 | Privacy e giornalismo diritto di cronaca e diritti dei cittadini a cura di Mauro Paissan On line la seconda edizione aggiornata |
PRONUNCE DEL GARANTE
9. Personaggi pubblici | Presentatore al ristorante | Malattia di un politico | Appartenenze partitiche | Notorietà in sede legale | Clienti di prostitute | L'attore e la politica
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| PRESENTATORE AL RISTORANTE Le immagini di un noto personaggio dello spettacolo raccolte in un luogo aperto al pubblico, afferma un comunicato del Garante, possono essere diffuse. Non è previsto il consenso dell'interessato | |
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto infondata la segnalazione con la quale ZX, per mezzo del suo legale, ha investito l' Autorità riguardo alla violazione della sua privacy che le immagini trasmesse nel programma Verissimo avrebbero causato.
L'Autorità Garante, riunitasi sotto la presidenza del Prof. Santaniello, ha esaminato il caso alla luce delle disposizioni della legge n. 675 del 1996 che riguardano l'attività giornalistica, e del Codice di deontologia che le integra, le quali non prevedono il consenso dell'interessato. Va tenuto, inoltre, conto dell' art. 97 della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore, in base al quale "non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell' immagine è giustificata dalla notorietà".
In riferimento a tale quadro normativo, la raccolta e la diffusione delle immagini relative a ZX non configurano una violazione della legge. Così come non sono stati violati i limiti del diritto di cronaca posti dalla l. 675 a tutela della riservatezza, in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Non risulta, infatti, che la raccolta delle immagini trasmesse sia avvenuta con artifizi o mediante l'uso scorretto di tecniche invasive. Al contrario le immagini risultano raccolte presso un luogo aperto al pubblico dove chiunque avrebbe potuto facilmente fotografare o filmare persone di pacifica notorietà nel mondo dello spettacolo.
Rimane salva la facoltà dell' interessato di rivolgersi al giudice ordinario per provare e far accertare eventuali illeciti commessi da cronisti, operatori televisivi o altri soggetti.
Il prof. Rodotà ha ritenuto opportuno non prendere parte alla decisione, malgrado il fatto che il Tribunale di Roma abbia dichiarato improponibile l'istanza di ricusazione presentata dal difensore di ZX, non essendo la ricusazione applicabile alle autorità amministrative indipendenti.
Roma, 12 marzo 1999 [doc. web n. 48439]
| MALATTIA DI UN POLITICO Un quotidiano locale rende noto che una personalità politica della regione soffrirebbe di una grave malattia. Disposto il blocco di questi dati, perché eccedenti l'essenzialità dell'informazione e perché il giornalista, parlando di una persona, deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico | |
L'Autorità Garante è intervenuta su un grave caso di violazione della riservatezza dei dati sanitari da parte di un quotidiano locale, che in un articolo ha dato notizia, con grande rilievo, dello stato di salute e della specifica malattia di cui soffrirebbe una personalità di quella regione.
In particolare, nel titolo e nel corpo dell'articolo, sono state date esplicite e specifiche informazioni sul genere e sulle caratteristiche della grave malattia da cui l'interessato sarebbe affetto.
Il Garante ha ricordato che il Codice deontologico dei giornalisti prevede che la sfera privata delle stesse persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve venire rispettata se le notizie o i dati non sono essenziali (art. 6). L'articolo avrebbe ben potuto, infatti, fare riferimento allo stato di salute dell'interessato senza entrare in precisi dettagli sulla patologia.
Per quanto riguarda la tutela della dignità delle persone malate, lo stesso Codice deontologico stabilisce anche che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto al rispetto della sua dignità, del suo diritto di riservatezza e del suo decoro personale, specie nel caso di malattie gravi, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 10).
L'Autorità ha, pertanto, disposto il blocco di questi dati, vietando al quotidiano di diffonderli ulteriormente, anche in modo indiretto.
Copia del provvedimento è stata trasmessa al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti competente, per le valutazioni in sede deontologica.
