conto delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano.
L'osservanza dei predetti principi e il rispetto della dignità delle persone malate risulta sussistere nel caso di specie, atteso che le fotografie e i commenti non sembrano evidenziare in senso negativo la figura dei malati.
Anche per questo ultimo profilo, non risultano, comunque, violazioni dei principi sopra richiamati.
Va in conclusione disposto non luogo a provvedere sulla segnalazione, dovendosi prendere altresì atto della dichiarazione del direttore del centro sul fatto che tra i soggetti ritratti nelle immagini pubblicate non figurano persone minori.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.
Roma, 20 giugno 2001 [doc. web n. 39512]
| NOTIZIE SU GRAVI PATOLOGIE "Mi hai trasmesso l'Aids". Nel riportare la notizia relativa ad una condanna per ingiuria, il giornalista che riporta le generalità della persona offesa deve omettere il contenuto della frase ingiuriosa dalla quale si evince la possibile esistenza di una grave malattia | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata dall'avv. XY in nome e per conto della signora YZ;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
è pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui l'avv. XY, in nome e per conto della signora YZ, lamenta una possibile violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali con riferimento ad un articolo de Il Messaggero che commentava un fatto di cronaca nel quale la sua assistita era rimasta coinvolta.
In particolare, il quotidiano pubblicava la notizia della condanna per ingiuria formulata a carico dell'ex fidanzato dell'interessata, parte lesa del reato accertato, riportando sia la frase ingiuriosa pronunciata (all'interno della quale, oltre ad un insulto rivolto alla signora YZ, si aggiungeva: "... mi hai trasmesso l'Aids"), sia il nome e cognome dell'interessata medesima.
Il legale sostiene che tale forma di pubblicità dell'accaduto sia stata lesiva dell'onore e della riservatezza della sua cliente, anche in considerazione del riferimento a presunte condizioni patologiche della stessa.
OSSERVA
La legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (v. Provv. del Garante del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) dettano alcune norme volte a bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.
In particolare, gli articoli 12, 20 e 25 della medesima legge e il citato Codice di deontologia permettono, nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica, di raccogliere e diffondere dati personali, anche in assenza del preventivo consenso dell'interessato. Ciò, tuttavia, nel rispetto di alcuni limiti, tra cui quello dell' "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
Nel caso di specie, la notizia relativa all'esito del giudizio riportata nell'articolo poteva risultare di un certo rilievo pubblico, tenuto conto del contesto e delle modalità in cui l'offesa era avvenuta (i fatti oggetto del procedimento penale risultano fra l'altro essere avvenuti in una piazza centrale del comune in cui risiedevano gli interessati, davanti a diverse persone).
Tuttavia, nel caso oggetto della segnalazione, e avuto riguardo ai contenuti della frase, l'autore dell'articolo e il direttore responsabile avrebbero dovuto operare un vaglio rigoroso dei limiti posti al diritto di cronaca, in ragione delle necessità di salvaguardare la dignità della persona a cui si riferiscono i dati e la frase pubblicati (art. 1, comma 1, legge n. 675/1996).
Il quotidiano, infatti, avrebbe potuto ugualmente documentare i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei ad identificare in modo diretto la persona offesa dal reato anche alla luce dello specifico contenuto ingiurioso idoneo ad ingenerare un convincimento sulla possibile esistenza di una grave malattia e su un contagio. Ciò a prescindere da ogni valutazione in merito all'effettiva presenza della patologia in capo all'interessata.
Pur trattandosi di persona non estranea ad un fatto avvenuto in un luogo pubblico, il principio dell'essenzialità dell'informazione doveva essere tenuto presente anche alla luce della necessità di tutelare la dignità della persona (art. 8 Codice deontologico cit.), in specie per quanto riguarda informazioni relative a malattie gravi ipotizzate o ipotizzabili (art. 10, anche in riferimento a quanto previsto a garanzia delle persone affette da infezione da Hiv e dall'Aids, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids).
