 | Privacy e giornalismo diritto di cronaca e diritti dei cittadini a cura di Mauro Paissan On line la seconda edizione aggiornata |
PRONUNCE DEL GARANTE
14. Diritto all'oblio | La vittima sempre in prima pagina | Dopo 16 anni la persona è cambiata
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| LA VITTIMA SEMPRE IN PRIMA PAGINA
Una giovane donna viene aggredita e subisce un grave danno fisico. La periodica riproposizione della vicenda da parte di alcune testate, con la foto e molti dettagli identificativi, viene rifiutata dalla vittima. Il Garante richiama il principio dell'essenzialità dell'informazione | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato da XY
Nei confronti di
S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A., in qualità di editore del quotidiano L'Adige e del sig. Paolo Ghezzi, in qualità di direttore responsabile della medesima testata giornalistica;
Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A., in qualità di editore dei quotidiani Trentino e Alto Adige, e del sig. Tiziano Marson, in qualità di direttore responsabile dei medesimi quotidiani, rappresentati e difesi dall'avv. Susanna Corsini presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio;
Athesia Druck S.r.l., in qualità di editore del quotidiano Dolomiten, e del sig. Toni Ebner, in qualità di direttore responsabile del medesimo quotidiano;
RELATORE il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO
La ricorrente è rimasta vittima a KH di un'aggressione avvenuta nel febbraio 2001 nella quale uno sconosciuto le ha cagionato gravissime lesioni usando ai suoi danni una sostanza acida.
Nell'immediatezza dell'accaduto, tale episodio aveva dato luogo a diffuse cronache giornalistiche corredate dalla pubblicazione di immagini fotografiche dell'interessata (che ne contesta la legittimità dell'acquisizione) e della sua abitazione privata.
L'interessata contesta la liceità del trattamento di dati personali anche sensibili che la riguardano effettuato ripetutamente dai quotidiani sopra indicati nel febbraio e nell'aprile 2002, e nell'aprile 2003. In tali occasioni sono state diffuse più volte informazioni dettagliate sulla sua persona (anche in connessione ad un'aggressione analoga subita da una giornalista a Bolzano nel febbraio 2002), in relazione pure allo sviluppo delle indagini che non hanno portato ancora all'identificazione dell'aggressore.
Con due istanze formulate l'8 febbraio 2002 ed il 10 aprile 2003 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), l'interessata si è opposta all'ulteriore trattamento dei dati personali anche sensibili che la riguardano e di ogni altra informazione (relativa all'abitazione, alla professione, al luogo di lavoro), ivi compresa la pubblicazione di immagini fotografiche. Con le medesime istanze l'interessata ha chiesto anche la cancellazione dei medesimi dati personali dalle pagine web delle testate giornalistiche.
Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha ribadite tali istanze con ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, chiedendo di porre a carico delle controparti le spese del procedimento.
Nel ricorso l'interessata, con particolare riferimento all'analogo episodio avvenuto nel 2002, sottolinea che in tale occasione "la stampa (...) sceglieva di mantenere il più stretto riserbo e non rivelava i dati personali che potevano condurre all'identificazione della giornalista aggredita. A fronte di tale (...) iniziativa, venivano però riesumati i fatti relativi all'aggressione della ricorrente e veniva ripubblicata la sua immagine fotografica ed il suo nominativo completo, comprese le informazioni relative ai suoi dati sensibili circa lo stato di salute".
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, con una nota inviata via fax il 18 marzo 2004 il direttore responsabile del quotidiano Dolomiten ha affermato che nelle "edizioni" del mese di febbraio (successive al giorno 8) e di aprile 2002 "non è stata pubblicata alcuna notizia" relativa alla ricorrente e di aver pubblicato il 10 aprile 2003 "un articolo con nome ed immagine fotografica" della ricorrente "concernente nuovi risvolti nell'indagine sull'aggressione da lei subita".
S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A. e Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A., nelle qualità descritte in premessa, hanno risposto con note pervenute il 22 ed il 23 marzo 2004, sostenendo che il trattamento effettuato sarebbe lecito. Gli articoli contestati avrebbero rispettato i principi di "verità (...), pertinenza e (...) continenza" della notizia, riportando "fatti resi noti da fonti ufficiali (...)", sussistendo "l'interesse pubblico della notizia stessa" e non essendo dato riscontrare "in nessun articolo una vena denigratoria" nei confronti della ricorrente. I resistenti ritengono anche che risulterebbe soddisfatto pure il principio di "attualità" della notizia, in quanto l'episodio dell'aggressione nei confronti della giornalista presenta a loro avviso analogie "per tipologia e modalità esecutive" con il medesimo fatto accaduto un anno prima alla ricorrente; ciò ha determinato, sempre a loro avviso, "un nuovo interesse pubblico all'informazione" che avrebbe giustificato la ripubblicazione delle informazioni attinenti alla ricorrente.
