Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

15. Internet | Il motore non si ferma mai | In Internet un dato non aggiornato | Google e le vecchie pagine web | Il forum in Internet

precedenteprecedente | indice | successivosuccessivo

 


 

 

 

IL MOTORE NON SI FERMA MAI

Un imprenditore afferma di ricevere un ingiusto pregiudizio dalla costante reperibilità sul sito di un’Autorità, attraverso il motore di ricerca, di due decisioni a lui negative. Il Garante dichiara parzialmente fondato il ricorso e individua una modalità informatica per evitare la “gogna perpetua”

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da YZ, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di XZ S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Venturi presso il cui studio ha eletto domicilio

Nei confronti di
Autorità garante della concorrenza e del mercato;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata all’Autorità resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si erano opposti alla diffusione di dati personali che li riguardano (con specifico riferimento alle loro generalità o estremi identificativi) effettuata pubblicando sul sito Internet della medesima Autorità due provvedimenti adottati dalla stessa nel 1996 e nel 2002 e che avevano vietato la diffusione di alcuni messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli ai sensi del d.lg. n. 74/1992.

I ricorrenti lamentano che tale modalità di pubblicazione delle due decisioni che li riguardano arrecherebbe loro un ingiusto pregiudizio. Ciò, con riferimento alla possibilità che, ricercando il relativo nominativo tramite i motori di ricerca in Internet, le medesime decisioni compaiono costantemente a fianco delle informazioni relative all’attività svolta attualmente dal YZ, facendo apparire le decisioni stesse “come attuali” rispetto ai messaggi pubblicitari che lo stesso diffonde oggi via Internet.

L’Autorità resistente ha fornito riscontro osservando che i propri provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino dell’Autorità stessa “in ottemperanza ad un obbligo di legge, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 284”, che impone il regime di pubblicità per i provvedimenti da essa deliberati.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, gli interessati hanno ribadito la propria opposizione, osservando di aver contestato non la liceità della pubblicazione dei provvedimenti in questione sul Bollettino dell’Autorità, quanto la loro diffusione in Internet senza l’adozione di opportune cautele (quali l’oscuramento dei nominativi, oppure la possibilità di consentire l’accesso ai provvedimenti solo mediante una ricerca all’interno del sito e inibendone invece la reperibilità mediante motori di ricerca). Tale modalità di diffusione, trasformandosi in pubblicazione “perpetua”, diverrebbe, a loro avviso, “ben più grave di quella a mezzo stampa che pure costituisce una precisa sanzione accessoria, limitata però nel tempo”. I ricorrenti hanno chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 settembre 2004 ai sensi dell’art. 149 del Codice, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha nuovamente risposto con memoria dell’11 ottobre e nell’audizione del 12 ottobre 2004, dichiarando che:

  • “l’Autorità diffonde i dati personali contenuti nei provvedimenti da essa adottati in materia di pubblicità ingannevole e comparativa sulla base di specifica previsione normativa: l’art. 14 del d.P.R. n. 284/2003, già art. 16 del d.P.R. n. 627/1996, il quale dispone che il provvedimento finale è “pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;
  • “lo scopo della norma è, evidentemente, quello di assicurare adeguata pubblicità e conoscenza dell’attività svolta dall’Autorità” e che, “stante il suddetto principio di pubblicità, l’Autorità ha sempre dato ampia diffusione alla propria attività istituzionale, avvalendosi anche degli strumenti informatici mediante la pubblicazione del Bollettino sul proprio sito Internet, quale mezzo di comunicazione di grande utilità ed ormai di uso comune ampiamente utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni per assicurare la più ampia e tempestiva conoscibilità dell’azione amministrativa”;
  • anche il Garante per la protezione dei dati personali, in un parere reso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1999, osservava che “l’indicazione delle parti interessate nelle decisioni dell’Autorità pubblicate è ‘in termini generali giustificata e rispettosa del principio di pertinenza’ di cui all’art. 9 della legge n. 675/1996” (ora, art. 11 del Codice);
  • “l’interesse pubblico alla piena conoscibilità delle decisioni dell’Autorità deve ritenersi senz’altro prevalente sull’interesse dell’operatore pubblicitario a non far conoscere al pubblico dei consumatori di essere stato destinatario di un provvedimento dell’Autorità”;
  • “l’identità personale dell’operatore pubblicitario non è un dato che possa essere sottratto all’obbligo di pubblicazione in quanto la sua omissione finirebbe in sostanza per frustrare il fine stesso della normativa in materia di pubblicità ingannevole soprattutto quando, come nel caso di specie, in mancanza di tale dato non sarebbe possibile identificare il messaggio pubblicitario”;
  • “attualmente, vengono pubblicati sul sito dell’Autorità tutti i provvedimenti in formato html, nonché la versione del Bollettino in formato pdf” e non viene utilizzato “alcun accorgimento di carattere tecnico idoneo a facilitare la ricerca effettuata dai vari motori di ricerca”;
  • l’Autorità non si oppone a che, con l’ausilio del Garante per la protezione dei dati personali, possano essere individuate possibili soluzioni tecniche che “da un lato consentano la piena conoscibilità delle decisioni dell’Autorità, stante il regime di pubblicazione normativamente previsto, dall’altro siano idonee ad evitare episodi, sia pure occasionali, come quello che ha dato luogo alla presente controversia”.