Sulla base delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la pubblicazione dei dati personali contenuti nell'articolo non sia avvenuta in modo conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
Va pertanto inviata una conseguente segnalazione all'editore e al direttore responsabile della testata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della citata legge. Resta salva la facoltà dell'interessata di esercitare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'ipotizzata azione risarcitoria per fare accertare l'esistenza degli eventuali danni subiti a seguito della pubblicazione dell'articolo e per chiederne il relativo risarcimento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del quotidiano Il Messaggero la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento e di astenersi dal loro ulteriore trattamento in difformità dai medesimi principi;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 14 febbraio 2002 [doc. web n. 1064328]
| FOTOGRAMMI DI INCONTRI SESSUALI Gli organi di informazione avrebbero dovuto astenersi dal pubblicare fotogrammi delle videoregistrazioni di incontri sessuali tra un docente universitario ed alcune studentesse | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO la lettera aperta del prof. XY, docente presso l'Università degli Studi di KZ pubblicata su Il Messaggero del 9 febbraio 2002;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Nelle settimane scorse diversi organi di informazione si sono occupati della vicenda, che vede coinvolto un docente all'Università di KZ, e riguarda gli incontri e i rapporti sessuali da questi intrattenuti con alcune studentesse dell'Università.
In particolare, il settimanale L'espresso (nel numero del 14 febbraio 2002) ha pubblicato alcuni fotogrammi delle videoregistrazioni degli incontri medesimi, che sarebbero state effettuate dallo stesso docente nel suo ufficio.
Insieme ai suddetti fotogrammi, il settimanale ha pubblicato un articolo esplicativo, contenente informazioni relative al docente, nonché ad alcune delle ragazze coinvolte nella vicenda, delle quali viene indicato il nome proprio.
Successivamente, il Corriere Adriatico (del 9 febbraio 2002) ha pubblicato alcune di dette immagini, riferendo del servizio apparso su L'espresso.
In relazione all'ampio spazio, nonché alle modalità con cui gli organi di informazione hanno riferito dell'accaduto, il docente universitario, con una lettera aperta pubblicata su Il Messaggero del 9 febbraio 2002, ha chiesto a questa Autorità di esaminare la condotta tenuta dai citati organi di informazione alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali.
OSSERVA
Questa Autorità è chiamata ad occuparsi della vicenda esclusivamente al fine di valutare il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali da parte dei diversi soggetti in essa coinvolti.
Sono in corso accertamenti penali sulle eventuali responsabilità del docente, sulle modalità in cui le videocassette di cui sopra sono pervenute all'autorità giudiziaria e ai mezzi di informazione, nonché sull'eventualità che le ragazze non fossero a conoscenza del fatto che il docente effettuasse le riprese.
Fermo restando quanto ora affermato, si ritiene che la rilevanza pubblica assunta dalla vicenda sopra descritta giustifichi, in termini generali, il risalto ad essa attribuito dagli organi di informazione. Ciò, anche in considerazione dei soggetti in essa coinvolti, nonché del contesto – una sede universitaria – in cui si sono verificati i fatti.
In relazione a tale rilevanza trova dunque giustificazione l'avvenuta diffusione di informazioni concernenti la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto il docente, ivi comprese quelle – implicite nella vicenda medesima – riguardanti le condotte sessuali tenute.
Ciò, in base anche alla particolare disciplina dettata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (si vedano, in particolare, gli articoli 12, 20 e 25) e dal Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (v. Provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica.
Tuttavia, anche quando – come nel caso in esame – una vicenda riveste un particolare interesse pubblico, gli operatori dell'informazione sono comunque tenuti ad alcune cautele riguardanti il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda stessa.
In primo luogo, l'obbligo di trattare dati personali completi esige che i mezzi di informazione, nel riportare i fatti, evidenzino correttamente lo stato iniziale dell'inchiesta e la posizione processuale del soggetto indagato riguardo ad essa. Ciò al fine di evitare che detta posizione possa essere confusa, agli occhi dell'opinione pubblica, con quella di un soggetto già imputato o addirittura condannato.
In secondo luogo, le predette disposizioni rendono necessario che, fermo restando il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico, il trattamento dei dati personali effettuato a fini giornalistici sia svolto nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità e del decoro delle persone (si vedano in particolare gli artt. 1 e 25 della legge 675/1996, l'art. 5, 6 e 8 del Codice deontologico sopra menzionato e l'art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633).
