Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 
Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

7. Cronaca e giustizia | 7.1. Sentenze | Siamo nel diritto di cronaca | Dati contenuti in una sentenza | Nessun obbligo di anonimato | 7.2. Intercettazioni | Leggittima aspettativa e riserbo | Sfera strettamente personale | Quei messaggi da non pubblicare | Intercettazioni e gossip | 7.3. Foto segnaletiche | Danni spesso irreparabili | Aids e foto della prostituta Fotografie da non diffondere | Immagini vietate | Le manette di Satana | 7.4. Vittime di reato | Ragazza sfruttata | Liste di pedofili | Dati di un testimone | Furto in abitazione No al nome della donna aggredita

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7.1 SENTENZE 

 

SIAMO NEL DIRITTO DI CRONACA
È lecita la pubblicazione della notizia relativa a una sentenza di condanna, poiché non viola né le norme del codice di procedura penale né il criterio dell'essenzialità dell'informazione

È stata segnalata a questa Autorità la pubblicazione su un quotidiano locale della notizia relativa all'emissione da parte del Tribunale di Mantova della sentenza di condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di lesione personale (art. 582 c.p.) a carico della persona segnalante.

L'episodio segnalato viene denunciato come lesivo della riservatezza e dell'onorabilità dell'interessato – che riveste la carica di consigliere comunale – e della Lista civica che rappresenta.

In merito a tale questione si fa presente quanto segue:

  1. la diffusione della notizia della sentenza di condanna emessa a carico dell'interessato non viola le norme del codice di procedura penale relative al divieto di pubblicazione degli atti del processo penale (art. 114 c.p.p.) né altre specifiche norme;
  2. ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 20, comma 1, lettera d)) è poi legittima la diffusione di dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico".

Il fatto segnalato non costituisce, pertanto, violazione delle norme a tutela della riservatezza in quanto non appaiono superati i limiti suddetti.

Roma, 21 ottobre 1998 [doc. web n. 1108755]

 



 


 

DATI CONTENUTI IN UNA SENTENZA
Si possono pubblicare su un quotidiano i dati (nome, età, professione) identificativi di una persona tratti da una sentenza. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso del'interessato

Si possono pubblicare su un quotidiano i dati (nome, età, professione) identificativi di una persona tratti da una sentenza. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal signor XY, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio De Filippis presso il cui studio in Sondrio ha eletto domicilio;

Nei confronti di Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Giorno;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

1. Il ricorrente lamenta che, nel supplemento di cronaca locale della provincia di Sondrio del quotidiano Il Giorno, sia stato pubblicato un articolo che avrebbe divulgato illegittimamente alcuni dati personali, con specifico riferimento al contenuto di una sentenza della Corte d'appello di Milano che ha accolto talune richieste risarcitorie del medesimo interessato in ordine ad un sinistro stradale.

Il ricorrente, osservando che i dati in questione sarebbero stati trattati senza il proprio consenso, ha chiesto a questa Autorità di "accertare e dichiarare l'avvenuta violazione della legge n. 675/1996" da parte del predetto titolare, di disporre la "cancellazione dei dati personali" del ricorrente "presenti negli archivi del quotidiano e in qualsiasi altro luogo ove essi siano conservati", nonché di ottenere la pubblicazione sull'indicato quotidiano del "provvedimento emanando".

All'invito a fornire riscontro alle istanze dell'interessato inoltrato da questa Autorità in data 9 ottobre 2001, Poligrafici editoriale S.p.A. ha risposto con note anticipate via fax rispettivamente il 16 ed il 22 ottobre 2001, nelle quali ha asserito che:

  • "presso la redazione del quotidiano non esiste una scheda contenente dati personali del signor XY, che è stato citato solo in occasione dell'articolo in oggetto";
  • di aver comunque disposto, "per meri fini conciliativi" la cancellazione dell'articolo in questione "dall'archivio storico informatizzato e dal sito Internet del quotidiano";
  • il trattamento sarebbe stato effettuato lecitamente e correttamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della legge n. 675/1996, in riferimento a dati tratti da un atto pubblico (sentenza emessa all'esito di un giudizio civile).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA 

2. Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche sul supplemento locale di un quotidiano.

A tale trattamento (ancora in essere al momento della presentazione del ricorso attraverso la possibilità di consultazione dell'articolo in questione sul sito Internet del quotidiano) si applicano in particolare le norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole specifiche in ordine all'informativa e che rendono superflua l'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della personalità (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto di cronaca.

3. Per quanto concerne le richieste avanzate nell'istanza ex art. 13 e ribadite nel ricorso, va anzitutto dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente, avendo il titolare del trattamento provveduto a cancellare tali dati dall'archivio storico informatizzato e dal sito Internet del quotidiano (unici archivi nei quali venivano fino ad ora conservati dati personali del ricorrente).

4. In relazione alla predetta normativa, va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d) della citata legge n. 675.

Nel caso di specie, la richiesta dell'interessato (qualificabile alla stregua di una sostanziale opposizione al trattamento svolto dalla testata giornalistica, sebbene formulata in termini generici come richiesta di "dichiarare ... la violazione della legge n. 675 ...") è poi infondata anche sotto un ulteriore profilo, risultando il trattamento svolto nei limiti posti al diritto di cronaca in riferimento alla riservatezza e richiamati dalle ricordate disposizioni normative afferenti l'attività giornalistica.

Dalla documentazione in atti risulta altresì pacifica la verità dei fatti rappresentati e la forma civile dell'esposizione. Non appare inoltre controversa la rilevanza pubblica, specie in ambito locale, di una notizia che trae spunto da un atto (Sent. civ. Corte d'appello) conoscibile non solo dalle parti costituite e che riguarda un tragico evento avvenuto in luogo pubblico.

La sentenza in questione, nel definire una vicenda risarcitoria che appare complessa, ha fissato un principio giuridico di possibile interesse per il pubblico, per la cui comprensione poteva risultare utile anche indicare, come è avvenuto nell'articolo in questione, l'età e la professione dell'interessato.

Esaminato il caso alla luce del principio di pertinenza (per valutare se l'identificazione dell'interessato fosse necessaria ai fini della completezza della notizia) non può ritenersi che nel caso di specie esistesse un obbligo, da parte dei giornalisti, di assicurare l'anonimato dell'interessato maggiorenne (cautela che le citate norme deontologiche prevedono semmai in favore di minori coinvolti in fatti di cronaca), specie in presenza, come nel caso in esame, di diffusione di dati personali non "sensibili" desunti da un documento che non risulta acquisito illecitamente.

5. Infine, la richiesta di pubblicazione sulla testata giornalistica del presente provvedimento del Garante deve essere dichiarata inammissibile in quanto non relativa ad una pretesa non azionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dagli archivi del quotidiano Il Giorno dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara infondata, nei termini di cui in motivazione, l'opposizione al trattamento dei dati personali dell'interessato;

c) dichiara inammissibile la richiesta di pubblicazione sul predetto quotidiano della presente decisione del Garante.

Roma, 30 ottobre 2001 [doc. web n. 42188]


 

 

NESSUN OBBLIGO DI ANONIMATO
Il giornalista può pubblicare il dispositivo di una sentenza di condanna trattandosi di dati desunti da un documento legittimamente  acquisibile o comunque di dati acquisiti in una udienza aperta al pubblico

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai signori XY ed XZ;

Nei confronti di

Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano La Nazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti WZ, presso il cui studio in HJ ha eletto domicilio;
Finegil editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Tirreno, rappresentata e difesa dagli avv.ti ZW presso il cui studio in HJ ha eletto domicilio;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO

1. I ricorrenti lamentano che in data 19 luglio 2001 i quotidiani Il Tirreno e La Nazione abbiano pubblicato nelle pagine della cronaca di YX la notizia relativa ad una sentenza emessa dal locale Tribunale nei confronti dei ricorrenti, in relazione ad un episodio verificatosi alcuni anni prima, sempre nella città di YX, che aveva coinvolto un gruppo di turisti (fra cui i due interessati) ed alcuni vigili urbani.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sulla professione giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione. Ciò, soprattutto, in riferimento all'asserito utilizzo di alcuni dati dei ricorrenti ritenuti eccedenti rispetto alle finalità di cronaca (indicazione delle generalità, dell'età e della città di provenienza). Al tempo stesso, non sarebbero stati evidenziati alcuni particolari elementi che avrebbero potuto inquadrare in modo diverso la vicenda (precisando ad esempio che si trattava solo di una sentenza di primo grado).

Con il ricorso in questione i ricorrenti chiedono che il Garante accerti la violazione della sfera privata e l'illegittimità del trattamento svolto dalle citate testate giornalistiche, nonché i "conseguenti danni morali e non" lamentati. Con il medesimo ricorso gli interessati intendono altresì "proporre querela" per diffamazione avverso i giornalisti autori degli articoli, nonché nei confronti dei direttori dei quotidiani.

2. Con nota n. 11455 dell'8 ottobre 2001, questa Autorità ha chiesto agli interessati di regolarizzare il ricorso, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501, essendo stato rilevato che allo stesso era allegata un'istanza datata 6 settembre 2001, indirizzata al quotidiano La Nazione ed inoltrata al quotidiano Il Tirreno solo per conoscenza; istanza che risultava peraltro inviata dal solo signor XY, mentre il ricorso era stato presentato anche dalla signora XZ.

In risposta i ricorrenti facevano pervenire tre lettere, parimenti datate 6 settembre, con le quali riscontravano positivamente le richieste formulate dall'Autorità.

All'invito ad aderire, inoltrato dal Garante con nota n. 12142 del 24 ottobre, Finegil editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Tirreno, ha risposto con le memorie del 31 ottobre e del 5 novembre 2001 con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti, avendo il citato quotidiano ricevuto "solo per conoscenza" una lettera datata 6 settembre 2001 firmata poi esclusivamente dal signor XY. Finegil editoriale S.p.A. ha comunque contestato nel merito la richiesta del ricorrente, ritenendo che la pubblicazione in questione sia stata "effettuata nel legittimo esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito" e nel rispetto dei limiti posti all'esercizio di tale diritto.

Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano La Nazione, ha dal canto suo risposto con note del 31 ottobre e del 5 novembre 2001 rilevando anzitutto l'inammissibilità delle richieste di risarcimento dei danni e di proposizione di querela per diffamazione avverso i giornalisti autori degli articoli. Quanto al merito, ha sostenuto l'integrale infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, ritenendo che "la pubblicazione effettuata ... è del tutto conforme alle norme ed ai principi a tutela della privacy e dell'esercizio del diritto/dovere di informazione e di cronaca". Il medesimo titolare ha inoltre precisato che "per meri fini conciliativi e senza alcun riconoscimento di responsabilità" era disponibile a far pubblicare un articolo di uguale rilievo tipografico per permettere agli interessati di esporre la loro versione dei fatti.

Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni nell'audizione tenutasi presso gli uffici del Garante l'8 novembre scorso.

3. In ordine al previo esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675, questa Autorità ha poi richiesto ai titolari del trattamento, con nota n. 12541 del 6 novembre 2001, di dare prova dell'avvenuta ricezione delle lettere datate 6 settembre 2001 inviate in copia all'Autorità a seguito della citata richiesta di regolarizzazione (lettere alle quali i titolari non avevano fatto alcun cenno in sede di memorie di riscontro).

Tali comunicazioni, come emerso anche nel corso della predetta audizione, per ammissione dello stesso signor XY, sarebbero state inviate ai titolari del trattamento per la prima volta solo a fine ottobre, e quindi successivamente alla richiesta di regolarizzazione del ricorso in oggetto, con l'indicazione però della data del 6 settembre che non sarebbe stata modificata, a detta dell'interessato, atteso l'identico contenuto della nota inviata.

Sulla vicenda sono infine pervenute, a conferma delle posizioni già rappresentate, alcune note conclusive in data 12 novembre 2001 (Poligrafici editoriale S.p.A. e Finegil editoriale S.p.A.) ed in data 14 novembre (signori XY e XZ).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

4. Vanno dichiarate inammissibili le richieste dei ricorrenti finalizzate ad ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti, nonché la contestuale proposizione di una querela per diffamazione nei confronti dei giornalisti autori degli articoli in questione. Si tratta infatti di richieste che non rientrano fra quelle proponibili con il particolare procedimento di cui agli artt. 13 e 29 della legge n. 675 e per le quali la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in riferimento alle istanze fatte valere dai signori XY ed XZ nei confronti del quotidiano Il Tirreno ed anche per le richieste avanzate dalla signora XZ nei confronti del quotidiano La Nazione.

Per quanto riguarda specificamente la signora XZ, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento e dalle dichiarazioni delle parti in sede di audizione, è emerso che la stessa non abbia presentato alcuna previa istanza di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 nei confronti dei titolari del trattamento.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all'art. 29 della legge deve infatti avanzare le proprie richieste, con riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell'ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile", evenienza di cui non vi è alcun cenno nel ricorso.