Con memorie del 10 ottobre e dell’11 ottobre 2004, i ricorrenti hanno ribadito la propria opposizione, rilevando che la pubblicazione delle pronunce in questione, pur connessa a messaggi pubblicitari non più divulgati, assumerebbe “un carattere di eternità, non essendo soggetta a limiti temporali”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un’opposizione per motivi legittimi al trattamento di dati personali da parte di un’autorità indipendente, con riferimento alle modalità di diffusione, via Internet, dei dati personali dei ricorrenti contenuti in alcune decisioni adottate dall’Autorità stessa.
Il trattamento dei dati personali in questione va esaminato alla luce dell’art. 19 del Codice, in base al quale la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è consentita solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

Le decisioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato devono essere pubblicate, a norma dell’art. 26 della legge n. 287/1990, “in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri” e tale obbligo è ribadito, con specifico riferimento ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, dall’art. 14 del d.P.R. n. 284/2003.

Nel caso di specie, non è contestata la pubblicazione degli estremi identificativi dei ricorrenti nei provvedimenti adottati dall’Autorità resistente – la cui omissione, come argomentato da quest’ultima, non sarebbe stata peraltro possibile senza vanificare il fine specifico della pubblicazione del provvedimento relativo alla pubblicità ingannevole – bensì la modalità di conoscibilità in Internet delle decisioni medesime, tenuto anche conto che le stesse fanno riferimento a messaggi pubblicitari attualmente non più diffusi dai ricorrenti e che questi ultimi diffondono attualmente on line altri messaggi pubblicitari ritenuti rispettosi della vigente normativa.

Le richiamate previsioni normative relative alla pubblicazione delle decisioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato rendono in generale lecita la correlativa diffusione dei dati personali nelle stesse contenuti, e non pongono limiti specifici alle modalità attraverso le quali le decisioni pubblicate sul Bollettino dell’Autorità possano essere oggetto di diffusione contestuale o successiva.

Peraltro, le modalità di funzionamento della rete Internet consentono, in particolar modo attraverso l’utilizzo di motori di ricerca, di rinvenire un consistente numero di informazioni, riferite a soggetti individuati, più o meno aggiornate e di natura differente.

La questione sollevata dai ricorrenti è di particolare interesse e delicatezza coinvolgendo il dovere di informazione da parte di organi pubblici sulla propria attività, i diritti di utenti e consumatori, ma anche quelli dei soggetti cui si riferiscono i dati diffusi, in particolare del diritto all’oblio una volta che siano state perseguite le finalità alla base del trattamento dei dati (art. 11 del Codice).

Decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite.

Varie disposizioni, anche recenti, dell’ordinamento relative alla conoscibilità, ad esempio, dei dati giudiziari e di quelli relativi alle informazioni a contenuto economico-commerciale sono volte a individuare un equilibrio ragionevole tra i vari diritti e interessi coinvolti.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede ad esempio che le decisioni e le sentenze dell’autorità giudiziaria possano essere rese accessibili anche attraverso Internet, ma nel rispetto di alcune specifiche cautele (art. 51, comma 2, del Codice), tra cui figura la possibilità per l’interessato di chiedere per motivi legittimi che sia apposta sull’originale del provvedimento un’annotazione volta a precludere la diffusione delle generalità e dei dati identificativi riportati nelle decisioni medesime (art. 52, comma 4).