Con specifico riferimento a tale aspetto, e alla luce delle norme ora richiamate, si rendeva pertanto necessario, da parte degli organi di nformazione sopra citati, un più attento vaglio circa la liceità della pubblicazione delle immagini del docente durante i suoi incontri con le studentesse, anche in considerazione degli aspetti ancora controversi della vicenda.
Tale vaglio si imponeva a maggior ragione, in considerazione del rischio che – attraverso la diffusione di dette immagini e delle altre informazioni pubblicate – potessero risultare identificabili le ragazze ivi ritratte (ciò, nonostante i suddetti organi di informazione abbiano adottato la cautela di coprire loro il viso).
Il rispetto della riservatezza e della dignità di queste ultime – indipendentemente dal ruolo dalle stesse assunto nella vicenda (e, quindi, dalla circostanza che le stesse siano state vittime di un reato, ovvero abbiano liberamente acconsentito ad avere rapporti sessuali con il docente) – avrebbe dunque dovuto indurre a non pubblicare le fotografie di cui sopra.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del settimanale L'espresso e del quotidiano Il Corriere Adriatico la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione ai competenti consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 19 febbraio 2002 [doc. web n. 1064732]
| QUELLA DONNA IN COMA E INCINTA Una lacerante vicenda che riguarda la decisione sulla possibile nascita del figlio di una donna in coma irreversibile. Un giornale pubblica informazioni d'ordine sanitario e psicologico del tutto riservate. I familiari si rivolgono al Garante, che accoglie il loro ricorso | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata da XY in relazione ad articoli pubblicati dal quotidiano la Repubblica;
VISTA la nota della Direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
È stata segnalata al Garante una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati con riferimento alla pubblicazione, da parte del quotidiano la Repubblica di alcune informazioni relative alla vicenda che ha coinvolto la signora XZ – degente nell'Ospedale San Martino di Genova, in stato di gravidanza e in coma irreversibile – e taluni suoi familiari. La vicenda riguardava, in particolare, il confronto di posizioni tra medici e familiari sulla decisione da prendere in ordine all'eventualità di tenere artificialmente in vita la donna al fine di consentire la nascita del figlio; decisione delicata, avuto riguardo agli specifici rischi che un parto prematuro avrebbe comportato sulla salute di quest'ultimo.
Il segnalante (fratello della degente) ha lamentato che nei suddetti articoli sono state pubblicate informazioni sulle condizioni cliniche della donna, nonché il contenuto delle conversazioni tra il personale medico e i familiari di quest'ultima in ordine alle decisioni da assumere. Le informazioni, idonee a rivelare pubblicamente le convinzioni personali di carattere etico, religioso e filosofico dei medesimi familiari, sarebbero state diffuse senza che questi ultimi abbiano mai acconsentito a divulgarle a terzi o alla stampa.
Nella segnalazione viene precisato che in data gg/mm/aaaa la struttura sanitaria era stata formalmente diffidata dai familiari della donna dal fornire, agli organi di stampa e a chiunque altro non fosse legato ad essa da stretti vincoli di parentela, comunicazioni o notizie di qualunque genere relative alla paziente e che, ciononostante, il quotidiano aveva continuato a diffondere informazioni relative agli interessati.
Il segnalante ha infine evidenziato che i dati diffusi dal quotidiano erano tali da rendere gli interessati facilmente identificabili e, comunque, tali da far desumere che i giornalisti fossero stati informati sulle identità personali degli interessati medesimi.
La Direzione sanitaria dell'Ospedale San Martino, su richiesta dell'Autorità, ha attestato di aver diramato solo due comunicati stampa nei giorni del gg e gg/mm/aaaa. A suo avviso, nel primo comunicato non vi erano elementi tali da poter rendere identificabile la paziente, mentre nel secondo la medesima Direzione aveva comunicato, previa "autorizzazione ricevuta dalla famiglia", l'avvenuto decesso della "signora X.Z." e del feto.