Roma, 31 gennaio 2000 [doc. web n. 47093]
| APPARTENENZE PARTITICHE Un quotidiano attribuisce un'appartenenza partitica a numerosi dipendenti Rai. Gli interessati parlano di "schedatura" che lederebbe la loro identità personale, politica e professionale. Il ricorso al Garante è ritenuto infondato. Si tratta di esercizio del diritto di cronaca, "per quanto opinabili possano essere i toni complessivi utilizzati" | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIIN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e dai signori Giulio Sciorilli Borrelli, Andrea Valentini, Roberta Carlotto, Antonino Rizzo Nervo, Fernando Masullo, Luigi Ferrari, Barbara La Porta Scaramucci, Francesco De Domenico, Paolo Ruffini, Enrico Messina, Rosanna Cancellieri, Maurizio Braccialarghe, Donato Bendicenti e Lamberto Sposini tutti difesi dall'avv. Federico Sorrentino presso il cui studio sito in Roma hanno eletto domicilio;
Nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.A., via Negri, 4, Milano e Direttore responsabile de Il Giornale;
RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO
1. I ricorrenti, con atto di ricorso regolarizzato in data 5 maggio 2000, chiedono che il Garante, "ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge", ordini "al titolare del quotidiano Il Giornale la cancellazione dei dati personali trattati con la pubblicazione del 19 marzo 2000" ed avvii "un autonomo procedimento" volto a valutare la condotta del titolare e dei singoli giornalisti autori degli articoli in questione.
Più specificamente i ricorrenti fanno riferimento ad una serie di articoli, corredati da fotografie e tabelle, nei quali, fra l'altro, ai nomi dei ricorrenti sarebbero associate "le asserite appartenenze politiche o partitiche e di rapporti e relazioni personali (amichevoli o ostili) all'interno e all'esterno della Rai", unitamente ad apprezzamenti sulla conduzione attuale della società e (almeno in un caso) a relazioni familiari di alcuni suoi dipendenti.
Essi deducono che gli articoli in questione contengono diversi dati personali degli interessati, comuni e sensibili, e che il loro trattamento è avvenuto violando "palesemente le norme di cui alla legge n. 675/1996 e le disposizioni recate dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica ai sensi dell'art. 25 della predetta legge". In particolare si assume la violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 20 e 25 della legge n. 675, nonché degli artt. 5 e 6 del Codice di deontologia dei giornalisti, e che il trattamento dei dati è avvenuto senza la previa informativa agli interessati, ben oltre "i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione", realizzando una sorta di "schedatura che si risolve nella lesione dell'identità personale, politica e professionale delle persone coinvolte". E ciò, oltre a recare danno agli interessati persone fisiche menzionate negli articoli in questione, tornerebbe "altresì a danno della Rai, alla quale essi sono legati da rapporto organico o di lavoro". Rai S.p.A. sarebbe pertanto pienamente legittimata a far valere i diritti che la legge n. 675 "le riconosce quale interessato".
In conclusione i ricorrenti chiedono che il Garante ordini "la cancellazione dei dati di cui alla pubblicazione in riferimento" ed avvii in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, un distinto procedimento volto a valutare la complessiva condotta del titolare.
Quanto alle modalità con le quali Rai S.p.A. e gli altri interessati hanno presentato il ricorso a questa Autorità, va rilevato come in data 23 marzo 2000 sia stato inoltrato via fax a questa Autorità ed al titolare del trattamento un atto definito "ricorso ed istanza ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. c), n. 2, 29 e 31 della legge n. 675 e 17 del d.P.R. n. 501/98", con il quale si chiedeva al Garante, fra l'altro, "nella denegata ipotesi in cui ritenesse insussistenti i presupposti per la tutela d'urgenza", di disporre "in via provvisoria il blocco dei dati in questione con effetto fino al riscontro che il titolare offrirà alla presente da valersi quale richiesta di cancellazione dei dati e opposizione al trattamento".
Con successivo fax in data 11 aprile (seguito da plico raccomandato giunto in data 13 aprile 2000) perveniva al Garante da parte di Rai S.p.A., "a maggior dettaglio del ricorso ex art. 29 della legge n. 675 annunciato con fax del 23 marzo 2000 trasmesso anche al titolare del trattamento quale richiesta di cancellazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 della citata legge, la stesura definitiva del ricorso stesso sottoscritto anche dagli interessati persone fisiche ivi menzionati". In tale comunicazione si sottolineava altresì che il titolare del trattamento non aveva fornito alcun riscontro alle richieste di cancellazione.
