Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

11. Pubblicazione di fotografie | Negativi delle foto | Quell'album di famiglia | Un giovane sieropositivo | Spetta alla polizia vigilare | No al manifesto con la mia foto

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NEGATIVI DELLE FOTO
Prima di affrontare l'argomento foto, ricordiamo che nelle pagine precedenti (capitolo 7.3) si è dato conto delle problematiche relative alle foto segnaletiche e di persone in manette. In questo comunicato viene affrontato il tema del possesso delle fotografie


Non viola la privacy il fotografo che non restituisce i negativi delle fotografie. Lo ha ribadito il Garante rispondendo ad un cittadino che aveva chiesto se fosse legittimo il comportamento di un fotografo che si era rifiutato di restituire i negativi di alcune fotografie che gli erano state commissionate.

Il Garante ha spiegato che la legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d'autore, ed in particolare la legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevede un'apposita disciplina relativa ai diritti del fotografo sulle fotografie effettuate (articoli 87, 88, 89). Il fotografo può, quindi, detenere questi particolari dati personali. La persona interessata ha, comunque, la facoltà di esercitare i diritti di accesso, previsti dalla legge sulla privacy, ai dati che lo riguardano.

Restano ovviamente fermi gli obblighi da parte del fotografo di utilizzare i negativi in conformità alle prescrizioni di legge e di non farne un uso improprio (articolo 96 della legge n. 633/1941).

Roma, 17 gennaio 2000 [doc. web n. 47131]

 


 

 

QUELL'ALBUM DI FAMIGLIA
Un'attrice si rivolge al Garante: un fotografo, senza qualificarsi, ha fotografato l'album di famiglia a casa della madre. La riproduzione da originali fotografici non è consentita,afferma questo comunicato, se il fotografo al momento della raccolta non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini


Anche il fotografo che realizza riproduzioni e ingrandimenti da originali fotografici viola la legge sulla privacy se al momento di effettuare gli scatti non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini. Il principio si applica anche nel caso in cui le foto siano conservate presso una persona diversa dall'interessato: per esempio i suoi familiari.

Lo ha stabilito il Garante in relazione al ricorso presentato da un noto personaggio dello spettacolo che si era rivolto all'Autorità per lamentare la violazione del diritto alla riservatezza da parte di un fotografo che aveva ripreso alcune immagini dall'album di famiglia conservato presso l'abitazione dei suoi genitori per poi pubblicarle su un settimanale. Secondo l'attrice il reporter aveva, infatti, omesso di dichiarare la propria qualifica professionale e, soprattutto, l'intenzione di realizzare un servizio di tipo giornalistico violando, così, il principio in base al quale la raccolta e il trattamento dei dati personali (tra cui rientrano anche le immagini) deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. Da parte sua il reporter, free lance di un'agenzia fotografica, sosteneva, invece, di aver operato con trasparenza e di aver dichiarato l'intenzione di realizzare un servizio fotografico sul personaggio. Considerate le versioni opposte, l'accertamento dei fatti non poteva essere completato nel breve procedimento instaurato dal ricorso dell'interessata, e potrà essere quindi completato in sede giudiziaria.

L'Autorità ha però colto l'occasione per ribadire alcuni principi che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza. Il Garante ha, innanzi tutto, rilevato che il caso in questione rientra nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e in particolare dei trattamenti temporanei di dati finalizzati esclusivamente alla pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, pur essendo stato effettuato da un reporter free lance privo di un rapporto professionale stabile con gli operatori del mondo dell'informazione. A tale riguardo il Garante ha ricordato che in base alla legge sulla privacy e alle norme del Codice deontologico dei giornalisti anche il fotografo non professionista è tenuto a dichiarare la propria identità e ad informare l'interessato sull'utilizzo che intende fare dei suoi dati personali o delle immagini che lo riguardano. L'informativa può essere data in modo agevole: oltre a rendere palese la propria attività il giornalista non deve, infatti, fornire necessariamente tutte le altre informazioni che devono essere altrimenti rilasciate quando il trattamento viene effettuato per scopi diversi e può assolvere a tale obbligo anche attraverso i genitori o i familiari dell'interessato quando i suoi dati personali vengono raccolti presso terzi.