La stessa Direzione ha poi aggiunto che, dopo l'espressa diffida dei familiari della paziente, aveva espressamente richiamato i direttori sanitari al dovere di astenersi da qualsiasi dichiarazione in merito al ricovero. La Direzione ha inoltre precisato che le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Direzione o dai direttori delle strutture coinvolte nelle cure apprestate alla paziente erano sempre avvenute nel rispetto della riservatezza della donna e della famiglia e che non avevano mai permesso di risalire all'identità di tali soggetti; ha infine osservato che varie informazioni pubblicate dal quotidiano erano non tratte da dichiarazioni rilasciate da "persone fisiche specifiche, ma attribuite a non meglio identificate fonti interne", e pertanto insuscettibili di controllo da parte della Direzione e da considerare di conseguenza inattendibili.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
La segnalazione riguarda la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una donna in stato di gravidanza, senza più funzioni vitali, nonché di altre informazioni relative ai congiunti, atte anche a far emergere convinzioni personali di carattere etico, religioso e filosofico.
Pur a fronte della linea di attenzione alle problematiche della riservatezza che l'Azienda ospedaliera dichiara di voler osservare, e sebbene le persone in concreto responsabili non siano ancora, allo stato degli atti, specificamente individuate, le informazioni personali indebitamente comunicate ad organi di stampa non possono che provenire, per contenuto, caratteristiche, reiterazione e modalità di svolgimento dei fatti, da personale operante presso la struttura sanitaria. Non consta, inoltre, che sia intervenuta una manifestazione preventiva di consenso da parte delle persone a ciò legittimate (art. 81 del Codice), il che concreta, allo stato degli atti, una violazione degli obblighi di segretezza da parte del personale sanitario che trovano fondamento anche in specifiche norme di legge (artt. 326 e 622 cod. pen.; artt. 76-83 del Codice) e deontologiche (artt. 9-11 e 31 del codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998). Come già affermato dal Garante, "la divulgazione di dati personali ad organi di stampa in ordine allo stato di salute di una persona, in assenza di un consenso dell'interessato o dei suoi legittimi rappresentanti è illegittima a prescindere dalla loro esattezza" (Provv. 16 giugno 1999 [doc. web n. 40049]).
La diffusione dei dati personali in questione da parte del quotidiano la Repubblica non risulta di conseguenza conforme alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Le particolari disposizioni vigenti in riferimento al trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 137 del Codice), comprese quelle che tutelano il segreto professionale sulla fonte della notizia (art. 2 della legge n. 63/1969; art. 138 del Codice), non esimono il giornalista dal dovere di acquisire lecitamente le informazioni (art. 11, commi 1, lett. a) e 2) e di trattarle nel rispetto sia della dignità della persona, sia del limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice).
Nel caso di specie, tali limiti non sono stati osservati.
Gli articoli oggetto della segnalazione, benché riferiti ad una vicenda che rivestiva un interesse generale, contengono informazioni relative ai soggetti in essa coinvolti la cui diffusione ha comportato una grave lesione del loro diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
Negli articoli del quotidiano compare un insieme di riferimenti specifici alla donna, quali le iniziali del nome e del cognome, la città, l'età, la professione svolta, il nome della madre, la composizione della sua famiglia e il cognome della vicina di casa. La molteplicità delle informazioni fornite ha reso agevole l'identificazione dell'interessata, considerato anche il circoscritto contesto territoriale di riferimento.
Unitamente a tali dati, il giornale ha diffuso anche particolari clinici relativi alle gravi condizioni di salute dell'interessata, violando espressamente quanto previsto dal medesimo codice di deontologia (art. 10). Quest'ultimo, infatti, dispone che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (cfr. anche Provv. 7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]).