Con nota n. 3418 del 28 aprile il Garante ha invitato i predetti ricorrenti a regolarizzare il ricorso, rammentando che lo stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 501/1998, deve contenere la sottoscrizione del ricorrente autenticata a norma di legge. I ricorrenti hanno provveduto a tale adempimento presentando il ricorso regolarizzato in data 5 maggio 2000.
Nelle more, peraltro, perveniva al ricorrente ed a questa Autorità in data 14 aprile una nota di risposta della Società Europea di Edizioni S.p.A. (editrice del quotidiano Il Giornale) nella quale il titolare del trattamento manifestava la "disponibilità ad adempiere alla richiesta di cancellazione dei dati, ove tale richiesta appaia legittima e riferibile" a tale società, richiedendo peraltro ai ricorrenti una "dettagliata indicazione" dei dati oggetto della cancellazione. Con comunicazione in data 19 aprile 2000 Rai S.p.A. individuava analiticamente tali dati. Con nota del 5 maggio 2000, il predetto titolare manifestava però l'impossibilità di adempiere alle richieste dei ricorrenti in quanto non sussisterebbe "presso la società alcun complesso di informazioni riferibili alle circostanze esposte". Inoltre i dati di cui viene chiesta la cancellazione non sarebbero presenti negli archivi "in forma diversa dalla conservazione degli articoli giornalistici in questione".
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l'esame dei ricorsi al Garante previsti dell'art. 29 della legge n. 675/1996. Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi [...].
Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell'Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.
3. Vanno prima di tutto precisati i requisiti richiesti e l'ambito di applicazione di quel particolare mezzo di tutela rappresentato dal "ricorso" al Garante.
Il procedimento previsto dall'art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari, in quanto con il ricorso che lo introduce non si può dedurre ogni violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all'art 13 della medesima legge, ma occorre formulare una precisa richiesta (in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. E la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell'ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".
Va poi ricordato che dal punto di vista formale il ricorso deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 501/1998.
Nel caso di specie va inoltre precisata la natura degli atti inoltrati al Garante ed al titolare del trattamento, rispettivamente in data 23 marzo e 11 aprile 2000. La prima di tali comunicazioni, al di là della non chiara enunciazione dell'oggetto nella quale si sovrappongono i riferimenti alla previa istanza ex art. 13 ed al ricorso vero e proprio ai sensi dell'art. 29, può essere presa in considerazione da questa Autorità solo come richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati in questione ai sensi dell'art 13 della legge.
A questa istanza ha fatto seguito la proposizione (dapprima via fax in data 11 aprile, poi per plico raccomandato, secondo il dettato dell'art 18, comma 1 del d.P.R. n. 501, il giorno 13 aprile) di un atto di ricorso vero e proprio, rispetto al quale l'Autorità ha formulato la richiesta di regolarizzazione che è stata ottemperata con la presentazione del ricorso in questione in data 5 maggio. Nelle more, peraltro, il titolare del trattamento (dando riscontro alle istanze di cancellazione, dallo stesso ritenute come esercizio dei diritti di cui all'art. 13), ha formulato le risposte riportate in premessa.
Chiariti i passaggi procedimentali che hanno portato al radicamento del gravame presso il Garante e accertarne l'ammissibilità, lo stesso va esaminato nel merito. Il ricorso deve essere dichiarato infondato.
Il trattamento dei dati personali in questione, effettuato nello svolgimento della professione giornalistica, va valutato in riferimento alle disposizioni degli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, e a quelle del cd. Codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Queste disposizioni mirano a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa, dovendo rimanere fermi "i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675).
L'esame degli articoli di giornale cui il ricorso è riferito, rivela che gli stessi rappresentano una modalità di esercizio del diritto di cronaca (per quanto opinabili possano essere i toni complessivi utilizzati), con riferimento alla personalità, alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti e all'attività dei componenti del consiglio di amministrazione e dei menzionati dirigenti e giornalisti della società radiotelevisiva pubblica. Si tratta di persone che occupano posti di rilievo in un'azienda di primaria rilevanza sociale ed economica e non può pertanto essere posto in dubbio il diritto dei mezzi di informazione di esprimere valutazioni anche critiche riferite alle singole persone.