Tale cautela non opera, allo stato, per decisioni di autorità amministrative.

I ricorrenti prefigurano in particolare la possibilità, per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di scegliere selettivamente, mediante operatori logici, quali parti dei propri documenti possano essere rilevate dai motori di ricerca e proposte, come risultato, a chi faccia uso in Internet di specifiche stringhe di ricerca utilizzando in modo opportuno i suddetti operatori logici booleani (And, Or, Not).

Ciò non riflette, però, il reale funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la cui azione nella fase di raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing e di successiva indicizzazione) è influenzabile dal singolo amministratore di un sito web soltanto tramite la compilazione del file robots.txt, previsto dal “Robots Exclusion Protocol”, o tramite l’uso del “Robots Meta tag”. Si tratta di convenzioni concordate nella comunità Internet dai soggetti che sviluppano i protocolli, e non di standard veri e propri, allo stato largamente accettate nel contesto dei motori di ricerca.

Tali convenzioni prevedono la possibilità per il gestore di un sito web di escludere selettivamente alcuni contenuti dall’azione di uno o più motori di ricerca. Oggetto dell’esclusione o della limitazione di accesso resta, però, sempre la pagina web o l’insieme di pagine web o di link in essa contenuti, anziché singole parole chiave o specifiche clausole di ricerca composte con operatori logici. Ciò, avviene sia con il “Robots Exclusion Protocol”, sia con il ricorso ai “Robots Meta tag” da inserire nel codice delle pagine da visualizzare.
Un’azione su singole parole chiave è possibile, ma soltanto “in positivo”, ovvero è possibile per l’amministratore del sito promuovere pagine web inserendo, con opportuni comandi, alcune keyword che possono anche non corrispondere a parole presenti nel documento pubblicato. Tale meccanismo, come richiamato dall’Autorità resistente nella memoria difensiva, non è mai stato utilizzato sul sito dell’Autorità stessa per evidenziare documenti in relazione all’identità delle parti.

Alla luce di quanto sopra considerato, non risulta allo stato tecnicamente praticabile la soluzione volta a far sì che i nominativi degli interessati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito siano rilevabili da motori di ricerca solo mediante l’associazione di più parole chiave che uniscano il nominativo dei ricorrenti alla materia trattati nei provvedimenti .

Tuttavia, la diretta individuabilità in Internet, tramite motori di ricerca esterni, della decisione adottata dalla resistente nel 1996, non risulta più giustificata in rapporto alle finalità perseguite nel caso di specie.

In applicazione del principio di cui all’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, l’Autorità resistente potrà continuare a pubblicare i propri provvedimenti sul relativo sito web modulando, però, nel tempo il periodo entro il quale le decisioni riguardanti i ricorrenti saranno direttamente individuabili in Internet tramite comuni motori di ricerca esterni.

A tal fine, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, vengono indicate in questa sede due misure necessarie a tutela dei diritti degli interessati.

Entro tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento l’Autorità resistente istituirà, nell’ambito del proprio sito web, una sezione (nella quale collocare la predetta decisione del 1996) liberamente consultabile telematicamente accedendo allo stesso indirizzo web, ma tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni.

Entro lo stesso termine dei tre mesi, l’Autorità individuerà, altresì, il periodo temporale entro il quale si potrà ritenere proporzionato, in rapporto alle finalità perseguite, mantenere sul sito provvedimenti (come, allo stato, quello del 2002 relativo ai ricorrenti) direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni.

Entro il medesimo termine, la resistente darà conferma dell’avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità.