Il fotografo, sottolinea l'Autorità, non può, quindi, ricorrere, ad artifici o pressioni indebite per esercitare il diritto di cronaca che è comunque svincolato dal consenso dell'interessato. Solo se i dati e le immagini fotografiche sono stati raccolti in modo corretto e osservando l'obbligo di fornire la prevista informativa la loro successiva divulgazione e pubblicazione può avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy.

Roma, 8 maggio 2000 [doc. web n. 1163496]

 


 

 

UN GIOVANE SIEROPOSITIVO
In occasione della pubblicazione di una fotografia di un giovane arrestato affetto da sieropositività, l'Ufficio del Garante ricorda il quadro di garanzie che avrebbe dovuto impedire la diffusione di quell'immagine e invita il quotidiano a interromperne l'utilizzo


Quotidiano nazionale - Bologna
Gruppo poligrafici editoriale
p.c. Guardia di finanza
Comando regione Piemonte - Torino
Comando generale III e V reparto - Roma
Lila Piemonte - Torino

È stato chiesto a questa Autorità un intervento urgente a proposito della pubblicazione di elementi identificativi, ed in particolare della fotografia, di un giovane sieropositivo tratto in arresto.

Allo stato della documentazione disponibile la pubblicazione non risulta conforme a legge per violazione dei principi già evidenziati dal Garante in alcuni provvedimenti, principi riaffermati nel Codice in materia di protezione dei dati personali in vigore dai 1° gennaio 2004 e nel codice di deontologia del 1998 per l'attività giornalistica.

Corrispondenti indicazioni di garanzia e tutela dei diritti degli interessati sono state formulate in alcune istruzioni impartite dai vertici delle forze di polizia (v., in particolare, le circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999, nonché dalla circolare del Comando generale della Guardia di finanza del 19 gennaio 2004).

La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa di organi inquirenti (n. 50774/99, in data 11 gennaio 2005) conferma in dettaglio il predetto quadro di garanzie.

Per i motivi sopra esposti, si invita codesto editore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. a) e 154, comma 1, lett. d) del d.lg. n. 196/2003, ad interrompere spontaneamente l'ulteriore diffusione dei dati identificativi dell'interessato nel quadro della legittima attività di cronaca, e a fornire al Garante ogni informazione utile al riguardo, ai sensi dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo, entro la data dell'8 aprile p.v.

Roma, 31 marzo 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


 

 

SPETTA ALLA POLIZIA VIGILARE

Un giornale pubblica la fotografia di un detenuto sottratta in modo illecito dall'abitazione dove erano presenti poliziotti. Il Garante ricorda al Questore l'obbligo di adottare, in questi casi, appropriate misure


Al sig. Questore di Roma

Si fa riferimento a quanto comunicato con la nota del 9 settembre 2004 nella quale, in risposta ai chiarimenti richiesti da questo Ufficio, si evidenzia che "non è stato possibile addivenire alla individuazione nè del soggetto, nè tantomeno dell'ente di appartenenza di colui che avrebbe fatto illecito uso della fotografia" del signor YZ.

Le forze di polizia, una volta chiamate ad intervenire nel luogo dove si è verificato un fatto per il quale non possa inizialmente escludersi una fattispecie di reato – come nel caso di specie – hanno l'obbligo di sovrintendere alle diverse operazioni che si compiono in tali circostanze (rilievi fotografici, accertamenti medici, ecc.), operazioni, queste, che possono richiedere la presenza di molteplici soggetti, anche appartenenti a diversi uffici ed enti (art. 348, comma 4, cod. proc. pen.). Il coordinamento di tali operazioni è finalizzato a preservare lo stato del luogo in cui si è verificato l'evento e ad evitare che dal luogo stesso possano essere indebitamente sottratti oggetti per essere utilizzati a fini diversi da quelli investigativi (artt. 55, e 354 cod. proc. pen., nonché artt. 115 e 116 norme di att., coord. e transit. cod. proc. pen).

