 | Privacy e giornalismo diritto di cronaca e diritti dei cittadini a cura di Mauro Paissan On line la seconda edizione aggiornata |
PRONUNCE DEL GARANTE
12. Uso di tecniche invasive | Telecamera nascosta | La dignità del barbone
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| TELECAMERA NASCOSTA Un giornale intende diffondere una videocassetta contenente la registrazione di un colloquio tra avvocati, effettuata a fini di difesa da uno degli interlocutori all'insaputa dall'altro. Il Garante ha disposto il blocco dei dati poiché la diffusione è illecita senza consenso dell'interessato | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALINELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni ButtarelIi, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. XY nei confronti di ZY, direttore editoriale e di YZ, direttore responsabile della testata HZ edita da WZ;
VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 20 settembre scorso e richiamate integralmente le relative motivazioni;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO
1. Con provvedimento del 20 settembre scorso [doc. web n. 1334389] il Garante ha disposto in via provvisoria, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996, il blocco da parte della WZ e della testata, rispettivamente in persona del direttore editoriale ZY e del direttore responsabile YZ, dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione di un colloquio avvenuto nello studio legale dell'avv. ZK, e che sarebbe stata effettuata a sua insaputa mediante una telecamera nascosta. Il blocco è stato disposto dal Garante in relazione all'annuncio della testata di rendere disponibile una videocassetta in allegato ad un numero del giornale (v. comunicato stampa del 14 settembre scorso in atti). Ciò al fine di non pregiudicare, nelle more dell'esame nel merito del ricorso, gli esiti degli accertamenti sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 675/1996 e dalle norme deontologiche in materia di trattamento di dati a fini giornalistici, nonché di attività forense, rispetto alle quali risulta in atto anche un procedimento disciplinare.
Successivamente al provvedimento interlocutorio dell'Autorità è stata disposta la proroga dei termini di cui all'art. 29, commi 4 e 5 della legge n. 675/1996, con l'assenso delle parti. Il ricorrente ha prodotto poi copia di un esposto e della relativa documentazione che avrebbe depositato il 29 gennaio 2000 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di XZ per le attività calunniose che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti con riferimento alla suddetta registrazione (documentazione nella quale figura anche un atto che contiene, secondo il ricorrente, la trascrizione illegale del colloquio registrato).
2. Il direttore editoriale della testata ha presentato una memoria nella quale ha evidenziato alcune vicende (...), per dimostrare l'interesse giornalistico a sottoporre i fatti oggetto di registrazione all'attenzione dell'opinione pubblica. In particolare, ha osservato che la registrazione sarebbe stata effettuata da un cliente dell'avv. ZK, anch'esso partecipante al colloquio con il ricorrente, al fine di costituire elementi di prova da utilizzare in relazione ad un procedimento penale avviato a seguito di una querela per diffamazione presentata dal ricorrente, per l'eventuale remissione della querela. Ha rilevato infine che la videocassetta sarebbe stata posta già in vendita e ripresa ampiamente da altri giornali a diffusione nazionale. La videocassetta sarebbe stata anche oggetto di alcuni provvedimenti adottati dalla Procura di XZ ed utilizzata in alcuni procedimenti civili e penali.
3. Il ricorrente ha inoltre inviato a questa Autorità copia del provvedimento adottato, a seguito di un suo esposto, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di HK, con il quale si è dato corso ad un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. ZK riguardo alle modalità con cui è stata effettuata la registrazione. A seguito di richiesta di questa Autorità ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il predetto Consiglio ha inviato infine copia di due ordinanze, con una delle quali il 10 ottobre 2000 è stato sospeso il procedimento disciplinare attivato nei confronti dell'avv. ZK.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
4. Il ricorso è fondato.
Il ricorso si incentra sulla prevista diffusione di dati personali attraverso la vendita di una videocassetta ed è proposto solo nei confronti dei responsabili della testata che intende diffonderla e non anche nei riguardi dei soggetti che hanno registrato il colloquio nello studio dell'avv. ZK. Tuttavia, come evidenziato nel provvedimento di blocco del 20 settembre 2000, per valutare la liceità e correttezza della prevista diffusione dei dati, sono necessarie alcune valutazioni in ordine all'originario trattamento dei dati effettuato con la registrazione del colloquio medesimo.