L'interessata ha ribadito le proprie considerazioni con nota del 25 marzo 2004, sostenendo anche che i quotidiani Alto Adige, Trentino e L'Adige "hanno pubblicato in data 24.02.2004 ed in data 01.03.2004 (...) ulteriori articoli di cronaca (...) nei quali, ancora una volta, veniva utilizzato" il proprio nominativo e l'immagine fotografica.
Con fax in data 29 marzo 2004 la ricorrente ha sostenuto di non aver mai autorizzato la diffusione della propria immagine fotografica e di essere stata fatta oggetto in svariate occasioni, insieme ai familiari, e nonostante la manifestata contrarietà, a continue richieste di informazioni da parte di molti giornalisti.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso concerne la reiterata diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee a consentire l'identificazione di una persona rimasta vittima di un'aggressione, e relative al suo stato di salute.
Il ricorso è fondato.
Il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, così come disciplinato dagli artt. 136 e 137, comma 3, del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998 ed ora accluso, come Allegato A, al predetto Codice), doveva essere effettuato dagli editori dei quotidiani indicati (nella loro qualità di titolari del relativo trattamento dei dati personali), nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
In termini generali sussisteva l'esigenza di un'informazione essenziale in ordine all'episodio dell'aggressione subita dall'interessata nel mm del aaaa, ad analoghi episodi dello stesso tipo svoltisi in altre località e in tempi successivi, e allo sviluppo delle indagini al riguardo.
Con riferimento al caso di specie, doveva essere però valutata con più rigorosa attenzione la quantità e la qualità delle informazioni relative all'interessata, che sono state ora oggetto di legittima e giustificata opposizione.
Ciò con particolare riguardo alla reiterata pubblicazione dell'immagine dell'interessata, ai suoi estremi identificativi, all'indicazione (in alcuni articoli) di particolari sicuramente eccedenti quali l'esatta individuazione della residenza della vittima e la descrizione di particolari sul suo stato di salute, specie negli articoli pubblicati a notevole distanza di tempo dall'aggressione.
In proposito rilevano anche le disposizioni del citato codice di deontologia sull'attività giornalistica volte ad assicurare tutela alla dignità degli interessati (art. 10) e che, anche "in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati", fa salvo "il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela" (art. 5, comma 2).
L'opposizione all'ulteriore trattamento degli specifici dati identificativi dell'interessata trova giustificazione anche nell'ampio lasso di tempo trascorso dall'episodio che ha portato l'interessata medesima all'attenzione della cronaca. Ciò valutando, altresì, le differenti modalità con le quali, sempre in ambito giornalistico, è stato descritto l'analogo episodio verificatosi nel 2002. In tale più recente vicenda, infatti, le medesime testate giornalistiche, pur fornendo una dettagliata descrizione della vicenda, hanno correttamente omesso di rendere noti i dati personali della vittima.
Va quindi disposto, quale misura necessaria a tutela dei dati dell'interessato (ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice e a far data dalla ricezione del presente provvedimento), il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi relativi alla ricorrente, compresa l'immagine fotografica della stessa, da parte delle società editoriali titolari del trattamento medesimo.
I resistenti dovranno altresì cancellare, entro il 20 luglio 2004, i dati personali relativi all'interessata riferiti alla vicenda in questione dai siti web delle rispettive testate giornalistiche nei quali i medesimi dati siano eventualmente consultabili.
Va inoltre disposto, quale ulteriore misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Codice, che gli editori resistenti uniscano copia della presente decisione agli esemplari delle edizioni nelle quali era stata data notizia della vicenda, che rimarranno custoditi presso i medesimi titolari del trattamento, dando conferma a questa Autorità entro il 20 luglio 2004 dell'avvenuto adempimento.