Le note a firma della signora XZ, datate 6 settembre, ma in realtà inviate solo il mese successivo ai due titolari del trattamento, così come la lettera di uguale contenuto inoltrata al quotidiano Il Tirreno dal signor XY, non possono costituire valido esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge, non essendo stata rispettata le tempistica di cui al suindicato art. 29. Anzi, l'indicazione di una data non corrispondente a quella di effettivo invio delle citate lettere ha creato una situazione di oggettiva incertezza sulla legittima utilizzabilità delle stesse nel procedimento in esame potendo indurre in errore anche l'Autorità, facendo erroneamente supporre alla stessa che tutti gli adempimenti formali prescritti per l'ammissibilità del ricorso fossero stati correttamente adempiuti.

Ugualmente inammissibile è la richiesta, datata 6 settembre 2001 ed effettivamente inoltrata in tale data, formulata dal signor XY, solo per conoscenza, nei confronti del quotidiano Il Tirreno.

La legge n. 675 ed il d.P.R. n. 501 del 1998 hanno previsto modalità semplificate per l'esercizio dei diritti riferiti ai dati personali di cui all'art. 13. Condizione indispensabile per un efficace esercizio dei citati diritti (secondo quanto già precisato da questa Autorità nella decisione del 24 settembre 2001 in corso di pubblicazione) è, però, la precisa identificazione del titolare del trattamento e la connessa, inequivoca individuazione di quale sia, all'interno di una eventuale pluralità di soggetti, l'effettivo destinatario di una istanza ex art. 13. Ciò per consentire a tale soggetto di percepire senza ombra di dubbio di essere destinatario di una richiesta formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.

Una lettera indirizzata ad un determinato titolare e comunicata ad un altro soggetto solo per conoscenza (oltre che ad una terza persona il cui ruolo nella vicenda de qua non era in alcun modo precisato) non può costituire valido esercizio dei diritti di cui all'art. 13 nei confronti del soggetto che riceva appunto tale lettera per mera conoscenza.

6. Può pertanto essere utilmente presa in considerazione ai fini dell'esame nel merito esclusivamente la richiesta formulata dal solo signor XY in ordine all'articolo pubblicato il 19 luglio 2001 dal quotidiano La Nazione.

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine a tale articolo, apparso sulle pagine locali di un quotidiano, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

L'articolo trae anzitutto spunto da una decisione giudiziaria conoscibile e per la cui conoscibilità nel caso concreto non constano violazioni delle regole sul segreto previste dal codice di rito.

A tale tipo di trattamento si applicano inoltre le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all'informativa ed all'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675.

Nel caso di specie l'opposizione dell'interessato al trattamento svolto dalla testata giornalistica (formulata peraltro in termini generici come richiesta di "accertamento dell'avvenuta violazione della riservatezza" ) è infondata, essendosi lo stesso svolto nei limiti delle ricordate disposizioni normative afferenti l'attività giornalistica. Dalla documentazione in atti risulta peraltro la verità dei fatti rappresentati e la forma civile dell'esposizione. Né può essere sindacata la rilevanza pubblica, specie in riferimento ad un contesto locale, di una notizia che trae spunto dall'avvenuta conclusione di un processo svoltosi innanzi al tribunale della città al cui ambito territoriale fanno riferimento le pagine di cronaca in questione. Si tratta, nel caso di specie, di vicenda senza dubbio caratterizzata da quei parametri di originalità cui rinvia l'art. 6, comma 1, del citato Codice deontologico anche in considerazione dell'interesse, non solo giornalistico, che i fatti, oggetto del processo in questione, avevano a suo tempo destato nell'opinione pubblica locale.

Il giornalista si è peraltro limitato ad enumerare gli imputati del procedimento, indicando in modo esatto i capi di imputazione e le condanne irrogate e distinguendo comunque (come nel caso del ricorrente) le diverse posizioni personali e processuali. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato risulta poi chiaro che la sentenza (il cui dispositivo viene letto in pubblica udienza) era stata emessa da un tribunale e come tale suscettibile di eventuale riforma in sede di appello.

Nel caso di specie, venendo in considerazione persone maggiorenni non sussisteva un obbligo, da parte degli esercenti la professione giornalistica, di assicurare l'anonimato degli interessati (disposizione che le citate norme deontologiche prevedono invece come obbligatoria per i soggetti minori coinvolti in fatti di cronaca), specie in presenza, come nel caso di specie, di dati personali non "sensibili" desunti da un documento (il dispositivo della sentenza, appunto) legittimamente acquisibile ed utilizzabile o da udienze aperte al pubblico.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) inammissibili, nei termini di cui in motivazione, le richieste avanzate nei confronti dei titolari del trattamento dalla signora XZ;

b) inammissibile la richiesta proposta dal signor XY nei confronti di Finegil editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Tirreno;

c) inammissibili le richieste dei ricorrenti volte ad ottenere il risarcimento del danno e a proporre querela nei confronti dei giornalisti autori degli articoli in questione;

d) infondata, nei termini di cui in motivazione, l'opposizione al trattamento dei dati svolto da Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano La Nazione, in riferimento all'articolo richiamato in premessa e pubblicato in data 19 luglio 2001.

Roma, 21 novembre 2001 [doc. web n. 39668]

 


7.2. INTERCETTAZIONI

 

 

LEGITTIMA ASPETTATIVA AL RISERBO
Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la pubblicazione di dati tratti da intercettazioni telefoniche deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione. Non si dovevano pubblicare brani su aspetti strettamente personali o attinenti alla sfera sessuale

Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la pubblicazione di dati tratti da intercettazioni telefoniche deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione. Non si dovevano pubblicare brani su aspetti strettamente personali o attinenti alla sfera sessuale

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il ricorso depositato il 30 settembre 1997 da XY nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A. di Milano;

VISTI gli atti d'ufficio;

OSSERVA

a) l'interessata lamenta la circostanza che alcuni organi di stampa hanno pubblicato una serie di articoli e di notizie riguardanti l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il proprio genitore ZY;
b) l'interessata ha riferito di aver preso parte ad alcune conversazioni telefoniche con KX, imputato nell'inchiesta, e che la relativa trascrizione è stata pubblicata anche con riferimento alle parti della conversazione che assumerebbero un rilievo strettamente privato;
c) il 31 luglio 1997, l'interessata ha esercitato il diritto di accesso nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A., chiedendo di conoscere i dati che la riguardano e che hanno ispirato articoli su varie testate, in particolare sul Corriere della Sera. La XY ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati, manifestando anche l'opposizione al loro ulteriore trattamento. A tutte queste richieste, la R.C.S. Editori S.p.A. non avrebbe fornito alcun riscontro;
d) il 1° agosto 1997, l'interessata ha depositato presso questa Autorità un atto che, per forma e contenuto, deve essere qualificato come reclamo (art. 31 l. n. 675/1996), anziché come ricorso (art. 29);
e) il 30 settembre 1997, l'interessata ha presentato un ulteriore atto che riassume le doglianze nei confronti di vari articoli di stampa e si sofferma, in particolare, su un articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 7 agosto 1997, dal titolo: "FS, fuori i megastipendi". Tale articolo riguarda la gestione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la pubblicità dell'ammontare delle retribuzioni dei relativi dirigenti. L'articolo riporta anche, in chiave critica, alcuni brani di una trascrizione delle predette conversazioni telefoniche, nella quale il dialogo con KX si incentra sul conferimento alla XY di un incarico di lavoro;
f) l'interessata lamenta il comportamento della R.C.S. Editori S.p.A., la quale continuerebbe a trattare i dati in violazione dei principi della legge n. 675 relativi alla qualità dei dati e al diritto di accesso (artt. 9 e 13), provocando ripercussioni sulla propria vita di relazione;
g) in conclusione, la XY chiede al Garante di ordinare la cancellazione o il blocco dei dati che la riguardano in possesso della R.C.S. Editori S.p.A., e si oppone, in ogni caso, al loro trattamento, stante la ricorrenza di motivi legittimi.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA ULTERIORMENTE

a) in mancanza del regolamento che deve individuare le regole del contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi, risulterebbe arbitrario che il Garante le dettasse autonomamente. Se ciò avvenisse, la delicata tematica del diritto di difesa e del contraddittorio (che la legge n. 675 ha riservato alle norme che dovranno sviluppare le garanzie ora previste in termini generali: artt. 29 e 33), verrebbe affrontata sul piano della mera prassi;
b) in conformità all'orientamento sinora seguìto, il Garante ritiene doveroso esaminare comunque le doglianze formulate negli atti qualificati dalla XY quali "ricorsi" (art. 29 l. n. 675). Nell'attuale fase transitoria che prelude all'ormai prossima adozione del regolamento, appare opportuno valorizzare l'aspetto sostanziale di tali atti, e qualificarli come "reclami" (art. 31 l. n. 675). I reclami, infatti, possono essere esaminati anche senza contraddittorio e al di fuori dell'articolata procedura prevista dalla legge (art. 31 l. n. 675). Resta peraltro ferma la possibilità di dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase, in quanto tali ipotesi non richiedono l'instaurazione del contraddittorio;
c) è appena il caso di precisare che tale qualificazione, che rientra certamente nei poteri decisori del Garante, non comporta una diminuzione del grado di tutela. A parte il fatto che l'interessata può rivolgersi al giudice ordinario, le misure di cancellazione e di blocco richieste al Garante possono essere adottate o segnalate anche al di fuori della procedura relativa ai ricorsi (v., ad es., l'art. 31, comma 1, lett. l), l. n. 675). L'esame dell'odierno reclamo permette anzi di estendere la portata della presente segnalazione ai dati personali riportati negli articoli pubblicati da altri editori prima dell'entrata in vigore della legge n. 675, se tuttora trattati;

d) una volta qualificato l'atto della XY come reclamo, è irrilevante prendere in considerazione le controversie instaurate dinanzi ai tribunali di Roma e Milano, poiché queste, a parte il fatto che coinvolgono soggetti diversi dalla R.C.S. Editori S.p.A., non sono in rapporto di alternatività rispetto ai reclami (v. invece, per i ricorsi, l'art. 29, comma 2, l. n. 675).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO 

1) per quanto attiene al merito, il Garante osserva che il reclamo è, in parte, fondato. Il diritto di accesso è riconosciuto anche nei confronti dei giornalisti e degli editori, i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l'interessato, e devono comunicarli all'interessato in una forma intellegibile, dando riscontro anche alle richieste di blocco e di cancellazione dei dati presentate dagli interessati (art. 13 l. n. 675);

2) resta fermo il dovere dei giornalisti e degli editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario (art. 2, terzo comma, l. n. 69/1963);

3) considerato l'ampio periodo trascorso dal 31 luglio 1997, data di formulazione della richiesta di accesso e delle connesse richieste, la XY ha diritto a che la R.C.S. Editori S.p.A. fornisca un riscontro immediato, ove ciò non sia già avvenuto. Un discorso a parte merita la richiesta della XY di conoscere l'origine dei dati (art. 13 l. n. 675), in quanto la fonte della notizia giornalistica potrebbe essere protetta dal segreto professionale ai sensi della legge n. 69/1993;

4) il Garante rileva che occorre mantenere distinta la tematica del diritto di cronaca dalle problematiche concernenti i procedimenti penali da cui derivano le trascrizioni pubblicate o riassunte nel citato articolo del 7 agosto 1997 e negli altri articoli pubblicati in precedenza;

5) in altre parole, la presente segnalazione non spiega effetti nei confronti dell'autorità giudiziaria e delle parti del procedimento penale, in particolare per quanto riguarda la valutazione della pertinenza a fini probatori del materiale relativo alle intercettazioni. La presente segnalazione lascia inoltre impregiudicato il diritto della XY di attivare nel procedimento penale il meccanismo previsto dall'art. 269, comma 2, c.p.p., chiedendo, a tutela della propria riservatezza, la distruzione del materiale inutile a fini probatori;
6) per quanto riguarda le frasi pronunciate nelle intercettazioni, che sono state riportate con ampio risalto in vari articoli, è da osservare che il giornalista può certamente riferire sulla stampa notizie e circostanze di natura privata anche senza il consenso dell'interessato, qualora esse siano connaturate a fatti di interesse pubblico che possono emergere anche nell'ambito della cronaca giudiziaria. Il giornalista, però, deve rispettare anch'esso alcuni limiti posti a tutela della riservatezza, dell'identità personale e della dignità della persona umana;

7) in primo luogo, l'eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venir meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a), l. n. 675), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 675);

8) in secondo luogo, anche quando l'interessato non abbia chiesto od ottenuto nel processo penale la distruzione delle trascrizioni (art. 269, comma 2, c.p.p.), la loro diffusione deve tener conto pur sempre dei limiti che il diritto di cronaca pone a tutela della riservatezza. Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la notizia o il dato pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione (art. 20, comma 1, lett. d), l. n. 675), nonché le indicazioni che saranno impartite con il previsto Codice di deontologia;

9) applicati al caso di specie, questi principi implicano che la XY abbia diritto a che la diffusione dei dati che la riguardano rispetti la sua legittima aspettativa al riserbo per ciò che riguarda quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario, o che possono riguardare, a maggior ragione, la sfera della vita sessuale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante segnala alla R.C.S. Editori S.p.A., ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la necessità di conformare il trattamento dei dati relativi ad XY alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

Il Garante si riserva di adottare analoghi provvedimenti in riferimento a nuove forme di diffusione che contrastino con le indicazioni fornite dalla presente pronuncia.