In altri procedimenti, il Garante ha già avuto modo di rilevare che, in generale, la registrazione a fini di difesa giudiziaria da parte di una persona impegnata in una conversazione non richiede il necessario consenso del proprio interlocutore (decisione del 12 luglio 2000, riportata sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it) [doc. web n.1113769].
Tuttavia, tale registrazione può divenire illecita in determinati contesti come nel caso di riunioni tra avvocati, che possono essere registrate solo con il consenso di tutti i presenti (art. 22, par. 3) Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni), a meno che, deve ritenersi, la registrazione non consensuale da parte di uno dei presenti sia avvenuta per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria (art. 12, comma 1, lett. h), legge n. 675/1996; v. anche Cass., Sez. Un. 25 giugno 1993, n. 7072, De Meo c. Consiglio ord. avv. e proc. Vicenza che, prima della legge n. 675/1996, ha affermato un principio analogo ritenendo lecita la registrazione non consensuale "a tutela di un legittimo interesse leso o messo in pericolo dalla condotta altrui", in relazione ad una registrazione telefonica ma che presentava problematiche analoghe a quelle della registrazione di colloqui tra presenti).
Quando, poi, la registrazione è effettuata lecitamente per ragioni di tutela di un diritto in sede giudiziaria, è possibile utilizzarla senza consenso per la medesima finalità, in particolare dandone comunicazione all'autorità competente. Peraltro, non è parimenti lecito utilizzare i dati in altro modo, avviando una loro diffusione indiscriminata (art. 20, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996). Applicando quest'ultimo principio al caso di specie, la registrazione poteva essere quindi utilizzata dandone comunicazione all'autorità giudiziaria; considerate le modalità con cui la registrazione era stata effettuata, essa non poteva essere invece immessa lecitamente a conoscenza del pubblico per scopi del tutto diversi di ordine politico o giornalistico, come quelli emersi nel caso di specie.
Tutto ciò premesso, va constatato che nel presente procedimento le parti non hanno fornito elementi di prova esaurienti sulle finalità effettivamente perseguite all'atto della registrazione. Pertanto, non può ritenersi compiutamente provato nel medesimo procedimento se, con la registrazione in questione, si sia voluto perseguire illecitamente e con l'inganno un intento denigratorio del ricorrente, costruendo ciò artificiosi elementi di prova, o se, al contrario, si sia perseguita correttamente una finalità di difesa in sede giudiziaria. Tale aspetto è ancora controverso e potrà essere chiarito nelle competenti sedi giudiziarie tra le parti interessate, come pure, per quanto di competenza, nel giudizio disciplinare attualmente sospeso.
Questa incertezza non preclude, però, l'accoglimento dell'odierno ricorso.
Infatti, la diffusione della registrazione da parte di altri soggetti, quali l'editore e il direttore responsabile di HZ, non può ritenersi lecita. Quand'anche fosse dimostrata la liceità e la correttezza dell'originaria registrazione, il trattamento mediante diffusione della registrazione è del tutto distinto e soggetto a parametri diversi dal trattamento originario effettuato dal cliente dell'avv. ZK e/o da quest'ultimo. Poiché il citato art. 20, comma 1, lett. g) non prevede la diffusione senza consenso dei dati acquisiti per finalità di difesa, deve ritenersi che la registrazione sia stata utilizzata per ulteriori finalità politico-giornalistiche in modo non lecito.
Deve essere quindi anzitutto confermato il provvedimento di blocco adottato dal Garante, dando opportuna comunicazione della presente decisione anche al competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, per quanto di eventuale competenza in riferimento alla possibile diffusione da parte di altri organi di informazione, nonché al citato Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Allo stato deve essere poi disposto nei confronti dei resistenti, ai sensi dell'articolo 29, commi 4 e 5, della legge, il divieto di trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione (divieto che va rispettato a pena di sanzione penale: art. 37 legge n.675/1996).