In base all'art. 25 della legge, specificato dall'art. 5 del citato Codice deontologico, tale diritto all'informazione si estende ai dati aventi natura "sensibile". Nel caso di specie, il trattamento effettuato (al di là del giudizio sulla sua opportunità o sui toni utilizzati nel complessivo servizio giornalistico, che non compete a questa Autorità) non può essere ritenuto illegittimo, ai sensi della legge n. 675/1996, facendosi riferimento a notizie e informazioni (esperienze professionali presso quotidiani di partito, "vicinanza" a determinate aree politiche o culturali, ecc.) che possono essere state acquisite correttamente da giornalisti attraverso la consultazione di giornali, interviste, colloqui, dichiarazioni, attingendo alle consuete fonti di notizie utilizzate lecitamente nella cronaca giornalistica.
Anche i riferimenti di carattere familiare presenti nelle ricostruzioni giornalistiche sono fatti in riferimento a esponenti di rilievo della vita politica nazionale ed a fatti notori.
Va rilevato infine che il ricorso non prospetta specifiche questioni di infondatezza o imprecisione delle singole notizie pubblicate. Inoltre, non si ravvisano gli estremi per l'instaurazione di un autonomo procedimento da parte del Garante, in quanto nei casi esaminati il consenso degli interessati non è richiesto e l'informativa può essere fornita dal titolare del trattamento nei modi generali e semplificati previsti dal citato Codice di deontologia.
L'accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la possibilità per i ricorrenti di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 per accertare la disponibilità e l'origine dei dati che li riguardano, nonché la possibilità di adire il giudice ordinario, ove se ne ritengano sussistenti i presupposti, per rivolgere eventuali diverse istanze in sede civile o penale che esulano dall'ambito di competenza del Garante.
PER QUESTI MOTIVI
il Garante dichiara infondato il ricorso.
Roma, 31 maggio 2000 [doc. web n. 1334824]
| NOTORIETÀ IN SEDE LOCALE Non viola la privacy il quotidiano locale che pubblica le fotografie, acquisite legittimamente, di personaggi noti nello stesso ambito di diffusione della testata. Il quotidiano ha però l'obbligo di comunicare agli interessati che lo richiedano ogni dato in suo possesso | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dal signor XY;
Nei confronti di Corriere di San Severo;
RELATORE il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO
Il ricorrente, presidente di ZY S.p.A., rappresenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ai sensi della legge n. 675 con la quale aveva chiesto al Corriere di San Severo di accedere a dati personali che lo riguardano, anche se non registrati (art. 13, comma 1, lettera c), punto 1, della citata legge), nonché di cancellare dagli archivi del giornale i medesimi dati, "comprese le immagini riprodotte con mezzi fotografici ...", opponendosi altresì ad ogni loro futuro trattamento. In particolare il ricorrente lamenta l'utilizzazione della propria immagine a margine di alcuni articoli di cronaca sull'attività dell'istituto bancario di cui è presidente, diffusione che, permettendo un suo più agevole riconoscimento nella vita quotidiana, lo esporrebbe al rischio di minacce e pericoli.
All'invito a fornire riscontro alle istanze dell'interessato inoltrato da questo Ufficio in data 9 luglio il direttore della testata ha risposto con nota del 14 luglio 2001 nella quale ha asserito:
- di aver trattato i dati nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675 e del cd. "Codice deontologico" dei giornalisti, in riferimento all'attività svolta dal ricorrente che riveste, ha osservato, una posizione rilevante e notoria nell'ambiente economico e sociale di San Severo;
- che la testata non sarebbe soggetta all'art. 13 della citata legge n. 675 in quanto "non in possesso di dati sensibili" del ricorrente.
Il ricorrente, con successivo fax del 19 luglio 2001, ha ribadito le proprie richieste inviando inoltre, a seguito di richiesta di questa Autorità, copia degli articoli in questione.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche da un periodico di informazione locale.