Roma, 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659]



 

SFERA STRETTAMENTE PERSONALE
Un giornalista denuncia la pubblicazione delle trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche relative alla propria utenza contenenti anche dati attinenti alla vita privata. Non si possono diffondere informazioni riferite a comportamenti strettamente personali

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata da XY;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

è pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale XY, giornalista, lamenta una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione di alcuni articoli – da parte di un'agenzia di stampa – concernenti un' indagine giudiziaria in cui la stessa è coinvolta, e al rischio di un'ulteriore diffusione di dati che la riguardano.

In particolare, da alcune intercettazioni telefoniche disposte in sede giudiziaria su utenze che la riguardano, disposte a seguito della presunta divulgazione, da parte della giornalista medesima, di atti e documenti a contenuto riservato, sarebbero emersi alcuni "aspetti relativi alla vita privata" che potrebbero formare oggetto di un'indebita violazione del segreto dell'indagine e dei propri diritti.

L'interessata sostiene di aver appreso dal predetto organo dell'esistenza sia di un procedimento penale che la riguarda, sia di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche che persone non autorizzate avrebbero abusivamente conosciuto, benché riservate, e menzionato in missive anonime inviate a vari giornalisti, riferite anche a rapporti personali.

Alla luce di quanto sopra, la giornalista, che nella circostanza si dichiara parte lesa di ingiuste lesioni a beni della personalità derivanti dall'esercizio dell'attività giornalistica, ha chiesto al Garante un intervento volto a valutare l'accaduto, anche al fine di prevenire un'ulteriore illecita divulgazione, da parte degli organi di stampa, delle informazioni attinenti alla sua vita privata.

OSSERVA

A seguito della segnalazione in esame, l'Autorità è chiamata ad affrontare il tema, delicato e complesso, dei rapporti degli uffici giudiziari e di polizia con gli organi di stampa, avuto particolare riguardo alle modalità con cui questi ultimi acquisiscono e i primi trattano i dati concernenti persone sottoposte ad indagine penale o comunque coinvolte in vicende giudiziarie.

Già in passato il Garante si è occupato di tali aspetti, anche con specifico riferimento alla raccolta e alla diffusione di informazioni desunte da intercettazioni telefoniche o videoregistrazioni effettuate nel corso di procedimenti penali (Provv. 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659; in questo volume a pagina 189. Ndr.] e Provv. 30 ottobre 2000 in Newsletter 30 ottobre-5 novembre [doc. web n.  45987]).

Al riguardo, occorre dapprima ricordare come tali temi trovino una specifica regolamentazione in alcune disposizioni di natura penale e processuale. Nell'ambito del procedimento penale, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono di regola coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza o non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Anche al di fuori di tali ipotesi il pubblico ministero può disporre l'obbligo del segreto per singoli atti, nel caso in cui l'imputato lo consenta o quando la conoscenza dell'atto possa ostacolare le indagini riguardanti altre persone. Analogamente, il pubblico ministero può disporre il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (art. 329, commi 1 e 3, c.p.p.).

Proprio con riguardo agli atti coperti da segreto – quali quelli appena richiamati – il codice di procedura penale dispone espressamente un divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione. Tale divieto si estende anche agli atti non più coperti dal segreto, fino a che siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, commi 1 e 2, c.p.p.). Da ultimo, l'art. 684 del codice penale sanziona chiunque pubblichi "anche per riassunto o a guisa di informazione" atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

L'ordinamento pone poi maggiore attenzione alla conoscibilità delle attività di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche, che potrebbero essere state disposte nel caso di specie, non solo ponendo limiti per la loro utilizzabilità, ma anche sanzionando penalmente il comportamento di chiunque ne faccia oggetto di una divulgazione (art. 5 decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, che ha sostituito l'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Come si evince dagli atti, l'eventuale violazione delle norme in materia di segreto investigativo e d'ufficio è già oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale va quindi inviata copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, anche in relazione allo scritto anonimo inviato a diversi giornalisti, i cui contenuti – da quanto si evince dagli atti – non risultano, allo stato, essere stati oggetto di diffusione da parte degli organi di stampa.

Fermo restando quanto sopra, e a prescindere dalla violazione o meno del segreto, la vicenda portata all'attenzione di questa Autorità deve essere comunque esaminata con particolare riferimento alla necessità di garantire il pieno rispetto della dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nell'inchiesta giudiziaria, nel quadro della protezione accordata alle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali trattati da parte di organi di polizia e presso uffici giudiziari devono essere in ogni caso raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle disposizioni in materia di misure di sicurezza (art. 15 legge n. 675/1996; d.P.R. n. 318/1999), anche per evitare, in particolare, un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per finalità non conformi a quelle per le quali sono stati raccolti.

L'eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle intercettazioni. Ciò sulla base di un preciso dovere sancito dall'art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996 (cfr. Provv. 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659]).

In questi casi, il parametro della liceità – al pari di quello della correttezza, anch'esso disciplinato dal medesimo art. 9 – trova sostanza e contenuto anche nel rinvio che tale norma reca alle disposizioni del codice penale e di procedura penale sopra richiamate. Le quali, così, assurgono ad ulteriore canone di valutazione sulla liceità delle pubblicazioni, anche a prescindere dagli eventuali profili penalistici della vicenda.

Occorre inoltre evidenziare che, anche in presenza di un fatto di interesse pubblico – quale risulta essere quello alla base della vicenda – il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - v. Provv. 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, ed anche con riguardo alle possibili, ulteriori pubblicazioni di notizie relative alla stessa vicenda, si deve quindi evidenziare che la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare comunque un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulla liceità della loro raccolta, evitando di diffondere le informazioni che attengano a comportamenti strettamente personali della segnalante, non direttamente connessi alla vicenda penale sopradescritta. Informazioni, queste, la cui diffusione potrebbe invece incidere gravemente sulla dignità e sulla sfera privata della segnalante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) segnala ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 agli organi di informazione la necessità di conformarsi ai principi sopra richiamati, anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda esaminata;

b) dispone l'invio del presente provvedimento al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e all'ufficio giudiziario procedente, per opportuna conoscenza.

Roma, 11 aprile 2002 [doc. web n. 1065194]


 

 

QUEI MESSAGGI DA NON PUBBLICARE
Un immobiliarista e sua moglie chiedono di censurare la pubblicazione di numerose intercettazioni. Il Garante non interviene sui testi che parlano di operazioni economiche ma definisce illecita la diffusione, tra l'altro, di messaggi Sms molto personali tra i due coniugi

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato dai signori Stefano Ricucci e Anna Falchi in data 3 ottobre 2005 nei confronti di Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., Rcs editori S.p.A., Editoriale Nord soc. coop r.l., Milano Finanza editori S.p.A. ed Editrice La Stampa S.p.A.;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. È pervenuto a questa Autorità un reclamo con il quale Stefano Ricucci e Anna Falchi lamentano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione da parte di alcune testate giornalistiche (la Repubblica, edizioni del 6, 7 e 12 agosto 2005; Corriere della sera del 5 agosto 2005; La Padania del 6 agosto 2005; MF del 5 agosto 2005 e La Stampa del 8 agosto 2005), del contenuto di trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che concerne l'acquisizione di azioni della Banca Antonveneta e che ha coinvolto diversi soggetti tra i quali il Ricucci.

In particolare, i reclamanti lamentano che gli articoli pubblicati abbiano riportato anche i testi di messaggi Sms, e brani di conversazioni telefoniche, riguardanti esclusivamente la sfera privata degli interessati o, comunque, attinenti a rapporti personali o interessi professionali irrilevanti per il procedimento penale.

Gli editori titolari del trattamento hanno articolato ampiamente le proprie deduzioni, contestando quanto asserito con il reclamo.

OSSERVA

2. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni editori, negli articoli pubblicati figurano, accanto ad altre informazioni e notizie, diversi dati personali relativi ad entrambi o ad uno dei reclamanti (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Il Codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile al loro trattamento, anche per ciò che concerne le notizie inerenti assetti azionari di società, che contengono anch'esse dati personali relativi all'attività economica del Ricucci.

Trattandosi di articoli di stampa, è altresì applicabile la disposizione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, nella quale è ribadito il principio di legge secondo cui il giornalista può raccogliere dati personali e diffonderli, anche senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia).

I servizi pubblicati dai diversi giornali attengono ad una questione che ha assunto un notevole rilievo per l'opinione pubblica sul piano anche internazionale, in ragione sia dell'incidenza che i fatti in fase di accertamento potevano assumere in alcuni contesti economico-finanziari, sia della notorietà di alcune persone interessate.

L'interesse pubblico connesso alle vicende per le quali è stato instaurato il procedimento penale ha giustificato la diffusione di dati personali in base alla vigente disciplina del segreto delle indagini, delle intercettazioni e dello stralcio dei relativi contenuti, di cui non risulta illecita l'acquisizione da parte di giornalisti. I reclamanti stessi indicano in atti la data del 2 agosto 2005 come quella a partire dalla quale gli atti erano conoscibili in quanto depositati.

Salvo quanto di seguito indicato al punto 3, i dati personali pubblicati potevano essere oggetto di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche se si tratta di dati che potrebbero essere stati sinora utilizzati direttamente solo in parte nel procedimento penale, o che potrebbero non essere comunque direttamente rilevanti ai fini delle ipotesi di reato in fase di accertamento.

Come riconosciuto anche nel reclamo, le operazioni finanziarie cui si riferisce gran parte dei dati pubblicati erano di eccezionale rilievo.
Sono state pubblicate informazioni relative ad attività economico-imprenditoriali di soggetti coinvolti nella vicenda, concernenti fatti che potevano determinare ripercussioni su mercati ed assetti azionari (cfr. in particolare le informazioni relative a presunte modificazioni dell'azionariato di Telecom Italia S.p.A. o alla "scalata" Rcs).

Per questa parte, la pubblicazione di dati personali non risulta aver violato il principio di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, anche per quanto riguarda i brani delle trascrizioni attinenti prassi adottate da protagonisti della vicenda, oppure contatti e relazioni interpersonali con rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, forze politiche e istituzioni.

Per questi profili, il reclamo non risulta quindi fondato.

3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per ciò che riguarda una tipologia di dati non attinente alle predette vicende economico-finanziarie.

Mentre per alcune conversazioni telefoniche tra i reclamanti menzionate a pag. 3 e 4 del reclamo non si può escludere un collegamento, seppure indiretto, con le medesime vicende economico-finanziarie in questione (l'incontro della Falchi con un imprenditore in un aeroporto; sospetti relativi ad un incidente stradale occorso al fratello della Falchi), risulta illecita la pubblicazione del testo di due messaggi Sms inviati dalla Falchi al Ricucci il 6 luglio 2005, dal contenuto (menzionato a pag. 3 del reclamo) esclusivamente privato e del tutto personale in quanto relativi al rapporto affettivo tra i due.

Il testo di questi due messaggi, diffusi dal quotidiano la Repubblica nell'edizione del 6 agosto 2005, contiene informazioni che assumono anch'esse la natura di dato personale e la cui diffusione in ambito giornalistico è illecita non avendo i dati alcun rilievo sul ruolo e sulla dimensione pubblica dei protagonisti (art. 6 del predetto codice di deontologia).

In proposito, non può inoltre trarsi con evidenza alcuna giustificazione dell'arbitraria lesione della sfera privata dei reclamanti, neppure ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Codice (nella parte in cui questo consente al giornalista di trattare dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico), dalla circostanza che la Falchi abbia rilasciato in passato dichiarazioni e interviste sul suo rapporto affettivo con il Ricucci.

Risulta altresì illecita la diffusione, effettuata dal quotidiano la Repubblica nell'edizione del 12 agosto 2005, del testo di una conversazione dell'8 luglio 2005, durante la quale la Falchi informava il Ricucci della possibile vendita all'asta di un cinema di Roma, sollecitando il suo interessamento. Tale informazione, pur non avendo come i predetti due Sms un carattere strettamente privato e personale, non risulta allo stato degli atti caratterizzata dal predetto requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, che può giustificarne la diffusione (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia).

Per quest'ultima parte, va quindi accertata l'illiceità del trattamento da parte della predetta testata e dichiarata la fondatezza in proposito del reclamo.

4. In parziale accoglimento del reclamo, per ciò che concerne solo i messaggi Sms indicati al precedente punto 3, deve quindi disporsi ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice, nei soli confronti del Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. quale titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il sito web della testata, dei testi dei medesimi Sms, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento. Va altresì prescritto alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento.