Tenuto conto della originalità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara parzialmente fondato il ricorso e, per l’effetto, prescrive all’Autorità resistente di conformare le modalità di diffusione telematica dei dati personali relativi ai ricorrenti nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 10 novembre 2004 [doc. web n. 1116068]


 

 

15. In Internet un dato non aggiornato - Sommario  

IN INTERNET UN DATO NON AGGIORNATO
Una donna, arrestata anni fa e successivamente assolta, chiede di rendere anonima la notizia dell’arresto a suo tempo pubblicata da un quotidiano e ancora reperibile sulla pagina web di quella testata. Il giornale accetta

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 settembre 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori) nei confronti di L’Unione sarda S.p.A., in qualità di editore del quotidiano L’Unione sarda, con il quale la ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta a “rendere anonima” la notizia contenuta in un articolo pubblicato nel 2002 ed ancora presente sulla pagina web del quotidiano, relativa all’arresto e al successivo rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti in relazione ad un reato per il quale è stata successivamente assolta;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente, richiamando anche il diritto all’oblio, ha fatto presente che la disponibilità in Internet dell’informazione relativa al proprio arresto e al successivo rinvio a giudizio, senza l’aggiornamento connesso alla propria assoluzione, è suscettibile di arrecarle un grave pregiudizio; rilevato che l’interessata ha ritenuto sufficiente che il quotidiano modifichi l’articolo in questione sostituendo il nominativo della ricorrente con una locuzione quale, ad esempio, “nota immobiliarista milanese”, completando comunque la notizia con i successivi, positivi sviluppi processuali per l’interessata; rilevato che con il ricorso l’interessata ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 10 ottobre 2005 con la quale la resistente ha risposto alla richiesta dell’interessata dichiarando che l’informazione cui fa riferimento la ricorrente non è più accessibile via Internet dal momento che “l’archivio completo del quotidiano L’Unione sarda è (...) accessibile esclusivamente alla redazione del giornale e non a terzi estranei: neppure agli abbonati, che possono accedere soltanto ai numeri del quotidiano pubblicati nell’arco temporale massimo dei sette giorni precedenti”; rilevato che la società resistente ha sostenuto che se l’articolo in questione è ancora rinvenibile in Internet ciò accade presumibilmente perché, durante il periodo in cui lo stesso è stato disponibile sul sito web del quotidiano, è stato indicizzato tramite alcuni motori di ricerca, cosicché la pagina che compare allo stato su Internet sarebbe tratta non dagli archivi dell’editore, ma dai “data center gestiti e riferibili ai gestori del motore di ricerca”;

RILEVATO che la società resistente ha altresì dichiarato che, per quanto tale notizia non sia più accessibile a terzi estranei alla redazione, la stessa ha comunque provveduto ad “eliminare le generalità complete della sig.ra XY nel contesto della notizia del giorno gg/mm/aaaa.

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, alla luce di quanto dichiarato nel corso del procedimento dalla società resistente la quale ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell’interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di L’Unione sarda S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127]

 


 

 

15. In Internet un dato non aggiornato - Sommario  

GOOGLE E LE VECCHIE PAGINE WEB

Attraverso il motore di ricerca compaiono pagine web scadute, contenenti notizie non più attuali. La persona interessata chiede di aggiornare i dati. Google Italy: noi non c’entriamo. Il Garante scrive a Google Inc


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l’istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata, in data 6 settembre 2005, da XY a Google Italy S.r.l., con la quale la stessa, nel rilevare che attraverso una ricerca operata per il tramite del sito Internet “www.google.it” era possibile rinvenire alcune pagine web contenenti dati che la riguardano (per lo più relativi ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti in relazione ad un reato per il quale è stata successivamente assolta), ritenute “non (...) più attuali (tanto da essere state cancellate o modificate dai siti originari)”, si è opposta alla “possibilità di ricerca tramite” il motore di ricerca delle “informazioni obsolete” che la riguardano, chiedendo di cancellare i relativi files conservati negli archivi della società;