Gli articoli riportano inoltre le valutazioni che il marito e il fratello della donna avrebbero espresso al personale medico con riguardo alla delicata decisione sulla nascita del figlio, considerato lo stadio prematuro della gravidanza. Tali informazioni riguardano persone rese identificabili dai numerosi dati citati negli articoli (oltre a quelli sopra descritti, si aggiungono quelli relativi alla professione e al luogo di residenza del marito, nonché le iniziali, la professione e luogo di residenza del fratello), la cui diffusione ha consentito di rendere note ad una pluralità di persone informazioni afferenti a intime valutazioni personali su complessi temi di carattere etico, religioso e filosofico. Anche per questo aspetto, si è concretata una violazione del codice di deontologia, avuto specifico riguardo al dovere del giornalista di garantire il rispetto dell'essenzialità dell'informazione con riferimento ai dati personali atti a rivelare convinzioni di natura sensibile (art. 5, comma 1, del codice di deontologia).
Non può ritenersi infine soddisfatto il requisito dell'essenzialità dell'informazione (artt. 5 e 6 del codice di deontologia). La particolare attenzione riservata al caso dai giornali, e il riferimento alle opinioni espresse dai diversi soggetti a vario titolo implicati nella vicenda (familiari, conoscenti, medici e esponenti del mondo delle istituzioni) sulla sorte del nascituro, si sono infine rivelati tali da ledere la libertà degli interessati di maturare in silenzio e tranquillità complesse scelte personali.
Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice, va prescritto a Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.
Ai sensi dei medesimi articoli 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice va prescritto all'Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova di adottare nuove misure che assicurino il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui in motivazione, anche per quanto concerne la sicurezza dei dati (artt. 31-33 del Codice e allegato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).
Resta impregiudicato il diritto degli interessati di rivolgersi all'autorità giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei loro diritti.
Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive a Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione;
b) ai sensi dei medesimi articoli 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive all'Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova di adottare nuove misure che assicurino il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche per quanto concerne la sicurezza dei dati;
c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento e al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]
| IL MALATO NON ANDAVA IDENTIFICATO Agenzie di stampa e giornali pubblicano il nome di una persona che si sospetta colpita dal cosiddetto "morbo della mucca pazza". D'ufficio il Garante dispone il divieto di ulteriore diffusione dei dati | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli elementi acquisiti da questa Autorità relativamente alla recente diffusione, attraverso diversi mezzi di informazione, di notizie concernenti una persona in condizioni particolarmente critiche di salute a causa di una grave malattia;
RILEVATO che le notizie ampiamente diffuse contengono dettagli relativi allo stato di salute dell'interessato, con specifici riferimenti ai sintomi della malattia, nonché alle ipotesi formulate sulla sua diagnosi, malattia che allo stato potrebbe essere riconducibile alla sindrome di Creutzfeldt-Jakob o a sue varianti comunemente note come morbo della "mucca pazza";
RILEVATO che tale diffusione ha consentito, in diverse pubblicazioni esaminate dall'Autorità, l'identificazione dell'interessato per effetto della menzione delle relative generalità o di altri riferimenti idonei a renderlo agevolmente identificabile;
CONSIDERATO che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali);
RILEVATO che, nel caso di specie, l'identificazione in pubblico dell'interessato mediante le sue generalità o altri dati identificativi risulta illecita in relazione al principio di "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e alla tutela della sfera privata dell'interessato;
Rilevato che la diffusione della notizia ha altresì concretato una grave violazione della dignità della persona (art. 137, comma 3, Codice cit.; artt. 5, 6 e 8, comma 1, del codice di deontologia cit.; cfr. anche Provv. 7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]);
RILEVATO che la violazione è attribuibile, in primo luogo, a notizie diramate da talune agenzie di stampa, le quali, nel dare la notizia, hanno diffuso anche le generalità dell'interessato; considerato che analoga violazione è stata successivamente posta in essere da talune testate giornalistiche, le quali hanno riprodotto la notizia senza adottare misure idonee a rendere non identificabile l'interessato, misure che risultano, invece, essere state adottate da altre testate;