Va altresì disposto l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondato solo parzialmente il reclamo e vieta al Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., quale titolare del trattamento dei dati personali pubblicati da la Repubblica, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'ulteriore diffusione dei contenuti dei due Sms del 6 luglio 2005 e di una conversazione dell'8 luglio, indicati al punto III del reclamo, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento; prescrive, altresì, alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]

 


 

 

INTERCETTAZIONI E GOSSIP
Un provvedimento generale del Garante. Nel riportare le trascrizioni di intercettazioni telefoniche, i mezzi di informazione devono valutare più attentamente l'effettiva essenzialità di quanto pubblicato

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;

RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;

RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;

RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:

a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);

RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:

a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;

b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;

c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;

d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;

e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o dentificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;

CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);

CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;

RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]

 


7.3. FOTO SEGNALETICHE

 

 

DANNI SPESSO IRREPARABILI
Una dichiarazione del prof. Ugo De Siervo, componente del Garante, ribadisce che le foto segnaletiche possono essere trasmesse ai mezzi di informazione senza il consenso degli interessati solo per specifiche esigenze di interesse pubblico

"Anche negli ultimi giorni, telegiornali e quotidiani hanno più volte pubblicato o trasmesso foto segnaletiche di persone che erano state fermate o arrestate.
Foto che sono state evidentemente fornite ai giornalisti da componenti di diversi corpi di polizia, in palese contrasto con una esplicita presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali, che il 2 luglio scorso ha invitato le autorità preposte ai corpi di polizia a prendere atto che "la raccolta di tali particolari informazioni personali, è finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità, non è più permessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, che esplicitamente qualifica come ‘dato personale' qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie".

A questo proposito, occorre allora ribadire che la trasmissione di foto segnaletiche ai mezzi di informazione, senza il consenso degli interessati, è ammissibile solo per comprovabili necessità di indagini di polizia o di giustizia. Ciò era già scritto nell'art. 97 della vecchia legge del 1941 sul diritto di autore (norma spesso non rispettata), ma adesso è subentrata anche la legge n. 675 del 1996; questa legge tutela che anche le riproduzioni fotografiche delle persone debbano avvenire "nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale".

Sembra evidente che non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la riproduzione, contro la volontà dell'interessato, di fotografie fatte forzosamente da organi di polizia per fini di documentazione e di indagine e diffuse senza che sussistano specifiche esigenze di interesse pubblico.

Nel ricorrente dibattito sui limiti, etici e giuridici, del diritto di cronaca, occorrerebbe farsi carico anche della necessità di non arrecare danni, spesso irreparabili, a persone semplicemente indagate od imputate, riproducendo, senza il loro consenso, loro fotografie destinate a fini del tutto particolari".

Roma, 9 settembre 1997 [doc. web n. 49303]


 

 

AIDS E FOTO DI UNA PROSTITUTA
La polizia giudiziaria diffonde nome, cognome, fotografia e ospedale di ricovero di una prostituta affetta da Aids. Per il Garante le finalità cui mirava la diffusione dei dati (informare le persone che avevano avuto rapporti a rischio) potevano essere efficacemente perseguite anche evitando la divulgazione dei dati della persona

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Z

OGGETTO: Divulgazione da parte della polizia giudiziaria di dati relativi all'Aids.

1. PREMESSA

Questa Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni relative alla divulgazione di alcuni dati personali riguardanti una prostituta risultata sieropositiva nella provincia di Z. Tali dati (fotografia, dati anagrafici e ospedale di ricovero dell'interessata) sarebbero stati diffusi agli organi di informazione dalla locale polizia giudiziaria, con contestuale comunicazione alle questure di altre città dei nominativi delle persone che risultavano aver intrattenuto rapporti con l'interessata.

Le segnalazioni prospettavano, in modo particolare, la violazione della legge n. 135/1990 in materia di Aids (e in particolare del relativo art. 5, comma 4, secondo cui gli operatori sanitari possono comunicare i "risultati di autorizzazioni diagnostici diretti o indiretti per infezione da Hiv" di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della loro professione "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti"), nonché della legge n. 675/1996 sulla tutela dei dati personali.

Il Garante ha acquisito alcune informazioni da codesta procura della Repubblica, che ha confermato che:
a) nell'ambito di alcune indagini investigative relative ai delitti di favoreggiamento, di sfruttamento della prostituzione e di tentate lesioni gravissime in danno di un numero indeterminato di persone è emerso che la predetta prostituta era sieropositiva e che, "cosciente del suo stato, intratteneva abitualmente rapporti carnali senza profilattico con i suoi frequentatori";
b) per accertare la veridicità del fatto era stato richiesto al personale di polizia giudiziaria della questura di Z di acquisire le cartelle cliniche ed altra documentazione medica presso la Ausl;
c) "all'esito positivo della verifica, al fine di allertare tutti coloro che avevano avuto rapporti senza precauzione con la donna," si è ritenuto necessario autorizzare il predetto personale "a dare pubblicità agli atti investigativi necessari alla prosecuzione delle indagini, così da evitare, mediante diffusione del dato relativo allo stato di salute della ..., che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori (art. 5 c.p.p.)";
d) i fatti oggetto delle indagini sono stati successivamente ammessi dall'interessata durante una trasmissione televisiva del 19 febbraio 1998. In relazione, poi, al trattamento dei dati personali, codesta procura ha fatto presente di essersi mossa "nel rispetto degli articoli 21 e 30 della legge 31/12/96, n. 675".

2. LA LEGGE N. 675/1996
La legge n. 675/1996 ha reso al momento applicabili solo alcune delle sue disposizioni ai trattamenti di dati personali svolti "per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari" o da soggetti pubblici per finalità "di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento" (art. 4, comma 1, lettere d) ed e)). Non a caso la connessa legge n. 676 del 1996 ha delegato il Governo ad emanare in proposito alcune disposizioni integrative, al fine di disciplinare specificamente anche questi trattamenti sulla base degli opportuni adattamenti (art. 1, comma 1, lett. i)). Tali norme dovrebbero essere emanate entro il 31 luglio 1999, in attuazione dell'ulteriore delega contenuta nella recente legge n. 344/1998.

Alcune disposizioni della legge n. 675 sono però applicabili già oggi alle attività degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria (v. art. 4, comma Z). In particolare, come già ricordato dal Garante in precedenti provvedimenti, tali soggetti devono rispettare i principi previsti dall'art. 9 della legge n. 675/1996 in ordine alle modalità della raccolta e ai requisiti dei dati personali.

Fermo restando il rispetto di tali principi e delle altre disposizioni applicabili (artt. 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32, comma 6 e 7, 34 e 36 della legge n. 675/1996), i trattamenti di dati per finalità giudiziarie o, comunque, di prevenzione dei reati non sono ancora disciplinati con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto anche dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge n. 676. I medesimi trattamenti, pertanto, rimangono al momento esclusi dall'applicazione delle altre disposizioni della legge n. 675 concernenti, ad esempio, il trattamento dei dati sensibili e, in particolare, relativi alla salute (artt. 22 e 23).

3. DISPOSIZIONI NON APPLICABILI NEL CASO DI SPECIE
Quanto riassunto nei precedenti paragrafi rende necessario precisare che alcune disposizioni (alle quali si è pure fatto riferimento nelle segnalazioni pervenute o nel pubblico dibattito che è scaturito sulla vicenda) non sono, in realtà, applicabili al caso in esame. In particolare, oltre a quanto si dirà nel prosieguo relativamente agli artt. 114 e 329 c.p.p., si è constatato che non trovano diretta applicazione le seguenti disposizioni:

  1. gli artt. 21, comma 4, lett. b) e 23, comma 4, della legge n. 675, che riguardano entrambi la diffusione di dati effettuata da soggetti ai quali la legge n. 675 si applica già oggi interamente (ad esempio, da strutture sanitarie) e non anche i casi in cui tale diffusione sia effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria;
  2. le norme contenute nella legge n. 135/1990 in tema di Aids, che non riguardano anch'esse, direttamente, gli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, essendo riferite più specificamente ai compiti e ai doveri in ambito sanitario e ad alcune tematiche relative al rapporto di lavoro;
  3. l'art. 30 della legge n. 675, che riguarda l'istituzione del Garante.

Queste constatazioni devono essere però accompagnate una duplice considerazione:
la citata legge-delega n. 676/1996 indica infatti al legislatore delegato, nell'ambito dei propri principi e criteri direttivi, la necessità di individuare particolari cautele per i trattamenti di dati effettuati in ambito giudiziario e investigativo "che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato" (v. il cit. art. 1, comma 1, lett. i), num. 5)), e tale principio reca un chiaro, benché implicito, riferimento anche ai dati di natura sensibile.

In secondo luogo, le disposizioni della legge n. 135/1990, pur non essendo direttamente applicabili al caso di specie, devono essere tenute in considerazione come precise linee di tendenza dell'ordinamento, nella parte in cui evidenziano l'esigenza di una particolare tutela per le informazioni inerenti ai casi di Aids o di infezione da Hiv.

4. I PRINCIPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA DEI DATI TRATTATI
In diverse occasioni (v., in particolare, il Provv. del 22 ottobre 1998 [doc. web n. 
1104097] sulle modalità di notificazione degli atti giudiziari e di altri atti, anch'esso allegato), il Garante ha sottolineato che la legge n. 675 "permette di ‘rileggere' la disciplina vigente in vari settori e di applicarla, alla luce dei principi da essa affermati, in modo da renderla compatibile con l'esigenza di salvaguardia della dignità e della riservatezza dei cittadini".

In questo quadro, si deve quindi ritenere che i principi sanciti dall'art. 9 della legge n. 675 sui requisiti dei dati personali (applicabili anche agli organi di polizia e all'autorità giudiziaria) obblighino già oggi i soggetti operanti nei diversi settori a conformare la propria attività di raccolta, elaborazione, utilizzazione, ecc. dei dati in modo da rispettare i diritti degli interessati e da non recare loro un pregiudizio ingiustificato in relazione alle finalità perseguite.

In particolare, nel caso di specie assumono diretta rilevanza i principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati personali rispetto alle finalità per i quali essi sono raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Tali principi impongono di raccogliere e di trattare in varia forma, specie in caso di comunicazione e diffusione, le sole informazioni di carattere personale la cui utilizzazione sia, caso per caso, realmente giustificata dagli scopi perseguiti, selezionando i dati effettivamente pertinenti ed escludendo, contestualmente, i dati, le informazioni e le notizie il cui impiego ecceda quanto necessario per perseguire gli scopi medesimi.

Questa attenzione deve essere, poi, più accurata quando si trattano informazioni per le quali l'ordinamento prevede un particolare regime di tutela, quali, appunto, quelle relative all'Aids o all'infezione da Hiv, la cui ingiustificata circolazione può arrecare grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati ed essere fonte per discriminazioni.

5. DIVULGAZIONE DI NOTIZIE ACQUISITE NELL'INDAGINE PENALE
Nelle notizie fornite al Garante, codesta procura ha inserito un succinto riferimento alla "pubblicità degli atti investigativi necessari alla prosecuzione delle indagini" curata dal dirigente della locale squadra mobile. Ciò ha posto l'interrogativo se la diffusione dei dati relativi alla prostituta sia stata disposta anche in applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale che permettono al pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, di derogare al divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto (stabilito dall'art. 114 c.p.p.) e di consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o parti di essi "quando è necessario per la prosecuzione delle indagini" (art. 329 c.p.p.).

Il riferimento di codesta procura è però accompagnato dalla menzione della finalità perseguita (evitare "che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori"), mentre nessuna delle indicazioni fornite nella nota della procura permette di ritenere che la diffusione dell'immagine e delle generalità della prostituta sia stata disposta per esigenze di indagine.

È da osservare poi che gli artt. 114 e 329 c.p.p. non devono essere presi in considerazione nel presente provvedimento anche per un altro profilo, in quanto la diffusione dei dati alla quale si riferiscono le segnalazioni pervenute sembra essersi concretizzata con la rivelazione di alcune notizie ai mezzi di informazione (che non è disciplinata dai predetti articoli) anziché con la pubblicazione di atti investigativi o del loro contenuto (regolata invece dalle predette disposizioni).

La nota di codesta procura, citando una non meglio, precisata "autorizzazione" a diffondere le predette notizie (data dalla procura stessa al dirigente della squadra mobile), ha posto poi un secondo interrogativo. Rimane infatti dubbio se la diffusione dei dati relativi alla prostituta sia il frutto di un atto d'iniziativa della polizia giudiziaria conforme alle direttive del p.m. o, invece, di un'attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (art. 55, comma 2, c.p.p.). Tuttavia, questa circostanza non assume particolare rilevanza per l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 675, essendo tale articolo applicabile indifferenziatamente all'una e all'altra delle ipotesi poc'anzi evidenziate (cfr. art. 4, comma 1, lettere d) ed e), legge n. 675/1996).