VISTO il ricorso presentato l’11 ottobre 2005 con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori presso il cui studio ha eletto domicilio, nel lamentare il mancato riscontro all’istanza ex art. 7 del Codice, ha chiesto di ordinare a Google Italy S.r.l. di “rimuovere tutte le copie cache contenenti” il proprio “nome e cognome”, nonché di “aggiornare il proprio sistema in modo tale che fornisca i link e gli abstract delle pagine web di ciascun sito nella loro versione corrente, così da rispettarne aggiornamenti, modifiche o rimozioni”, sottolineando come la creazione di copie cache di pagine web – che non sempre corrispondono alla versione corrente presente sui siti sorgente – comporterebbe un autonomo trattamento dei dati (per lo più non aggiornati) nelle stesse contenuti, dati che gli originari titolari del trattamento hanno invece spesso eliminato o aggiornato; rilevato che con il ricorso l’interessata ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 21 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota datata 10 novembre 2005 con la quale Google Italy S.r.l. ha sostenuto di non essere il titolare del trattamento dei dati personali oggetto del ricorso, indicando che tale ruolo sarebbe invece rivestito da una diversa società avente sede negli Stati Uniti d’America (Google Inc.), la sola “ad avere la disponibilità dei server attraverso i quali il motore di ricerca opera”; rilevato che, con la medesima nota, la società resistente si è però attivata per comunicare, “a nome di Google Inc.”, la volontà di quest’ultima di avviare la procedura per cancellare i dati personali nelle copie cache indicate dalla ricorrente;

VISTE le memorie della ricorrente dell’11 e 21 novembre 2005, nonché del 5 e del 12 dicembre 2005, e tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate nell’audizione del 16 novembre 2005, con le quali la medesima ricorrente ha sottolineato la perdurante presenza di dati personali che la riguardano in pagine cache, la cui “memorizzazione (...) costituisce un autonomo trattamento rispetto al quale sorgono tutti gli obblighi di legge” in capo al titolare del medesimo;

VISTE le dichiarazioni rilasciate nell’audizione del 16 novembre 2005, nonché le memorie fatte pervenire il 16 e il 23 novembre 2005 e il 9 gennaio 2006, con le quali la società resistente ha invece ribadito di essere “del tutto estranea al trattamento di qualsivoglia dato personale connesso al funzionamento del motore di ricerca denominato Google”, essendo “l’attività di Google Italy (...) esclusivamente limitata alla ricerca di clienti ed alla raccolta di pubblicità che, una volta raccolta, viene diffusa e gestita da Google Inc. per il tramite del software Google”;

VISTA la memoria conclusiva della ricorrente, pervenuta il 12 gennaio 2006, con la quale la stessa, argomentando dalla copia del “contratto standard” per la raccolta pubblicitaria (prodotta nel corso del procedimento dalla resistente), ha sostenuto che Google Italy S.r.l. non sarebbe “del tutto estranea al funzionamento del software di ricerca”, avendo piuttosto, a suo avviso, “la possibilità di utilizzare ed operare sul software di ricerca di Google, inserendo i dati e le pagine degli inserzionisti”;

RILEVATO che, con memoria pervenuta via fax il 13 gennaio 2006, Google Italy S.r.l. ha nuovamente ribadito la propria estraneità “alla fornitura di servizi di ricerca, alla gestione ed al controllo del, o più in generale a qualsiasi intervento sul, predetto motore di ricerca” e che la propria attività consiste esclusivamente nell’offrire “ai propri clienti italiani, per conto della Google Ireland Ltd. (società del gruppo Google che gestisce la raccolta pubblicitaria sul sito web) la vendita di servizi pubblicitari”;
RILEVATO che presso il motore di ricerca in questione risulta effettuato un autonomo trattamento di dati personali della ricorrente, in particolare attraverso la creazione e la conservazione di cosiddette copie cache di pagine web pubblicate su siti “sorgente”;

RILEVATO che rispetto a tali tipologie di trattamento gli interessati possono formulare legittimamente richieste di esercizio dei propri diritti cui va dato riscontro senza ritardo, qualora il Codice sia applicabile;

RILEVATO che nella fattispecie non risulta però provato che il trattamento contestato, svolto attraverso il sito “www.google.it”, sia effettuato da un soggetto stabilito sul territorio dello Stato, oppure da un soggetto che utilizzi per tale trattamento strumenti situati nel medesimo territorio (art. 5, comma 2, del Codice);

RILEVATO, in particolare, che non risulta che la società resistente tratti dati personali della ricorrente attraverso la vendita di servizi pubblicitari o una delle altre attività da essa effettuate per il “gruppo Google”;

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, tenuto anche conto delle dichiarazioni (della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice: “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) rilasciate per conto della resistente, seppure soltanto a seguito della presentazione del ricorso;

RITENUTA tuttavia la necessità di esaminare nell’ambito di una distinta attività le questioni relative alla tutelabilità dei diritti dell’interessata in rapporto all’attività di titolari del trattamento non soggetti all’ambito di applicazione del Codice, anche in riferimento all’informativa presente sul predetto sito web;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 18 gennaio 2006 [doc. web n. 1242501]


 

 

La lettera inviata dal Presidente del Garante a Google Inc.