RILEVATO che nel caso in esame la violazione risulta particolarmente grave, atteso che le informazioni personali in questione sono state diffuse anche attraverso i siti web delle testate giornalistiche, nonché attraverso altri siti di informazione on line; rilevato che quest'ultima forma di diffusione ha favorito un'intensa circolazione delle informazioni personali, consentendo anche a numerosi utenti in rete di ottenere agevolmente, attraverso l'uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti solo la persona interessata;
RILEVATO, dagli atti, che un'agenzia di stampa ha altresì diffuso le notizie relative all'interessato anche tramite l'invio di Sms;
RILEVATO, dai medesimi atti, che i diretti familiari dell'interessato, appena pubblicati i primi articoli sul caso, avevano invitato gli organi di informazione, tramite comunicato stampa, a rispettare la privacy e la dignità del malato, senza ottenere idonei risultati;
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143 e comma 1, lett. c), del Codice);
RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5);
RAVVISATA la necessità di provvedere d'urgenza in ragione del carattere particolarmente delicato delle informazioni diffuse, considerata anche la gravità delle condizioni di salute dell'interessato;
RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Editoriale '91 S.r.l., nonché degli altri soggetti indicati nell'elenco n. 1 in atti redatto dall'Ufficio in base alle verifiche effettuate, nella loro qualità di titolari dei trattamenti e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite siti web, delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare l'interessato; rilevato che il divieto è disposto con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);
RITENUTA la necessità di avviare un autonomo procedimento relativamente all'invio di Sms contenenti i dati identificativi dell'interessato;
RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) dispone, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale '91 S.r.l. e degli altri soggetti indicati nell'elenco n. 1 in atti, nella loro qualità di titolari dei trattamenti descritti, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite siti web, delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare l'interessato;
b) prescrive ai medesimi soggetti, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati;
c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.
Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]
| RISPETTO DELLA SFERA PIÙ INTIMA Un giovane molto noto è protagonista di una vicenda di "droga e sesso" diffusamente raccontata dai giornali. Ma alcune testate giornalistiche vanno oltre la cronaca e diffondono particolari particolarmente intimi | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI i servizi giornalistici che hanno interessato il signor Lapo Elkann e gli atti d'ufficio acquisiti a seguito dell'istruttoria preliminare;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO
1. Le cronache giornalistiche hanno dedicato ampio spazio alla vicenda che ha interessato Lapo Elkann, componente della famiglia Agnelli alto dirigente della società FIAT S.p.A., ricoverato a causa di un grave malore. L'attenzione degli organi di informazione si è subito concentrata in modo particolare sulle cause del malore (abuso di sostanze stupefacenti) e sul contesto in cui esso si era verificato (luogo e persone presenti).
Il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare per verificare se nei servizi giornalistici fossero ravvisabili comportamenti eccedenti il diritto di cronaca e lesivi dei diritti della personalità dell'interessato (Comunicato del 13 ottobre 2005 [doc. web n. 1176990]).
Nell'ambito di tale verifica hanno assunto specifico rilievo due articoli del quotidiano Il Mattino (edizioni del 12 e 13 ottobre 2005), il quale ha pubblicato il contenuto di alcune dichiarazioni rese alla polizia dalla persona, indicata come transessuale, nel cui appartamento il signor Elkann si trovava al momento del malore e che aveva chiamato soccorso. Tra le dichiarazioni riportate dal quotidiano figurano anche dettagli intimi, quali quelli relativi al particolare abbigliamento che il signor Elkann avrebbe indossato nella notte.
In sede di istruttoria preliminare, l'Autorità ha chiesto all'editore di fornire elementi utili per verificare la liceità e la correttezza dell'acquisizione e della diffusione dei dati, nonché la loro essenzialità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. Il Mattino S.p.A. si è però limitata a rispondere che le informazioni pubblicate erano state "...acquisite dal giornalista incaricato del servizio da fonti confidenziali", senza aggiungere altro in merito ai profili da accertare in questa sede.
Specifico rilievo ha assunto anche il servizio mandato in onda da Canale 5 nel corso del programma di Striscia la notizia (edizione dell'11 ottobre 2005), all'interno del quale è stata trasmessa la registrazione di un colloquio registrato a distanza tra due inviati della trasmissione e un inquilino del condominio nel quale si trovava il signor Elkann. In tale intervista venivano formulate domande volte ad acquisire informazioni particolareggiate sugli orari di frequentazione del luogo da parte del signor Elkann, sulle persone incontrate e sulle attività che si sarebbero svolte nell'appartamento frequentato, facendo anche riferimento a somme sborsate e alle abitudini sessuali ipotizzate.