6. CONSEGUENZE DERIVANTI DAL REATO E UTILIZZAZIONE DEI DATI
Allo stato degli atti, deve darsi quindi per presupposto che la polizia giudiziaria abbia divulgato i dati per informare dell'accertata sieropositività della prostituta le persone che si erano sottoposte a rapporti a rischio con quest'ultima, allo scopo di evitare che i reati contestati venissero portati a conseguenze ulteriori (art. 55 c.p.p.).

Poiché gli elementi a disposizione inducono a ritenere che l'interessata non esercitasse più la prostituzione al momento della divulgazione dei dati, deve dedursi che la diffusione della sua immagine e delle sue generalità sia stata ritenuta doverosa per indurre le predette persone ad adottare le opportune cautele, anche in riferimento ai rapporti con altre persone, oppure a sottoporsi a spontanei accertamenti.

Deve al riguardo precisarsi che ai fini del presente provvedimento non assume concreta rilevanza il profilo relativo alla possibilità di applicare l'art. 55 c.p.p. per perseguire questa finalità. Conseguentemente, non occorre considerare il dibattito giurisprudenziale relativo al modo di applicazione del medesimo art. 55 (si discute infatti se per le funzioni indicate in tale articolo si possano utilizzare anche misure non tipizzate nel codice di procedura penale, come quella in esame, o se si debbano impiegare i soli strumenti previsti da altre norme del c.p.p.: sull'argomento, v. in particolare Cass., Sez. Un., 24 luglio 1991, n. 9; Sez. II, 11 ottobre 1994, n. 3974; Sez. V, 17 gennaio 1991, n. 525).

Ciò premesso, va osservato che le finalità cui mirava la diffusione dei dati (che non sono poste in discussione in questa sede) potevano essere perseguite con pari efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675, modalità più rispettose dei principi di cui all'art. 9 di tale legge. In particolare, poteva essere evitata la divulgazione dell'immagine e delle generalità della persona e la sua ingiustificata esposizione all'attenzione di tutti i mezzi di informazione, anche a livello nazionale e all'estero.

In altre parole, gli organi investigativi dovevano individuare modalità e procedure di informazione più selettive, basate ad esempio, come è avvenuto successivamente in casi analoghi, sulla divulgazione della notizia della sieropositività (e da altri elementi di identificazione indiretta) di una persona che si prostituiva abitualmente in una determinata zona, accompagnata, sempre a livello esemplificativo, dall'istituzione di numeri verdi o di altri servizi di informazione ed assistenza.

L'attenzione che doveva essere prestata ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati al momento della loro divulgazione, era tanto più necessaria se si considerano le garanzie sanate dalla legge n. 135/ 1990 e se si riflette sul fatto che, qualora gli organi investigativi non avessero divulgato direttamente i dati, ma avessero invitato i medici competenti a farlo, questi ultimi, nonostante l'invito, non avrebbero potuto adempiere alla richiesta di divulgare i dati identificativi dell'interessata, ostandovi un divieto di legge (v. il combinato disposto degli artt. 21, comma 4, 43, comma 2, della legge n. 675/1996 e 5, comma 4, della legge n. 135/1990).

Va osservato infine che non sono stati forniti elementi rispetto all'ipotizzata comunicazione alle questure di altre città dei nominativi delle persone che avrebbero intrattenuto rapporti con la prostituta. Al riguardo, non può che segnalarsi la necessità che le comunicazioni e le successive utilizzazioni dei dati avvengano con modalità idonee ad assicurare la loro riservatezza e il rispetto dei principi sopraindicati.

7. CONCLUSIONI
In relazione a quanto sopra esposto, il Garante, visti gli artt. 9, comma 1, lett. d) e 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, segnala alla questura di Z e alla procura della Repubblica presso il locale Tribunale la necessità di conformare i trattamenti di dati ai principi sopra evidenziati e in particolare di evitare, anche in altri procedimenti, l'ingiustificata diffusione di dati personali relativi ai casi di Aids e di infezione da Hiv, nei termini indicati nel presente provvedimento.

Roma, 13 aprile 1999 [doc. web n. 39077]


 

 

FOTOGRAFIE DA NON DIFFONDERE
Le maggiori testate giornalistiche italiane e alcuni quotidiani locali vengono richiamati al rispetto delle disposizioni sulla pubblicazione di foto segnaletiche e di immagini che ritraggono persone con manette al polso. Il provvedimento viene inviato anche ai responsabili delle forze dell'ordine

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Rilevato che nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno pubblicato articoli di cronaca recanti immagini di persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale;

Constatato in particolare che:
a) nella cronaca di Roma del quotidiano Corriere della Sera dell'8 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto per omicidio del signor XY, ritratto in ufficio assieme a personale di polizia in una immagine nella quale, pur non essendo visibili manette, appare evidente lo stato di coercizione consistente nella presa alle braccia di personale appartenente alla polizia che lo traduce;
b) nei telegiornali Tg Uno della Rai delle ore 13,30 dell'11 febbraio 2003 e delle ore 8,00 del 12 febbraio 2003 sono stati trasmessi servizi relativi ad un'azione di polizia contro lo spaccio di droga nei quali sono:
1. stati trasmessi filmati che ritraggono alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;
2. state diffuse le immagini fotografiche riguardanti alcune persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
c) nella cronaca di Trento del quotidiano l'Adige del 12 febbraio 2003 sono state pubblicate, in un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto b), immagini fotografiche di 14 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
d) nel quotidiano locale Trentino del 12 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto b) nel quale sono ritratte le immagini fotografiche:
1. di alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;
2. di 10 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
e) nella cronaca di Roma del quotidiano la Repubblica del 20 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto del signor YZ per aver investito e ucciso sulle strisce pedonali, senza prestare soccorso, una persona anziana che attraversava la strada; che la fotografia pubblicata ritrae l'arrestato con le manette ai polsi mentre viene tradotto dalla polizia;
f) nella cronaca del quotidiano Corriere della Sera del 14 marzo 2003 sono state pubblicate, in un servizio relativo all'omicidio del venditore ambulante di Comiso signor ZH, le immagini fotografiche delle persone accusate dell'omicidio – la convivente signora XH ed un'amica di quest'ultima signora YH – che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento;

Visto l'art. 8 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), il quale,
- al comma 2, dispone che "Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato" e,
- al comma 3, prevede che "Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi";

Visto l'art. 114, comma 6 bis, del codice di procedura penale che vieta "la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all'art. 42 bis, comma 4, prevede espressamente che: "Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (…) da necessità di giustizia o di polizia (…) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

Rilevato che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalla legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, violazioni che non sono invece ravvisabili per la recente diffusione di immagini di appartenenti a formazioni terroristiche coinvolti nel grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze;

Constatato in particolare che:

1. nei casi sopra indicati sub a), b1), d1), ed e) non appaiono adottate le richiamate cautele in caso di traduzioni e che si è così favorita la raccolta e la diffusione mediante la pubblicazione dell'immagine e la trasmissione di video delle persone private della libertà personale, riprese mentre si trovavano sottoposte all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica;
2. in relazione ai casi indicati sub b2), c), d2) ed f) di divulgazione e successiva pubblicazione, anche in video, dei volti dei catturati non appaiono, analogamente, sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;

Considerato che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell'ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l'esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. a) e d), legge n. 675/1996);

Considerato che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell'ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, trasmessa anche alle questure (Circolare n. 123/A/183B.320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l'attenzione sulla necessità che, anche nell'ipotesi di evidente ed indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione";

Constatato che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

Ritenuta la necessità di vietare alle testate indicate nel dispositivo l'ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

Considerata la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 e di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

  1. ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all'editore e al direttore responsabile dei quotidiani Corriere della Sera, la Repubblica, l'Adige, Trentino e a Rai Radio televisione italiana S.p.A., l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa ai punti a), b), c), d), e) e f) e segnala a tutti i predetti soggetti, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;
  2. dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia di Stato, ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e alle autorità giudiziarie che procedono per i reati per i quali è avvenuto l'arresto e la cattura degli interessati.

Roma, 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451]


 

 

IMMAGINI VIETATE
Alcune testate pubblicano le foto segnaletiche di varie persone coinvolte in un'indagine su stupefacenti e prostituzione. Il Garante ricorda il no a tali pubblicazioni in assenza di "comprovati fini di giustizia e di polizia" 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che nei giorni scorsi diversi organi di informazione hanno diffuso varie immagini di foto segnaletiche riguardanti persone, anche nominativamente indicate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in relazione ad una indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma, immagini poste con evidenza a disposizione di organi di stampa da operatori di polizia, come emerge dalle recenti pagine di quotidiani che mostrano un operatore che esibisce a giornalisti numerose foto segnaletiche;

CONSTATATO in particolare che, dalle prime risultanze acquisite da questa Autorità, le citate foto segnaletiche risultano, allo stato, pubblicate dai seguenti quotidiani: la Repubblica del 21, 22 e 23 novembre 2003, il Corriere della sera del 25 e 26 novembre 2003, Il Messaggero del 20 novembre 2003, Il Giornale del 21 novembre 2003, Il Tempo del 20 novembre 2003, Il Mattino del 21 novembre 2003 e l'Avvenire del 26 novembre 2003;

RILEVATO altresì che da segnalazioni pervenute le predette foto segnaletiche risultano essere state diffuse anche da testate televisive in fase di individuazione;

VISTO l'art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), il quale, al comma 2, dispone che "Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (...) da necessità di giustizia o di polizia (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

Rilevato che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalla legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

Constatato, in particolare, che in relazione ai casi sopra indicati di divulgazione delle immagini fotografiche segnaletiche degli indagati non risultano sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;

Rilevato che il Garante ha già constatato in altri casi l'illiceità di siffatto trattamento di dati, da ultimo con provvedimento del 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451; in questo volume a pagina 212. Ndr.] ;

Considerato che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell'ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l'esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, 1, lett. a) e d) legge n. 675/1996);

Considerato che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell'ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, trasmessa anche alle questure (circolare N. 123/A/183. B.320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l'attenzione sulla necessità che, anche nell'ipotesi di evidente ed indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione";

Constatato che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 11, comma 2, del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

Ritenuta la necessità di vietare alle testate sopra indicate l'ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e ritenuta la necessità di disporre analogo divieto nei riguardi delle testate televisive a carattere nazionale indicate in atti;

Considerata la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 e di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

  1. ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all'editore e al direttore responsabile dei quotidiani la Repubblica, il Corriere della sera, Il Messaggero, Il Giornale, Il Tempo, Il Mattino e l'Avvenire, nonché delle testate televisive indicate in atti, l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa e segnala ai soggetti destinatari del presente provvedimento, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel provvedimento medesimo, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;
  2. dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Roma, 26 novembre 2003 [doc. web n. 1053631]

La sentenza del Tribunale di Milano

Il direttore e l'editore del Corriere della Sera impugnano il provvedimento reso dal Garante. Il Tribunale di Milano respinge il ricorso; la sentenza di rigetto sottolinea le "esigenze di speditezza degli interventi dell'Autorità" e conferma in toto la ormai consolidata "giurisprudenza" del Garante in argomento, attenta ai diritti e alla dignità delle persone interessate.

TRIBUNALE DI MILANO
Sez. I civile
SENT. 12746/04

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 22 gennaio 2004 Stefano Folli - direttore responsabile del quotidiano Corriere della Sera - e la SpA RCS Quotidiani (editrice del medesimo periodico) impugnavano il provvedimento reso in data 26 novembre 2003 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. l), della legge 675/96, chiedendo "in via preliminare, [di] annullare il provvedimento ... in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa o per inesistenza e/o difetto di motivazione; nel merito, ... siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto". Nella specie il Garante aveva vietato ai ricorrenti "l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa", con astensione (dei destinatari del provvedimento) "da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi" (cfr. art. 31, lett. c), legge 675/96), constatata la pubblicazione su alcuni quotidiani (tra i quali il "Corriere della Sera") di "foto segnaletiche riguardanti persone, anche nominativamente indicate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in relazione ad una indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma, immagini poste con evidenza a disposizione di organi di stampa da operatori di polizia".
Si costituiva in giudizio per l'opposto Ufficio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, confutando le motivazioni esposte in ricorso e richiamando (nel merito) il codice di deontologia contemplato dall'art. 25, legge 675/96.

Il procedimento – a livello amministrativo – era incardinato con rito camerale collegiale quale ricorso di volontaria giurisdizione (cfr. l'art. 29, comma 7, legge 675/96) ma il Collegio – all'udienza del 4 marzo 2004 – rilevava l'applicabilità "ratione temporis" della (nuova) previsione dell'art. 152, d.l.vo 196/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004, art. 186), cosicché la causa era iscritta a ruolo ordinario contenzioso a cura di parte ricorrente e assegnata alla 1a sezione civile. Precisate le conclusioni alla (2a) udienza del 21 settembre 2004 e assegnati termini per difese conclusionali, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 9 novembre 2004 con la pronuncia del dispositivo allegato al verbale.