A tale trattamento si applicano anzitutto le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all'informativa ed all'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di espressione e di stampa.
Ai dati trattati a fini giornalistici, di tipo sia comune, sia sensibile, si applicano poi, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, anche le disposizioni di cui all'art. 13 della legge sulla protezione dei dati personali (vedi anche Cass., Sez. I, 30/5/2001, n. 8889).
I riscontri finora forniti dal titolare del trattamento soddisfano solo parzialmente la rituale richiesta dell'interessato, alla quale dovrà essere quindi dato pieno riscontro da parte della testata.
In relazione a questo primo profilo il ricorso deve essere pertanto accolto, in riferimento alla richiesta ritualmente presentata dall'interessato volta a conoscere l'eventuale esistenza e l'origine di dati personali che lo riguardano detenuti dallo stesso titolare, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e ad essere informato sulla logica e sulle finalità del trattamento. A tale richiesta deve essere fornito un riscontro ai sensi del citato art. 13 (la testata dovrà in particolare precisare se detiene eventuali ulteriori dati oltre quelli pubblicati), ferme restando, qualora siano legittimamente invocabili, le norme sulla tutela del segreto professionale dei giornalisti per quanto riguarda la fonte della notizia.
Con riferimento alla immagine fotografica dell'interessato (riprodotta tre volte) e alle poche altre informazioni pubblicate il 5 febbraio, il 20 settembre ed il 25 ottobre 2000 (senza pregiudizio dei diritti del ricorrente rispetto ad eventuali altre notizie risultanti dall'accesso riconosciuto nei termini di cui sopra) va invece dichiarata infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la loro cancellazione e ad opporsi al futuro trattamento. Il trattamento di questi dati non risulta infatti avvenuto in violazione delle disposizioni dei citati artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675 e del predetto Codice. Gli articoli in questione non travalicano i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e sono peraltro prevalentemente riferiti a dati resi noti dal medesimo istituto di cui l'interessato è presidente, riferiti poi non tanto alla persona del ricorrente quanto, più in generale, all'attività di ZY S.p.A.
In particolare, non risulta illecito il trattamento relativo all'immagine del ricorrente (immagine di cui non è stata peraltro prospettata un'illecita acquisizione da parte della testata) in riferimento al disposto dell'art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ciò in relazione sia alla pacifica notorietà della persona nell'ambito locale di diffusione della testata, sia alla probabile acquisizione dell'immagine in occasione di un avvenimento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico (primo comma, ultima parte, del citato art. 97).
Alla luce delle motivazioni sopra esposte sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell'interessato di conoscere l'insieme dei propri dati personali conservati negli archivi del titolare del trattamento, nonché l'origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento stesso e ordina al Corriere di San Severo, in persona del direttore responsabile Vito Nacci, di corrispondere entro il 15 ottobre 2001 a tale richiesta, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;
b) dichiara infondato il ricorso in riferimento alle altre richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;
c) dichiara compensate le spese fra le parti.
Roma, 3 settembre 2001 [doc. web n. 1081439]
| CLIENTI DI PROSTITUTE Il principio di essenzialità dell'informazione e il rispetto della dignità delle persone, afferma un comunicato, devono essere salvaguardati anche ispetto alla vita privata di personaggi pubblici coinvolti in un'inchiesta su un giro di prostituzione. Ciò vale per i clienti come per le ragazze | |
La giusta esigenza di informare l'opinione pubblica su vicende giudiziarie non deve entrare in conflitto con il rispetto della vita privata delle persone.
In riferimento alle segnalazioni pervenute in questi giorni al Garante da parte di diversi soggetti riguardo alla pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte nell'inchiesta su un giro di prostituzione nella capitale – e della quale gli organi di informazione hanno dato ampia notizia – il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ribadisce i principi generali già più volte espressi in precedenti interventi in materia.
In particolare, la necessità di non diffondere informazioni non indispensabili, soprattutto laddove queste siano legate ad aspetti particolarmente riservati, come la vita sessuale delle persone, e attinenti, quindi, alla loro sfera più strettamente privata. Questo anche allo scopo di evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o eventuali strumentalizzazioni di scelte personali.
Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti richiama l'attenzione sul rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, cioè sulla reale necessità di divulgare dati, immagini e dettagli non strettamente necessari per dare conto di fatti di cronaca e vicende giudiziarie, e stabilisce espressamente che il giornalista si astenga dalla descrizione delle abitudini sessuali delle persone. Ciò anche quando si tratti di persone che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica, se non ricorre il requisito dell'essenzialità dell'informazione e non viene garantito il rispetto della dignità personale.
Tali considerazioni valgono sia per i clienti sia per le ragazze alle quali gli stessi si sarebbero rivolti, tanto più in considerazione del fatto che tra le persone delle quali sono state pubblicate le fotografie ve ne potrebbero essere alcune totalmente estranee alla vicenda, come già segnalato al Garante.
L'Autorità si riserva, comunque, di valutare caso per caso eventuali iniziative di pubblicazione, anche in relazione alle ulteriori segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire.
Roma, 10 ottobre 2002 [doc. web n. 45823]
| L'ATTORE E LA POLITICA Un noto personaggio rifiuta di esser definito "dichiaratamente non di sinistra", non avendo mai professato idee politiche. In caso di persone note, per il Garante è prevalente il diritto di cronaca e di critica | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALINELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il reclamo presentato da Christian De Sica in relazione ad un articolo del Corriere della Sera del 16 luglio 2005;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il signor Christian De Sica ha presentato un reclamo a questa Autorità ipotizzando una lesione dei suoi diritti in riferimento ad un articolo del Corriere della Sera (edizione del 16 luglio 2005) nel quale l'autore, qualificando gli orientamenti politici di diversi personaggi dello spettacolo che hanno preso parte a recenti spot pubblicitari, ha definito De Sica come "l'unico dichiaratamente non di sinistra". Il reclamante ritiene, in particolare, che tale affermazione abbia violato i suoi diritti alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'identità personale, atteso che "egli non ha mai dichiarato pubblicamente le proprie opinioni politiche, né intende dichiararle".
Rcs Quotidiani S.p.A, rispondendo – in qualità di editore del Corriere della Sera – ad una richiesta di chiarimenti formulata dall'Autorità, ha ritenuto lecito e corretto il trattamento dei dati, precisando che:
a) l'articolo contestato costituiva una replica dell'autore, noto critico televisivo, alla tesi formulata da un altro giornalista circa la paventata "colonizzazione pubblicitaria" di Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A in vista della candidatura alla presidenza di tale società, "proposta dal centro destra", del presidente dell'Upa (Utenti pubblicità associati); in particolare, il critico intendeva sottolineare come gli spot pubblicitari di maggiore successo negli ultimi tempi fossero stati interpretati "solo" da attori (citati nominativamente nell'articolo) che non avrebbero fatto mistero di essere di sinistra;
b) l'eccezione a tale tendenza indicata nel medesimo articolo era da intendersi comunque riferita "non già alla persona di Christian De Sica, bensì al personaggio Urbano Persichetti" interpretato dall'attore nello spot;
c) nello stesso articolo, pertanto, non si parlava degli orientamenti politici dell'attore, "bensì (di quelli) del personaggio che egli interpreta, così come "sceneggiato" dagli autori della pubblicità";
d) l'articolo, in ogni caso, non contrastava con la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, la quale consente al giornalista di diffondere dati nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, ma anche senza il consenso degli interessati.
Il reclamante, tramite i propri legali, ha contestato tali argomentazioni ribadendo la propria valutazione circa l'illiceità del trattamento.
OSSERVA
2. Risulta preliminarmente del tutto priva di consistenza la deduzione difensiva della resistente secondo cui il commento contestato da Christian De Sica sarebbe riferito non a quest'ultimo, ma al personaggio da questi interpretato nello spot: dal contenuto dell'articolo emerge infatti con evidenza che il suo autore ha tracciato un profilo di attori e personaggi dello spettacolo, piuttosto che dei personaggi da essi interpretati.
Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, non risultano poi violati nel caso di specie né l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, né l'art. 6, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. In riferimento alla persona di Christian De Sica, l'articolo oggetto del reclamo non configura infatti alcuna "divulgazione di notizie" (art. 6, comma 1, cit.), né ha rappresentato una rivelazione di dati personali sensibili e riservati di De Sica stesso (artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, cit.).
L'articolo in questione contiene, piuttosto, una valutazione soggettiva formulata da un critico televisivo nel contesto di uno scambio di opinioni con un altro giornalista – scambio che ha avuto evidenza sulla stampa – in merito alla recente produzione pubblicitaria e ai relativi protagonisti. In tale contesto, il giudizio che è stato espresso dal giornalista riguardo agli orientamenti politici di questi ultimi, dichiarati o supposti (giudizio peraltro formulato non attribuendo a Christian De Sica una specifica collocazione politica, ma escludendo la sua appartenenza ad una determinata area politica), trova legittimo fondamento nell'esercizio della libertà di espressione del giornalista. Il menzionato codice di deontologia (art. 6, comma 3) ribadisce infatti che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantiti".
Il reclamante, a sostegno della propria tesi che ritiene invece illecito l'articolo, ha ribadito che la libertà costituzionalmente garantita di esprimere il proprio pensiero ha anche una dimensione "negativa", in termini di "libertà di ciascuno di non esprimere e manifestare all'esterno (e di non essere costretto ad esprimere e manifestare all'esterno) il proprio pensiero, la propria coscienza e le proprie opinioni". Tale rilievo è appropriato ma, nel caso di specie, la predetta libertà non risulta violata, dovendosi parimenti garantire il legittimo esercizio di altre libertà, anch'esse tutelate. Tra queste, figura l'esercizio della libertà di parola e di pensiero e, quindi, il diritto di poter formulare commenti ed opinioni di cui il giornalista può essere chiamato a rispondere, qualora la propria attività si traduca eventualmente in affermazioni diffamatorie, inesatte o altrimenti lesive di terzi.
Nel medesimo caso di specie, viene quindi in esame non un'indebita rivelazione di dati che non si intende far conoscere al pubblico, quanto piuttosto l'espressione di un'opinione per la quale il reclamante non ha peraltro dedotto profili di infondatezza.
3. Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che in termini generali, rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano comunque di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie; ciò, nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica (art. 6 comma 2, del codice di deontologia). Sempre in termini generali, va poi rilevato che il riferimento agli orientamenti politici di determinate persone note (ad esempio, di un attore, di un regista o di uno sceneggiatore) può, almeno in alcuni casi, risultare rilevante ai fini di una qualificazione più completa dell'attività e del ruolo da essi svolto (contribuendo, ad esempio, ad inquadrare scelte professionali o a fornire chiavi di lettura di temi affrontati, oppure a sollecitare valutazioni in ordine ai rapporti tra determinate produzioni e il contesto politico istituzionale in cui esse si collocano).
4. Il reclamante lamenta infine che l'espressione usata dal giornalista ("dichiaratamente non di sinistra") abbia ricondotto il commento diffuso a "dichiarazioni" rilasciate dal medesimo in merito ai propri orientamenti politici, dichiarazioni che l'attore nega appunto di aver mai effettuato.
In proposito, se è vero che l'avverbio "dichiaratamente", in senso etimologico, può rimandare ad una "dichiarazione" di un soggetto, è pur vero che esso – come riscontrabile nei dizionari della lingua italiana – presenta anche i valori estensivi di espressioni come "chiaramente" e "apertamente" (facilmente utilizzati nella comunicazione giornalistica), le quali fanno piuttosto riferimento alla percezione soggettiva di un fatto da parte di chi lo osserva. In ogni caso, rispetto a quest'ultimo tipo di contestazione, l'ordinamento ha predisposto anche altri specifici strumenti di tutela tra cui il diritto di ottenere una pronta rettifica, secondo le modalità e procedure previste dalla legge (art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47, richiamato anche dall'art. 4 del predetto codice di deontologia).
In conclusione, alla luce delle considerazioni formulate, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e 143 del Codice il reclamo non risulta fondato. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà per l'interessato di esercitare, dinanzi all'autorità giudiziaria, ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti (art. 152 del Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali dichiara infondato il reclamo.
Roma, 2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]