L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 75 euro a carico di S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A., e di Athesia Druck S.r.l., e di 100 euro a carico di Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso e vieta alle resistenti l'ulteriore trattamento dei dati relativi alla ricorrente, e ordina altresì la cancellazione dei medesimi dati, nei termini di cui in motivazione;
b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 75 euro a carico di S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A. e di Athesia Druck S.r.l., nonché di 100 euro a carico di Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A., i quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente;
c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 15 aprile 2004 [doc. web. n. 1091915]
| DOPO 16 ANNI LA PERSONA È CAMBIATA Nel 2004 viene replicata una trasmissione del 1988 in cui compare una giovane legata allora a un condannato per omicidio. Quella donna rivendica di essere oggi una persona inserita in un contesto sociale diverso e lamenta la trasmissione di quelle immagini. Il Garante le dà ragione | |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata in nome e per conto di XY, dagli avv.ti Luciano Randazzo e Magdalena Giannavola;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il giorno 11 marzo 2004, nel corso della trasmissione televisiva di Rai Tre Un giorno in pretura, è andata in onda una puntata, già trasmessa nel 1988, dedicata ad un procedimento penale a carico di alcune persone accusate di omicidio volontario, celebrato nello stesso anno dinanzi alla Corte di assise di Roma.
Con segnalazione presentata al Garante è stata lamentata la circostanza che Rai S.p.A., nel riproporre la predetta puntata, abbia diffuso illecitamente immagini che ritraevano, oltre alle parti del processo, altre persone presenti nell'aula del dibattimento, tra cui la sig.ra XY, all'epoca del processo legata affettivamente ad uno degli imputati.
In particolare, è stato fatto presente che nella puntata dell'11 marzo 2004 sarebbero state diffuse nuovamente le immagini che coglievano la stessa assistita in vivaci reazioni emotive emerse durante il processo, legate alla drammaticità del momento.
Secondo quanto sostenuto nella segnalazione, la rinnovata pubblicità dell'episodio a notevole distanza di tempo dai fatti avrebbe danneggiato l'interessata "ledendo l'onore, la reputazione e la dignità di una donna ormai di 35 anni inserita in un contesto sociale differente".
Per tali motivi i legali hanno adito l'autorità giudiziaria competente, segnalando invece al Garante la possibile violazione, da parte di Rai S.p.A., della disciplina a tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali;
Nel fornire riscontro alla richiesta di questa Autorità volta ad acquisire ogni elemento utile all'esame del caso, Rai S.p.A. ha risposto precisando che la decisione di riproporre le sequenze del processo era assunta per permettere al pubblico di confrontare le regole processuali vigenti all'epoca dei fatti e il diverso rito processuale intervenuto successivamente, nonché per evidenziare il "contesto sociale e di costume" di allora. La società ha evidenziato che la puntata dell'11 marzo 2004 seguiva un'altra, andata in onda la settimana precedente e relativa ad un caso giudiziario analogo a quello del 1988, ma risalente al 1999 e quindi trattato con il nuovo rito processuale. Rai S.p.A. ha poi ritenuto infondate le doglianze della segnalante, adducendo che le riprese sarebbero state autorizzate dal giudice presso il quale era incardinato il giudizio e che le immagini contestate consistevano, in realtà, in "una ripresa larga", di "pochissimi secondi", del pubblico presente in aula, effettuata "senza ritrarre alcuna delle persone ivi presenti in primo piano" e con telecamere ben visibili a tutti i soggetti presenti in aula; in ogni caso – ha aggiunto – tali persone non sarebbero state riconoscibili in ragione del tempo trascorso e del presumibile mutamento del loro aspetto avvenuto nel frattempo. Rai S.p.A. ha infine precisato che aveva preannunciato ai telespettatori l'intenzione di riproporre il processo de quo, con un comunicato stampa e con altri canali di promozione dei propri programmi televisivi, e che nessun dissenso era stato manifestato al riguardo dall'interessata o da altre persone; ha specificato da ultimo di aver comunque deciso di non trasmettere più il programma, "fino a diversa decisione".
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
La questione oggetto di segnalazione riguarda la liceità della diffusione, a distanza di diversi anni (sedici), di immagini riprese nel corso di un dibattimento penale.