Ad integrazione della narrativa che precede, va precisato che -preliminarmente- la difesa dei ricorrenti ha articolato motivi di "rito", cioè attinenti alla regolarità del procedimento seguito dal Garante ed alla consistenza della motivazione del provvedimento (qui impugnato) del 26 novembre 2003.

Sul piano dommatico, sembra al decidente che tali questioni di legittimità-validità siano estranee alla cognizione dell'AGO prevista dall'art. 29 legge 675/96 e – ora – dal Codice del 2003 (art. 152), al di là dell'ambiguo richiamo alla deroga ai principi dell' art. 4, legge 2248/1865 all. E, che attiene (a quanto è possibile intendere) all'incidenza della statuizione sul provvedimento del Garante (cfr. – già – art. 23 legge 689/81); è sufficiente – al riguardo – osservare come la "ratio" della tutela rimessa al giudice ordinario risieda nell'esigenza di tutela dei diritti disciplinati dalla legge – cui i poteri dell'Autorità indipendente sono strumentali – e non già nel controllo di procedimenti e provvedimenti di una P.A. cui la materia sia (integralmente) assegnata a livello amministrativo.

In ogni caso i rilievi di ricorso sono destituiti di fondamento.

Quanto all'assenza di contraddittorio nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 31, lett. l), legge 675/96 (operativo al momento dell'intervento dell'Autorità), questo tribunale (decreto 26/30 giugno 2003) ha già avuto modi di osservare che l'assenza di regole procedimentali non costituisce lacuna colmabile analogicamente – con le previsioni attinenti all'ipotesi del procedimento attivato su istanza di parte ("naturaliter" da verificare nel contraddittorio) – ed appare coerente con le esigenze di speditezza dell'intervento dell'Autorità, rimanendo rimessa al contenzioso di fronte al giudice ogni possibilità di difesa dei diritti e facoltà (asseritamente) compressi (non a caso era ed è contemplato un potere di sospensiva – in limine litis – del giudice adito).
La natura della materia e dell'autorità regolatrice non permettono estrapolazioni normative da altre branche ed istituti amministrativi, di tipo generale (legge sul procedimento) o speciale (sanzioni amministrative).

Il rilievo di incostituzionalità è un fuor d'opera, non risultando costituzionalizzati principi sul "contraddittorio" amministrativo ma sulla tutela giudiziaria a fronte degli atti di pubblica supremazia incidenti (ex se) su diritti o interessi.

Quanto al preteso difetto di motivazione, è agevole sottolineare come il provvedimento 26 novembre 2003 presenti una motivazione cumulativa perfettamente calzante rispetto alla fattispecie concernente "Corsera" (espressamente citato, in riferimento a pubblicazioni di foto segnaletiche del 25 e 26 novembre 2003), mentre è evidente che le contestazioni delle ragioni di fatto e diritto esposte attengono al merito e non alla validità dell'atto.

Passando – dunque – al merito del contenzioso, è singolare notare come la difesa istante richiami e produca un decreto di questo tribunale (26/30 giugno 2003, suevocato) assolutamente non producente rispetto alla tesi prospettata (da Folli – RCS).

Quel precedente – invero – aveva motivato sull'incertezza della natura delle fotografie di due indiziati di omicidio, se cioè si trattasse di foto segnaletiche ovvero documenti di riconoscimento, rilevando – per la prima ipotesi – che "se le immagini in oggetto fossero tratte da foto segnaletiche e il lettore potesse percepirle come tali, la pubblicazione violerebbe le disposizioni dettate a tutela del trattamento dei dati personali". Si tornerà sul tema. Qui va precisato che le disposizioni appena richiamate (sempre avuto riguardo alla legge 675/96, in vigore sino al 31.12.2003) sono principalmente costituite dagli artt. 12, lett. e), 25 della legge 675/96, nonché dal codice deontologico richiamato dall'art. 25, comma 2 e – in concreto – risultante dalla pubblicazione su G.U. 3 agosto 1998 (Provv. del Garante 29 luglio 1998). Non sembra estraneo alla materia l'art. 24 bis, l. cit., introdotto dal d.lg.vo 467/01, almeno avuto riguardo alle esigenze e principi ivi enunciati.

Fermo restando il criterio direttivo (tratto dalla nota giurisprudenza in tema di cronaca, scriminante il delitto di diffamazione) dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e quello dell'eventuale carattere pubblico dei comportamenti del soggetto (abilitante "tout court" al trattamento-divulgazione) – di cui al 1° comma dell'art. 25 – il Codice fornisce una regolamentazione da un lato più generale (andando oltre il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 22 e 24, richiamati dall'art. 25) e dall'altro lato più analitica, avuto riguardo ai casi trattati ed alle esigenze tutelate.

Il settore iconografico dell'attività giornalistica è specificamente oggetto dell'art. 8 cod. deont. e la pur non univoca disciplina permette di enucleare i seguenti principi:
a) divieto assoluto di riproduzione-pubblicazione di fotografie di persone "con ferri o manette ai polsi" (salvo che la pubblicazione serva proprio ad evidenziare l'abuso del mezzo di contenzione);
b) divieto relativo della riproduzione di immagini di persone in stato di detenzione, salvo il ricorso di "rilevanti motivi di interesse pubblico" (marginali le previsioni del consenso dell'interessato e dei fini di giustizia e di polizia);
c) subordinazione della pubblicazione di immagini di soggetti coinvolti nella cronaca, (ancorché) lesive della dignità della persona, all'"essenzialità dell'informazione" siccome definita dall'art. 6.

Passando al caso che qui occupa, va rammentato che nella rubrica "Cronache" del Corriere della Sera del 25 novembre 2003 – a margine di un articolo concernente un'inchiesta romana su droga e prostituzione – compariva una piccola foto riproducente l'attrice Serena Grandi (a corredo di un breve trafiletto dedicato alla sua e ad altre posizioni processuali di personaggi noti); la stessa immagine – notevolmente ingrandita – era pubblicata nuovamente nell'edizione del 26 novembre con la didascalia "Gli arresti – Serena Grandi, attrice agli arresti per droga da mercoledì scorso" (cioè dal 17 novembre).

Rileva – in primo luogo – il giudicante che, stante la notorietà della persona ritrattata e la risalenza dell'arresto (di 6/7 giorni antecedente alle foto "incriminate"), la riproduzione dell'effige della Grandi assurgeva a gratuito riscontro della meno nobile curiosità del pubblico: con la fotografia di una donna di spettacolo dalle sembianze pesantemente modificate rispetto a quelle del periodo migliore della carriera artistica – declino corrispondente a quello morale (coinvolgimento in traffici di stupefacenti) – si forniva un quadro di degrado psico fisico del tutto esuberante rispetto all'ambito dell'essenzialità dell'informazione.

In secondo luogo – e soprattutto – appare davvero sconcertante la tesi attorea che vorrebbe incerta l'origine della fotografia, laddove la pubblicazione "Corsera" del 26 novembre (pag. 18) palesa trattarsi di una foto segnaletica tenuta in mano da un appartenente alla Polizia di Stato (ripiegatura del supporto e scritta superiore – oltrechè l'attualità della realizzazione – rendono il materiale incompatibile con un reperto anagrafico).

Ora, le foto segnaletiche – come già ritenuto dal Tribunale di Milano nel più volte citato precedente del giugno 2003 – rientrano propriamente in quelle indicative e riproduttive dello stato di detenzione del soggetto, tali – dunque – da enfatizzare visivamente la notizia della coercizione, il tutto con quella lesione della dignità della persona che la regolamentazione in commento vuole assicurare anche all'arrestato/carcerato (supra, sub b).

Né sussistono i "rilevanti motivi di interesse pubblico" richiamati dalla previsione (comunque si voglia interpretare l'ambigua formula, che non sembra semplicemente riferirsi all'interesse dell' – e all' – informazione avuto riguardo al rapporto giornalista/pubblico dei lettori), che – anzi – ben più modeste e meno commendevoli (cfr. sopra) erano le esigenze soddisfatte dalle pubblicazioni.

Da quanto precede segue il rigetto del ricorso Folli-RCS; la relativa novità delle questioni trattate consiglia la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

pronunciando sul ricorso depositato il 22 gennaio 2004 avverso il provvedimento 26 novembre 2003 del Garante, rigetta il ricorso medesimo.

Spese di procedura compensate

Milano, 9 novembre 2004


 

 

LE MANETTE DI SATANA
Un quotidiano pubblica la foto di una ragazza con le manette ai polsi, nonostante l'esplicito divieto del codice di procedura penale e del Codice deontologico dei giornalisti. Vietata l'ulteriore diffusione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che Il Messaggero, edizione del gg/mm/aaaa, nel riferire su un processo pendente presso la Corte di assise di Busto Arsizio, nei confronti di persone ritenute responsabili di omicidi collegati a rituali satanici, ha pubblicato una fotografia che ritrae, in primo piano, un'imputata con le manette ai polsi;

VISTA la segnalazione con la quale l'interessata XY ha lamentato, in particolare, la violazione della propria dignità;

VISTO l'art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 al Codice), il quale
- al comma 2, dispone che "salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato" e,
- al comma 3, prevede che "le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi";

VISTO l'art. 114, comma 6 bis, del codice di procedura penale, il quale vieta "la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all'art. 42 bis, comma 4, prevede espressamente che: "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";

CONSIDERATO che le disposizioni da ultimo citate sono state anche richiamate espressamente in una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, trasmessa ai vertici di tutte le forze dell'ordine, nella quale si è ribadita, tra l'altro, l'esigenza di adottare misure che ostacolino la diffusione di immagini di persone in manette (circolare N. 123/A/183. B.320 del 26 febbraio 1999);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (...) da necessità di giustizia o di polizia (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

RILEVATO che la fotografia pubblicata da Il Messaggero ritrae in modo evidente lo stato di coercizione fisica dell'imputata, mostrando in primo piano l'uso delle manette, e che si è determinata nel caso di specie una violazione delle predette disposizioni;

RILEVATA la necessità di inibire tempestivamente, analogamente a quanto già avvenuto in casi analoghi, l'ulteriore pubblicazione della fotografia in questione, considerata anche la concreta possibilità di una nuova diffusione in occasione della cronaca relativa allo svolgimento del processo;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice ha il compito di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti de Il Messaggero S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto relativo all'ulteriore diffusione dell'immagine in questione, anche tramite il sito web della testata, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice, di conformare il trattamento dei dati personali di cui al presente provvedimento ai principi sopra richiamati e considerata la necessità di dare comunicazione del medesimo provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti de Il Messaggero S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione dei dati personali relativi all'immagine dell'interessata di cui in motivazione, anche tramite il sito web della testata Il Messaggero, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a Il Messaggero S.p.A. di conformare il trattamento di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1179791]


7.4. VITTIME DI REATO  

 

 

RAGAZZA SFRUTTATA
Un quotidiano pubblica i dati identificativi e notizie su delicate vicende personali e familiari (anche sulla vita sessuale) di una ragazza. Violate le norme, dice un comunicato del Garante. La pubblicazione dei dati ha anche messo a rischio i familiari della ragazza


Il Garante ha vietato ad un giornale locale di utilizzare e diffondere ulteriormente i dati relativi ad una giovane albanese e ai suoi familiari citati in un articolo pubblicato dal quotidiano.

In questo articolo, che faceva parte di una serie di servizi dedicati ad un'operazione di polizia che aveva condotto alla scoperta di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, ci si era riferiti ad una giovane albanese che aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Della ragazza, di circa 16 anni, venivano indicati espressamente il nome ed il cognome e venivano riportate anche notizie analitiche sulle sue delicate vicende personali e familiari, in particolare riferite all'esercizio della prostituzione e ad episodi di violenza carnale consumata o tentata nei suoi confronti e dei suoi diretti congiunti, anche di minore età.

Esaminando il caso e constatata la sua gravità, l'Autorità ha messo in luce diverse violazioni della legge n. 675.

La divulgazione dei dati identificativi della minore e l'indicazione di dati idonei a rivelare la sua vita sessuale (informazioni quindi soggette a particolare tutela perché di natura "sensibile") non risultano essenziali rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, diritto che poteva essere esercitato con uguale efficacia anche senza riferire nome e cognome. Questo trattamento dei dati si rivela, pertanto, eccedente rispetto ai limiti indicati dall'art. 25 della legge 675.

Più specificatamente, va considerata la particolare tutela prevista dalle leggi vigenti per i minori e soprattutto quanto disposto dall'art. 13 del codice di procedura penale minorile, il quale vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto" in un procedimento penale.

Il Garante ha ricordato che il principio della tutela dei minori era già stato recepito dalla Carta di Treviso, sottoscritta il 4-5 ottobre 1990, nella quale si afferma, tra l'altro, che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".

Il Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998), divenuto efficace dopo che si erano svolti i fatti in questione, ribadisce tali principi e, all'art. 7, afferma esplicitamente che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che allo scopo "di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione".

Il quotidiano avrebbe inoltre dovuto valutare i rischi a cui la ragazza citata nell'articolo sarebbe stata esposta sul piano dell'incolumità personale, visto che diversi componenti dell'organizzazione criminale che erano stati denunciati dalla ragazza risultavano anche latitanti.