Nel caso segnalato al Garante, l'osservanza di tali obblighi di coordinamento e vigilanza da parte del personale di polizia operante presso l'abitazione del signor YZ avrebbe potuto impedire che la fotografia del deceduto venisse temporaneamente rimossa dall'interno dell'abitazione e quindi resa disponibile per una sua riproduzione e successiva pubblicazione da parte degli organi di stampa. Circostanza, questa, che risulta sia dalle dichiarazioni dei segnalanti, sia da quelle dell'editore e del direttore responsabile di Ostia oggi.

Alla luce di quanto sopra, si richiama pertanto l'attenzione della S.V. sull'opportunità di adottare appropriate misure volte ad assicurare la piena attuazione degli obblighi richiamati in questa sede e nella precedente nota del 9 agosto 2004 (prot. 27581/24527), al fine di evitare il ripetersi di episodi simili a quello descritto.

La presente è inviata, per conoscenza, ai signori YZ e XY che hanno effettuato la segnalazione.

Roma, 6 ottobre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 


 

 

NO AL MANIFESTO CON LA MIA FOTO
Per la propria campagna di tesseramento un partito usa, senza consenso, una vecchia fotografia di una ragazza. Ma la donna non si riconosce più in quella parte politica e ottiene dal Garante la rimozione del manifesto con la sua immagine


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in via d'urgenza al Garante il 13 febbraio 2006, da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Cazzola e Ugo Ojetti) nei confronti del Partito dei comunisti italiani, con il quale la ricorrente si è opposta al trattamento di dati personali che la riguardano effettuato mediante la realizzazione e la conseguente affissione promossa dal partito resistente (nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2006, in particolare nel territorio del Comune di ZX) di numerosi manifesti relativi alla campagna di tesseramento per il 2006 recanti, insieme allo "slogan impresso a caratteri cubitali comunisti è bello", un ritratto fotografico della ricorrente (ripresa, insieme ad un'altra ragazza, mentre marciava "sventolando il vessillo della pace" durante una manifestazione di circa diciotto anni fa); constatato che la ricorrente, avendo rilevato che, nonostante il tempo trascorso, è chiaramente riconoscibile dal ritratto in questione (e che il trattamento così effettuato con dati personali anche di natura sensibile l'ha esposta "al pubblico giudizio, attribuendole una fede politica che non ha"), ha chiesto al Garante di disporre la cessazione del trattamento e, per l'effetto, "di ordinarsi al Partito (...) di rimuovere immediatamente almeno tutti i manifesti di cui è controversia, fatti affiggere nel territorio del Comune di ZX, e nel territorio dei comuni circostanti (...), preferibilmente anche in tutto il resto del territorio nazionale", nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e nella stessa data del 13 febbraio 2006, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 15 febbraio 2006 con la quale il Partito dei comunisti italiani, nel rappresentare "il proprio rammarico per l'inconveniente creato alla sig.ra XY", ha comunicato di voler "provvedere da subito alla rimozione dei manifesti citati – ove ancora esistenti – nell'ambito territoriale lamentato, e/o all'apposizione di parziali coperture che rendano non identificabile l'interessata"; rilevato che il resistente ha ritenuto lecita l'utilizzazione di un'immagine che, essendo "estremamente risalente", non lasciava ipotizzare "alcun rischio di identificazione dell'interessata" e che la sua pubblicazione, relativa ad "una manifestazione svoltasi in pubblico (...), è consentita ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 22.4.1941, posto che comunque essa non lede il decoro, la reputazione e l'onore dell'interessata";

VISTA la memoria inviata in data 21 febbraio 2006 con la quale la ricorrente, nel comunicare che i manifesti non risultavano rimossi fino a tale data, al contrario di quanto comunicato dal partito resistente, ha ribadito le proprie richieste, inviando ampia documentazione fotografica a sostegno;

VISTA la nota datata 28 febbraio 2006 con cui il partito resistente ha comunicato che "i manifesti erano in corso di rimozione e che la loro permanenza sarebbe cessata, in ogni caso, alla data del 21.2.2006, posto che tale era la scadenza dei diritti di affissione"; rilevato che il resistente ha dichiarato altresì che "non vi dovrebbe più essere alcun manifesto affisso, ritraente l'immagine della sig.ra XY", immagine che ha dichiarato essere "stata tratta dal libro "ZL", edito da MK S.p.A. utilizzando l'archivio storico-fotografico de l'Unità";