Il provvedimento comporta l'obbligo per WZ e la testata HZ, rispettivamente in persona del direttore editoriale ZY e del direttore responsabile YZ, di astenersi da ogni operazione di trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione in esame, eccettuata la sola conservazione.
PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE
ai sensi degli art. 29, commi 4 e 5, della legge n. 675/1996, dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento di blocco adottato il 20 settembre 2000 e vieta ai resistenti il trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione concernente il ricorrente, nei termini di cui in motivazione.
Roma, 30 ottobre 2000 [doc. web n. 1334329]
| LA DIGNITÀ DEL "BARBONE" Una trasmissione televisiva diffonde immagini di insistiti primi piani di un uomo in evidente stato di difficoltà fisica e psichica. L'obiettivo di consentire il riconoscimento della persona poteva esser perseguito senza violare gli spazi di intimità e nel rispetto della dignità dell'uomo | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALINELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la segnalazione concernente la puntata dell' 8 novembre 2004 della trasmissione televisiva Rai Chi l'ha visto;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Con provvedimento del 18 novembre 2004 il Garante ha disposto il blocco (art. 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali) dei dati trattati nel corso del programma televisivo di Rai Tre Chi l'ha visto dell' 8 novembre 2004. In particolare, durante la puntata è stato trasmesso un ampio servizio riguardante la vicenda di un uomo di nazionalità danese le cui tracce si erano perse da diversi anni e di cui erano state avviate di recente nuove ricerche, su sollecitazione di taluni familiari. Nell'ambito della stessa puntata è stato riproposto anche il caso di un uomo senza-tetto di Torino, la cui identità si ipotizzava potesse corrispondere a quella dello scomparso, diffondendo alcune immagini che lo ritraevano per strada, ovvero che documentavano i tentativi effettuati dalla redazione del programma per avvicinarlo allo scopo di conoscere meglio la sua storia.
In relazione al predetto servizio, il 10 novembre 2004, è stata segnalata al Garante la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle immagini diffuse nel corso della citata puntata, ritenute lesive dei diritti e della dignità dell'uomo ripreso.
Il Garante ha acquisito la registrazione della puntata riscontrando che alcune fra le immagini diffuse si soffermavano con insistenza sull'uomo, anche con ripetuti e prolungati primi piani, cogliendolo in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica; inoltre, aveva riscontrato che alcune delle immagini predette apparivano raccolte "nonostante il disagio manifestato dall'interessato o senza che il medesimo fosse consapevole di essere ripreso da vicino da una telecamera".
L'Autorità ha quindi disposto il predetto blocco (provvedimento del 18 novembre 2004) evidenziando come siffatto trattamento avesse ecceduto i limiti posti al diritto di cronaca, favorendo una spettacolarizzazione del caso e violando i diritti fondamentali e la dignità dell'interessato (artt. 2 e 137 del Codice; artt. 8 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), riservandosi di effettuare ulteriori accertamenti sul caso.
Contestualmente alla comunicazione del richiamato provvedimento, il Garante ha chiesto a Rai S.p.A. di fornire elementi sul caso, con particolare riferimento alle misure che erano state adottate per garantire la correttezza e la trasparenza nella raccolta delle immagini dell'uomo ripreso per strada.
L'emittente televisiva ha poi fornito riscontro alle richieste del Garante sostenendo che le immagini e i dati de quo erano stati "acquisiti ed ulteriormente trattati in modo lecito e corretto e nei limiti strettamente indispensabili al raggiungimento della finalità perseguita dal programma, ossia consentire che qualcuno dei telespettatori potesse riconoscere la persona ripresa". L'emittente ha anche sottolineato che le riprese erano state effettuate "rendendo palese la presenza della troupe televisiva e in particolare della telecamera, circostanza che trova, tra l'altro conferma nell'atteggiamento della stessa persona ripresa che più volte manifesta chiaramente consapevolezza di essere ripresa".