Infine, l'indicazione delle generalità della giovane ha prodotto l'effetto di rendere identificabile anche la madre e la sorella minore di 10 anni, nei confronti delle quali sarebbe stato commesso, rispettivamente, il reato di violenza carnale consumata o tentata. Per quanto non siano state pubblicate foto di queste persone (nel qual caso potevano ricorrere gli estremi del reato previsto dall'art. 734 bis del codice penale, che sanziona la divulgazione di tali dati relativamente a persone offese da atti di violenza sessuale), sono state però diffuse notizie riguardanti persone identificabili estranee ai fatti, superando, anche in questo caso, i limiti del diritto di cronaca, come previsto dall'art. 5 del Codice deontologico.

Oltre a vietare il successivo trattamento dei dati, il Garante ha invitato la direzione del giornale a richiamare i propri collaboratori ad un puntuale rispetto delle norme e dei precetti deontologici che regolano la professione giornalistica con particolare riguardo alla protezione dei minori.

Roma, 7 aprile 1999 [doc. web n. 48332]


 

 

LISTE DI PEDOFILI
La pubblicazione dei nomi di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori può arrecare danno, afferma il Garante in un comunicato stampa, agli stessi minori resi così identificabili. Viene anche richiamato il "diritto all'oblio"

Con riferimento a recenti iniziative di pubblicazione di liste di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori, il collegio del Garante fa notare che la diffusione indiscriminata di dati in materia non trova fondamento nel vigente ordinamento giuridico. Tali iniziative, a prescindere dalla loro effettiva efficacia sul piano della prevenzione, e dalla circostanza che i dati possano essere desunti anche da fonti accessibili quali pronunce giudiziarie, sono suscettibili di valutazione critica e di contenzioso, potendo, a seconda dei casi, determinare danni anche agli stessi minori resi indirettamente identificabili, o comportare responsabilità per inesattezze dei dati, oppure per giudizi indifferenziati su situazioni in realtà difformi o per lesione del diritto all'oblio di tutte le persone interessate rispetto a fatti assai risalenti nel tempo.

L'Autorità, con giudizio unanime, si riserva di valutare tali iniziative caso per caso anche in relazione alle segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire.

Roma, 23 agosto 2000 [doc. web n. 46878]



 

DATI DI UNA TESTIMONE
La pubblicazione dei dati personali (lecitamente acquisiti)di una importante testimone in un procedimento penale per gravi reati non viola, nel caso specifico, il principio "dell'essenzialità dell'informazione". Il ricorso è pertanto dichiarato infondato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Cerutti;

Nei confronti di A, B, C, D;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO

La ricorrente, che dichiara di essersi presentata spontaneamente all'autorità giudiziaria per testimoniare nell'ambito di un procedimento penale per gravi reati, lamenta che alcuni organi di stampa e reti televisive avrebbero posto in essere comportamenti illeciti e lesivi dei propria riservatezza, divulgando generalità e immagini della ricorrente stessa, (in particolare sulle reti H e I) ed insinuando dubbi "sull'attendibilità della deposizione resa, in relazione e sulla base di riferimenti all'ambiente sociale, ai rapporti personali ed alle convinzioni politiche attribuite all'istante". Ciò con particolare riferimento a tre articoli apparsi il 30 maggio 2000 sui quotidiani A, B e C.

La ricorrente sostiene di non avere "concesso autorizzazione alcuna, neppure tacita o presunta, relativamente alla divulgazione, stampa o diffusione della propria identità, stato civile, opinione politica o vicende della vita privata" e che "dalla lettura sinottica degli articoli riportati emergono evidenti lesioni del diritto alla privacy da parte degli organi di stampa, effettuata peraltro in un contesto oggettivamente diffamatorio ...". Le affermazioni e le immagini diffuse, correlate al contenuto degli articoli, confliggerebbero con l'art. 5 del Codice di deontologia per l'attività giornalistica. La particolarità della vicenda comporterebbe poi, sempre a giudizio della ricorrente, la sussistenza dei presupposti che giustificano la presentazione di un ricorso senza previo interpello del responsabile del trattamento (art. 29, comma 2, legge n. 675/1996).

La stessa ha pertanto presentato ricorso a questa Autorità nei confronti dei soggetti indicati in premessa (...) chiedendo di inibire, in via cautelare, "la diffusione, pubblicazione e stampa di tutti i dati sensibili della ricorrente", nonché di "cessare i comportamenti illegittimi" sopra evidenziati.

Con nota n. 5014 dell'8 giugno 2000 questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha inoltrato ai titolari del trattamento il prescritto invito ad aderire.

Tutti i citati titolari hanno manifestato l'intenzione di non aderire alle richieste dei ricorrente ed hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie testi.

Il quotidiano A, con nota inviata via fax il 13 giugno 2000, ha sostenuto che i dati in questione dovevano "ritenersi essenziali nel caso (...) contestato" e che tali notizie erano state "diffuse da gran parte degli organi di informazione ...".

Il direttore responsabile del quotidiano B, con memoria trasmessa via fax il 16 giugno 2000, ha tra l'altro evidenziato che:
- le notizie relative all'interessata, inserite nel citato articolo, non consentirebbero "di risalire in alcun modo alle opinioni politiche dell'interessata" e non potrebbero quindi rientrare nella nozione di dato sensibile;
- tali notizie sarebbero state "estrapolate da un rapporto inviato dalla Digos di Roma alla Procura della Repubblica di Roma";
- tale rapporto sarebbe stato depositato a disposizione delle parti del procedimento penale in relazione all'avvenuta presentazione di un ricorso e ciò avrebbe "fatto venir meno il segreto interno di tale atto, almeno con riferimento al suo contenuto"; (artt. 114 e 329 c.p.p.):
- quanto all'esposizione della notizia, essa avrebbe rispettato i limiti previsti dalla legge n. 675 e dal citato Codice deontologico.

L'Editrice del quotidiano C, con memoria in data 16 giugno 2000, ha tra l'altro posto in luce che:
- il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non preceduto dalla previa richiesta ai sensi dell'art. 13 e privo di giustificazione in ordine alla presenza delle asserite ragioni di urgenza. Non sarebbe stato inoltre precisato il tipo di provvedimento richiesto;

- le doglianze di merito sarebbero infondate in quanto i dati trattati non presupporrebbero il consenso dell'interessata, dal momento che tale requisito non è richiesto per i trattamenti in ambito giornalistico;
- l'art. 5 del Codice deontologico per l'attività giornalistica non sarebbe violato in quanto i fatti riportati sarebbero "emersi dalla lettura di atti processuali non più coperti da segreto";
- le notizie in questione sarebbero già state diffuse dalle agenzie di stampa "divenendo quindi di dominio pubblico e come tali riprese ampiamente anche da altri organi di informazione".

In data 19 giugno 2000 è pervenuta una memoria difensiva prodotta dall'emittente televisiva D nella quale, fra l'altro, si afferma che:
- il ricorso sarebbe inammissibile data la genericità della richiesta della ricorrente, nonché per la mancata indicazione del provvedimento richiesto al Garante e per l'omessa indicazione del pregiudizio imminente ed irreparabile che giustificherebbe la sua immediata presentazione;
- oltre a risultare impossibile definire con chiarezza a quali servizi televisivi si riferisca la ricorrente, le pretese di quest'ultima sarebbero infondate in quanto le notizie sarebbero state divulgate conformemente ai principi di pertinenza e non eccedenza e di essenzialità dell'informazione;
- inoltre, in ordine ai dati diffusi da D, nei limiti sopra precisati, non risulta esistente il divieto di pubblicazione di atti di cui all'art. 114 c.p.p.".

Con nota di risposta del 19 giugno 2000, l'interessata ha fatto infine presente, in rapporto alla diffusione televisiva della propria immagine, che sarebbe stato opportuno "oscurare le fattezze mediante adeguata schermata che impedisca di riconoscere visivamente il soggetto coinvolto ...". In ordine ai profili evidenziati da alcuni titolari del trattamento a proposito dell'inammissibilità del ricorso, ha sottolineato invece la persistenza della situazione di pericolo, "conseguente alla possibilità di reiterazione del comportamento".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA 

Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda l'emittente televisiva e infondato per quanto attiene agli altri soggetti.

L'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'emittente deriva dalla circostanza che l'atto reca, per questa parte, indicazioni del tutto indeterminate ed incerte per quanto riguarda lo specifico trattamento di dati preso in considerazione, non essendo precisato in alcun modo in quale giorno, o da quali testate o nell'ambito di quali servizi si sarebbe verificata la presunta violazione dei diritti dell'interessata (art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n.501/1998).

Ad ulteriore dimostrazione della genericità delle doglianze dell'interessata, va rilevato che i riferimenti a non meglio identificate trasmissioni di questa emittente sono accompagnati da richiami alla diffusione di immagini che sarebbe stata effettuata, altresì, dalla rete televisiva H (che non compare però nell'elenco dei soggetti contro i quali viene esplicitamente proposto ricorso), "nonché probabilmente da altre emittenti".

Per quanto riguarda invece gli altri titolari del trattamento nei confronti dei quali è proposto ricorso, le eccezioni di inammissibilità vanno disattese, in primo luogo per quanto riguarda la mancata indicazione nel ricorso delle ragioni d'urgenza che hanno giustificato, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della legge, la sua presentazione senza il previo esercizio dei diritti dell'art. 13 nei confronti dei titolari medesimi.

Il ricorso contiene infatti riferimenti tali da far ritenere sussistenti gli estremi per utilizzare la procedura d'urgenza attivata dalla ricorrente. In particolare nel punto e) del ricorso è sviluppata un'idonea rappresentazione dei possibili danni (riferiti allo stato emotivo e di salute dell'interessata, nonché alla sua vita lavorativa e sociale), che secondo la ricorrente porrebbero derivare dalla prosecuzione di un particolare trattamento dei dati quale quello effettuato da organi di stampa. Trattasi, poi, di un procedimento penale che ha destato particolare attenzione nella stampa e nell'opinione pubblica e che determina la concreta possibilità di una nuova diffusione a breve termine di dati riferiti anche alla ricorrente.

Va altresì disattesa l'eccezione relativa all'asserita genericità ed imprecisione dell'indicazione del provvedimento chiesto al Garante. Dal ricorso appare infatti chiara la volontà della ricorrente di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato dagli organi di stampa citati in premessa, e di chiedere contestualmente, in base all'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il blocco di ogni forma di loro diffusione.

Il ricorso è tuttavia infondato.

Il trattamento dei dati personali in questione è effettuato nell'ambito di attività giornalistiche e va quindi esaminato in riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché nel cd. Codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Queste disposizioni mirano a contemperare i diritti fondamenti della persona con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa, facendo salvi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (artt. 20, comma 1, lett. d), e 25 legge n. 675).

L'esame degli articoli di giornale cui il ricorso è riferito, rivela che gli stessi sono espressione di un legittimo esercizio del diritto di cronaca con riferimento alla descrizione di elementi riferiti a delicate indagini volte ad appurare l'attendibilità di una testimone (l'interessata) e di sue rilevanti dichiarazioni a fini processuali.

Il trattamento dei dati in questione è finalizzato ad informare l'opinione pubblica sugli sviluppi di una nota vicenda che ha suscitato attenzione a livello nazionale e gli articoli esaminati rispondono al citato parametro dell'essenzialità dell'informazione. Né può sostenersi che i fatti riferiti non siano pertinenti rispetto alla notizia "centrale" attorno alla quale ruota la cronaca (verifica dell'alibi di un presunto "telefonista" e dei suoi possibili collegamenti con una organizzazione terroristica responsabile di un omicidio).

Gli articoli in questione ricostruiscono infatti la storia e le frequentazioni di una importante testimone e mirano a lumeggiare il quadro dei suoi possibili contatti con un indagato, all'epoca al centro della vicenda. I dati riportati nei tre articoli sono stati ricavati anche, per non contestata ammissione dei titolari del trattamento, da un rapporto della Digos depositato agli atti e posto in visione alle parti in occasione di un ricorso al tribunale del riesame, sicché non si ravvisa una violazione degli artt. 114 e 329 del c.p.p. in tema di segretezza di atti e dell'articolo 9 della legge n. 675/1996 in tema di correttezza dell'acquisizione dei dati.

Le citate disposizioni della legge n. 675 e del Codice deontologico in materia di trattamento di dati in ambito giornalistico escludono la necessità di acquisire il previo consenso dell'interessato, come la ricorrente sembra invece ritenere, anche per quanto riguarda immagini dell'interessato ottenute lecitamente.

Le citate disposizioni si applicano anche nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto dati sensibili (come avviene in parte anche nel caso di specie, dal momento che vengono citati dati che possono essere "idonei a rivelate le convinzioni politiche dell'interessata"). Anche sotto tale profilo va però rilevato che gli articoli di cronaca in oggetto non si pongono in contrasto con il complesso normativo sopra ricordato ed in particolare con l'art. 5 del citato Codice deontologico. Parimenti non violano l'art. 5, comma 1, ultima parte, di tale Codice i riferimenti ad alcuni congiunti dell'interessata, risultando funzionali alla chiara delineazione del contesto.