VISTE le note del 3, 4 e 7 marzo 2006 con le quali la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure a tutela dei suoi diritti già esplicitate nel ricorso, in considerazione del fatto che i manifesti risultano ancora affissi nella città di ZX, che "la data di scadenza dell'affitto dello spazio di esposizione dei cartelloni è scaduto il 26.02.2006" e che non corrisponderebbe a verità "che i cartelloni stanno scomparendo per naturale sostituzione con altri, perché per almeno altri 15 giorni l'ufficio affissioni del Comune di ZX non riuscirà ad affittare tutti gli spazi attualmente occupati dai cartelloni del PdCI, che perciò resteranno esposti al pubblico fino a quando altri non li copriranno";

RILEVATO che, rispetto al trattamento di dati personali effettuato dal Partito dei comunisti italiani, che ha predisposto il manifesto e ne ha disposto la pubblica affissione, trovano applicazione le disposizioni del Codice (art. 136 ss.) in materia di trattamento "temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero", posto che i manifesti rientrano nella definizione di "stampa o stampato" di cui all'art. 1 della legge n. 47/1948 (secondo cui "sono considerate stampe o stampati (...) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"); rilevato che a tali trattamenti si applica anche la particolare disciplina concernente i trattamenti di dati personali per finalità giornalistiche contenuta nel relativo codice deontologico (Provv. del Garante 29 luglio 1998, in Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, ora Allegato A1 del Codice);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali relativi all'interessata, identificabile attraverso l'immagine diffusa (che risulta pacificamente realizzata durante una manifestazione pubblica), non presupponeva il consenso della stessa (art. 136 cit.; v. anche art. 97 l. n. 633/1941, secondo cui "non occorre il consenso della persona ritrattata (...) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico");

RILEVATO, tuttavia, che anche questo trattamento di dati personali deve svolgersi, per essere lecito, "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali" (artt. 2, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del Codice); rilevato che tali diritti e libertà devono essere protetti "assicurando un elevato livello di tutela" (art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che l'utilizzo da parte del partito della fotografia che raffigura la ricorrente durante una manifestazione svoltasi numerosi anni fa, associata oggi all'attività di una specifica formazione politica, è idonea ad ingenerare una rappresentazione della personalità dell'interessata differente rispetto a quella, "concreta ed effettiva" della stessa, che "si è venuta solidificando" nel corso degli anni trascorsi dal momento in cui tale immagine è stata ripresa (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769);

RITENUTO pertanto che l'istanza della ricorrente, qualificata alla stregua di una opposizione per motivi legittimi, risulta giustificata e meritevole di accoglimento, essendo volta a tutelare il diritto all'identità personale inteso quale interesse del soggetto "ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.), quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche" (cfr. Cass., Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978; Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, cit.; vedi anche Corte Cost. n. 13 del 1994);

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare fondata l'opposizione al trattamento per motivi legittimi della ricorrente e, per l'effetto, di dover ordinare al Partito dei comunisti italiani, con effetto immediato e ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di non diffondere più, sotto alcuna forma (ivi comprese ulteriori, eventuali forme di pubblicazione dell'immagine su siti web, pubblicazioni a stampa, materiale propagandistico, ecc.), l'immagine della ricorrente in violazione del suo diritto all'identità personale; ritenuto che il partito debba dare conferma a questa Autorità ed all'interessata, entro e non oltre il 20 marzo 2006, di aver adottato, in adempimento alla presente decisione, ogni opportuna misura a tutela dei diritti dell'interessata volta a interrompere la diffusione dell'immagine;

RILEVATO, infine, che resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le proprie pretese risarcitorie;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso e posti a carico del partito resistente nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondata l'opposizione per motivi legittimi della ricorrente e, per l'effetto, ordina con effetto immediato al Partito dei comunisti italiani di far cessare, sotto ogni forma, la diffusione dell'immagine della stessa in violazione dei suoi diritti e, più specificamente, del diritto all'identità personale, e di dare conferma entro il 20 marzo 2006, a questa Autorità e alla ricorrente, di aver adottato ogni opportuna misura a tutela dei diritti della medesima;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico del Partito dei comunisti italiani, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 marzo 2006 [doc. web n. 1269316]