 | Privacy e giornalismo diritto di cronaca e diritti dei cittadini a cura di Mauro Paissan On line la seconda edizione aggiornata |
PRONUNCE DEL GARANTE
8. Riservatezza e reputazione | Diffamazione via internet | Calciatore in spiaggia
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| | DIFFAMAZIONE VIA INTERNET Il Garante chiarisce di essere competente a tutelare le persone in relazione al trattamento illecito o non corretto di dati personali. In caso di diffusione di notizie reputate diffamatorie ci si deve invece rivolgere all'autorità giudiziaria | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il reclamo presentato dal signor XY;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSA
É lamentata la diffusione sul sito Internet http://... di un pezzo a lui dedicato, inviato in copia al Garante, di cui lamenta la volgarità, la falsità ed il coinvolgimento di altre persone estranee alla sua sfera professionale. Per tale motivo egli chiede quindi di "bloccare le false informazioni".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Gli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, quale successivamente modificata ed integrata, ed il Codice di deontologia per l'attività giornalistica (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998) tutelano le persone interessate con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla loro dignità, ma in relazione al trattamento illecito o non corretto di dati personali e, in specie, alla diffusione di dati riservati.
Tali disposizioni non possono essere invece invocate rispetto alla diffusione di informazioni denigratorie o diffamatorie, che pure è altrimenti sanzionata dall'ordinamento.
Per tale motivo non è quindi utilizzabile il potere di "blocco" di cui all'art. 31, comma 1, lett. 1) della legge.
Per ciò che riguarda poi l'asserita lesione della riservatezza, non appare dubbio che il ricorrente sia persona nota quanto meno nell'ambito dei mezzi di informazione e che quindi la sua sfera privata possa subire una parziale contrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato Codice di deontologia. Lo stesso sommario riferimento ad altre persone, in un discutibile contesto di acre polemica dai toni denigratori, di per sé non sembra andare oltre allusioni e accenni a persone vicine al ricorrente.
Ciò non impedisce che anche le signore ZY e KM instaurino personalmente, ove lo reputino opportuno, specifiche controversie a tutela della loro onorabilità o riservatezza presso le autorità giudiziarie competenti o presso il Garante.
PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE
dichiara concluso l'esame del reclamo nei termini di cui in motivazione.
Roma, 10 ottobre 2000 [doc. web n. 1334150]
| CALCIATORE IN SPIAGGIA La pubblicazione di fotografie scattate in luogo pubblico non viola la riservatezza. Se però le didascalie contengono frasi allusive alla vita sessuale dell'interessato tali da poter ledere l'onore, il decoro o la reputazione, ci si può rivolgere all'autorità giudiziaria. è il caso di un noto calciatore fotografato in spiaggia | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il reclamo presentato da XY nei riguardi della R.C.S. Periodici S.p.A.,
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO
Il sig. XY noto calciatore, ha presentato un reclamo nei confronti della R.C.S. Periodici S.p.A., in qualità di editore del settimanale ZK in relazione al servizio "Voglio una stagione senza nei".
Con il servizio sono state pubblicate alcune fotografie che riprendono l'interessato su una spiaggia con alcuni amici, accompagnate da didascalie, espressioni e commenti ritenuti allusivi, volgari, basati su doppi sensi e sostanzialmente riferibili alla vita sessuale dell'interessato.
Quest'ultimo contesta la liceità e la correttezza del trattamento dei dati in relazione agli artt. 9 e 25 della legge n. 675/1996, richiamando l'attenzione su particolari brani delle didascalie e dei commenti del tipo: "Un amico per la pelle", "... Ma sul più bello lo ferma un giovanotto della compagnia che gli piomba da dietro. E inizia così una partita a due", "Il (...) è stato sorpreso al mare con un ragazzo della sua compagnia che lo 'spupazza' alla grande: prima gli spulcia le spalle e poi gli spalma la crema per evitargli fastidiose scottature (...)" "... lo sguardo del campione torna subito disteso appena il ragazzo passa a un'operazione più piacevole: spalmargli la crema sulla schiena con attenzione meticolosa ... sembra davvero apprezzare questi piccoli gesti gentili ... E per dimostrare la propria riconoscenza, XY si mette subito in azione"; "Scambio di piaceri. Restituire i favori è un piacere". L'interessato lamenta inoltre che non siano rispettati i limiti al diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, nonché la mancata considerazione del fatto che l'altro giovane ripreso nelle immagini e a lui accostato allusivamente nei commenti, sarebbe, in realtà, il fratello.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Le fotografie pubblicate rappresentano indubbiamente dati di carattere personale riferibili al XY e alle altre persone riprese. Si tratta però di comuni immagini riferite a persone su una spiaggia, che nel caso di specie appartengono alla categoria dei dati "comuni" (la cui divulgazione è disciplinata, per il settore giornalistico, dall'art. 20, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996), anziché a quella dei dati "sensibili".
L'interessato non contesta le modalità di ripresa delle immagini, ma pone l'accento sulla rilevanza sociale delle notizie e sulla correttezza della loro prospettazione.
In proposito deve constatarsi che le immagini sono riferite a normali comportamenti degli interessati ripresi in una spiaggia che appare essere pubblica o aperta al pubblico.
Risulta quindi operante il principio (che nella legge n. 675/1996 è richiamato per i dati sensibili – art. 25 –, ma che risponde a criteri di ordine generale) secondo il quale il giornalista può trattare dati "relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico" (principio affermato espressamente per tutti i tipi di dati dall'art. 5, par. 2, del Codice di deontologia per l'attività giornalistica di cui il Garante ha disposto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 29 luglio 1998).
Non è conseguentemente necessario verificare nel caso di specie se esistesse il presupposto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Quanto, poi, all'ipotizzato dovere della testata di verificare "il nucleo fondamentale dei fatti", in relazione alla circostanza che il giovane ripreso assieme al XY sarebbe il fratello del calciatore, trattasi di aspetto che non può essere preso in considerazione dinanzi al Garante sotto il profilo del dovere di verificare l'esattezza e la correttezza dei dati ma, semmai, dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
La circostanza che non risulti violata la legge n. 675/1996 non comporta il necessario riconoscimento della complessiva liceità del servizio giornalistico.
La legge n. 675/1996 tutela la dignità delle persone interessate e presuppone la correttezza del trattamento dei dati. Nel caso di specie, però, l'ipotizzata lesione della sfera personale dell'interessato non deriverebbe dalle immagini o da informazioni personali divulgate in modo illecito o non corretto, ma da manifestazioni del pensiero gravemente allusive e suscettibili di valutazione sul piano della diffamazione, comprese nelle didascalie, di cui potrà essere verificata la liceità nella competente sede giudiziaria, in relazione all'azione per danni che l'interessato si è riservato di esercitare.
L'esito della presente decisione è in armonia con quanto previsto da leggi diverse dalla legge n. 675/1996, che permettono la riproduzione non consensuale di immagini relative a persone note o relative a fatti svoltisi in pubblico, ma tutelano, però, gli interessati in caso di pregiudizio al decoro, all'onore o alla reputazione.
In conclusione, il Garante non rileva, per quanto di competenza, gli estremi per adottare il richiesto provvedimento di segnalazione nei confronti della R.C.S. Periodici S.p.A.
Roma, 11 dicembre 2000 [doc. web n. 1334130]