Va evidenziato poi che quanto riportato dal rapporto di polizia è peraltro inserito in articoli nei quali si dà spazio alle opposte tesi difensive dell'imputato e che, in particolare, l'articolo comparso su C chiarisce espressamente la natura di "ipotesi di lavoro" di alcune affermazioni ricavate dal rapporto stesso.

L'accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di adire il giudice ordinario, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, per rivolgere eventuali diverse istanze in sede civile o penale relative all'asserito contenuto diffamatorio degli articoli o ad altre istanze che esulano anch'esse dall'ambito di competenza del Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso presentato nei confronti dell'emittente televisiva;

b) dichiara infondato il ricorso presentato nei confronti degli altri soggetti indicati in premessa.

Roma, 3 luglio 2000 [doc. web n. 1334293]


 

 

FURTO IN ABITAZIONE
Alcuni quotidiani pubblicano generalità e indirizzo delle vittime di un furto in appartamento. Il Garante ritiene che non sia stato rispettato il principio di essenzialità dell'informazione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai signori XY e ZY rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

Nei confronti di

RCS Editori S.p.A., in qualità di editore del quotidiano il Corriere della Sera; Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Messaggero, rappresentato dall'avv. Massimo Dotto presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio; Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Tempo;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

I ricorrenti lamentano che alcuni quotidiani (Il Messaggero e Il Tempo nella giornata del 2 aprile 2002; il Corriere della Sera il giorno 3 aprile 2002) abbiano pubblicato la notizia relativa ad un furto avvenuto nelle loro abitazioni.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione (che in parte riportano i nomi degli interessati e delle vie di residenza con termini variamente imprecisi) si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull'attività giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa utilizzando ignote fonti conoscitive (essendo stata sporta denuncia solo il 3 aprile 2002) e senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione.
Gli indicati titolari del trattamento non avrebbero fornito alcun riscontro (o nel caso de Il Messaggero un riscontro ritenuto insufficiente) alla previa istanza proposta ai sensi dell'art. 13 con la quale gli interessati avevano chiesto la comunicazione dei dati in possesso dei quotidiani, la loro origine, nonché la cancellazione degli stessi dai data base redazionali, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento anche in ordine ad eventuali altre notizie non ancora pubblicate al riguardo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 18 giugno 2002, Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Tempo, ha risposto con note, inviate via fax in data 25 e 28 giugno 2002, sostenendo che:
- l'articolo in questione sarebbe stato redatto sulla base di notizie "diffuse da un'agenzia giornalistica" nell'esclusivo perseguimento del diritto di cronaca;
- le sole pagine pubblicate sarebbero conservate nell'archivio elettronico del giornale e che non esisterebbero "data base redazionali aggiuntivi".

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano Il Messaggero, ha risposto con nota anticipata via fax il 26 giugno 2002 sostenendo che:
- a conferma di quanto già riportato in una comunicazione del 24 aprile 2002 rivolta allo studio legale Ricchiuto la notizia in questione è stata tratta da un comunicato dell'agenzia giornalistica Ansa, di cui ha allegato copia;
- "nessun dato relativo alla notizia ed ai nominativi ivi indicati è stato mantenuto in registri o altri archivi de Il Messaggero, né stato mai previsto un loro trattamento in qualsiasi forma".

RCS Editori S.p.A, in qualità di editore del quotidiano il Corriere della Sera, ha risposto con nota anticipata via fax il 27 giugno 2002, sostenendo che:
- i due ricorrenti non potevano essere "identificabili" tramite i riferimenti contenuti nell'articolo in questione, anche in considerazione dei numerosi errori in esso contenuti in riferimento ai nominativi e ai relativi indirizzi;
- "i dati di fatto contenuti nel breve scritto sono stati oggetto di unica utilizzazione" il giorno 3 aprile 2002, "non sono stati inseriti in alcuna banca dati, né sono stati oggetto di archiviazione redazionale" e non saranno "ulteriormente utilizzati con riferimento alla vicenda oggetto della notizia pubblicata";
- la pubblicazione sarebbe in "ogni caso legittima alla stregua delle norme vigenti, trattandosi di corretto esercizio del diritto di cronaca e di informazione" e le notizie riportate sarebbero state tutte "strettamente pertinenti e necessarie";
- quanto all'asserita inesattezza di alcune delle notizie pubblicate, le stesse sarebbero state desunte "da fonti di informazione di adeguata attendibilità", mentre nessuno degli interessati avrebbe "chiesto la pubblicazione di una rettifica ai sensi della legge sulla stampa".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca locale di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Le informazioni riferite agli interessati (per quanto imprecise, specie con riferimento all'esatta indicazione dei nomi e degli indirizzi di residenza) configurano un trattamento di "dati personali" secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996. Per quanto incomplete e imprecise, le informazioni pubblicate permettevano infatti (anche in riferimento ad un ambito ristretto di persone) l'identificabilità degli stessi.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dagli interessati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine all'istanza volta a conoscere i dati personali trattati. I tre titolari del trattamento hanno infatti fornito riscontro a tale richiesta, specificando che le testate non detengono alcuna ulteriore informazione, oltre quelle contenute negli articoli in questione conservati in forma cartacea o elettronica. Solo Il Messaggero S.p.A. ha però indicato anche l'origine dei dati, allegando copia di una notizia diffusa dall'agenzia Ansa. Società editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A. hanno invece risposto con un riscontro genericamente riferito (nel secondo caso) a "fonti di informazione di adeguata attendibilità" o (la prima società) ad una non meglio identificata "agenzia giornalistica". Queste due società dovranno pertanto integrare il riscontro già fornito, indicando più precisamente l'origine dei dati entro un termine che appare congruo fissare al 10 agosto 2002.

Per quanto concerne specificamente il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico va rilevato che a tale tipo di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all'informativa ed all'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, deve ritenersi fondata la richiesta di cancellazione dei dati proposta dagli interessati, dal momento che le società resistenti hanno dichiarato di non detenere, né in forma cartacea né in forma elettronica, altri dati relativi ai ricorrenti oltre la mera copia degli articoli legittimamente conservata a fini di documentazione delle edizioni pubblicate.

Il ricorso va accolto invece in merito all'opposizione per motivi legittimi sostanzialmente manifestata nei confronti dell'ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti (art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Le società resistenti non hanno indicato concreti elementi per ritenere che nel caso di specie, pur non essendo stati diffusi dati sensibili (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), siano stati rispettati i principi dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge cit.), nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge cit.).

Anche dagli atti non emerge alcun elemento utile volto a ritenere che, fermo restando l'indubbio interesse pubblico alla conoscenza di fenomeni delittuosi quale quello del furto a domicilio, i giornalisti coinvolti potessero fornire anche un'informazione dettagliata estesa alle generalità e al domicilio delle persone offese, in quanto "indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6, comma 1, del Codice deontologico cit.).

I predetti dettagli, estesi anche all'identificazione della località di soggiorno festivo, sono stati invece forniti in vario modo nell'articolo de Il Messaggero del 2 aprile 2002, de Il Tempo del 2 aprile 2002 e del Corriere della Sera del 3 aprile 2002, in termini che, nel caso di specie, non risultano giustificati alla luce dell'opposizione alla diffusione da parte degli interessati, i quali hanno peraltro richiamato l'attenzione su un contestuale articolo di Leggo del 3 aprile 2002, per evidenziare come l'indicazione delle sole iniziali del nome e cognome del secondo ricorrente e l'omissione dell'indirizzo non abbiano sottratto valore all'efficacia informativa della notizia.

Deve peraltro ritenersi fondata l'opposizione relativa all'ulteriore utilizzazione da parte delle tre testate dei dati relativi alle generalità, all'indirizzo e agli altri dettagli sopraindicati, in difetto dei presupposti sanciti dalle richiamate disposizioni normative e deontologiche.

In ragione del riscontro non interamente idoneo alle richieste del ricorrente, va posto in parte, in misura pari a complessivi 150 euro e in parti uguali, a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A. l'ammontare delle spese del procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali dei ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati avanzata a Il Messaggero S.p.A.;

c) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati da Società editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A., le quali dovranno fornire un ulteriore riscontro ai ricorrenti entro il 10 agosto 2002, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati, nei termini di cui in motivazione;

e) accoglie parzialmente il ricorso in relazione all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti e ordina alle società resistenti di astenersi dall'ulteriore trattamento dei medesimi dati in difformità di quanto indicato in motivazione;

f) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di complessivi euro 150, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A., per ciascuno in misura pari a 50 euro, le quali dovranno liquidarli direttamente agli interessati.

Roma, 11 luglio 2002 [doc. web n. 1065802]

 


 

 

NO AL NOME DELLA DONNA AGGREDITA
Un giornale pubblica nome e indirizzo della vittima di un tentativodi violenza sessuale. Non risulta provato che la giornalista abbia avuto il consenso dell'interessata. Vietata l'ulteriore diffusione dei dati

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dalla signora XY con riferimento ad un articolo del settimanale Giornale di Treviglio;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il settimanale il Giornale di Treviglio ha pubblicato un articolo nel quale veniva riportata la notizia di una tentata violenza sessuale ai danni di una giovane donna.

La vittima dell'aggressione si è rivolta al Garante lamentando che il giornale, nel contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità e l'indirizzo dell'abitazione dei propri genitori, indicato come il proprio luogo di residenza. La medesima ha precisato di essere stata contattata, subito dopo l'accaduto, da una giornalista del settimanale alla quale ha solo "descritto" l'episodio senza aver "mai acconsentito, né in modo implicito né in modo esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali nell'articolo".

A richiesta dell'Autorità, il direttore responsabile del settimanale, tramite il proprio legale, ha confermato la circostanza che la vittima aveva descritto alla giornalista l'accaduto, ma ha asserito che la vittima stessa aveva prestato il proprio consenso alla pubblicazione di quanto narrato, opponendo un rifiuto espresso solo in merito alla possibilità di essere fotografata; ha poi invocato l'applicazione delle specifiche disposizioni riferite ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, le quali consentono al giornalista di trattare dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di trattare i dati relativi a fatti che sono resi noti direttamente dall'interessato (art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La pubblicazione della notizia in esame trova giustificazione nel diritto/dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico, richiamando l'attenzione su un grave tentativo di violenza avvenuto in un piccolo comune (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Non trova, invece, alcun fondamento, ed è pertanto illecita, la pubblicazione delle generalità e dell'indirizzo riconducibile alla vittima.

Dagli elementi forniti dal settimanale non risulta provato che la giornalista abbia acquisito il necessario consenso dell'interessata. Siffatto consenso non può infatti desumersi dalla mera circostanza, evidenziata dal direttore responsabile del settimanale, che la vittima dell'aggressione si era semplicemente resa disponibile a descrivere alla giornalista l'episodio appena accadutole in quanto il consenso dell'interessata doveva riguardare in modo incontrovertibile la diffusione sia delle proprie generalità e di altri elementi identificativi, sia della propria immagine.

Da quanto dichiarato dal settimanale, non solo non si evince la prova di tale inequivocabile manifestazione di volontà, ma emergono, al contrario, elementi che testimoniano la riluttanza della donna a consentire di associare pubblicamente la sua persona al fatto narrato. Ciò emerge, in particolare, dalla circostanza – evidenziata dallo stesso direttore responsabile – che la stessa donna aveva espresso il proprio diniego ad essere fotografata dalla giornalista.

La diffusione delle generalità della segnalante doveva trovare un limite nel dovere del giornalista di tutelarne la dignità (art. 8 del codice di deontologia), avuto riguardo alla particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale, di natura sensibile, soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 139, comma 1, del Codice e art. 11 del codice di deontologia).

Tanto le generalità dell'interessata, quanto l'indirizzo dell'abitazione, non costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (art. 6 del codice di deontologia). Tale diritto avrebbe potuto essere esercitato con uguale efficacia omettendo tali informazioni, tenuto conto anche del fatto che la conoscenza generalizzata di tali dati era idonea ad esporre l'interessata a possibili minacce alla propria incolumità (art. 8 Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2003 - Principi relativi alle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali).

A ciò si aggiunga la rafforzata protezione che l'ordinamento assicura alle vittime di atti di violenza sessuale, le cui generalità, come l'immagine, non possono essere divulgate senza il consenso, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734 bis cod. pen.).

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1 lett. d), del Codice il Garante dispone nei confronti di DMedia Group S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione delle generalità dell'interessata e dell'indirizzo riconducibile all'interessata e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive al medesimo soggetto di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

In caso di inottemperanza al provvedimento di divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.

Resta impregiudicato il diritto dell'interessata di rivolgersi all'autorità giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a DMedia Group S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, l'ulteriore diffusione dei dati relativi all'interessata di cui in motivazione;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive al medesimo editore di conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]