Com'è noto, tale fase processuale, salvo casi particolari, è pubblica (art. 471 c.p.p.). Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice, può anche autorizzarne la ripresa televisiva (art. 147 disp. att. c.p.p.). Invero, la cronaca diretta nell'aula giudiziaria riguarda a volte vicende umane, dettagli e relazioni interpersonali particolarmente delicati. L'ordinamento processuale detta alcune cautele volte a non interferire sulla regolarità e genuinità del procedimento e a tutelare i soggetti presenti in aula (art. 472 c.p.p. e art. 147 cit.). Tali cautele non esauriscono i doveri dei giornalisti relativi alla successiva diffusione delle immagini, posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle fonti ad esso allegate o presupposte. Infatti, la disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta in particolare nel Codice (artt. 136 e 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003) e nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato in allegato, permette di trattare dati personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso degli interessati, ma nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto della dignità della persona. In particolare, la diffusione dei dati è ammessa sul presupposto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3 del Codice; artt. 5 e 6 del predetto codice di deontologia).
Il trattamento oggetto della segnalazione non rispetta tale disciplina.
La finalità dichiarata da Rai S.p.A. di far conoscere quale sia stata l'evoluzione nel tempo del sistema processual-penalistico italiano e dell'ambiente culturale e sociale di cui esso è espressione giustificava un approfondimento informativo quale quello realizzato da Rai Tre, volto ad illustrare tale evoluzione utilizzando anche immagini di repertorio relative ad un processo risalente agli anni antecedenti alla riforma del processo penale del 1989 e relativo ad un grave fatto di cronaca.
Dall'esame della registrazione della puntata dell'11 marzo 2004 emerge che Rai S.p.A. ha omesso talune inquadrature del pubblico presente nell'aula giudiziaria, rendendo non identificabili alcuni dei soggetti coinvolti nel processo; analoghe cautele non sono invece state adottate con riguardo alla segnalante.
Le immagini che ritraggono quest'ultima e le sue reazioni emotive nel corso del processo medesimo sono state proposte senza alcuna cautela volta ad evitarne l'identificazione, non rispettando il richiamato requisito di essenzialità.
Tali immagini riguardano infatti una persona presente tra il pubblico, estranea al processo e che è stata poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, intercorrente all'epoca con uno degli imputati (cfr. art. 5, comma 1 del codice deontologico).
Già all'epoca della prima trasmissione televisiva riguardante la vicenda giudiziaria la stessa segnalante aveva contestato alla Rai la liceità della diffusione delle immagini che la ritraevano nel corso del processo, documentando specifiche conseguenze negative.
Alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali intervenuta dopo la prima trasmissione del 1988, la tutela invocata dalla segnalante trova un giusto fondamento anche nel diritto della segnalante di non essere più ricordata pubblicamente, anche a distanza di molti anni (cd. diritto all'oblio; art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale – già a suo tempo oggetto di un'ampia attenzione da parte del pubblico e dei mezzi di informazione – ha leso il diritto dell'interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come si è venuta definendo successivamente alla vicenda stessa, anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
A differenza di quanto sostenuto da Rai S.p.A., la tipologia delle riprese consente di riconoscere la segnalante. Dall'esame della registrazione emerge infatti che le telecamere si soffermano sull'interessata mentre la stessa reagisce a seguito della richiesta di condanna del pubblico ministero. Le immagini diffuse concernono una persona che era già adulta all'epoca del processo, le cui sembianze, pertanto, non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo.
Inoltre, la circostanza che Rai S.p.A. avesse annunciato tramite comunicato stampa e canali di promozione dei propri programmi la messa in onda di detto processo non era sufficiente a rendere di per se stessa lecita la diffusione delle immagini suddette, in ragione dei richiamati principi.
A sostegno di quanto sin qui osservato, non è poi priva di rilievo la circostanza che anche in caso di interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento che giustifica la ripresa dell'udienza, le parti presenti nell'aula hanno diritto di non essere riprese (art. 147, comma 3, cit.).
Non risulta infine sufficiente l'autonoma decisione di Rai S.p.A. di sospendere la trasmissione del programma, ma solo fino a diversa decisione della stessa, dovendo questa Autorità assicurare un risultato certo di garanzia provvedendo ai sensi dell'art. 144 del Codice, anche al fine di prevenire il rischio di un nuovo possibile pregiudizio per l'interessata.
Alla luce delle considerazioni svolte va disposto nei confronti di Rai S.p.A. e del direttore di Rai Tre, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del Codice, il divieto di ulteriore diffusione delle immagini relative alla segnalante descritte in premessa in difformità dai principi sopra affermati.
Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara fondata la segnalazione e, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta alla Rai S.p.A. e al direttore di Rai Tre, l'ulteriore diffusione delle immagini relative alla sig.ra XY; inoltre, ai sensi degli art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c) prescrive agli stessi soggetti l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;
b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 7 luglio 2005 [doc. web n. 1148642]