Rti-Reti televisive italiane S.p.A., società del Gruppo Mediaset S.p.A, editrice della trasmissione televisiva, rispondendo ad una richiesta di informazioni dell'Autorità, ha ammesso che era stata realizzata "un'attività più dettagliata" rispetto ad altre trasmissioni della medesima emittente che si erano occupate del caso. La società ha però sostenuto, ritenendo il servizio corretto, che "anche le abitudini sessuali del personaggio noto possono essere oggetto di pubblica diffusione, purché abbiano rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica", e che si trattava in ogni caso di notizie già di dominio pubblico.
OSSERVA
2. La vicenda in esame è stata oggetto di legittima attenzione e cronaca da parte dei mezzi di informazione. Si tratta infatti di un caso nel quale un personaggio di indubbio rilievo pubblico nel mondo dell'imprenditoria è stato ricoverato in condizioni di salute particolarmente critiche.
Tuttavia, nel descrivere legittimamente un fatto che ha suscitato ampio interesse pubblico anche fuori del territorio nazionale, alcuni tra i servizi giornalistici esaminati nell'istruttoria preliminare (quelli, citati, curati da Il Mattino e da Canale 5-Striscia la notizia) non hanno rispettato il principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e sono risultati lesivi dei diritti e della dignità della persona interessata (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, comma 1, 6, 8, comma 1, e 11 del codice di deontologia).
Più specificamente, non è risultata lecita la diffusione di alcuni dettagli idonei a rivelare abitudini, anche di natura sessuale, quali quelli descritti al precedente punto 1.
La circostanza che le informazioni pubblicate si riferissero ad una persona nota non era di per sé risolutiva per ritenere lecita la diffusione.
L'assunzione di una posizione o di un ruolo di particolare rilievo nella società implica una maggiore esposizione al pubblico dei fatti di vita degli interessati, che possono essere a volte attinenti anche a taluni aspetti della loro sfera privata. Tale esposizione incontra però un limite se le notizie o i dati diffusi "non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla vita pubblica degli interessati" (art. 6, comma 2, del codice di deontologia) e questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale, riconducibili a scelte intime che godono di maggiore protezione (art. 11, comma 2, del codice di deontologia).
Nel caso in esame (contrariamente a quanto sostenuto da Rti-Reti televisive italiane S.p.A.), i riferimenti idonei ad attribuire abitudini, anche sessuali, dell'interessato non erano essenziali per il corretto esercizio del diritto di cronaca: i due servizi si sono infatti occupati a diverso titolo anche del particolare abbigliamento indossato, dei motivi e degli orari della frequentazione (descritta come abituale) dell'appartamento, o delle somme che sarebbero state di volta in volta sborsate in questo contesto.
Si tratta di dettagli che si prestavano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere ad alcuna esigenza di giustificata informazione su una vicenda di interesse pubblico, e che non assumevano rilievo neanche per formulare un giudizio sulle attitudini dell'interessato in rapporto alle attività e responsabilità imprenditoriali che gli competono (cfr. anche Corte europea dei diritti dell'uomo Von Hannover v. Germany, decisione n. 59320/00, 24 giugno 2004, e Comunicato del Garante 10 ottobre 2002 [doc. web n. 45823]).
La circostanza invocata da Rti-Reti televisive italiane S.p.A. (ovvero che diversi organi di informazione si erano già occupati del caso, anche per effetto di dichiarazioni rese da altri protagonisti della vicenda), anch'essa non rendeva lecita la diffusione: tale circostanza, infatti, non esimeva i giornalisti dal dovere di effettuare in ogni caso una valutazione autonoma sull'essenzialità delle informazioni dettagliate che si accingevano a diffondere e dall'operare, quindi, un filtro sui particolari lesivi dei diritti dell'interessato.