Google Inc.
600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043 USA

Oggetto: trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del motore di ricerca www.google.com

L’Autorità italiana preposta alla protezione dei dati personali, che ho l’onore di presiedere, ha adottato alcune decisioni a seguito di ricorsi e segnalazioni di cittadini italiani che hanno contestato il trattamento di dati personali che Google Inc. effettua attraverso il proprio motore di ricerca.

I casi esaminati – in particolare quello del 18 gennaio scorso di cui si allega copia – riguardano il trattamento di dati per mezzo di copie cache (con le relative sintesi) con cui Google mette a disposizione degli utenti le pagine web indicizzate contenenti parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Il Garante ha constatato, al momento, che le norme italiane che recepiscono la legislazione europea non sono applicabili al trattamento dei dati che Google Inc. effettua attraverso i server di cui risulta avere l’esclusiva disponibilità.

L’Autorità, che si riserva di approfondire la questione, non ha potuto quindi adottare decisioni formalmente favorevoli agli interessati, come potrebbe invece accadere nei confronti di società stabilite in Italia.

Abbiamo peraltro appreso che Google Italy S.r.I. (contro cui erano stati proposti i ricorsi, ma che non risulta dagli atti il “titolare” del trattamento) si è attivata a vostro nome per far avviare comunque una procedura per cancellare nelle copie cache i dati personali degli interessati.

Nell’apprezzare questa prima disponibilità, il Garante intende avviare un dialogo concreto con Google Inc. anche su alcune questioni connesse.

Siamo consapevoli del fatto che la Vs. società opera su scala mondiale in Paesi che possono avere una disciplina non omogenea. Riteniamo però necessario sollecitare comunque la Vs. attiva collaborazione, per individuare nel breve periodo soluzioni fattibili che permettano di garantire pienamente sul territorio italiano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini interessati, anche quando gli strumenti utilizzati per il trattamento non siano situati sul nostro territorio.

Uno dei problemi riguarda la pubblicità di dati pregiudizievoli per i cittadini interessati, che continuano ad avere in rete un’evidenza primaria rispetto ad altre informazioni, anche quando non sono aggiornati o esatti (si pensi al predetto caso esaminato il 18 gennaio scorso, nel quale si lamentava l’assoluta predominanza in rete delle copie cache recanti la notizia dell’arresto di una professionista successivamente assolta).

Gli interessati contestano la circostanza che alcune copie cache (e le relative sintesi) non riportino le modifiche intervenute nelle pagine web dei “siti sorgente”, anche quando queste ultime siano state modificate da diverso tempo, e restino inoltre presenti in rete anche quando le pagine web sono state cancellate.

In questo modo, l’attività svolta in via autonoma da Google rispetto ai “siti sorgente” determina una lunga permanenza in rete di dati non più presenti nei siti che li contenevano originariamente. Ciò comporta una violazione dei diritti degli interessati e rende sostanzialmente inutile cancellare gli stessi presso i “siti sorgente”.

Il sistema adottato da Google sembra consentire già, entro certi termini, di eliminare collegamenti obsoleti, copie cache e le sintesi, nonché gli Url non più esistenti.

Riteniamo però necessario che sia valorizzata ed attuata pienamente questa procedura a tutela degli interessati, per permettere a Google di aggiornare con maggiore facilità (anche su eventuale richiesta dei medesimi interessati) le copie cache di pagine web modificate.

Intendiamo sollecitare una vostra attivazione anche a proposito del funzionamento di “Google gruppi”. I dati originariamente contenuti nei messaggi presenti in forum di discussione, e poi rimossi, continuano infatti a comparire nella “sintesi” fornita dal motore di ricerca di “groups.google.it”. Ciò vanifica, in sostanza, l’intervento di cancellazione del messaggio originariamente inserito.