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il caso deve essere inquadrato nell'ambito della disciplina dettata con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità giornalistiche, la quale consente al giornalista di raccogliere dati personali nell'esercizio della propria attività e di diffonderli, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità della persona (art. 137 del Codice; artt. 6, 8 e 10 del codice di deontologia).
Tale disciplina opera anche con riferimento ad attività giornalistiche con connotati investigativi quale può considerarsi, in termini generali, quella svolta nel caso di specie dalla testata di Rai Tre Chi l'ha visto.
I fatti riportati nel servizio televisivo presentano alcuni profili di interesse pubblico. Il servizio documentava un caso irrisolto di scomparsa e, contestualmente, la vicenda di un uomo che da lungo tempo vive per le strade di un quartiere torinese in evidente stato di disagio economico e psichico. Il servizio testimoniava, fra l'altro, la solidarietà offerta da numerosi cittadini all'uomo senza-tetto, nonché l'iniziativa di un'associazione di volontariato che – come precisato dalla medesima in una nota inviata al Garante – aveva a suo tempo segnalato il caso alla redazione di Chi l'ha visto proprio nell'auspicio di consentire a questo uomo in difficoltà di recuperare la propria identità e condizioni di vita migliori.
Tali presupposti giustificavano, in termini generali, il trattamento da parte della testata giornalistica dei dati relativi ai soggetti protagonisti delle due storie raccontate, anche mediante la raccolta e la diffusione di immagini che li riguardano.
Tuttavia, come più volte ricordato dal Garante, era dovere dei giornalisti raccogliere le informazioni nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, evitando artifici e pressioni indebite (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice e art. 2 del codice di deontologia), nonché astenendosi dal fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie lesive della dignità della persona interessata (artt. 8 e 10 del codice di deontologia).
Tali principi non risultano essere stati rispettati nel caso di specie. L'istruttoria conferma al riguardo quanto rilevato nel provvedimento di blocco, risultando evidente come talune immagini che ritraggono l'uomo senza-tetto siano state raccolte nonostante il disagio da lui manifestato o senza che il medesimo fosse sempre consapevole – come invece sostenuto da Rai S.p.A. – di essere ripreso da vicino da una telecamera. Tale ultima circostanza è chiaramente riscontrabile con riferimento ai ripetuti e prolungati primi piani dell'interessato effettuati dalla telecamera durante il sonno di questi.
Se, come sostenuto da Rai S.p.A., scopo delle riprese ravvicinate era quello di acquisire immagini quanto più possibile dettagliate dell'uomo senza-tetto di Torino al fine di consentire ai figli dello scomparso di effettuare un confronto con le fotografie del padre, ovvero di consentire il riconoscimento dell'uomo anche da parte di terzi, tali finalità avrebbero potuto essere comunque perseguite senza violare spazi di intimità (quali sono anche i momenti di riposo) e nel rispetto della dignità dell'uomo, anche tramite eventuali altri contatti con la famiglia ed evitando, in ogni caso, eccessi di spettacolarizzazione anche attraverso l'insistente messa in onda di dettagli.
Alla luce delle considerazioni svolte, in sostituzione del blocco temporaneo di dati disposto con provvedimento del 18 novembre 2004 nei confronti di Rai S.p.A., ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, si dispone nei confronti del medesimo soggetto, in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione dei dati trattati nella puntata dell'8 novembre 2004, limitatamente ai primi piani che ritraggono nel sonno l'uomo senza-tetto di Torino. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), si prescrive inoltre a Rai S.p.A. di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) in sostituzione del blocco temporaneo di dati disposto con il provvedimento del 18 novembre 2004, dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, a Rai S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati oggetto della segnalazione, il divieto di ulteriore diffusione dei dati trattati nella puntata dell'8 novembre 2004, limitatamente ai primi piani che ritraggono nel sonno l'uomo senza-tetto di Torino;
b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a Rai S.p.A. di conformare i trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;
c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]