Invece, mentre numerosi organi di informazione non risultano aver diffuso i dettagli in questione, Striscia la notizia (come riconosciuto da Rti S.p.A.), ha realizzato "un'attività più dettagliata" rispetto anche ad altre trasmissioni curate dalla medesima emittente, integrando la "notizia" ormai in circolazione con "dati" non indispensabili e non rilevanti ai fini della corretta informazione sul caso. Analoga considerazione va svolta con riferimento al servizio realizzato da Il Mattino.
Infine, in entrambi i casi non è stata considerata la circostanza che la famiglia del signor Elkann (analogamente a quanto ha fatto poi lo stesso interessato), vista la notevole attenzione rivolta al caso dagli organi di informazione, avevano chiesto loro il rispetto della sfera privata (cfr. art. 5, comma 2, del codice di deontologia; cfr. Il Mattino dell'11 ottobre 2005).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Garante, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice, vieta a Il Mattino S.p.A. e a Rti-Reti televisive italiane S.p.A., nella loro qualità di titolari del trattamento, di diffondere ulteriormente i dati personali idonei a rivelare, nei termini sopra indicati, possibili abitudini sessuali dell'interessato, anche tramite i siti web delle testate, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
Ai sensi degli artt. 154, comma 1 lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice, il Garante prescrive altresì ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati in questa sede.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice, dispone nei confronti de Il Mattino S.p.A. e di Rti-Reti televisive italiane S.p.A., nella loro qualità di titolari del trattamento, il divieto di diffusione, anche tramite i siti web delle testate, dei dati personali idonei a rivelare nei termini di cui in motivazione dettagli intimi e possibili abitudini sessuali dell'interessato, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice prescrive ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel punto 2 del presente provvedimento;
c) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.
Roma, 12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631]
| I DATI SANITARI DI LADY DIANA Un settimanale pubblica i dati dettagliati dell'autopsia della principessa morta in un incidente. Divieto di diffusione per "lesa dignità" della persona | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
RILEVATO che il settimanale Chi edito da Arnoldo Mondadori editore S.p.A., nel numero appena pubblicato (n. 28 del 19 luglio 2006), ha diffuso un servizio giornalistico in "esclusiva mondiale" (p. 8-16) dedicato all'incidente automobilistico del 31 agosto 1997 a seguito del quale hanno perso la vita la principessa Diana Spencer e il suo compagno Dodi Al Fayed, incidente che ha suscitato enorme clamore nell'opinione pubblica a livello internazionale in ragione della sua dinamica e della notorietà dei personaggi coinvolti;
RILEVATO che nel servizio, oltre a fotografie che ritraggono la principessa Spencer anche nel momento in cui giungono i primi soccorsi, e ad analitiche dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal giornalista Jean-Michel Caredec'h che recano un dettaglio relativo alla sfera sessuale di una delle vittime, comunque indicato per commentare la dinamica dell'incidente, sono stati riprodotti diversi dati personali concernenti i risultati dell'esame connesso all'autopsia (pag. 12 e 13 del predetto numero del settimanale);
RITENUTO che la diffusione di tali dati è stata effettuata riproducendo anche documenti sanitari recanti dettagli clinici, supportati da un annesso "bozzetto prestampato su cui il medico legale ha indicato le ferite rilevate sul corpo di Lady D.", nel quadro di un servizio che si caratterizza, nei termini predetti, per un accanimento informativo su un fatto risalente al 1997, con particolari anche impressionanti;
RILEVATO che la predetta diffusione è manifestamente lesiva della dignità dell'interessata e ingiustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione sul fatto di cronaca;
RILEVATO che la pubblicazione dei predetti dati personali di carattere sanitario è infatti illecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del codice di deontologia per l'attività giornalistica, applicabili anche ai dati personali riguardanti persone decedute (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 5, 6, 8, 10 e 11 del predetto codice di deontologia);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 9, comma 3, 139, comma 5, 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);
RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere ulteriormente tutti i predetti dati personali di carattere sanitario pubblicati alle pagine 12 e 13 del servizio riportato sul numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale Chi, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);
RITENUTA altresì la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) dispone nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere i dati personali di carattere sanitario relativi alla principessa Diana Spencer pubblicati alle pagine 12 e 13 del numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale Chi, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.
Roma, 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]