Sarebbe inoltre utile inserire nel sito “www.google.it” un’informativa più chiara che consenta agli utenti di comprendere meglio che il titolare del trattamento è la società Google Inc. avente sede negli Usa. La nuova informativa dovrebbe illustrare meglio modalità agevoli attraverso cui ottenere rapidamente la cancellazione o l’aggiornamento di pagine web modificate presso i “siti sorgente”.

Questa Autorità confida nella vostra collaborazione su queste tematiche, specificando che di tutto questo terrà informato il Gruppo dei Garanti europei (art. 29 direttiva n. 95/46/Ce), ed auspica anche un eventuale incontro per verificare assieme le modalità più idonee per la tutela dei cittadini interessati. Con i più cordiali saluti.

Roma, 22 marzo 2006 [doc. web n. 1339146]

 Il PRESIDENTE
 Pizzetti

 


 

 

15. In Internet un dato non aggiornato - Sommario  

IL FORUM IN INTERNET

Una società chiede la cancellazione del suo nome citato in una discussione comparsa su un sito Internet. Il Garante giudica infondato il ricorso, ritenendo tale attività manifestazione del pensiero


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Conte e Pierpaolo Curri presso il cui studio ha eletto domicilio;

Nei confronti di Studentimediagroup S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano e Fabio Cannizzaro presso il cui studio ha eletto domicilio;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata inizialmente l’8 marzo 2005 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto, tra l’altro, di cancellare e/o di trasformare in forma anonima i dati che la riguardano (opponendosi al relativo trattamento) contenuti in alcuni messaggi pubblicati sul sito Internet “www.studenti.it” nell’ambito del forum di discussione intitolato “XY , WS, KH & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati”, nonché in alcune pagine web contenenti alcune “inchieste” relative alla società ricorrente pubblicate sul sito medesimo. L’istanza, formulata nei confronti di Studentimediagroup S.p.A., in qualità di società editrice del portale “studenti.it”, era stata rinnovata in data 7 novembre 2005 ed in seguito in data 7 gennaio 2006.

In particolare, la ricorrente afferma che tali pubblicazioni – che riportano alcune informazioni circa l’attività di formazione universitaria svolta e la riconoscibilità in Italia dei titoli di studio dalla stessa rilasciati (oggetto anche di alcuni provvedimenti amministrativi e giudiziari richiamati nel sito medesimo) – sarebbe avvenuta senza il consenso della società interessata, in contrasto con gli artt. 13, 23 e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e comporterebbe altresì un “grave danno patrimoniale ed all’immagine” per la società stessa.

Nel ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice in data 23 marzo 2006, la società ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione e/o trasformazione in forma anonima dei dati che la riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento. La ricorrente ha sostenuto in particolare che i messaggi contestati, in quanto pubblicati nell’ambito di un forum di discussione pubblica, sarebbero accessibili a qualsiasi utente, anche per il tramite dei cd. “motori di ricerca”, così da rendere i dati personali relativi all’interessata disponibili “in maniera indiscriminata”. Studentimediagroup S.p.A., infine, dando notizia, attraverso il forum di discussione in questione, di provvedimenti giudiziari, articoli di stampa, ecc, “anche risalenti nel tempo di parecchi anni” attinenti all’interessata, violerebbe il diritto alla riservatezza della stessa, non garantendone il cd. “diritto all’oblio” (come invece, ad avviso della ricorrente medesima, sarebbe stato riconosciuto dal Garante in un provvedimento del 2005 su un caso ritenuto analogo). La società ricorrente ha chiesto infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 marzo 2006 ai sensi dell’art. 149 del Codice, Studentimediagroup S.p.A. ha risposto con nota inviata il 18 aprile 2006, dichiarando che:

  • il forum di discussione “XY , WS, KH & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati”, “non compare sul sito gestito” dalla resistente dove è invece presente “il forum ‘Atenei privati ed enti di assistenza allo studio’”, nell’ambito del quale la società non sarebbe univocamente identificabile;
  • le pagine web, contenenti le inchieste contestate dalla ricorrente, attualmente “non sono presenti sul sito gestito” dalla resistente;
  • gli specifici messaggi contestati dalla ricorrente sarebbero già stati “oscurati”;
  • la società resistente “è un editore e per ciò legittimato all’esercizio del diritto di cronaca e di critica così come sancito dalla Costituzione della Repubblica”;
  • gli utenti che intendano partecipare ai forum di discussione presenti sul sito gestito dalla resistente devono registrarsi preventivamente accettando di uniformarsi ad alcune regole di condotta nella redazione dei messaggi pubblicati, mentre un amministratore degli stessi forum “monitora in modo continuativo che non vengano posti in essere comportamenti illeciti da parte degli utenti”.

Con memoria inviata il 20 aprile 2006 e nell’audizione del 21 aprile 2006, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, sul sito Internet “www.studenti.it” e sul forum di discussione ivi pubblicato vengono tuttora diffusi dati personali relativi all’interessata. Inoltre, ad avviso della medesima ricorrente, Studentimediagroup S.p.A., nel qualificarsi “editore”, non avrebbe fornito “elementi sufficienti a ritenere applicabili le esimenti di cui all’art. 136 e ss. del Codice” in tema di giornalismo e altre manifestazione del pensiero. Infine “l’asserita parziale cancellazione dei dati personali denunciati da XY” costituirebbe, ad avviso della ricorrente stessa, un’“implicita ammissione dell’avvenuta violazione” della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con nota pervenuta il 19 maggio 2006, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha precisato di essere “iscritta come testata giornalistica settimanale al registro tenuto presso il Tribunale di Roma”, ed ha sostenuto che gli articoli e le sentenze pubblicati in relazione alla ricorrente “sono certamente recenti (e risalgono agli anni 2002-2003-2004), di pubblico dominio e relativi a pubblicazioni su altri siti e semplicemente “linkati” sul sito www.studenti.it".

Con note inviate il 23 maggio e l’8 giugno 2006 la ricorrente, contestando quanto affermato da controparte, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso.

Con note inviate il 30 maggio il 13 giugno 2006 la resistente ha riaffermato quanto già espresso nei propri precedenti scritti difensivi; in particolare, ha ribadito di avere “pieno diritto di cronaca e di critica in ossequio al dettato legislativo e costituzionale” sottolineando che le pubblicazioni in questione sarebbero improntate ad equilibrio e rispetto dei doveri giornalistici.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la diffusione tramite un sito Internet di informazioni relative alla ricorrente contenute in alcuni commenti ed inchieste pubblicati da tale sito, nonché nell’ambito di messaggi inseriti dai singoli utenti in un forum di discussione presente sul sito medesimo.

Il ricorso è infondato.

Le pubblicazioni effettuate da Studentimediagroup S.p.A. tramite il sito “www.studenti.it” da quest’ultima gestito rientrano nella sfera di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003). In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tutti i trattamenti in questione, sia quelli di impronta più propriamente giornalistica, sia quelli effettuati nel forum, rientrano nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e s. del Codice. A prescindere dalla registrazione della resistente come testata giornalistica settimanale, la fattispecie in questione rientra comunque nella sfera di applicazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), del Codice. Tale disposizione estende infatti l’ambito applicativo delle norme concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l’attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero (come, nel caso di specie, i dibattiti pubblici sull’attività formativa svolta dalla resistente).

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti della ricorrente.

Ai sensi dell’art. 137 del Codice il trattamento in esame può essere infatti effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice. Inoltre, le informazioni pubblicate sul sito Internet gestito dalla resistente risultano acquisite per le descritte finalità di manifestazione del pensiero in modo che non risulta dagli atti illecito. Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che alcune delle pagine web contestate sono state cancellate e che in alcuni dei messaggi pubblicati sul forum di discussione i dati personali della ricorrente sono stati, almeno parzialmente, oscurati. La diffusione dei dati in questione non risulta infine dagli atti violare i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 del Codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

L’infondatezza del presente ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di azionare, se del caso, i diversi strumenti di tutela volti ad ottenere la rettifica di notizie che risultino eventualmente inesatte o a far valere l’eventuale carattere diffamatorio di determinate espressioni utilizzate negli scritti pubblicati in rete.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607]

 

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